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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/04/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Prisca Picalarga Giudice
Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2019 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(ROMA 24/06/1977, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SILVANA MELARDI;
- Ricorrente -
contro
ROMA 29/03/1976, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- Resistente, contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17/03/2023 ha chiesto la separazione dal Parte_1 coniuge, l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli.
2. è rimasto contumace. Controparte_1
3. I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 13/04/1996; dall'unione coniugale sono nati quattro figli: il 4.6.1996; il 5.9.1997; il 23.5.2006; il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
20.10.2014.
4. All'udienza di comparizione delle parti il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 26/07/2023 ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo
Pag. 1 di 5 l'affido dei figli ed in via esclusiva alla madre con diritto del padre di vederli Per_3 Per_4 in spazio neutro una volta a settimana alla presenza di un operatore dei servizi sociali del
Comune di Anzio e tenerli con sé esclusivamente alla presenza della madre, e ponendo a carico del padre per il mantenimento dei figli un assegno di 800 € mensili ciascuno.
5. Con le note di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha così definitivamente precisato le proprie domande: «anche a conferma dei provvedimenti adottati con ordinanza del 18.7.2023 emessa ex art.473/bis22 codice di procedura civile … confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore esclusivo della sig.ra già Parte_1 affidataria dei figli minori, con tutto quanto in essa contenuto;
confermare l'affidamento in via esclusiva alla madre Sig.ra della sola figlia minore … Parte_1 Persona_5 divenuto nelle more maggiorenne il figlio;
determinare le modalità di visita della Per_3 figlia come suggerito dal c.t.u.; dato atto che il figlio ha raggiunto una Per_4 Per_3 propria autonomia economica, revocare l'assegno per il suo mantenimento «confermando in capo al sig. l'obbligo di continuare a contribuire, sin dalla data di Controparte_1 proposizione della domanda di separazione che occupa, al mantenimento della figlia minore in misura non inferiore a 1.000 € mensili oltre al 50% delle spese Persona_5 straordinarie.
6. Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza di comparizione delle parti e dallo stesso loro comportamento processuale, oltre che dal tenore degli scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, tanto che il resistente si è da tempo trasferito a Terni, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Dalla c.t.u. svolta nel corso del giudizio risulta che il padre ha rifiutato di partecipare alle operazioni peritali, non si è mai presentato ai colloqui previsti dalla consulente né ha mostrato interesse per il percorso peritale, «nonostante gliene sia stata spiegata l'importanza».
Pur non essendo stato possibile osservare la relazione tra il padre e i figli era Per_3 all'epoca ancora minore), dai colloqui è comunque emerso che il primo non ha una relazione con loro e non li vede da lungo tempo, «riducendo il rapporto fra di loro ad uno scambio di messaggi nella chat di famiglia peraltro nemmeno troppo frequente», senza nemmeno passare del tempo con loro nel periodo delle festività natalizie. Nel colloquio con la figlia
26 anni e a sua volta madre di un bambino) questa ha poi ricordato quanto sia stato Per_2
Pag. 2 di 5 difficile il rapporto con il padre, «che si è deteriorato sempre più con l'uso di droghe ed alcool, che portarono il padre anche ad avere delle “visoni” di persone nel giardino che in realtà non c'erano. Nella sua memoria è sempre stato così. ricorda che lei provò Per_2 anche a fargli presente che avrebbe dovuto chiedere aiuto ma lui ha sempre negato di avere un problema».
, viceversa, «non sembra aver minato la figura del padre agli occhi dei figli Parte_1 che invece riportano esclusivamente di litigi fra loro, ma che non mostrano (ed in Per_4 questa sarebbe stata spontanea) di essere in un conflitto di lealtà dovuto al doversi schierare. Semplicemente, soprattutto he è più grande, ma anche che lo Per_2 Per_3 spiega con la frase “mamma c'è sempre stata”, si rendono conto dei limiti del genitore e della sua grande assenza, adducendola ad un suo problema. invece, essendo più Per_4 piccola, ha più difficoltà nel comprenderlo e in cuor suo spera che il padre possa prima o dopo presenziare almeno ai suoi saggi». Rispetto ai rapporti con l'altro genitore, invece, la consulente ha dato atto di avere contezza «dei messaggi fortemente offensivi, screditanti e denigratori» che ha inviato alla ricorrente nei momenti di maggiore Controparte_1 difficoltà, ma il comportamento del resistente ha reso impossibile «indagare oltre».
La madre, per contro, «è all'interno delle loro [dei figli, ndr] vite ed è in grado di prendere le decisioni più giuste e ponderate ed in linea con i loro bisogni, aspetto del quale il padre si disimpegna completamente tanto che non sarebbe proprio in grado di assumere una decisione per loro».
È quindi opportuno, secondo la consulente, confermare l'affido esclusivo dei figli alla madre con conseguente loro collocamento presso quest'ultima.
La consulente, comunque, non ha rilevato «elementi di franca pericolosità per i figli
(soprattutto per nel pernottare con il padre, ma non si capisce come ciò possa Per_4 avvenire vista la sua impossibilità, incapacità e scarsa volontà ad organizzarsi», anche tenuto conto, oltre che del comportamento da lui sin qui tenuto, del fatto che CP_1 vive attualmente a Terni.
[...]
Quanto al regime di affido ed esercizio del diritto di visita devono quindi essere confermate le disposizioni già adottate con i provvedimenti temporanei e urgenti integrandole con quanto suggerito dalla c.t.u., le cui conclusioni, adeguatamente e logicamente motivate, possono essere fatte proprie dal Tribunale.
8. Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, e preso atto che la ricorrente ha rinunciato al contributo per il mantenimento del figlio che, raggiunta la maggiore Per_3 età, ha iniziato a svolgere attività lavorativa, dagli atti di causa risulta che il padre è titolare
Pag. 3 di 5 di un'impresa individuale avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria, che al 2018 si avvaleva della collaborazione di due addetti.
La ricorrente, per contro, sta cercando di avviare una propria attività.
In proposito non sono emersi elementi di giudizio ulteriori rispetto a quelli esistenti allorché sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, che devono quindi essere sostanzialmente confermati. Alla luce della revoca, con decorrenza dall'8.7.2024 (data della rinuncia), dell'assegno per il figlio quindi, l'assegno per la sola deve essere Per_3 Per_4 confermato nell'importo di 800 € mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
9. La natura e l'esito della causa e il comportamento processuale delle parti fanno sì che le spese di lite devono essere compensate per la metà e per la residua metà devono essere poste a carico di parte resistente, che con il suo disinteresse ha reso inevitabile il ricorso all'autorità giudiziaria ed è rimasta soccombente sulle domande di contenuto economico.
Esse sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore interminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 165, parte I, Serie 2);
3) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con sua stabile Persona_5 residenza presso questa e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo, a fine settimana alternati dalle 10 del sabato fino a dopo cena e dalle
10 della domenica con rientro presso la casa materna per la cena, nonché secondo il seguente calendario:
- 24 dicembre con la madre, 25 dicembre con il padre;
- 31 dicembre con la madre, 1° gennaio con il padre;
- 6 gennaio con la madre;
- Pasqua con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- il giorno del compleanno della bambina ad anni alterni;
- il giorno del compleanno del genitore con il genitore che compie gli anni;
4) assegna a la casa familiare in Anzio, via dei Platani n. 63, Scala A, Int. Parte_1
3, distinta in catasto al foglio 31, particella 516, sub. 3 e particella 817;
5) revoca a far data dal mese di luglio 2024 l'assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio Per_3
Pag. 4 di 5 6) pone a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno mensile per il mantenimento della figlia dell'importo di 800 €, che deve essere corrisposto Per_4 al domicilio della madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e rivalutato annualmente a decorrere dal mese di marzo 2024 sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, oltre alle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri, nella misura del 50%;
7) dichiara compensate per la metà le spese del giudizio e condanna al Controparte_1 rimborso in favore di della residua metà che liquida in 62,50 € per Parte_1 spese e 2.000 € per onorari di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 16/04/2025.
Il Presidente est.
Riccardo Massera
Pag. 5 di 5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Prisca Picalarga Giudice
Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2019 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(ROMA 24/06/1977, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SILVANA MELARDI;
- Ricorrente -
contro
ROMA 29/03/1976, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- Resistente, contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17/03/2023 ha chiesto la separazione dal Parte_1 coniuge, l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli.
2. è rimasto contumace. Controparte_1
3. I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 13/04/1996; dall'unione coniugale sono nati quattro figli: il 4.6.1996; il 5.9.1997; il 23.5.2006; il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
20.10.2014.
4. All'udienza di comparizione delle parti il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 26/07/2023 ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo
Pag. 1 di 5 l'affido dei figli ed in via esclusiva alla madre con diritto del padre di vederli Per_3 Per_4 in spazio neutro una volta a settimana alla presenza di un operatore dei servizi sociali del
Comune di Anzio e tenerli con sé esclusivamente alla presenza della madre, e ponendo a carico del padre per il mantenimento dei figli un assegno di 800 € mensili ciascuno.
5. Con le note di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha così definitivamente precisato le proprie domande: «anche a conferma dei provvedimenti adottati con ordinanza del 18.7.2023 emessa ex art.473/bis22 codice di procedura civile … confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore esclusivo della sig.ra già Parte_1 affidataria dei figli minori, con tutto quanto in essa contenuto;
confermare l'affidamento in via esclusiva alla madre Sig.ra della sola figlia minore … Parte_1 Persona_5 divenuto nelle more maggiorenne il figlio;
determinare le modalità di visita della Per_3 figlia come suggerito dal c.t.u.; dato atto che il figlio ha raggiunto una Per_4 Per_3 propria autonomia economica, revocare l'assegno per il suo mantenimento «confermando in capo al sig. l'obbligo di continuare a contribuire, sin dalla data di Controparte_1 proposizione della domanda di separazione che occupa, al mantenimento della figlia minore in misura non inferiore a 1.000 € mensili oltre al 50% delle spese Persona_5 straordinarie.
6. Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza di comparizione delle parti e dallo stesso loro comportamento processuale, oltre che dal tenore degli scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, tanto che il resistente si è da tempo trasferito a Terni, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Dalla c.t.u. svolta nel corso del giudizio risulta che il padre ha rifiutato di partecipare alle operazioni peritali, non si è mai presentato ai colloqui previsti dalla consulente né ha mostrato interesse per il percorso peritale, «nonostante gliene sia stata spiegata l'importanza».
Pur non essendo stato possibile osservare la relazione tra il padre e i figli era Per_3 all'epoca ancora minore), dai colloqui è comunque emerso che il primo non ha una relazione con loro e non li vede da lungo tempo, «riducendo il rapporto fra di loro ad uno scambio di messaggi nella chat di famiglia peraltro nemmeno troppo frequente», senza nemmeno passare del tempo con loro nel periodo delle festività natalizie. Nel colloquio con la figlia
26 anni e a sua volta madre di un bambino) questa ha poi ricordato quanto sia stato Per_2
Pag. 2 di 5 difficile il rapporto con il padre, «che si è deteriorato sempre più con l'uso di droghe ed alcool, che portarono il padre anche ad avere delle “visoni” di persone nel giardino che in realtà non c'erano. Nella sua memoria è sempre stato così. ricorda che lei provò Per_2 anche a fargli presente che avrebbe dovuto chiedere aiuto ma lui ha sempre negato di avere un problema».
, viceversa, «non sembra aver minato la figura del padre agli occhi dei figli Parte_1 che invece riportano esclusivamente di litigi fra loro, ma che non mostrano (ed in Per_4 questa sarebbe stata spontanea) di essere in un conflitto di lealtà dovuto al doversi schierare. Semplicemente, soprattutto he è più grande, ma anche che lo Per_2 Per_3 spiega con la frase “mamma c'è sempre stata”, si rendono conto dei limiti del genitore e della sua grande assenza, adducendola ad un suo problema. invece, essendo più Per_4 piccola, ha più difficoltà nel comprenderlo e in cuor suo spera che il padre possa prima o dopo presenziare almeno ai suoi saggi». Rispetto ai rapporti con l'altro genitore, invece, la consulente ha dato atto di avere contezza «dei messaggi fortemente offensivi, screditanti e denigratori» che ha inviato alla ricorrente nei momenti di maggiore Controparte_1 difficoltà, ma il comportamento del resistente ha reso impossibile «indagare oltre».
La madre, per contro, «è all'interno delle loro [dei figli, ndr] vite ed è in grado di prendere le decisioni più giuste e ponderate ed in linea con i loro bisogni, aspetto del quale il padre si disimpegna completamente tanto che non sarebbe proprio in grado di assumere una decisione per loro».
È quindi opportuno, secondo la consulente, confermare l'affido esclusivo dei figli alla madre con conseguente loro collocamento presso quest'ultima.
La consulente, comunque, non ha rilevato «elementi di franca pericolosità per i figli
(soprattutto per nel pernottare con il padre, ma non si capisce come ciò possa Per_4 avvenire vista la sua impossibilità, incapacità e scarsa volontà ad organizzarsi», anche tenuto conto, oltre che del comportamento da lui sin qui tenuto, del fatto che CP_1 vive attualmente a Terni.
[...]
Quanto al regime di affido ed esercizio del diritto di visita devono quindi essere confermate le disposizioni già adottate con i provvedimenti temporanei e urgenti integrandole con quanto suggerito dalla c.t.u., le cui conclusioni, adeguatamente e logicamente motivate, possono essere fatte proprie dal Tribunale.
8. Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, e preso atto che la ricorrente ha rinunciato al contributo per il mantenimento del figlio che, raggiunta la maggiore Per_3 età, ha iniziato a svolgere attività lavorativa, dagli atti di causa risulta che il padre è titolare
Pag. 3 di 5 di un'impresa individuale avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria, che al 2018 si avvaleva della collaborazione di due addetti.
La ricorrente, per contro, sta cercando di avviare una propria attività.
In proposito non sono emersi elementi di giudizio ulteriori rispetto a quelli esistenti allorché sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, che devono quindi essere sostanzialmente confermati. Alla luce della revoca, con decorrenza dall'8.7.2024 (data della rinuncia), dell'assegno per il figlio quindi, l'assegno per la sola deve essere Per_3 Per_4 confermato nell'importo di 800 € mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
9. La natura e l'esito della causa e il comportamento processuale delle parti fanno sì che le spese di lite devono essere compensate per la metà e per la residua metà devono essere poste a carico di parte resistente, che con il suo disinteresse ha reso inevitabile il ricorso all'autorità giudiziaria ed è rimasta soccombente sulle domande di contenuto economico.
Esse sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore interminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 165, parte I, Serie 2);
3) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con sua stabile Persona_5 residenza presso questa e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo, a fine settimana alternati dalle 10 del sabato fino a dopo cena e dalle
10 della domenica con rientro presso la casa materna per la cena, nonché secondo il seguente calendario:
- 24 dicembre con la madre, 25 dicembre con il padre;
- 31 dicembre con la madre, 1° gennaio con il padre;
- 6 gennaio con la madre;
- Pasqua con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- il giorno del compleanno della bambina ad anni alterni;
- il giorno del compleanno del genitore con il genitore che compie gli anni;
4) assegna a la casa familiare in Anzio, via dei Platani n. 63, Scala A, Int. Parte_1
3, distinta in catasto al foglio 31, particella 516, sub. 3 e particella 817;
5) revoca a far data dal mese di luglio 2024 l'assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio Per_3
Pag. 4 di 5 6) pone a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno mensile per il mantenimento della figlia dell'importo di 800 €, che deve essere corrisposto Per_4 al domicilio della madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e rivalutato annualmente a decorrere dal mese di marzo 2024 sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, oltre alle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri, nella misura del 50%;
7) dichiara compensate per la metà le spese del giudizio e condanna al Controparte_1 rimborso in favore di della residua metà che liquida in 62,50 € per Parte_1 spese e 2.000 € per onorari di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 16/04/2025.
Il Presidente est.
Riccardo Massera
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