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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. r.g. 3340/2021 e 3371/2021, aventi ad oggetto: risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali da lesione del rapporto parentale, vertente
TRA
, , , in proprio e n.q. Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , rapp.te e difese in virtù di procura in calce Persona_1 all'atto di citazione dall'avv. Anna Maria Santoro, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Bellizzi al viale della Repubblica n. 9
NONCHÉ
, , , in Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
proprio e n.q. eredi di , rapp.ti e difesi in virtù di procura Persona_1 in calce all'atto di citazione dall'avv. Anna Maria Santoro, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Bellizzi al viale della Repubblica n. 9
ATTORI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_3
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Armando La Viola, Alessandro La Viola e Giacomo La Viola, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Latina alla via Monti n. 18
CONVENUTO
E
, residente come in atti Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione n. r.g. 3340/2021 ritualmente notificato, Pt_1
e , n.q. di moglie e figlie di
[...] Parte_5 Parte_3
, convenivano in giudizio l Persona_1 Controparte_3
nonché , affinché, accertata la responsabilità del conducente Controparte_4
del veicolo FO ES t.g. BK877BV nella causazione del sinistro, i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento del danno patito dagli attori nella misura di ritenuta ragione a titolo di danno da lesione del rapporto parentale e danno biologico terminale nonché dei danni patrimoniali.
Con atto di citazione n. r.g. 3371/2021 ritualmente notificato,
, , , n.q. fratelli Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 di , convenivano in giudizio l' Persona_1 Controparte_3
nonché , affinché, accertata la responsabilità del
[...] Controparte_4
conducente del veicolo FO ES t.g. BK877BV nella causazione del sinistro,
i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento del danno patito a titolo di lesione del rapporto parentale e danno biologico terminale.
A tal fine deducevano che il giorno 27.8.2020 alle Persona_1
ore 16.10 circa, all'uscita dal turno di lavoro, percorreva a bordo del proprio motociclo KYMCO 250 – XCITING, tg. DA82959 la via Isaac Newton n.3, direzione Borgo Podgora per tornare a casa, allorquando all'altezza del
- 2 - supermercato EmmePiù, civico 101, nella località Str. Acque Alte, entrava in collisione con la vettura FO ES t.g. BK877BV di proprietà di CP_4
e condotta da la quale, nell'effettuare
[...] Persona_2 manovra di svolta a sinistra, non riusciva ad evitare l'impatto con il motociclo che sopraggiungeva. In conseguenza dell'impatto il conducente del motociclo riportava gravi lesioni che ne causavano il decesso in data 3.9.2020.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' la Controparte_3
quale contestava la dinamica del sinistro, nonché il quantum della pretesa risarcitoria.
Non si costituiva in giudizio , ritualmente citato in Controparte_4
giudizio.
Riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 17.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , Controparte_4
ritualmente citato e non comparso.
Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
La ricostruzione esposta dal ricorrente è confermata dalla documentazione in atti nonché dalle risultanze istruttorie.
Orbene parte attrice ha affermato che il sinistro è avvenuto a causa della manovra di svolta a sinistra tenuta dal conducente della FO ES che determinava l'impatto con il motociclo che sopraggiungeva.
In ordine alla dinamica del sinistro il teste , della cui Testimone_1
attendibilità non sussistono particolari ragioni per dubitare, avendo reso dichiarazioni dettagliate e coerenti, essendo sopraggiunto nell'immediatezza dell'accadimento del sinistro, ha riferito che il giorno del sinistro seguiva nella marcia il motociclo condotto dallo perché stava andando a casa Persona_1
- 3 - sua: “non ho assistito al momento dell'impatto, sono sopraggiunto a bordo della mia vettura qualche minuto dopo il fatto. Preciso che io lo seguivo nella marcia per recarmi a casa sua, ma alla rotonda, poiché lui ero in moto ed io in macchina lo avevo perso di scia. Quando sono arrivato era terra Per_1
nella corsia di marcia, dove anche io stavo transitando. La moto era sbalzata ore l'auto sempre nella medesima corsia, a circa 50 metri dalla auto. L'auto era perpendicolare al piano stradale con la parte anteriore rivolta all'ingresso del supermercato. La vettura era a cavallo della linea di margine stradale destro. Era in parte quasi per metà all'interno dell'area di pertinenza del supermercato. A terra al centro della corsia c'erano i segni di frenata. Erano al centro della carreggiata. Erano diritti rispetto alla strada. era a Per_1
terra semincosciente e si erano avvicinate due persone, un uomo ed una donna.
La conducente è scesa dall'auto ed era ferma vicino all'auto. I danni erano sulla vettura sul fascione centrale tra le due portiere e il paraurti posteriore destro. Aveva tracce di nero mentre la macchina era grigio chiaro. La moto era nera. Dopo che sono venuti i vigili ho visto la moto che aveva una strisciata sulla destra e sul paravento davanti vi erano tracce di vernice nera e graffi. aveva il casco ed era rimasto allacciato nella caduta. È stato Per_1 slacciato dai sanitari del 118. … è arrivato dopo di me, circa un quarto Per_3
d'ora. L'ho chiamato io mentre era ancora a lavoro. È il nostro capo, perciò
l'ho chiamato”.
Il teste , agente intervenuto sul luogo del sinistro, precisava Tes_2
di essere giunto circa 17 minuti dopo la chiamata e riferiva in ordine agli accertamenti svolti “sul posto era presente la vettura all'interno del ponte di ingresso del civico 101, area di sosta del supermercato. Il motociclo era nella corsia di percorrenza circa 39 metri più avanti oltre la vettura. È stata rilevata una traccia di frenata riconducibile agli pneumatici del motociclo di 7,60 mt ed un'abrasione riconducibile alla struttura del motociclo. C'era anche una traccia di incisione. La moto era sul fianco destro a cavallo della linea di margine destro della corsia percorsa. La vettura era all'esterno della
- 4 - carreggiata a circa 45 gradi sull'ingresso del supermercato. La traccia di frenata era rettilinea e continua. La vettura presentava danni nella parte angolare destra posteriore. C'erano ulteriore ammaccature sulla fiancata destra sul sottoporta e sulle portiere anteriori e posteriori. Il motociclo aveva abrasioni sul fianco destro, sulla parte della pedana e sulla parte anteriore della carene e parziale distacco del copristerzo. Ulteriori abrasioni sulla parte inferiore della sella e sul coprimarmitta. Il conducente della moto al nostro arrivo era già all'interno dell'ambulanza. Il casco era poggiato a terra nell'angolo sinistro. … nel punto in oggetto la line continua è interrotta con il tratteggio. … era presene segnaletica verticale di limite 70 km/h. non abbiamo rinvenuto altra segnaletica. La strada era rettilinea e pianeggiante. Il manto stradale era regolare, con alcune riparazioni ma complessivamente liscio in prossimità del punto del sinistro. Era asciutto. … La traccia di frenata arrivava sino alla vettura. C'era la frenata, poi l'abrasione e poi la vettura ferma. La conducente ha dichiarato che la vettura era nella posizione di quiete assunta dopo l'impatto. Non era stata spostata ulteriormente dopo l'impatto”.
Nel corso del procedimento penale era disposta ctu cinematica.
La relazione svolta dal consulente nell'ambito del processo penale, così come gli altri elementi nello stesso acquisiti, possono essere valutati in ambito civilistico come prova atipica, ovvero quella prova che non è ricompresa in maniera specifica nel novero dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Nonostante nell'ordinamento civilistico non esista una norma generale quale quella dell'art. 189 c.p.p. nel processo penale, si deve escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile abbia carattere tassativo. Tale esclusione deve essere operata sulla base dei seguenti elementi: mancanza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove;
oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale;
affermazione del principio del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice.
Pertanto, le prove atipiche devono essere ritenute ammissibili ed aventi
- 5 - efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Tra queste possono annoverarsi: scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, atti dell'istruttoria penale o amministrativa, verbali di prove espletati in altri giudizi, sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento, perizie stragiudiziali, chiarimenti resi al CTU o informazioni dallo stesso assunte, risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti. (Tribunale, Reggio Emilia, sentenza
23/05/2013 n. 917).
L'ing. nell'elaborato prodotto in atti, ricostruiva la Testimone_3
dinamica del sinistro sulla base delle risultanze del verbale di Polizia nonché dell'esame dello stato dei luoghi.
Il ctu ha accertato che l'impatto avveniva mentre la vettura FO si accingeva ad effettuare manovra di svolta a sinistra, tra la parte centro- posteriore destra della vettura e la parte laterale destra del motociclo, il quale provenendo dall'opposto senso di marcia, giungeva all'urto dopo una scia di frenata di circa 7,60 mt. Sul manto stradale era rinvenuta incisione corrispondente al punto d'urto.
In ordine alla velocità, dalla rilevazione dei dati del dispositivo satellitare della FO, al momento dell'impatto la velocità era di circa 15 km/h, mentre la velocità del motociclo si attestava intorno agli 83 km/h circa, superiore al limite segnalato per il tratto stradale in oggetto di 70 km/h.
Le deposizioni testimoniale e gli accertamenti tecnici hanno evidenziato un quadro di ricostruzione del sinistro sufficientemente concordante da poter individuare le responsabilità nella causazione del sinistro.
Deve ritenersi provata la responsabilità di , Persona_2
conducente della FO ES, di proprietà di , la quale Controparte_4
procedeva ad una manovra di svolta a sinistra, pur consentita in quel punto da segnaletica orizzontale di striscia tratteggiata, senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli provenienti dalla sua destra cui avrebbe dovuto dare la precedenza. La stessa, dunque, poneva in essere una condotta imprudente in
- 6 - violazione delle norme del codice della strada.
Non appare dirimente ai fini della valutazione della responsabilità la circostanza che sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a quello prescritto.
Detta circostanza, infatti, rileva ai fini dell'applicazione delle norme in materia di divieto di circolazione che sono state contestate alla conducente, ma ai fini della incidenza sulla dinamica del sinistro richiede la prova dell'effettiva efficacia causale nella causazione dell'evento, evento la cui responsabilità è risultato comunque provato essere imputabile alla conducente della FO.
Quanto alla condotta dello , deve ritenersi sussistente una Persona_1
concorrente responsabilità per aver parimenti tenuto una condotta di guida imprudente.
Difatti è risultato accertato dalla ctu espletata nel giudizio penale che la velocità tenuta dal motoveicolo fosse di circa 83km/h.
Orbene il ctu ha escluso che il rispetto del limite prescritto di 70 km/h avrebbe evitate l'impatto, tuttavia deve osservarsi che sicuramente il rispetto di una velocità inferiore avrebbe determinato, un urto meno violento e di conseguenze dannose meno gravi.
Ma ciò che più rileva è che la valutazione della rilevanza della velocità non può essere limitata al solo limite massimo presente sul tratto stradale in oggetto (di 70 km/h).
Difatti secondo il codice della strada all'art. 141 “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. (…) In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei
- 7 - passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.”
Il tratto stradale oggetto dal sinistro era interessato, nel senso di marcia del motoveicolo, da un'intersezione a destra per l'ingresso al supermercato
EmmePiù, con attraversamento consentito dall'interruzione della striscia longitudinale orizzontale all'altezza dell'ingresso, onde consentire ai veicoli provenienti dal senso opposto di marcia la svolta.
Pertanto, le norme di prudenza imponevano che fosse comunque tenuta una andatura particolarmente modesta ed una altrettanto particolare vigile attenzione rivolta alla guida che non solo rispettasse il limite massimo imposto, ma soprattutto fosse adeguata alla particolare conformazione della strada nel punto in oggetto nonché della presenza di intersezioni, regole di condotta che, ove rispettate, avrebbero ragionevolmente consentito quantomeno di ridurre la violenza dell'impatto.
Va altresì considerato che seppur è vero che la FO ha omesso di dare precedenza, pur secondo i calcoli del ctu, avendo la possibilità di avvedersi dell'arrivo dello scooter, l'impatto è avvenuto in orario di luminosità naturale e a fondo asciutto ed ha interessato la parte centro-posteriore destra della vettura, quando la stessa aveva già occupato la corsia per guadagnare l'ingresso al supermercato (cfr. teste : “L'auto era perpendicolare al piano Tes_1 stradale con la parte anteriore rivolta all'ingresso del supermercato. La vettura era a cavallo della linea di margine stradale destro. Era in parte quasi per metà all'interno dell'area di pertinenza del supermercato”).
Ciò significa che il motociclo, stante la velocità accertata della vettura
- 8 - di 15km/h, e che aveva quasi terminato la manovra di svolta, avrebbe dovuto/potuto essere nelle condizioni di accorgersi della sua presenza e porre in essere le manovre di arresto in sicurezza.
La Suprema Corte in caso di incidente stradale da cui derivino lesioni personali, ha precisato che in generale, nell'approssimarsi ad un incrocio come nelle altre manovre riguardanti la circolazione, ogni conducente è tenuto a rispettare il canone generale della massima prudenza allo scopo di evitare incidenti. Ne consegue che anche il conducente favorito dal diritto di precedenza deve tenere una condotta prudente per essere in grado di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sinistro tenuto conto delle particolari condizioni del caso (come, per esempio, le condizioni meteorologiche e la situazione topografica) nonché in relazione alla eventuale possibilità che gli altri utenti della strada non rispettino l'obbligo di precedenza.
La giurisprudenza ha così ribadito come il conducente favorito dalla precedenza non possa fondare il suo diritto al risarcimento dei danni solo sulla fiducia che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni di legge;
egli, al contrario, è responsabile del sinistro in misura concorsuale laddove non si attenga anch'egli alle suddette regole di condotta. In pratica, chi ha la precedenza non deve procedure senza comunque guardare che non vengano altre auto. Oltre alle regole scritte dal codice della strada ci sono anche quelle non scritte che impongono, in base alle circostanze concrete, il comportamento più diligente per evitare incidenti stradali, pur in presenza di un altro automobilista che non rispetti le norme. (Cass. Sez. III civ. 3696/2918 del
15.02.2018, Cass. Pen. Sent. n. 7669/18 del 16.02.2018).
Pertanto sulla scorta della riferita, dettagliata ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa, riscontrata dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle prove orali espletate, si ritiene sussistere colpa concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, nella misura del 70% a carico del conducente della FO ES e del 30% in capo allo
. Persona_1
- 9 - Per l'effetto, i convenuti, nelle rispettive qualità di responsabile civile ed impresa assicuratrice, vanno pertanto condannati al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro di cui è causa nella misura del 70%.
La consulenza medico-legale confermava la correlazione eziologica del decesso con politraumatismo della strada.
In ordine alla quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale, va osservato preliminarmente che il diritto al risarcimento del danno da uccisione del congiunto è riconosciuto non soltanto a coloro che rientrino nello stretto nucleo familiare del defunto (coniuge, figli), che rivestano la qualità di chiamati all'eredità per delazione legittima ai sensi degli artt. 566 e
581 e ss. cc. bensì a tutti i soggetti che, seppur estranei a tale ristretto nucleo familiare (es. nipoti, genero, nuora, nonno) e non conviventi, assumano (e dimostrino) l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. Civ. 21230/2016, Tribunale di
Ancona - sez. II - sentenza n. 1195 del 05-10-2021), essendo il rapporto affettivo il presupposto per il risarcimento e non il solo legame formale.
Unica indefettibile condizione al riconoscimento della tutela invocata da chi non appartenga alla famiglia nucleare della vittima resta, allora- onde evitare il rischio, pure paventato, di dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari- l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto significativo, la cui perdita possa presuntivamente essere stata causa di sofferenze morali, laddove la convivenza può semmai costituire elemento utile, unitamente ad altri elementi istruttori, a parametrare equitativamente il quantum della pretesa risarcitoria invocata.
Del pari la più recente giurisprudenza, ha affermato la rilevanza del rapporto caratterizzato da reciproci affetti;
l'assenza della convivenza non comporta aprioristica esclusione del risarcimento;
piuttosto, la convivenza costituisce elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur (Cassazione Civile Sez. VI-3, ordinanza 24 marzo 2021, n. 8218). Già
- 10 - nel medesimo senso si era espressa Cass. 11/11/2019, n. 28989, la quale ricomprende il legame parentale, indipendentemente dalla effettiva convivenza
(dato rilevante solo quale eventuale concorrente elemento presuntivo), tra le circostanze che possono giustificare “meccanisimi presuntivi” utilizzabili “al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno”, attraverso “il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale”.
Circa i criteri di liquidazione, la valutazione secondo equità deve indurre il giudice a tener conto di tutte le circostanze ed elementi della singola fattispecie in modo da rendere la somma, in concreto liquidata, il più possibile adeguata all'effettivo pretium doloris patito da ciascuno dei familiari.
L'art. 1226 c.c. contiene una clausola generale di valutazione equitativa del danno. La disposizione, infatti, stabilisce che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. L'applicazione di tabelle predeterminate costituisce l'alternativa alla clausola generale di valutazione equitativa.
Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 novembre
2021 n. 33005 ha affermato che tale pregiudizio non può essere liquidato in base alle tabelle di Milano, le quali non rispondono ai requisiti già indicati dalla giurisprudenza (Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021). Le tabelle meneghine, infatti, nella liquidazione del danno in oggetto, non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre
- 11 - una significativa differenza, mancando la “forma di concretizzazione tipizzata” offerta, invece, da una tabella fondata sul punto variabile (come le Tabelle di
Roma).
Infatti, è necessario che la liquidazione sia fondata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
Conclude pertanto la Suprema Corte che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto … Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. (Corte di Cassazione, sentenza del 10 novembre 2021 n. 33005).
Nel caso di specie, alla luce della recente giurisprudenza, si ritiene di liquidare secondo i parametri delle Tabelle di Roma, pur essendo nelle more state adeguate al sistema a punti anche le Tabelle di Milano.
Con riguardo al rapporto con la famiglia parentale afferma la recente giurisprudenza che “sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria"
- 12 - (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima
e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio;
presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” (Cass. civ., Sez. III, Ord. 21/10/2024,
n. 27142).
Pertanto, guardando alla età della vittima e di ciascuno dei danneggiati, alla gravità dell'illecito, al grado del vincolo parentale che legava i congiunti alla persona offesa, alla conseguente presunta intensità della sofferenza patita per la perdita, alla percentuale di concorso di colpa della vittima, nella misura del 30%, si reputa equo liquidare a tale titolo, in favore di Parte_1
moglie, la somma di euro 234.504,50 già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi, nei confronti di , figlia, la somma di 226.555,20, Parte_5 già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi, in favore di Parte_3
, figlia la somma di euro 230.529,84, già rivalutata all'attualità e
[...]
comprensiva di interessi.
In ordine al rapporto con i fratelli il teste ha riferito di Testimone_4
conoscere la famiglia, in quanto il defunto era collega del marito e di aver trascorso qualche vacanza insieme. Sul rapporto con i fratelli riferiva “i fratelli abitano lontano, però so che si sentivano spesso telefonicamente e anche con videochiamata. Tanto posso dire perché mi sono trovata presente durante queste chiamate. Per le feste e le ricorrenze si riunivano tutti a Latina o a volte tornavano al paese originario a Frignano. veniva anche più spesso al CP_2 borgo qui a Latina, abitando a Roma”.
In ragione del provato legame affettivo con i fratelli si reputa equo liquidare, in favore dei fratelli , Parte_4 Controparte_1
e , la somma di euro 99.366,31 già rivalutata all'attualità e Controparte_2
- 13 - comprensiva di interessi, a titolo di danno iure proprio in favore di ciascun fratello.
Su tali somme, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Quanto al danno iure hereditario, da morte, la giurisprudenza distingue il danno tanatologico ed il danno terminale e catastrofale.
Con la sentenza n. 28989 del 2019 la Cassazione ribadisce l'irrisarcibilità del danno al bene vita in sé considerato poiché, essendo la stessa un bene autonomo e diverso dal bene salute, questa può essere esercitata solo restando per l'appunto in vita. Ne consegue che, venendo meno il titolare del bene non vi è modo per esercitare tale diritto, superando la teoria del danno da rimbalzo, poiché non vi è alcun patrimonio a cui ricollegare il credito e per tale ragione non può parlarsi di risarcibilità della perdita della vita iure hereditatis.
Per tale ragione, la Corte Suprema afferma che gli unici pregiudizi risarcibili iure hereditatis, in caso di illecito mortale sono il danno biologico terminale
(danno da invalidità temporanea totale) e il danno catastrofale quale danno morale.
Secondo l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno terminale trasmissibile iure hereditatis, nella componente del danno biologico e del danno “morale” secondo il principio dell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di
- 14 - percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte. (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989).
Nel caso di specie lo era ricoverato nell'immediatezza del Persona_1
sinistro con politrauma ed emorragia cerebrale e permaneva nella degenza di circa 7 giorni in stato confusionale e non cosciente, tanto da non poter firmare il consenso informato, nonché sedato, come risulta dalle annotazioni della cartella clinica, non potendosi pertanto configurare il danno terminale né biologico né morale catastrofale, in assenza di consapevolezza e percezione della imminenza della fine.
In favore di vanno, altresì, riconosciute, a titolo di Parte_1
danno patrimoniale, le spese funerarie documentate con fattura in euro
2.486,15.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del sostegno economico della famiglia, sul punto la giurisprudenza ha ritenuto risarcibile il danno patrimoniale futuro – denominato anche 'danno riflesso da lucro cessante' – corrispondente all'elisione o riduzione delle attribuzioni patrimoniali (denaro o altre forme di utilità economica) che la vittima (primaria) assicurava o avrebbe presumibilmente e verosimilmente assicurato al congiunto (vittima secondaria) in ragione dei rispettivi rapporti familiari. In questo genere di fattispecie la morte o l'invalidità impedisce
(rispettivamente in tutto o in parte) la continuazione per il futuro dell'erogazione economica in corso al momento dell'evento, ovvero la verosimile erogazione futura da parte del soggetto leso o deceduto;
e ciò considerando che l'utilità economica compromessa può avere una fonte giustificativa di tipo legale o contrattuale o giudiziale o anche solo consuetudinario in ragione dei concreti rapporti familiari incisi.
Tuttavia, il danno patrimoniale futuro non può mai farsi discendere ipso iure dalla morte del familiare. Non vi è spazio per un danno patrimoniale futuro in re ipsa, sicchè l'attore ha l'onere di allegare e provare che il familiare deceduto gli corrispondeva – o gli avrebbe corrisposto secondo gli esaminati
- 15 - criteri di ragionevole verosimiglianza – determinate utilità economiche, non necessariamente consistenti in denaro.
All'attore non sono imposti limiti probatori nella deduzione in giudizio della pretesa risarcitoria in parola, talchè può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova inerente al danno risentito e ai suoi presupposti fattuali.
Nondimeno, può plausibilmente sostenersi che in questo campo 'prova regina' è quella presuntiva, da utilizzarsi tipicamente incrociando le nozioni di comune esperienza in chiave probabilistica. Perciò l'attività assertiva deve essere particolarmente precisa e accurata, così da permettere al giudice di svolgere il ragionamento deduttivo partendo da allegazioni fattuali specifiche, come è necessario per l'uso corretto della prova presuntiva.
Afferma, infatti, la giurisprudenza che “il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno–conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento. Tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene su base equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza
e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.”
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 14931/12; depositata il 6 settembre).
Nel caso di specie parte attrice si è limitata a produrre la certificazione reddituale del de cuius nonché il prospetto della pensione, senza tuttavia fornire alcuna altra allegazione circa il ménage economico-familiare, le condizioni reddituali dei superstiti, le contribuzioni degli stessi alle esigenze della famiglia.
Non può pertanto riconoscersi il risarcimento del danno patrimoniale in assenza di elementi di prova, anche presuntivi, la cui allegazione incombeva
- 16 - sulla parte richiedente.
Del pari priva di adeguata prova è la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio, lamentato in conseguenza della morte del congiunto che avrebbe generato sindrome post traumatica da stress o comunque una situazione di disagio psicologico ed affettivo.
Ed invero il danno biologico va individuato in una lesione dell'integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio- psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali. Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato bareme medico-legale.
Non può, invero, ritenersi integrato il c.d. danno in re ipsa, dovendosi in concreto allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli, in particolare dal punto di vista clinico o comunque clinicamente accertabile.
Sostenere che la prova del danno è in re ipsa, significherebbe infatti affermare la sussistenza di una posizione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto lesivo, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del tipo di danno oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza del pregiudizio debba ritenersi come eccezionale.
Quest'ultima impostazione risulta radicalmente superata dalla giurisprudenza più recente. Si sostiene, infatti, che il danno debba essere allegato e provato, ancorché la sua stessa natura ne renda plausibile vuoi l'accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza, vuoi la liquidazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c., la quale risulterà ammissibile, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati appunto e che siano addotti gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in parola (Cass. civ., sent. n. 19647/2004;
Cass. civ., sent. n. 12110/2004).
Con riguardo ai danni patrimoniali e non l'attore ha l'onere di
- 17 - dimostrare di avere subito un pregiudizio effettivo e concreto, non sussistente in re ipsa per l'esistenza stessa del fatto, essendo da escludere che il danno rappresenti una conseguenza automatica dell'evento (Cassazione civile sez. III,
25/02/2009, n.4493). La giurisprudenza che ha seguito tale orientamento ha evidenziato come configurare il danno patrimoniale in re ipsa vorrebbe dire
“trasformare il sistema della responsabilità civile da strumento risarcitorio di pregiudizi effettivamente patiti a strumento sanzionatorio di condotte illegittime” (Cass. civ., sent. n. 378/2005).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, i convenuti, in solido tra loro, nelle rispettive qualità, vanno condannati al pagamento, a titolo di danno da lesione del rapporto parentale, in favore di della Parte_1
somma di euro 234.504,50, oltre euro 2.486,15 a titolo di spese funerarie, in favor di della somma di euro 226.555,20, in favore di Parte_5
della somma di euro 230.529,84; in favore dei fratelli Parte_3
, e la somma Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
di euro 99.366,31 ciascuno.
Le spese di lite dei giudizio riuniti seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale ispirandosi ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 1.000.001,00 e 2.000.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Anna Maria Santoro, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, in accoglimento della domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_4
b) accerta la concorrente responsabilità del conducente del veicolo FO
ES nella causazione del sinistro di cui è causa nella misura del 70%
- 18 - e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, nelle rispettive qualità, al pagamento, a titolo di danno da lesione del rapporto parentale, in favore di della somma di euro 234.504,50, Parte_1
oltre euro 2.486,15 a titolo di spese funerarie, in favor di Parte_5
della somma di euro 226.555,20, in favore di
[...] Parte_3
della somma di euro 230.529,84; in favore dei fratelli Parte_4
, e la somma di
[...] Controparte_1 Controparte_2
euro 99.366,31 ciascuno, oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
c) rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
d) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 39.061,00 di cui euro 1.110,00 per spese ed euro 37.951,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Anna
Maria Santoro, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Latina il 5.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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