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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1367 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] l'[...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19.03.1995, quali eredi di , nato a [...] l'[...] e deceduto il Persona_1
15.03.2024, rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione volontaria dell'11.09.2024 dagli avv.ti Salvatore Laguardia e Rossella Roselli, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rossella Roselli in Trecchina (Pz), alla via Cav. E. Schettini n. 4
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E già (C.F. e P.IVA Controparte_1 Controparte_2
), con sede legale in al Corso Cavour n. 19, in persona del procuratore speciale e P.IVA_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa Carmela Pia Fasulo in Potenza al Piazzale Rizzo n. 12
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari – intermediazione bancaria.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.10.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 23.10.2019 , premesso di avere Persona_1 sottoscritto un contratto di acquisto titoli presso la – filiale di Matera – per Controparte_3 un valore nominale di circa € 39.643,50 e di essere stato indotto a sottoscriverli a seguito di una serie di violazioni informative, eccepiva i seguenti motivi: 1) la nullità dell'acquisto dei titoli per difetto di forma ai sensi dell'art. 23 T.U.F.; 2) la violazione del dovere della banca di corretta raccolta delle informazioni mediante il questionario MIFID ai sensi dell'art. 21 T.U.F.; 3) il difetto e/o la lacunosità della documentazione concernente gli acquisti delle azioni;
4) la violazione da parte dell'intermediario della regola della diversificazione del portafoglio;
5) la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi connessi al carattere illiquido dei titoli;
6) la violazione dell'art. 2516 c.c. e degli artt. 45 e 49 comma 1 del regolamento n. 16190/2007 in ordine CP_4 alla parità di trattamento fra gli azionisti in quanto la non aveva proceduto alla richiesta di CP_1 vendita dei titoli del ricorrente dando, invece, seguito solamente a quella di alcuni investitori avvantaggiandoli a danno degli altri;
7) la violazione dell'art. 94 T.U.F. in ordine alla qualificazione nel prospetto informativo emesso dalla con il titolo “indicatori di rischio Controparte_3 medio” essendo un'indicazione fuorviante per i risparmiatori.
Su tali premesse chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità e/o la risoluzione per inadempimento sia del “...contratto di servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari ….” nonché di tutti i singoli contratti di acquisto dei titoli illiquidi emessi da in considerazione Parte_3 delle eccezione di cui ai punti 1),2),3),4),5) 6) e7) di cui in premessa. B) dichiarare e dare atto che la – sempre per i motivi di cui in premessa - Parte_4 nell'attività di collocamento e vendita dei titoli per cui è causa ha violato una molteplicità di norme imperative ed obblighi in materia di intermediazione finanziaria (art. 21 TUF, Com. Consob n.
9019104/2009, art. 39, 40,41,42 e 42 reg. Consob n. 16190/2007) nonché i principi generali di diligenza, correttezza e buona fede che regolano i rapporti contrattuali. C) per l'effetto, ed in entrambi i casi, condannare la in persona del L.R. Parte_4
p.t., nella qualità ut supra, alla restituzione degli importi investiti e/o in subordine, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali subiti, nonché alla rifusione delle spese a vario titolo sostenute e meglio specificate in narrativa, ed a quant'altro previsto dalla legge, nella misura e mediante il pagamento a favore del Sig. dell'importo di euro 39.643,50 Pt_2
(trentanovemilaseicentoquarantatre/50) o di quello che sarà determinato in corso di causa e ritenuto congruo sulla base dei parametri risarcitori applicabili in materia finanziaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori
“anticipatari”.
Con comparsa di costituzione depositata il 7.02.2020, si costituiva la Controparte_5
d'ora in poi la quale, in fatto, deduceva che il ricorrente aveva stipulato in
[...] CP_1 data 22.02.2007 contratto quadro di intermediazione finanziaria avente a oggetto servizi di “negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari” dichiarando di avere una propensione al rischio finanziario “medio-alta”; che il ricorrente riceveva e sottoscriveva il documento recante la “Descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari”, contenente una prima informativa di ordine generale relativa alle principali caratteristiche e ai profili di rischio connessi all'investimento in strumenti finanziari;
che prima della sottoscrizione di tale contratto, la provvedeva ad acquisire dal - mediante la compilazione di un CP_1 Pt_2 apposito questionario - le informazioni necessarie ai fini della formazione del suo profilo e specificamente in ordine alla situazione finanziaria, all'esperienza in materia di investimenti, nonché agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio;
che il 12.11.2007, chiedeva di Cont essere ammesso alla compagine sociale di , impegnandosi ad acquistare una prima tranche di n.
100 azioni della che il 3.12.2007, prendeva visione dei “Fattori di rischio del Prospetto CP_1 informativo” e sottoscriveva una “scheda di adesione” con la quale esercitava i diritti di opzione e di prelazione a lui riservati uti socius, aderendo all'operazione di aumento di capitale deliberato Cont dall'Assemblea dei soci della nel 2007 e acquistando n.
3.912 azioni;
che in virtù CP_1
Cont dell'acquisto di detti titoli, otteneva nel corso degli anni n. 161 azioni assegnate a titolo
Cont gratuito, nonché i dividendi maturati relativamente ai titoli sottoscritti pari a euro 2.189,07; che in data 24.05.2016 chiedeva la vendita della totalità delle azioni la quale veniva registrata nel
Cont sistema di negoziazione interno delle azioni mediante attribuzione di apposito numero di cronologico, al fine di rendere possibile l'incrocio con una corrispondente proposta di acquisto;
che
Cont con comunicazione del 20.06.2017, la lo informava che le azioni erano state ammesse CP_1 al Sistema di negoziazione gestito da anche al fine di migliorare il grado di Controparte_7 liquidabilità delle azioni stesse;
inoltre, lo invitava presso la propria Agenzia di riferimento per
Cont impartire un nuovo ordine di vendita delle azioni e lo informava che il nuovo ordine impartito sul Sistema Hi-Mtf avrebbe perso di efficacia se non fosse stato eseguito nel termine di sessanta giorni;
che il 27.06.2017 impartiva un nuovo ordine di vendita avente ad oggetto complessivamente
Cont n.
4.173 azioni sul nuovo sistema di negoziazione che nonostante veniva rinnovato nei CP_7 mesi di ottobre 2017 e di gennaio 2018, detto ordine decadeva il 29.03.2018 a causa del mancato reperimento, nel predetto termine di efficacia di sessanta giorni, di una corrispondente proposta
Cont d'acquisto delle azioni e giammai veniva rinnovato.
In diritto, previo mutamento del rito, in via preliminare eccepiva la prescrizione di tutte le domande Cont proposte dal poiché i due acquisti a titolo oneroso delle azioni erano stati effettuati Pt_2 rispettivamente nel mese di novembre 2007 e di dicembre 2007, mentre il ricorso veniva notificato il 4.12.2019 e quindi oltre il termine quinquennale decorrente dalla sottoscrizione dei contratti. Nel merito deduceva che , come previsto dall'art. 23 T.U.F., aveva sottoscritto il Persona_1 contratto quadro di riferimento il 22.02.2007; che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con delibera del consiglio di amministrazione del 30.10.2007 veniva ammesso alla compagine sociale;
che risultava per tabulas il prospetto informativo con cui la aveva provveduto a CP_1 informarlo, sin dalla sottoscrizione del contratto quadro, in ordine alla natura, alle caratteristiche Cont degli strumenti finanziari e ai rischi legati all'acquisto delle azioni;
che nel prospetto informativo non risultava alcun riferimento al grado di rischio medio;
che, al pari, era infondato il Cont riferimento alla mancata informazione sulla natura illiquida delle azioni siccome sino al 2015 Cont non vi erano indici negativi in ordine all'andamento della Banca e/o liquidabilità di titoli avendo la chiuso gli esercizi 2013 e 2014 con un utile di oltre 21 milioni per l'anno 2014 e di CP_1 oltre 17 milioni per quello del 2013, distribuendo regolarmente i dividendi ai soci, incluso il
; che, solo con l'esercizio 2015, in epoca successiva agli investimenti contestati, la Pt_2 CP_1 chiudeva il bilancio in perdita e, conseguentemente, il titolo azionario registrava una graduale Cont riduzione di valore;
che era sopravvenuta una contrazione degli scambi dei titoli azionari i quali sino al luglio 2015 venivano invece regolarmente liquidati entro circa 90 giorni e ciò veniva Cont evidenziato negli estratti conto titoli in cui le azioni venivano rappresentate come illiquide;
che la aveva informato il ricorrente sin dal contratto quadro che “la liquidità di uno strumento CP_1 finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. […] In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati” mentre, successivamente, mediante il prospetto informativo, visionato dall'investitore, veniva comunicato l'esistenza di un rischio di liquidità Cont specifico dell'investimento in azioni;
che per quanto riguardava la violazione della comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009, essa era stata pubblicata successivamente alle CP_4 operazioni di investimento del ricorrente (novembre e dicembre 2007) e faceva riferimento a strumenti finanziari diversi da quelli oggetto di causa e cioè ad “obbligazioni bancarie strutturate, derivati OTC e polizze vita”, senza alcun accenno ai titoli azionari;
che comunque la aveva CP_1
Cont provveduto a informare il ricorrente del fair value delle azioni , nonché delle “modalità di Cont smobilizzo” delle “azioni emesse da ”, sia con riguardo al Sistema di negoziazione interno, sia successivamente con il passaggio all' che altrettanto infondate erano le contestazioni in CP_7 ordine alla violazione della normativa in materia di adeguatezza contenuta nell'art. 39, comma 5 del
Regolamento n. 16190/2007 e cioè in sede di raccolta delle informazioni in quanto gli CP_4 investimenti effettuati dal ricorrente erano in linea con il profilo da egli dichiarato nel questionario compilato e sottoscritto il 22.02.2007; che la Banca aveva preso in carico l'ordine di vendita delle azioni impartito dal senza alcuna garanzia del buon esito. Si opponeva, quindi, alle Pt_2 domande di nullità, illegittimità e di risoluzione per inadempimento siccome la aveva CP_1 adempiuto agli obblighi informativi, oltreché alla domanda di restituzione delle somme e al risarcimento del danno perché non provati.
Su tali premesse chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, nel rito: - rilevato che la presente controversia non risulta compatibile con le forme del rito sommario di cognizione, fissare con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. In via preliminare, nel merito: - dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa, diritto o azione, nonché delle domande avversarie, per i motivi illustrati in atti. Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dal Cont sig. alla per l'acquisto dei titoli oggetto del presente giudizio e disporne la Pt_2 CP_1 restituzione entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate al ricorrente a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme percepite dall'investitore a titolo di dividendi, pari ad
Euro 2.189,07, condannando in ogni caso la controparte alla restituzione in favore della CP_8
Cont titoli per cui è causa;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della nella vendita delle Controparte_3
Cont azioni , quantificare le somme in ipotesi dovute al sig. a titolo risarcitorio in un Pt_2
Cont importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'ordine di vendita impartito dal ricorrente al prezzo confermato di Euro 7,50 per azione ed il controvalore delle Cont azioni al momento della proposizione del presente giudizio, al netto delle azioni allo stesso assegnate a titolo gratuito, ovvero, in subordine, al momento dell'acquisto delle stesse, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto al ricorrente in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite dal sig. a titolo di dividendi, pari ad Euro 2.189,07. In ogni caso: - con vittoria di Pt_2 spese e competenze oltre accessori come per legge”.
Con provvedimento del 10.03.2020, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.02.2020, veniva mutato il rito da sommario di cognizione a ordinario.
All'udienza cartolare del 14.07.2020 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 14.09.2020 , in parziale modifica Persona_1 delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti: “A) dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o la risoluzione per inadempimento sia del “...contratto di servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari ….” nonché di tutti i singoli contratti di acquisto dei titoli illiquidi emessi da Parte_3 in considerazione delle eccezione di cui ai punti 1),2),3),4),5) 6) e7) di cui in premessa. B)
[...] dichiarare e dare atto che la – sempre per i motivi di Parte_4 cui in premessa - nell'attività di collocamento e vendita dei titoli per cui è causa ha violato una molteplicità di norme imperative ed obblighi in materia di intermediazione finanziaria (art. 21
TUF, Com. Consob n. 9019104/2009, art. 39, 40,41,42 e 42 reg. Consob n. 16190/2007) nonché i principi generali di diligenza, correttezza e buona fede che regolano i rapporti contrattuali. C) per
l'effetto, ed in entrambi i casi, condannare la in Parte_4 persona del L.R. p.t., nella qualità ut supra, alla restituzione degli importi investiti e/o in subordine, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali subiti, nonché alla rifusione delle spese a vario titolo sostenute e meglio specificate in narrativa, ed a quant'altro previsto dalla legge, nella misura e mediante il pagamento a favore del Sig. dell'importo di euro 39.643,50 Pt_2
(trentanovemilaseicentoquarantatre/50) o di quello che sarà determinato in corso di causa e ritenuto congruo sulla base dei parametri risarcitori applicabili in materia finanziaria , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo”.
Con comparsa di intervento volontario depositato l'11.09.2024 si costituivano Parte_1
e , quali eredi di deceduto il 15.03.2024 e rassegnavano le Controparte_9 Persona_1 seguenti conclusioni: “A) dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o la risoluzione per inadempimento sia del “...contratto di servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari ….” nonché di tutti i singoli contratti di acquisto dei titoli illiquidi emessi da
(già in considerazione delle eccezione CP_1 Parte_3 di cui ai punti 1),2),3),4),5) 6) e7) di cui in premessa. B) dichiarare e dare atto che la
[...]
(Già – sempre per i motivi di cui in premessa CP_1 Parte_3
- nell'attività di collocamento e vendita dei titoli per cui è causa ha violato una molteplicità di norme imperative ed obblighi in materia di intermediazione finanziaria (art. 21 TUF, Com. Consob
n. 9019104/2009, art. 39, 40,41,42 e 42 reg. Consob n. 16190/2007) nonché i principi generali di diligenza, correttezza e buona fede che regolano i rapporti contrattuali. C) per l'effetto, ed in entrambi i casi, condannare la (già , in CP_1 Parte_3 persona del L.R. p.t., nella qualità ut supra, alla restituzione degli importi investiti e/o in subordine, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali subiti, nonché alla rifusione delle spese a vario titolo sostenute e meglio specificate in narrativa, ed a quant'altro previsto dalla legge, nella misura e mediante il pagamento a favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, quali eredi del de cuius dell'importo di euro 39.643,50
[...] Persona_1
(trentanovemilaseicentoquarantatre/50) o di quello che sarà determinato in corso di causa e ritenuto congruo sulla base dei parametri risarcitori applicabili in materia finanziaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori
“anticipatari”.
La causa veniva istruita con produzione essenzialmente documentale.
Dopo alcuni rinvii per il carico del ruolo, all'udienza del 21.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata per la decisione con termini ridotti ex art.190 c.p.c. di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
2. In via preliminare, il Tribunale osserva che la domanda è procedibile essendo agli atti il verbale di mediazione del 10.092019, conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione della CP_1 invitata al detto procedimento, come emerge dal medesimo verbale (all. prod. parte attrice).
3. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dalla Banca convenuta di prescrizione dell'azione di risoluzione.
Sul punto giova rammentare la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del
24.06.2025 n. 170005, peraltro richiamata anche dalla Banca nella comparsa conclusionale, secondo cui “In materia di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione dell'azione di risoluzione spettante all'investitore per inadempimento degli obblighi informativi incombenti sull'intermediario finanziario prende il suo corso dal verificarsi dell'inadempimento, connotato dal requisito della non scarsa importanza, e cioè dal momento in cui l'intermediario è venuto meno al doveroso comportamento di informare il cliente sulle caratteristiche del prodotto finanziario o sulla adeguatezza dello stesso al suo profilo di propensione al rischio, senza che rilevi l'acquisita consapevolezza soggettiva, da parte dell'investitore, del subìto inadempimento”; ancora, “In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per
l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica
l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere” (Cass. civile n. 14019 del 26.05.2025). In tal senso anche la giurisprudenza di merito secondo cui “Posto che l'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale si prescrive nel termine ordinario decennale che decorre dal momento in cui si realizza l'inadempimento di non scarsa importanza, va precisato che nei contratti di intermediazione finanziaria tale momento si identifica con quello in cui è stata violata la regola di condotta contestata all'intermediario (violazione degli obblighi informativi) e dunque nella data di acquisto dei titoli” (Tribunale di terni sentenza n. 187 del 5.03.2025).
Ebbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che l'eccezione di prescrizione dell'azione di risoluzione sia parzialmente fondata.
L'attore ha sottoscritto il contratto quadro il 22.02.2007 mentre i due acquisti a titolo oneroso di Cont azioni da parte del ricorrente sono stati effettuati rispettivamente nell'ottobre e nel dicembre del 2007. Ora, il ricorrente, in data 19.04.2017, ha inviato alla lettera a/r, ricevuta il CP_1
21.04.2017, con la quale ha proposto reclamo alla chiedendo il rimborso dell'investimento CP_1 eseguito il 4.12.2007 (all. prod. ricorso). Ne consegue che, con riferimento a tale ordine di acquisito (4.12.2007), con il suddetto reclamo, il ricorrente ha interrotto il termine di prescrizione, termine che poi è stato nuovamente interrotto con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (4.12.2019).
L'eccezione è quindi in parte qua infondata.
Con riferimento all'ordine di acquisto dell'ottobre 2008, al quale il reclamo del 19.04.2017 non fa alcun riferimento, deve ritenersi che non essendo stato posto in essere alcun atto interruttivo prima della notifica del presente giudizio, è maturata la prescrizione decennale.
4. Passando ad esaminare le singole contestazioni sollevate in giudizio dal con riferimento Pt_2 all'ordine di acquisto del 4.12.2007, appare innanzitutto priva di pregio quella relativa alla violazione dell'art. 23 del D.lgs. 58 del 1998 (T.U.F.) per il mancato rispetto della forma scritta.
A norma dell'art. 23 T.U.F. l'acquisto di uno strumento finanziario necessita della sottoscrizione di un contratto avente forma scritta, a pena di radicale nullità dell'operazione negoziale. Al riguardo va, tuttavia, richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui “L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro” (Cass. n. 18122/2020). Nel caso di specie è provato in via documentale che gli ordini di acquisto sono stati eseguiti sulla base del contratto quadro di intermediazione finanziaria avente ad oggetto servizi di
“negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari” stipulato in forma scritta e sottoscritto dal ricorrente il 22.02.2007 (all. n. 3 parte convenuta).
Tanto è sufficiente per ritenere insussistente la violazione dell'art. 23 T.U.F.
considerato che
, in base ai principi richiamati, l'ordine di acquisto impartito dal cliente non è sottoposto a requisiti di forma.
5. Procedendo nell'esame delle censure va innanzitutto premesso che è da escludere che le violazioni degli obblighi comportamentali e dei doveri informativi indicati nell'atto introduttivo possa avere incidenza sul piano dell'invalidità.
Precisamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007 (c.d. “sentenze gemelle” sull'intermediazione finanziaria o sentenze “Rordorf”) ha statuito che “in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso”.
Per quanto attiene le azioni di risoluzione e di risarcimento del danno, la S.C. ha affermato in merito alle regole che governano il riparto dell'onere della prova i seguenti principi: “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”
(Cass. Ord. n. 16127/2020; Cass. n. 10111/2018). Ancora, più di recente, “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n.
58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 del codice civile, impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Incombe, invece, sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”
(Cass. n. 4341/2022).
In particolare, la S.C. ha evidenziato che l'osservanza dell'onere di deduzione merita rilevanza per una duplice ragione: sia perchè consente alla banca di dimostrare il proprio adempimento, prova che va rapportata al ventaglio di informazioni che l'investitore ha lamentato di non aver ricevuto;
sia perchè essa si collega all'onere della prova del nesso di causalità tra inadempimento e danno, gravante sullo stesso cliente, attraverso il giudizio controfattuale di cui si è detto. Per tale motivazione, a fronte della deduzione da parte dell'investitore, scatta l'onere probatorio posto a carico dell'intermediario, il quale deve in tal caso provare di aver fornito, nei termini prima indicati, le informazioni dovute, ovvero che tali informazioni esulavano dall'ambito di quelle dovute.
6. Tanto premesso, per quanto attiene la violazione del dovere di corretta raccolta delle informazioni ex art. 21 T.U.F., il Tribunale osserva che la norma in questione impone in via generale all'intermediario di “acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. L'art. 39 Reg. 16190/2007 stabilisce CP_4 inoltre: “Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente”.
Nel caso di specie la banca ha provato di aver proceduto alla profilatura della cliente producendo in giudizio il questionario compilato dal ricorrente e dal quale emerge che il non era la Pt_2 prima volta che ricorreva a forme di investimento e che era già edotto in materia di investimenti
(all. n. 4 ricorso). Risulta, inoltre, dimostrato per tabulas che la ha compiutamente ed CP_1 esaustivamente informato l'investitore, sin dal momento della conclusione del contratto quadro in data 22 febbraio 2007, in ordine alla natura e alle caratteristiche degli strumenti finanziari offerti e, in particolar modo, circa i rischi legati all'acquisto delle azioni oggetto del presente giudizio, evidenziando che: - “acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima” (all. n. 3, art. 1.1, pag. 11); - “un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente” (art.
1.1 pag.
11); - “la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore […] in generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati” (art. 2 pag.
11). Il cliente è stato, inoltre, reso edotto circa la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio Cont concernenti specificamente l'acquisto di azioni , dal prospetto informativo relativo all'adesione posta in essere dall'investitore all'aumento di capitale deliberato dalla nel CP_1
2007. In particolare, attraverso tale prospetto informativo, la dopo aver fornito alcuni CP_1 preliminari avvertimenti al ricorrente, lo ha reso edotto che i titoli in esame “sono azioni ordinarie emesse da (all. n. 5 ricorso, pag. 32, Sez. II, paragraf. 4.2), con Controparte_3 conseguente assunzione dei tipici rischi finanziari connessi ad un investimento in azioni, vale a dire che: - “Le azioni oggetto della presente offerta non sono quotate in un mercato regolamentato o equivalente, pertanto l'investitore potrebbe subire delle perdite in conto capitale nel disinvestimento dei titoli stessi in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto dei titoli. Inoltre tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidità per l'investitore che intenda alienare i titoli azionari in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata contropartita” (all. n. 5 ricorso, paragrafo 4.2.1.1 –
“Rischi connessi alla liquidità delle azioni” – pag. 33). Risulta quindi provato per tabulas l'esatto adempimento da parte della banca convenuta dell'obbligo di acquisizione delle informazioni sulla cliente in modo conforme a quanto previsto dall'art. 21 T.U.F. e dall'art. 39 Reg. Consob 16190/2007. Inoltre, la ha provato di aver CP_1 fornito al cliente tutte le informazioni idonee a renderlo effettivamente edotto circa le caratteristiche dell'investimento, nonché dei rischi in questo insito.
Ad ogni modo il ricorrente non ha, in base ai principi di diritto sopra richiamati, né indicato le informazioni che non gli sarebbero state fornite né ha provato che giammai avrebbe importato l'ordine di investimento se diversamente informato.
7. Non sussiste, inoltre, la violazione dell'art. 2528 c.c. avendo la prodotto in giudizio la CP_1 delibera del Consiglio di amministrazione del 30.10.2007 (all. n. 8 ricorso), con il relativo
“Prospetto Informativo” delle nuove richieste di ammissione, tra cui figura anche quella del Cont
, attestante l'ammissione di alla compagine sociale della . Pt_2 Persona_1
8. Per quanto concerne la violazione della parità di trattamento e la mancata vendita delle azioni, il
Tribunale osserva che nessuna prova è stata fornita sul punto. Risulta del tutto apodittico l'assunto del ricorrente secondo cui “costituisce fatto notorio, per il quale non è necessaria fornire prova, che la – a fronte di numerose richieste di vendita dei titoli da parte degli Controparte_3 investitori – ha dato seguito ad alcuni solo di essi, avvantaggiando taluni investitori a danno di altri” (cfr. ricorso, pag. 9). Non è stato fornito alcun elemento di prova specifico sul punto e la stessa contestazione è apparsa generica.
Sotto altro profilo preme evidenziare che la era tenuta solo a prendere in carico l'ordine di CP_1 vendita impartito dall'investire senza garantirne il buon esito, con attribuzione del relativo numero di cronologico, in modo da abbinarlo con una corrispondente domanda di acquisto, secondo un criterio di priorità temporale determinato dal numero di cronologico attribuito all'ordine.
Nel caso di specie non è stato oggetto di rituale contestazione specifica quanto dedotto dalla
Banca in merito alla circostanza che essa ha “correttamente preso in carico sia la disposizione di Cont vendita impartita dal sig. sul sistema di negoziazione interno delle azioni , sia agli Pt_2 ordini di vendita impartiti dall'investitore sul nuovo sistema di negoziazione gestito dalla società
(pag. 18 comparsa di costituzione e risposta). Non può pertanto, in base a Controparte_7 quanto esposto, essere addebitata alla la mancata vendita delle azioni. La Banca ha CP_1
Cont comunque provato che all'ultima asta dei titoli azionari eseguita in data 28 febbraio 2017, con le modalità previste dal “Sistema interno di negoziazione” e prima che gli stessi venissero ammessi al sistema di negoziazione gestito dalla società sono state negoziate Controparte_7
Cont azioni ancora oggetto di ordini di vendita risalenti all'8.07.2015, dunque impartiti in epoca certamente antecedente e con numero di cronologico anteriore rispetto agli ordini di vendita impartiti dal sig. (cfr. all n. 12 prod. conv.) Pt_2
9. Quanto alla presunta violazione delle disposizioni previste Comunicazione n. CP_4
9019104/2009 in tema di prodotti finanziari illiquidi, il Tribunale osserva come tale normativa è stata pubblicata da in data 2 marzo 2009 e dunque in un momento successivo alle CP_4 operazioni di investimento poste in essere dal ricorrente ad ottobre e dicembre del 2007. La
Comunicazione è altresì inapplicabile ratione materiae alla fattispecie in esame, poiché la CP_4 stessa si riferisce precipuamente a strumenti finanziari del tutto diversi da quelli per cui è causa e, cioè, ad “obbligazioni bancarie strutturate, derivati OTC e polizze vita” e non disciplina i titoli azionari.
9. Priva di pregio risulta essere la doglianza relativa all'omessa informazione da parte della CP_1 della natura “illiquida” dei titoli azionari per cui è causa, in violazione dell'art. 21 t.u.f.; del regolamento n. 16190 del 2007 e della comunicazione n. 9019104 del 2009. CP_4 CP_4
Atteso che, in ordine alla natura dell'investimento, le azioni per cui è causa rientrano nel novero delle c.c.d.d. azioni non quotate in Borsa che, di fatto, per le loro caratteristiche devono essere considerate come titoli con un profilo di rischio alto o, quantomeno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, la Banca convenuta ha assolto i propri obblighi informativi sin dalla conclusione del contratto-quadro del
22.02.2007.
Ed invero, parte convenuta ha adempiuto all'onere della prova su di sè gravante, versando in atti:
1) il contratto- quadro del 22.02.2007 regolarmente sottoscritto da e corredato del Persona_1
“Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, quest'ultimo esplicativo non solo della natura e delle caratteristiche degli strumenti finanziari per cui è causa, ma soprattutto dei rischi ad essi connessi, tra cui la loro “illiquidità”; 2) la scheda di adesione all'offerta in opzione agli azionisti della banca del 3.12.2007, debitamente sottoscritta, nella quale il dichiarava la propria consapevolezza per le operazioni in conflitto di interessi, la presa Pt_2 visione e conseguente accettazione del Prospetto Informativo e dei fattori di rischio in esso contenuto dell'investimento; 3) il prospetto informativo relativo all'adesione posta in essere Cont dall'investitore all'aumento di capitale deliberato dalla nel 2007, con cui la rendeva CP_1 edotto l'investitore dei tipici rischi finanziari;
4) il regolamento del “mercato interno delle azioni emesse dalla e utilizzo del fondo acquisto azioni proprie;
5) la domanda di CP_10
Cont ammissione a socio della del 22.10.2007, con cui il dichiarava di conoscere lo statuto Pt_2 sociale, di accettare tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio e autorizzava le operazioni in conflitto di interessi. Da tale quadro probatorio ne deriva che la Banca convenuta ha adempiuto ai propri obblighi informativi, conformemente a quanto stabilito dalla normativa richiamata, e che il Persona_1 fosse ben a conoscenza delle caratteristiche dei titoli acquistati e dei rischi ad essi connessi.
10. Parimenti deve essere disattesa la censura relativa alla violazione della normativa sul prospetto informativo ex art. 94 T.U.F..
Il sostiene che la qualificazione nel prospetto informativo relativo ai titoli emessi dalla Pt_2
come titoli con “indicatore di rischio medio”, costituisce una evidente Controparte_3 indicazione fuorviante data ai risparmiatori, atteso che i c.d. titoli illiquidi sono di per sè a rischio
“alto” o, al più, “medio alto”. Tuttavia gli assunti di parte ricorrente non hanno trovato alcun riscontro dal punto di vista probatorio atteso che nel Prospetto Informativo in atti non risulta la Cont qualificazione come “rischio medio” delle azioni .
Ciò che risulta, invece, è che la in seguito alle operazioni finanziarie effettuate, ha CP_1 trasmesso a gli estratti del dossier titoli e le note informative relativi ai titoli Persona_1 acquistati (all. nn. 13 e 15 prod. convenuta), recanti tra le altre informazioni anche il grado di rischio e di liquidità aggiornati periodicamente.
Da tanto ne deriva l'infondatezza della censura.
11. Infine, più in generale, per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, l'attrice non ha adempiuto al proprio onere deduttivo non avendo fornito la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, non avendo nemmeno dedotto oltre che provato che ove adeguatamente informata avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole.
Alla luce, dunque, delle argomentazioni sopra dedotte e delle carenti allegazioni, il Tribunale ritiene che le domande del ricorrente non meritino accoglimento.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in assenza di note spese, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto per tutte le fasi in considerazione della natura non complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte ricorrente;
- condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...] delle spese processuali che liquida in euro 3.809,00 per compenso CP_1 professionale, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a..
Così deciso in Lagonegro, il 15.12.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara