Art. 8. Proroga dei certificati di sicurezza o d'idoneita'
La validita' dei certificati di sicurezza o di idoneita' puo' essere prorogata dall'autorita' marittima per un periodo non superiore ad un mese.
Se la validita' di uno dei certificati di sicurezza o d'idoneita' scade quando la nave si trovi in un porto estero, l'autorita' consolare puo' prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia.
La nave alla quale sia, stata concessa la proroga, di cui al precedente comma, non puo' ripartire dal porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato.
Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o d'idoneita' si trova impegnata in traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare puo' prorogare la validita' dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave restera' impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei certificati l'autorita' consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 6.
I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione.
A tale fine l'autorita' consolare deve interessare l'autorita' locale competente al rinnovo dei certificati scaduti.
La validita' dei certificati di sicurezza o di idoneita' puo' essere prorogata dall'autorita' marittima per un periodo non superiore ad un mese.
Se la validita' di uno dei certificati di sicurezza o d'idoneita' scade quando la nave si trovi in un porto estero, l'autorita' consolare puo' prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia.
La nave alla quale sia, stata concessa la proroga, di cui al precedente comma, non puo' ripartire dal porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato.
Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o d'idoneita' si trova impegnata in traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare puo' prorogare la validita' dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave restera' impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei certificati l'autorita' consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 6.
I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione.
A tale fine l'autorita' consolare deve interessare l'autorita' locale competente al rinnovo dei certificati scaduti.