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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/07/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6942 dell'anno 2019
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Murano, con studio in Rionero in Vulture, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Marella
e Nicolò Marella, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. da parte opposta il 28.11.2024 e da parte opponente il 29.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal
26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n.
164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 14.12.2019, la società attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 1769/2019 di questo
Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 20.245,00, oltre ad interessi Controparte_1
e spese del procedimento monitorio;
tanto per residuo corrispettivo della fornitura e posa in opera di infissi, di cui alla fattura n. 495 del 14.12.2018, prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del registro IVA della società ricorrente opposta ed al contratto sottostante, intervenuto fra le parti con scrittura privata del 3.3.2014.
A motivi dell'opposizione proposta, la deduce Parte_1
quanto segue.
Incontestati la conformità all'originale della copia informatica del predetto contratto sottoscritto dalle parti il 3.3.2014, ai
2 sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2714 c.c., la autenticità delle firme che vi risultano apposte per la ingiunta opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n.
2, c.p.c., e la piena validità ed efficacia del contratto sotto ogni profilo, obietta la opponente che tale contratto è
<
stesso oggetto, ma stipulato antecedente[mente], in data
29.01.2014, dalla con la società committente Parte_1
Bepa Srl di Melfi>>, offerto in comunicazione in copia informatica con l'atto di opposizione, ed è stato stipulato fra le parti del presente giudizio, che infatti vi hanno espressamente richiamato quest'altro contratto, con l'intesa che
< avrebbe dovuto fornire i profili in Controparte_2
alluminio, gli accessori e avrebbe dovuto provvedere al montaggio degli stessi affidandosi ad una propria impresa di fiducia, mentre la facendo leva sulla Parte_1
propria reputazione commerciale nella zona del Vulture-Melfese,
avrebbe dovuto acquisire il cliente sottoscrivendo il contratto di fornitura, avrebbe dovuto seguire i lavori presso lo stabile di Melfi fornendo l'adeguata assistenza nei confronti della committente Bepa srl ed, infine, avrebbe dovuto provvedere alla fornitura ed al montaggio delle vetrate. Al termine dei lavori,
al pagamento del corrispettivo da parte della committente, le imprese avrebbero dovuto dividere l'utile conseguito previa rendicontazione dei costi, fatte salve eventuali situazioni imprevedibili e/o ulteriori costi e oneri aggiuntivi
3 sopravvenuti e non prevedibili al momento della sottoscrizione>>. Dopo di che è accaduto che la BEPA ha contestato alla la fornitura e posa in opera degli Parte_1
infissi a cui la ha provveduto in suo favore, Controparte_1
su di un immobile in Melfi di sua proprietà, per conto della e non ha più pagato il corrispettivo dell'opera Parte_1
congiunta di e , da cui queste Parte_1 Controparte_1
due avrebbero dovuto ricavare la copertura dei costi rispettivamente sostenuti per poi divedersi l'utile, ciò per cui pende giudizio davanti al Tribunale di Potenza fra e BEPA, a seguito della opposizione proposta Parte_1
dalla seconda avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla prima per il pagamento del corrispettivo dell'opera congiunta delle parti del presente giudizio. Queste, resa la immediatamente edotta dalla Controparte_1 Parte_1
delle contestazioni della BEPA, hanno concordato che la rimanesse formalmente estranea a quel Controparte_1
contenzioso e però che le sodali avrebbero definito i reciproci rapporti di dare e avere soltanto all'esito di quella causa,
così da tenere conto anche delle valutazioni di inesatto adempimento in sostanza ascrivibile alla ivi Controparte_1
eventualmente a compiersi e suscettibili di tradursi in una minore redditività dell'affare comune o addirittura in una responsabilità risarcitoria nei confronti della BEPA. Deriva la inesigibilità del saldo qui vantato dall'opposta; l'ammontare di tale saldo è poi illegittimamente determinato dall'opposta,
4 pretendendosi da questa il pagamento, bensì dei <
corrispondenti a quelli indicati in contratto, ma superiori a quelli realmente sostenuti e documentati>>, che l'opposta ha regolarmente corrisposto nella misura di € 16.665,74 oltre ad
IVA.
La resiste con comparsa di risposta Controparte_1
tempestivamente depositata il 16.11.2020, deducendo a sua volta quanto segue.
Non risponde al vero che fra le parti del presente giudizio sia intercorso alcun accordo in forza del quale essa fosse in qualsivoglia modo associata alla opponente nell'affare di cui al contratto da essa concluso con la BEPA, nessun altro rapporto essendo intercorso fra essa opposta e la che Parte_1
quello costituito con il contratto denominato "di vendita"
sottoscritto il 3.3.2014, versato in atti, ancorché concluso con la finalità di consentire alla di dare esecuzione Parte_1
al contratto denominato di "fornitura e posa in opera",
richiamato nel contratto inter partes, da essa stipulato con la
BEPA il precedente 29.1.2014. La ha Controparte_1
esattamente eseguito tutte le prestazioni poste a suo carico dal contratto inter partes fin dal maggio 2014 e la opponente ha comunque perduto il diritto di invocare la garanzia per presunti vizi degli infissi forniti e posati in opera per non essergliene stata fatta tempestiva denuncia. Il saldo richiesto è
esattamente corrispondente al corrispettivo fissato nel contratto inter partes, per rimborso di costi e guadagno, nella
5 complessiva somma di € 40.565,00, IVA inclusa, detratta la somma di € 20.320,00, IVA inclusa, ricevuta in acconto, precisamente corrispondente agli € 16.665,74 oltre ad IVA che la allega di avere già complessivamente pagato. Il Parte_1
contratto inter partes contempla una clausola denominata "solve et repete", per cui <
rinuncia a proporre eccezioni senza aver prima adempiuto alle proprie obbligazioni>>, in forza della quale la Parte_1
non ha comunque potere di opporre alla alcuna Controparte_1
eccezione fino a quando non abbia provveduto ad integralmente soddisfare il suo credito.
Tale clausola, che si trova in effetti inserita nel contratto inter partes, a mente del richiamato art. 1462 c.c., in mancanza di eccezioni di nullità, annullabilità o rescissione del contratto, che nella specie non sono proposte, produce nel presente giudizio l'effetto di precludere l'esame di ogni difesa formulata dalla opponente, con esclusione tuttavia dalla contestazione dell'inesatto adempimento delle prestazioni poste a carico dell'opposta (v. Cass. 16.7.1994 n. 6697), fino a quando il mancato pagamento del credito qui azionato dalla
[...]
(v. Cass. 27.2.1995 n. 2227, mai contraddetta e Parte_2
di recente ribadita da Cass.
2.4.2024 n. 8713).
Insegna il Supremo Collegio che il superamento di siffatta preclusione ben potrebbe seguire anche al pagamento che avvenisse in corso di causa ed anche ove il pagamento avvenisse coattivamente;
senonché, nel caso di specie, non è mai stato
6 dato atto da alcuna delle parti, in tutto il suo corso, che tale condizione si sia realizzata, sebbene il provvedimento monitorio sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 30.4 – 3.5.2021.
La predetta preclusione dunque permane, rendendo suscettibile di valutazione soltanto l'inesatto adempimento che in effetti la contesta alla controparte. Parte_1
A tale riguardo v'è tuttavia che - anche a voler ritenere raggiunta la prova, mediante le dichiarazioni rese dai testi
, figlio del legale rappresentante della Testimone_1
opponente e <>, e Testimone_2
legale della , che fin dall'inizio e tuttora la Parte_1
rappresenta e difende nel contenzioso con la BEPA, le cui testimonianze non si presentano proprio scevre da dubbi di attendibilità, che i vizi da cui l'opera prestata dall'opposta le siano stati tempestivamente denunciati nel termine di otto giorni dalla scoperta, ovvero dalla denuncia fattane alla opponente dalla sua committente BEPA, ed entro l'anno dalla consegna, nella specie pacificamente avvenuta a maggio 2014, a mente del terzo comma dell'art. 1495 c.c., che trova nella specie applicazione secondo i principi statuiti dalla Suprema Corte (v.
Cass., SS.UU., 12.5.2008 n. 11656) - non è poi raggiunta alcuna prova della effettiva ricorrenza di vizi e della loro imputabilità, nel caso, a responsabilità della CP_1
, di cui la avrebbe dovuto offrire
[...] Parte_1
puntuale prova a formarsi nel presente giudizio e non per ciò
7 solo che di tanto si dibatta, non è dato neppure sapere con quale esito, in altro giudizio, pendente fra altre parti.
L'ammontare del saldo richiesto in pagamento dall'opposta trova poi conforto nella quantificazione del corrispettivo ad essa spettante quale precisamente determinato nel contratto inter partes, da cui le parti concordano che va detratta la somma di
€ 20.320,00 complessivamente pagata in acconto.
È infine privo di ogni pregio il rilievo della Parte_1
che l'opposta avrebbe ragione di pretendere il pagamento non già
dei <>,
bensì dei minori costi <>, i rapporti fra le parti trovando regolamento unicamente nel contratto ed essendo irrilevante per ciascuna parte se l'altra,
nella esecuzione della prestazione a suo carico, riesca a realizzare delle economie, che non potranno che andare a suo esclusivo beneficio laddove il contratto, com'è nella specie,
non preveda che vadano a beneficio di entrambe le parti.
Consegue che l'opposizione proposta è sotto ogni profilo infondata e va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
La opponente va altresì condannata al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte
8 dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così
[...]
provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1769/2019, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la opponente a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.7.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6942 dell'anno 2019
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Murano, con studio in Rionero in Vulture, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Marella
e Nicolò Marella, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. da parte opposta il 28.11.2024 e da parte opponente il 29.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal
26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n.
164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 14.12.2019, la società attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 1769/2019 di questo
Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 20.245,00, oltre ad interessi Controparte_1
e spese del procedimento monitorio;
tanto per residuo corrispettivo della fornitura e posa in opera di infissi, di cui alla fattura n. 495 del 14.12.2018, prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del registro IVA della società ricorrente opposta ed al contratto sottostante, intervenuto fra le parti con scrittura privata del 3.3.2014.
A motivi dell'opposizione proposta, la deduce Parte_1
quanto segue.
Incontestati la conformità all'originale della copia informatica del predetto contratto sottoscritto dalle parti il 3.3.2014, ai
2 sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2714 c.c., la autenticità delle firme che vi risultano apposte per la ingiunta opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n.
2, c.p.c., e la piena validità ed efficacia del contratto sotto ogni profilo, obietta la opponente che tale contratto è
<
stesso oggetto, ma stipulato antecedente[mente], in data
29.01.2014, dalla con la società committente Parte_1
Bepa Srl di Melfi>>, offerto in comunicazione in copia informatica con l'atto di opposizione, ed è stato stipulato fra le parti del presente giudizio, che infatti vi hanno espressamente richiamato quest'altro contratto, con l'intesa che
< avrebbe dovuto fornire i profili in Controparte_2
alluminio, gli accessori e avrebbe dovuto provvedere al montaggio degli stessi affidandosi ad una propria impresa di fiducia, mentre la facendo leva sulla Parte_1
propria reputazione commerciale nella zona del Vulture-Melfese,
avrebbe dovuto acquisire il cliente sottoscrivendo il contratto di fornitura, avrebbe dovuto seguire i lavori presso lo stabile di Melfi fornendo l'adeguata assistenza nei confronti della committente Bepa srl ed, infine, avrebbe dovuto provvedere alla fornitura ed al montaggio delle vetrate. Al termine dei lavori,
al pagamento del corrispettivo da parte della committente, le imprese avrebbero dovuto dividere l'utile conseguito previa rendicontazione dei costi, fatte salve eventuali situazioni imprevedibili e/o ulteriori costi e oneri aggiuntivi
3 sopravvenuti e non prevedibili al momento della sottoscrizione>>. Dopo di che è accaduto che la BEPA ha contestato alla la fornitura e posa in opera degli Parte_1
infissi a cui la ha provveduto in suo favore, Controparte_1
su di un immobile in Melfi di sua proprietà, per conto della e non ha più pagato il corrispettivo dell'opera Parte_1
congiunta di e , da cui queste Parte_1 Controparte_1
due avrebbero dovuto ricavare la copertura dei costi rispettivamente sostenuti per poi divedersi l'utile, ciò per cui pende giudizio davanti al Tribunale di Potenza fra e BEPA, a seguito della opposizione proposta Parte_1
dalla seconda avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla prima per il pagamento del corrispettivo dell'opera congiunta delle parti del presente giudizio. Queste, resa la immediatamente edotta dalla Controparte_1 Parte_1
delle contestazioni della BEPA, hanno concordato che la rimanesse formalmente estranea a quel Controparte_1
contenzioso e però che le sodali avrebbero definito i reciproci rapporti di dare e avere soltanto all'esito di quella causa,
così da tenere conto anche delle valutazioni di inesatto adempimento in sostanza ascrivibile alla ivi Controparte_1
eventualmente a compiersi e suscettibili di tradursi in una minore redditività dell'affare comune o addirittura in una responsabilità risarcitoria nei confronti della BEPA. Deriva la inesigibilità del saldo qui vantato dall'opposta; l'ammontare di tale saldo è poi illegittimamente determinato dall'opposta,
4 pretendendosi da questa il pagamento, bensì dei <
corrispondenti a quelli indicati in contratto, ma superiori a quelli realmente sostenuti e documentati>>, che l'opposta ha regolarmente corrisposto nella misura di € 16.665,74 oltre ad
IVA.
La resiste con comparsa di risposta Controparte_1
tempestivamente depositata il 16.11.2020, deducendo a sua volta quanto segue.
Non risponde al vero che fra le parti del presente giudizio sia intercorso alcun accordo in forza del quale essa fosse in qualsivoglia modo associata alla opponente nell'affare di cui al contratto da essa concluso con la BEPA, nessun altro rapporto essendo intercorso fra essa opposta e la che Parte_1
quello costituito con il contratto denominato "di vendita"
sottoscritto il 3.3.2014, versato in atti, ancorché concluso con la finalità di consentire alla di dare esecuzione Parte_1
al contratto denominato di "fornitura e posa in opera",
richiamato nel contratto inter partes, da essa stipulato con la
BEPA il precedente 29.1.2014. La ha Controparte_1
esattamente eseguito tutte le prestazioni poste a suo carico dal contratto inter partes fin dal maggio 2014 e la opponente ha comunque perduto il diritto di invocare la garanzia per presunti vizi degli infissi forniti e posati in opera per non essergliene stata fatta tempestiva denuncia. Il saldo richiesto è
esattamente corrispondente al corrispettivo fissato nel contratto inter partes, per rimborso di costi e guadagno, nella
5 complessiva somma di € 40.565,00, IVA inclusa, detratta la somma di € 20.320,00, IVA inclusa, ricevuta in acconto, precisamente corrispondente agli € 16.665,74 oltre ad IVA che la allega di avere già complessivamente pagato. Il Parte_1
contratto inter partes contempla una clausola denominata "solve et repete", per cui <
rinuncia a proporre eccezioni senza aver prima adempiuto alle proprie obbligazioni>>, in forza della quale la Parte_1
non ha comunque potere di opporre alla alcuna Controparte_1
eccezione fino a quando non abbia provveduto ad integralmente soddisfare il suo credito.
Tale clausola, che si trova in effetti inserita nel contratto inter partes, a mente del richiamato art. 1462 c.c., in mancanza di eccezioni di nullità, annullabilità o rescissione del contratto, che nella specie non sono proposte, produce nel presente giudizio l'effetto di precludere l'esame di ogni difesa formulata dalla opponente, con esclusione tuttavia dalla contestazione dell'inesatto adempimento delle prestazioni poste a carico dell'opposta (v. Cass. 16.7.1994 n. 6697), fino a quando il mancato pagamento del credito qui azionato dalla
[...]
(v. Cass. 27.2.1995 n. 2227, mai contraddetta e Parte_2
di recente ribadita da Cass.
2.4.2024 n. 8713).
Insegna il Supremo Collegio che il superamento di siffatta preclusione ben potrebbe seguire anche al pagamento che avvenisse in corso di causa ed anche ove il pagamento avvenisse coattivamente;
senonché, nel caso di specie, non è mai stato
6 dato atto da alcuna delle parti, in tutto il suo corso, che tale condizione si sia realizzata, sebbene il provvedimento monitorio sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 30.4 – 3.5.2021.
La predetta preclusione dunque permane, rendendo suscettibile di valutazione soltanto l'inesatto adempimento che in effetti la contesta alla controparte. Parte_1
A tale riguardo v'è tuttavia che - anche a voler ritenere raggiunta la prova, mediante le dichiarazioni rese dai testi
, figlio del legale rappresentante della Testimone_1
opponente e <>, e Testimone_2
legale della , che fin dall'inizio e tuttora la Parte_1
rappresenta e difende nel contenzioso con la BEPA, le cui testimonianze non si presentano proprio scevre da dubbi di attendibilità, che i vizi da cui l'opera prestata dall'opposta le siano stati tempestivamente denunciati nel termine di otto giorni dalla scoperta, ovvero dalla denuncia fattane alla opponente dalla sua committente BEPA, ed entro l'anno dalla consegna, nella specie pacificamente avvenuta a maggio 2014, a mente del terzo comma dell'art. 1495 c.c., che trova nella specie applicazione secondo i principi statuiti dalla Suprema Corte (v.
Cass., SS.UU., 12.5.2008 n. 11656) - non è poi raggiunta alcuna prova della effettiva ricorrenza di vizi e della loro imputabilità, nel caso, a responsabilità della CP_1
, di cui la avrebbe dovuto offrire
[...] Parte_1
puntuale prova a formarsi nel presente giudizio e non per ciò
7 solo che di tanto si dibatta, non è dato neppure sapere con quale esito, in altro giudizio, pendente fra altre parti.
L'ammontare del saldo richiesto in pagamento dall'opposta trova poi conforto nella quantificazione del corrispettivo ad essa spettante quale precisamente determinato nel contratto inter partes, da cui le parti concordano che va detratta la somma di
€ 20.320,00 complessivamente pagata in acconto.
È infine privo di ogni pregio il rilievo della Parte_1
che l'opposta avrebbe ragione di pretendere il pagamento non già
dei <>,
bensì dei minori costi <>, i rapporti fra le parti trovando regolamento unicamente nel contratto ed essendo irrilevante per ciascuna parte se l'altra,
nella esecuzione della prestazione a suo carico, riesca a realizzare delle economie, che non potranno che andare a suo esclusivo beneficio laddove il contratto, com'è nella specie,
non preveda che vadano a beneficio di entrambe le parti.
Consegue che l'opposizione proposta è sotto ogni profilo infondata e va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
La opponente va altresì condannata al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte
8 dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così
[...]
provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1769/2019, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la opponente a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.7.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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