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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9347 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 16420/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio R.G. n. 16420 /2023 Avente ad oggetto: ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , avente sede in Parte_1 P.IVA_1 Forino (AV), alla Via Noce della Guappessa n. 4, CAP 83020, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Russo (C.F. ; P.E.C. ), ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Giambattista Pergolesi n. 1, presso lo studio del medesimo avvocato nonché, ex art. 16-sexies d.l. 179/2012, presso il domicilio digitale, ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'avv. Stefano Maria Russo: Email_2 ATTORE CONTRO nella persona del suo Legale Rappresentante p.t., (CF CP_1 Controparte_2
, con sede in Napoli, al Centro Direzionale isola A/2 (P. Iva: , ed C.F._2 P.IVA_2 ivi elettivamente, domiciliata, alla Via G. Carducci, 42, presso lo Studio degli avvocati Luigi Pacileo (C.F. e Bruno Pacileo (C.F. C.F._3 Email_3
, che la rappresentano e difendono. C.F._4 Email_4 CONVENUTA Oggetto: Somministrazione Conclusioni: come da note di trattazione scritta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società adiva codesto tribunale per ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito Parte_1 vantato da in base alla fattura n. 134901 (doc. 1), per un importo pari a € 374.688,68 per CP_1 somministrazione di energia elettrica, discendente dalla ricostruzione dei consumi elettrici relativi al periodo maggio 2020 - novembre 2022. Il ricorrente lamentava che l'inesatta ricostruzione dei consumi da parte dell'ente erogante E-Distribuzione s.p.a. avesse costituito la base della fattura emessa per una cifra incongruente rispetto ai reali consumi e ciò in virtù di problematiche legate ai sistemi di rilevazione dei flussi di energia. Il ricorrente con il proprio atto di citazione ricostruiva l'infruttuoso iter stragiudiziale svolto prima dell'iscrizione della causa a ruolo e, successivamente, si soffermava sulla non debenza delle somme per carenza di prova circa il quantum della merce somministrata e circa la congruenza tra i consumi rappresentati in bolletta e quelli risultanti da contatore correttamente funzionante;
inoltre, Parte_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione biennale di parte del credito per quelle mensilità antecedenti al mese di dicembre dell'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 205 del 2017. Pertanto, il ricorrente chiedeva: “1- in via principale, di accertare e dichiarare che non fosse dovuto, da parte di l'importo di € 374.688,68 di cui alla fattura n. 134901 e ciò anche in considerazione della Parte_1 maturata prescrizione;
2-in subordine, di accertare e dichiarare che l'importo dovuto dalla Parte_1
pagina 1 di 7 nei confronti della e di cui alla fattura n. 134901, non fosse superiore a euro 100.000,00 CP_1 ovvero alla differente somma accertata in corso di causa, ferma sempre la eccepita prescrizione;
3-per effetto dell'accoglimento della domanda sub 1 ovvero, in subordine, per effetto dell'accoglimento della domanda formulata sub 2, di accertare e dichiarare il diritto di al rimborso di tutte le somme Parte_1 nel frattempo versate a in relazione alla fattura n. 134901, condannando a CP_1 CP_1 pagare gli importi percepiti in eccedenza, rispetto a quanto effettivamente dovuto alla stessa, nella misura determinata in corso di causa;
4- di accertare e dichiarare le responsabilità della per CP_1 i fatti occorsi, condannando la stessa al risarcimento, in favore della società dei danni subiti Parte_1 e subendi, nella misura accertata in corso in causa, anche eventualmente in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese”. Si costituiva eccependo, in primo luogo, la connessione del giudizio con quello CP_1 precedentemente instaurato innanzi al Tribunale di Napoli, XII sezione civile, r.g. n. 15447/2023, volto ad ottenere l'ingiunzione di pagamento per le medesime somme oggetto della fattura n.134901; in secondo luogo, il resistente rilevava la propria carenza di legittimazione passiva ritenendo legittimata l'impresa distributrice, e-distribuzione S.p.a. (già , in quanto responsabile Controparte_3 dell'installazione e manutenzione del misuratore, nonché soggetto deputato all'esecuzione delle verifiche del medesimo misuratore. Pertanto, esponeva il ricorrente, in qualità di CP_1 grossista, si preoccupava solo di immettere l'energia elettrica necessaria a soddisfare l'esigenza del cliente finale, garantendogli la sola fornitura del servizio, ma non anche l'erogazione dello stesso, che avveniva attraverso il IB. Nel merito deduceva la fondatezza del diritto di credito, anche alla luce dell'accordo CP_1 transattivo e di rateizzo sottoscritto prima del giudizio, ritenendo che le problematiche legate alla rilevazione dei consumi dovessero riguardare l'ente distributore non anche la società fornitrice, in quanto questa non aveva altra possibilità se non pagare le fatture in ragione dei consumi rilevati e comunicati dal distributore, per il tramite del trader, A2A Energia, e ribaltare i relativi costi al cliente finale, senza la facoltà di eccepire la prescrizione, in quanto, ai sensi della Delibera ARERA di riferimento, tale diritto spettava unicamente al cliente finale. Dunque, il resistente rappresentava di aver agito sempre nel rispetto degli obblighi di buona fede, di aver pagato i consumi come ricostruiti al trader e di aver fatturato, in base a quei medesimi consumi, al cliente senza la facoltà di svolgere alcun controllo. Sull'eccepita prescrizione rilevava che la prescrizione biennale, ex art. 1 co. 4 L. n. CP_1 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) opera nei soli confronti degli utenti “domestici” e delle c.d. microimprese, cioè di quelle imprese occupanti meno di 10 persone e con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
non rientrava tra le società con i Parte_1 suddetti requisiti inquadrandosi, tra l'altro, come cliente connesso “in media tensione”, non bassa. Tanto esposto, chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della somma di € 259.688,68 CP_1 quale residuo impagato della maggior somma oggetto della fattura n.134901. Pertanto, la società resistente concludeva chiedendo: “ in via preliminare, di disporre la riunione, ex art. 274 c.p.c., per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, del giudizio con l'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1 e, per l'effetto, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale,
[...] in caso di mancato accoglimento della richiesta di riunione, ex art. 274 c.p.c., previa declaratoria di risoluzione dell'accordo transattivo del 02.03.2023, accertare e dichiarare dovuta, la somma di € 259.688,68, e, per l'effetto condannare la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 dell'importo di € 259.688,68, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo;
di emettere ordinanza, ex art. 186 ter c.p.c., per l'importo di € 259.688,68; in subordine, di accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della ai danni della e, per l'effetto, condannarla al pagamento Parte_1 CP_1 dell'importo di € 259.688,68, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
il tutto con condanna pagina 2 di 7 dell'attrice, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., co. 3°, al pagamento di spese e compensi di giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari”. Con memoria ex art.171 ter I termine c.p.c. contestando il contenuto dell'atto di Parte_1 costituzione di controparte e reiterando le conclusioni, precisava la propria domanda chiedendo anche la chiamata in causa del terzo E-distribuzione s.p.a. e l'accertamento della responsabilità di quest'ultima per quanto di sua competenza o in via solidale con per i fatti occorsi, con CP_1 condanna delle stesse, congiuntamente e/o ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento, in favore della società dei danni subiti e subendi. Parte_1 Con memorie ex art. 171 ter II e III termine c.p.c. le parti ulteriormente argomentavano, contestavano ed articolavano mezzi istruttori. In data 02.01.2024 il Giudice, dato atto che parte convenuta aveva chiesto la riunione al procedimento RG r.g. n. 25008/2023 (opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 15447/2023), ed aveva documentato la pendenza della lite innanzi alla XII sezione dott.ssa , considerato che trattavasi della Persona_1 medesima causa a parti invertite e che la causa precedente era quella pendente innanzi alla dott.ssa
, poiché il ricorso monitorio era stato iscritto a ruolo il 12.7.2023, prima della notifica della Per_1 citazione del presente giudizio in data 21.7.2023; rilevato che le cause pendevano nello stesso grado e stato, mandava al presidente di sezione per i provvedimenti di competenza. Il presidente di sezione, rilevato che ai fini di cui all'art. 274 cpc, doveva farsi riferimento – secondo criteri tabellari – al numero di iscrizione al ruolo più vetusto, e, considerato che il procedimento per ricorso monitorio RG n. 15447/2023 era stato definito con l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo (pendente innanzi al GU Rotondaro) recava numero R.G. 25008/2023, successivo al numero di R.G. del presente procedimento confermava l'assegnazione del procedimento alla scrivente. All'udienza del 15.02.2024 il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa di Controparte_4
la richiesta di esibizione documentale ex art.210, nonché la richiesta ex art. 186 ter cpc afferente
[...] al pagamento degli interessi moratori per il ritardo nell'adempimento della transazione, per le ragioni di cui in ordinanza. Rilevato che la fattura n. 134901/2022 era una fattura di rettifica/ricostruzione dei consumi, comunicata dal distributore mediante il verbale di ricostruzione, a seguito della verifica all'esito della quale veniva “accertato che il GME aveva i ponti invertiti, per cui non registrava correttamente i consumi di energia prelevata e immessa”, procedeva alla nomina del CTU ing. Per_2
[...] In data 06.12.2024 il CTU ing. depositava l'elaborato peritale. Per_2 All'udienza del 16.01.2025 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art.281 sexies c.p.c. al 13.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO In premessa, deve rilevarsi che l'odierna controversia trae origine da un rapporto di fornitura di energia elettrica, pacifico tra le parti e documentalmente provato, valido a far data dal 01.01.2009 e relativo al POD numero IT001E00240219, Codice di fornitura: C0016031, Codice Cliente: 9868. Non vi è contestazione in ordine all'esecuzione della fornitura di energia, che del pari può ritenersi pacifica, come nemmeno vi è contestazione sui prezzi praticati al cliente per la determinazione del costo dei consumi. Peraltro, comprova la piena efficacia del rapporto di somministrazione la circostanza che le parti in data 02.03.2023 avevano sottoscritto un documento, denominato “accordo transattivo”, con il quale si erano accordate per una dilazione del pagamento dei corrispettivi della fornitura di energia relativi alla fattura n.134901, per il periodo in contestazione. Dilazione non rispettata dalla ricorrente che risulta aver pagato solo le prime rate per un totale di €115.000,00 determinando la sua decadenza dal beneficio del termine e della rateizzazione. Tale accordo evidentemente presupponeva la piena validità ed pagina 3 di 7 efficacia del contratto posto alla base del rapporto, in relazione alla cui operatività non sorge, quindi, questione alcuna. Controversa è, dunque, l'esattezza della contabilizzazione dei consumi, per il periodo maggio 2020 - ottobre 2022, riportata nella fattura n. 134901/22, tenuto conto che tale contabilizzazione è stata eseguita sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata dal IB ( nella specie a seguito di un sopralluogo da parte di E-Distribuzione, di cui al verbale di verifica n. 10152649 del 21.10.2022, dal quale sarebbe emerso “l'irregolare funzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo indicato in oggetto” con presunto inizio in data 01.05.2020, sino alla verifica del 21.10.2022 e sulla base della quale era stato effettuato il ricalcolo dei consumi “stimati”, esitato nella richiesta di € 374.688,68). Orbene, alla luce della contestazione riguardante la correttezza della rilevazione dei consumi, l'odierna resistente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva basandosi sulla ripartizione delle mansioni tra IB e fornitore. Secondo quanto ricostruito da “L'attività di CP_1 distribuzione viene svolta da imprese (e-distribuzione S.p.a.) che operano sulla base di concessioni rilasciate dallo stato. L'attività di vendita dell'energia elettrica è, invece, esercitata dai c.d. clienti grossisti, nel caso che acquistano e vendono l'energia per conto del cliente finale, senza CP_1 esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione. […] La che, nell'ambito del CP_1 dedotto rapporto di fornitura, non è titolare neanche del contratto di trasporto e dispacciamento, avendo ricevuto un semplice mandato dal cliente, nel caso a sottoscrivere l'accordo con il trader Parte_1
(A2A Energia S.p.a.), titolare del dispacciamento, ed il distributore locale (e-distribuzione S.p.a.), nella sua veste di fornitore, non ha alcuna possibilità di intervenire tecnicamente per la risoluzione di un problema connesso all'impianto di rete, di cui è concessionaria in via esclusiva e-distribuzione. […] Sicché i consumi che la fattura al cliente finale, nel caso vengono rilevati CP_1 Parte_1 dal distributore che li comunica/fattura al trader (A2A Energia S.p.A) che, a sua volta, fattura al cliente grossista ( , che li gira sul cliente finale, comprensivi di oneri di trasporto” (cfr. comparsa di CP_1 costituzione . CP_1 Vero è che la dinamica dei rapporti tra IB, fornitore e clienti si snoda come ricostruito dalla tuttavia, essa non tiene conto di un dato fondamentale e dirimente, valorizzato anche dalla CP_1 giurisprudenza di merito e di legittimità, ovvero che il contratto insiste tra cliente e fornitore ed è quest'ultimo, in ogni caso, l'interlocutore primario dell'utente. La giurisprudenza si è più volte pronunciata per la terzietà del distributore rispetto ai rapporti di fornitura di energia elettrica analoghi a quello in questione;
come spiega la Suprema Corte, infatti, “il IB di energia elettrica rimane del tutto estraneo, nei suoi rapporti (esclusivamente) con il Fornitore, ai contratti da questi conclusi con i vari clienti, tanto che il cliente finale del contratto di somministrazione di energia elettrica non ha alcun rapporto, giuridicamente rilevante, con il fornitore primario - IB, né con costui ha un rapporto di fatto qualificato che possa comportare (a prescindere da previsioni normative) l'obbligo di richiedere informazioni o il diritto di riceverne (Cass. Civ. 2021 n.39265)” (Corte d'appello di Torino n.1145/2023). nell'adire l'odierno giudicante, ha proposto un'azione di accertamento negativo, il cui Parte_1 naturale ed unico destinatario non può che essere il suo l'interlocutore contrattuale, la controparte dell'accordo, dunque, il fornitore che si assume titolare del credito oggetto di CP_1 accertamento negativo e ne chiede anche, in via riconvenzionale, il pagamento (c.f.r. in tal senso anche Trib. di Massa n.11/2020). Orbene, tanto esposto in merito alla legittimazione di occorre soffermarsi sulla eccepita CP_1 erroneità nella rilevazione dei consumi. Preliminarmente va disattesa la difesa della convenuta nella parte in cui sostiene di essere creditrice dell'intero importo indicato nella fattura per il sol fatto di averla emessa in conformità con quanto rilevato dal distributore locale, infatti il fornitore è direttamente onerato della dimostrazione della pagina 4 di 7 correttezza dei dati di misura messi a disposizione dal distributore, non potendo limitarsi a provare di aver emesso le fatture per consumi corrispondenti a quelli comunicati dal distributore. Nel merito risulta incontestato che la fattura n. 134901/2022 sia una fattura di rettifica/ricostruzione dei consumi, comunicata dal distributore mediante il verbale di ricostruzione, a seguito della verifica all'esito della quale veniva “accertato che il GME aveva i ponti invertiti, per cui non registrava correttamente i consumi di energia prelevata e immessa”; pertanto, che vi fossero state problematiche di rilevazione è dato pacifico. In tali casi vige il principio generale, cristallizzato nella giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di comprovare la correttezza dei rilevamenti effettuati a carico del cliente, tanto più nel caso in cui il somministrante abbia proceduto agli accertamenti relativi senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul funzionamento del contatore” (Cass. Civ.2016 n.23699). A tal fine è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, affinché potessero ricostruirsi i consumi effettivi. Il CTU ing. dato atto della lacunosità della documentazione nonché dell'oscurità del verbale Per_2 di verifica (contrassegnato come ID 10152649) dal quale risulta complesso capire entità e origine del problema al GME, ha svolto un calcolo delle somme ritenute tecnicamente congrue in ragione delle discrepanze riscontrate. L'ing. rassegnava le seguenti conclusioni “1. L'utenza per cui è causa è l'insediamento della Per_2
sito in Montoro (prov. AV), frazione Misciano, identificato dal codice POD Parte_1 IT001E00240219. La ricostruzione dei consumi elettrici dell'utenza in oggetto da parte del
“distributore”, per il periodo in contestazione “maggio 2020 - ottobre 2022” non è, allo stato, documentata. Gli incartamenti versati in atti sono oltremodo lacunosi e non consentono d'implementare esaustive analisi sui consumi storici dell'utenza (ante e post anomalia). Dal verbale di verifica depositato agli atti non risulta la percentuale di errore di misura riscontrato a suo tempo dal personale di “E-DISTRIBUZIONE S.p.A.” intervenuto sul posto, sicchè non è possibile sviluppare la procedura alternativa di calcolo prevista dalle Delibere dell'Autorità in materia, che invero sarebbe quella meno contestabile, stante l'asserita riduzione di consumi connessa al calo di produzione dovuto a varie ragioni e – di conseguenza – la potenziale inattendibilità di confronti con i consumi del passato o del futuro (precisazione in grassetto aggiunta in fase di stesura finale dell'elaborato). L'utenza in oggetto consiste in uno stabilimento industriale e in letteratura non esistono criteri per stimare in modo teorico e sufficientemente attendibile i consumi elettrici di questo genere d'insediamenti, poiché i prelievi dipendono dal ciclo produttivo e dai macchinari impiantati di volta in volta in funzione. La potenza
“impegnata” importa fino ad un certo punto, potendo essere attinta con continuità oppure no, e di parecchio, in funzione delle esigenze di produzione. Le peculiari vicende storiche del periodo (COVID), i dati di fatturato esposti dalla Parte attrice (ma da quest'ultima non meglio documentati) ed i pochi dati di consumo relativi ai mesi immediatamente successivi al periodo d'interesse (riscontrabili in un solo caso tramite i documenti versati in atti) inducono a ritenere il consumo ricostruito dal
“distributore” verosimilmente non congruo e, in particolare, assai ridondante.
2. La fattura per cui è causa emessa dalla può ritenersi sostanzialmente coerente con CP_1 la ricostruzione dei consumi sviluppata dal “distributore”. La fattura per cui è causa emessa dalla non può invece ritenersi coerente nell'importo, poiché i consumi ricostruiti dal CP_1
“distributore” si configurano assai ridondanti rispetto ai probabili prelievi di elettricità dello stabilimento nel periodo d'interesse.
3. In ossequio al quesito si è proceduto a ricalcolare le bollette dei vari mesi ricadenti nel periodo in contestazione sulla base dei consumi (nettamente minori) ricostruiti in questa sede. Il ricalcolo è stato sviluppato esattamente come fatto dalla nelle bollette di rettifica che compongono la CP_1 fattura contestata (stessi “quadri”, stesse voci e stesse tariffe). Dagli importi mensili totali ricalcolati sono stati quindi detratti i corrispettivi totali mensili fatturati ab origine dalla “ alla CP_1
pagina 5 di 7 sulla base dei consumi misurati male (poi ricostruiti dal “distributore” in modo Parte_1 verosimilmente assai ridondante). La procedura implementata e testé descritta è l'unica sviluppabile con i documenti versati in atti. Le bollette emesse anzitempo per il periodo in contestazione sulla base dei consumi misurati male non sono depositate agli atti di causa, sicché non è stato possibile ragionare sulle singole “partite” di bolletta (“fisse” e “variabili”). La sottrazione tra i “totali economici” equivale evidentemente stornare tutto ciò che è stato anzitempo addebitato per i consumi misurati male (“partite variabili” e “partite fisse”). I corrispettivi delle bollette emesse anzitempo sulla base dei consumi misurati male sono stati ricavati da un certo documento allegato alla II^ memoria ex art. 171-ter C.P.C. depositata dalla Parte convenuta”. Alla luce dei calcoli svolti il perito ha quantificato i consumi per l'anno 2020 in € 22.235,98; per l'anno 2021 in € 55.699,82; per l'anno 2022 in € 76.925,14; per un totale di €154.860,94. All'esito dell'espletata CTU, la resistente, ha continuato a ritenere fondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva poiché, pur ravvisandosi errori nelle rilevazioni effettuate dal IB, è risultato che avesse correttamente fatturato i consumi in base a queste, come era suo onere CP_1 da contratto. Tuttavia, si ribadisce, trattasi nell'odierno giudizio di un'azione di accertamento negativo del credito, il cui scopo è accertare che la somma pretesa con la fattura n.134901 sia superiore a quella effettivamente dovuta. Eventuali disamine circa la responsabilità per l'errata quantificazione non rilevano ai fini della domanda principale essendo la l'unica controparte contrattuale di CP_1 Parte_1
Venendo ora all'eccezione di prescrizione è opportuno far riferimento alla normativa citata da Pt_1 al fine di individuarne il perimetro applicativo: la legge n.205/2017 sancisce all'art.1 co.4 “Nei
[...] contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”. La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 all'art.2 co.3 definisce
“microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”. Orbene l'odierna ricorrente non rientra nella esposta categoria delle “microimprese” poiché dalla visura CP_ storica della si evince che il totale dei dipendenti impiegati (ricavato da fonte Parte_1 aggiornato al giugno 2023) ammonta a 34 addetti, numero ben superiore al requisito di cui alla suddetta raccomandazione;
inoltre, dal bilancio di esercizio depositato dallo stesso ricorrente sub all.35 è possibile individuare, alla voce A1 del conto economico, ricavi per vendite e prestazioni di €4.149.758 per l'anno 2021 e di €5.186.636 per l'anno 2022. Risulta, peraltro, privo di pregio il rilievo che presso il sito di Montoro fossero impiegati solo due dipendenti e si raggiungesse un fatturato inferiore ai 2 milioni;
vero è che la fattura oggetto di controversia riguarda l'erogazione di energia elettrica presso il suddetto sito, ma, ai fini della definizione di “microimpresa” non può certamente prendersi in considerazione una singola sede, dovendosi far riferimento alla società nella sua interezza e dunque al numero di dipendenti impiegati in totale e al fatturato complessivo come individuati. Pertanto, risulta infondata l'eccezione di prescrizione biennale sollevata da parte ricorrente, dovendosi in assenza dei suddetti requisiti dimensionali, applicarsi la prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 c.c.. Tutto quanto esposto, risulta accertato che il debito di nei confronti di per Parte_1 CP_1 fornitura di energia elettrica, ammonta ad €154.860,94.
pagina 6 di 7 Risulta pacifica la corresponsione della somma di €115.000,00 in parziale esecuzione del piano di dilazione del pagamento da parte di pertanto, resta dovuto il residuo importo di € 39.860,94 Parte_1 oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo. Infine, la domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente e fondata sulla asserita violazione degli obblighi di buonafede da parte di risulta infondata e merita rigetto. Invero, la società CP_1 resistente ha dimostrato l'adempimento degli obblighi di correttezza già in fase extraprocessuale in sede di transazione per la dilazione dei pagamenti, nonché in base all'esito dell'espletata ctu che ha accertato la corrispondenza di quanto fatturato al cliente finale con quanto rilevato dal IB, evidenziando dunque la correttezza dell'operato di CP_1 Ogni ulteriore e subordinata domanda ed eccezione risulta assorbita. Per quanto concerne le spese di lite, va rilevato che nessuna delle due parti risulta totalmente vittoriosa e che la ricorrente è debitrice di una somma nettamente inferiore alla pretesa di controparte. Ritenendo opportuno tenere conto della soccombenza, valutata all'esito della controversia considerata nel suo complesso, le spese si liquidano ex D.M. 55/2014 e ss modificazioni in base al valore della controversia come accertato all'esito del giudizio e, dunque, con riferimento al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sez. civile, in persona del GU dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 21.07.2023, ogni contraria istanza disattesa, così statuisce:
1)Accerta la legittimazione passiva di per le ragioni in motivazione. CP_1
2)Accerta che il credito derivante dai consumi elettrici relativi al periodo maggio 2020 - novembre 2022 ammonta ad € 154.860,94, per quanto in parte motiva.
3) Condanna al pagamento della somma accertata decurtata di quanto già corrisposto in Parte_1 adempimento all'accordo transattivo, per un residuo di €39.860,94 oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo.
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da per le ragioni in motivazione. Parte_1
5) Dichiara assorbite le ulteriori domande.
6) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in €3.809,00 per compensi oltre Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
7) Pone le spese della CTU, come liquidate con decreto del 14.04.2025, definitivamente a carico di
Parte_1 Così deciso in Napoli il 17.10.2025. Il Giudice Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio R.G. n. 16420 /2023 Avente ad oggetto: ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , avente sede in Parte_1 P.IVA_1 Forino (AV), alla Via Noce della Guappessa n. 4, CAP 83020, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Russo (C.F. ; P.E.C. ), ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Giambattista Pergolesi n. 1, presso lo studio del medesimo avvocato nonché, ex art. 16-sexies d.l. 179/2012, presso il domicilio digitale, ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'avv. Stefano Maria Russo: Email_2 ATTORE CONTRO nella persona del suo Legale Rappresentante p.t., (CF CP_1 Controparte_2
, con sede in Napoli, al Centro Direzionale isola A/2 (P. Iva: , ed C.F._2 P.IVA_2 ivi elettivamente, domiciliata, alla Via G. Carducci, 42, presso lo Studio degli avvocati Luigi Pacileo (C.F. e Bruno Pacileo (C.F. C.F._3 Email_3
, che la rappresentano e difendono. C.F._4 Email_4 CONVENUTA Oggetto: Somministrazione Conclusioni: come da note di trattazione scritta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società adiva codesto tribunale per ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito Parte_1 vantato da in base alla fattura n. 134901 (doc. 1), per un importo pari a € 374.688,68 per CP_1 somministrazione di energia elettrica, discendente dalla ricostruzione dei consumi elettrici relativi al periodo maggio 2020 - novembre 2022. Il ricorrente lamentava che l'inesatta ricostruzione dei consumi da parte dell'ente erogante E-Distribuzione s.p.a. avesse costituito la base della fattura emessa per una cifra incongruente rispetto ai reali consumi e ciò in virtù di problematiche legate ai sistemi di rilevazione dei flussi di energia. Il ricorrente con il proprio atto di citazione ricostruiva l'infruttuoso iter stragiudiziale svolto prima dell'iscrizione della causa a ruolo e, successivamente, si soffermava sulla non debenza delle somme per carenza di prova circa il quantum della merce somministrata e circa la congruenza tra i consumi rappresentati in bolletta e quelli risultanti da contatore correttamente funzionante;
inoltre, Parte_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione biennale di parte del credito per quelle mensilità antecedenti al mese di dicembre dell'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 205 del 2017. Pertanto, il ricorrente chiedeva: “1- in via principale, di accertare e dichiarare che non fosse dovuto, da parte di l'importo di € 374.688,68 di cui alla fattura n. 134901 e ciò anche in considerazione della Parte_1 maturata prescrizione;
2-in subordine, di accertare e dichiarare che l'importo dovuto dalla Parte_1
pagina 1 di 7 nei confronti della e di cui alla fattura n. 134901, non fosse superiore a euro 100.000,00 CP_1 ovvero alla differente somma accertata in corso di causa, ferma sempre la eccepita prescrizione;
3-per effetto dell'accoglimento della domanda sub 1 ovvero, in subordine, per effetto dell'accoglimento della domanda formulata sub 2, di accertare e dichiarare il diritto di al rimborso di tutte le somme Parte_1 nel frattempo versate a in relazione alla fattura n. 134901, condannando a CP_1 CP_1 pagare gli importi percepiti in eccedenza, rispetto a quanto effettivamente dovuto alla stessa, nella misura determinata in corso di causa;
4- di accertare e dichiarare le responsabilità della per CP_1 i fatti occorsi, condannando la stessa al risarcimento, in favore della società dei danni subiti Parte_1 e subendi, nella misura accertata in corso in causa, anche eventualmente in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese”. Si costituiva eccependo, in primo luogo, la connessione del giudizio con quello CP_1 precedentemente instaurato innanzi al Tribunale di Napoli, XII sezione civile, r.g. n. 15447/2023, volto ad ottenere l'ingiunzione di pagamento per le medesime somme oggetto della fattura n.134901; in secondo luogo, il resistente rilevava la propria carenza di legittimazione passiva ritenendo legittimata l'impresa distributrice, e-distribuzione S.p.a. (già , in quanto responsabile Controparte_3 dell'installazione e manutenzione del misuratore, nonché soggetto deputato all'esecuzione delle verifiche del medesimo misuratore. Pertanto, esponeva il ricorrente, in qualità di CP_1 grossista, si preoccupava solo di immettere l'energia elettrica necessaria a soddisfare l'esigenza del cliente finale, garantendogli la sola fornitura del servizio, ma non anche l'erogazione dello stesso, che avveniva attraverso il IB. Nel merito deduceva la fondatezza del diritto di credito, anche alla luce dell'accordo CP_1 transattivo e di rateizzo sottoscritto prima del giudizio, ritenendo che le problematiche legate alla rilevazione dei consumi dovessero riguardare l'ente distributore non anche la società fornitrice, in quanto questa non aveva altra possibilità se non pagare le fatture in ragione dei consumi rilevati e comunicati dal distributore, per il tramite del trader, A2A Energia, e ribaltare i relativi costi al cliente finale, senza la facoltà di eccepire la prescrizione, in quanto, ai sensi della Delibera ARERA di riferimento, tale diritto spettava unicamente al cliente finale. Dunque, il resistente rappresentava di aver agito sempre nel rispetto degli obblighi di buona fede, di aver pagato i consumi come ricostruiti al trader e di aver fatturato, in base a quei medesimi consumi, al cliente senza la facoltà di svolgere alcun controllo. Sull'eccepita prescrizione rilevava che la prescrizione biennale, ex art. 1 co. 4 L. n. CP_1 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) opera nei soli confronti degli utenti “domestici” e delle c.d. microimprese, cioè di quelle imprese occupanti meno di 10 persone e con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
non rientrava tra le società con i Parte_1 suddetti requisiti inquadrandosi, tra l'altro, come cliente connesso “in media tensione”, non bassa. Tanto esposto, chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della somma di € 259.688,68 CP_1 quale residuo impagato della maggior somma oggetto della fattura n.134901. Pertanto, la società resistente concludeva chiedendo: “ in via preliminare, di disporre la riunione, ex art. 274 c.p.c., per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, del giudizio con l'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1 e, per l'effetto, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale,
[...] in caso di mancato accoglimento della richiesta di riunione, ex art. 274 c.p.c., previa declaratoria di risoluzione dell'accordo transattivo del 02.03.2023, accertare e dichiarare dovuta, la somma di € 259.688,68, e, per l'effetto condannare la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 dell'importo di € 259.688,68, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo;
di emettere ordinanza, ex art. 186 ter c.p.c., per l'importo di € 259.688,68; in subordine, di accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della ai danni della e, per l'effetto, condannarla al pagamento Parte_1 CP_1 dell'importo di € 259.688,68, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
il tutto con condanna pagina 2 di 7 dell'attrice, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., co. 3°, al pagamento di spese e compensi di giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari”. Con memoria ex art.171 ter I termine c.p.c. contestando il contenuto dell'atto di Parte_1 costituzione di controparte e reiterando le conclusioni, precisava la propria domanda chiedendo anche la chiamata in causa del terzo E-distribuzione s.p.a. e l'accertamento della responsabilità di quest'ultima per quanto di sua competenza o in via solidale con per i fatti occorsi, con CP_1 condanna delle stesse, congiuntamente e/o ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento, in favore della società dei danni subiti e subendi. Parte_1 Con memorie ex art. 171 ter II e III termine c.p.c. le parti ulteriormente argomentavano, contestavano ed articolavano mezzi istruttori. In data 02.01.2024 il Giudice, dato atto che parte convenuta aveva chiesto la riunione al procedimento RG r.g. n. 25008/2023 (opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 15447/2023), ed aveva documentato la pendenza della lite innanzi alla XII sezione dott.ssa , considerato che trattavasi della Persona_1 medesima causa a parti invertite e che la causa precedente era quella pendente innanzi alla dott.ssa
, poiché il ricorso monitorio era stato iscritto a ruolo il 12.7.2023, prima della notifica della Per_1 citazione del presente giudizio in data 21.7.2023; rilevato che le cause pendevano nello stesso grado e stato, mandava al presidente di sezione per i provvedimenti di competenza. Il presidente di sezione, rilevato che ai fini di cui all'art. 274 cpc, doveva farsi riferimento – secondo criteri tabellari – al numero di iscrizione al ruolo più vetusto, e, considerato che il procedimento per ricorso monitorio RG n. 15447/2023 era stato definito con l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo (pendente innanzi al GU Rotondaro) recava numero R.G. 25008/2023, successivo al numero di R.G. del presente procedimento confermava l'assegnazione del procedimento alla scrivente. All'udienza del 15.02.2024 il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa di Controparte_4
la richiesta di esibizione documentale ex art.210, nonché la richiesta ex art. 186 ter cpc afferente
[...] al pagamento degli interessi moratori per il ritardo nell'adempimento della transazione, per le ragioni di cui in ordinanza. Rilevato che la fattura n. 134901/2022 era una fattura di rettifica/ricostruzione dei consumi, comunicata dal distributore mediante il verbale di ricostruzione, a seguito della verifica all'esito della quale veniva “accertato che il GME aveva i ponti invertiti, per cui non registrava correttamente i consumi di energia prelevata e immessa”, procedeva alla nomina del CTU ing. Per_2
[...] In data 06.12.2024 il CTU ing. depositava l'elaborato peritale. Per_2 All'udienza del 16.01.2025 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art.281 sexies c.p.c. al 13.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO In premessa, deve rilevarsi che l'odierna controversia trae origine da un rapporto di fornitura di energia elettrica, pacifico tra le parti e documentalmente provato, valido a far data dal 01.01.2009 e relativo al POD numero IT001E00240219, Codice di fornitura: C0016031, Codice Cliente: 9868. Non vi è contestazione in ordine all'esecuzione della fornitura di energia, che del pari può ritenersi pacifica, come nemmeno vi è contestazione sui prezzi praticati al cliente per la determinazione del costo dei consumi. Peraltro, comprova la piena efficacia del rapporto di somministrazione la circostanza che le parti in data 02.03.2023 avevano sottoscritto un documento, denominato “accordo transattivo”, con il quale si erano accordate per una dilazione del pagamento dei corrispettivi della fornitura di energia relativi alla fattura n.134901, per il periodo in contestazione. Dilazione non rispettata dalla ricorrente che risulta aver pagato solo le prime rate per un totale di €115.000,00 determinando la sua decadenza dal beneficio del termine e della rateizzazione. Tale accordo evidentemente presupponeva la piena validità ed pagina 3 di 7 efficacia del contratto posto alla base del rapporto, in relazione alla cui operatività non sorge, quindi, questione alcuna. Controversa è, dunque, l'esattezza della contabilizzazione dei consumi, per il periodo maggio 2020 - ottobre 2022, riportata nella fattura n. 134901/22, tenuto conto che tale contabilizzazione è stata eseguita sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata dal IB ( nella specie a seguito di un sopralluogo da parte di E-Distribuzione, di cui al verbale di verifica n. 10152649 del 21.10.2022, dal quale sarebbe emerso “l'irregolare funzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo indicato in oggetto” con presunto inizio in data 01.05.2020, sino alla verifica del 21.10.2022 e sulla base della quale era stato effettuato il ricalcolo dei consumi “stimati”, esitato nella richiesta di € 374.688,68). Orbene, alla luce della contestazione riguardante la correttezza della rilevazione dei consumi, l'odierna resistente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva basandosi sulla ripartizione delle mansioni tra IB e fornitore. Secondo quanto ricostruito da “L'attività di CP_1 distribuzione viene svolta da imprese (e-distribuzione S.p.a.) che operano sulla base di concessioni rilasciate dallo stato. L'attività di vendita dell'energia elettrica è, invece, esercitata dai c.d. clienti grossisti, nel caso che acquistano e vendono l'energia per conto del cliente finale, senza CP_1 esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione. […] La che, nell'ambito del CP_1 dedotto rapporto di fornitura, non è titolare neanche del contratto di trasporto e dispacciamento, avendo ricevuto un semplice mandato dal cliente, nel caso a sottoscrivere l'accordo con il trader Parte_1
(A2A Energia S.p.a.), titolare del dispacciamento, ed il distributore locale (e-distribuzione S.p.a.), nella sua veste di fornitore, non ha alcuna possibilità di intervenire tecnicamente per la risoluzione di un problema connesso all'impianto di rete, di cui è concessionaria in via esclusiva e-distribuzione. […] Sicché i consumi che la fattura al cliente finale, nel caso vengono rilevati CP_1 Parte_1 dal distributore che li comunica/fattura al trader (A2A Energia S.p.A) che, a sua volta, fattura al cliente grossista ( , che li gira sul cliente finale, comprensivi di oneri di trasporto” (cfr. comparsa di CP_1 costituzione . CP_1 Vero è che la dinamica dei rapporti tra IB, fornitore e clienti si snoda come ricostruito dalla tuttavia, essa non tiene conto di un dato fondamentale e dirimente, valorizzato anche dalla CP_1 giurisprudenza di merito e di legittimità, ovvero che il contratto insiste tra cliente e fornitore ed è quest'ultimo, in ogni caso, l'interlocutore primario dell'utente. La giurisprudenza si è più volte pronunciata per la terzietà del distributore rispetto ai rapporti di fornitura di energia elettrica analoghi a quello in questione;
come spiega la Suprema Corte, infatti, “il IB di energia elettrica rimane del tutto estraneo, nei suoi rapporti (esclusivamente) con il Fornitore, ai contratti da questi conclusi con i vari clienti, tanto che il cliente finale del contratto di somministrazione di energia elettrica non ha alcun rapporto, giuridicamente rilevante, con il fornitore primario - IB, né con costui ha un rapporto di fatto qualificato che possa comportare (a prescindere da previsioni normative) l'obbligo di richiedere informazioni o il diritto di riceverne (Cass. Civ. 2021 n.39265)” (Corte d'appello di Torino n.1145/2023). nell'adire l'odierno giudicante, ha proposto un'azione di accertamento negativo, il cui Parte_1 naturale ed unico destinatario non può che essere il suo l'interlocutore contrattuale, la controparte dell'accordo, dunque, il fornitore che si assume titolare del credito oggetto di CP_1 accertamento negativo e ne chiede anche, in via riconvenzionale, il pagamento (c.f.r. in tal senso anche Trib. di Massa n.11/2020). Orbene, tanto esposto in merito alla legittimazione di occorre soffermarsi sulla eccepita CP_1 erroneità nella rilevazione dei consumi. Preliminarmente va disattesa la difesa della convenuta nella parte in cui sostiene di essere creditrice dell'intero importo indicato nella fattura per il sol fatto di averla emessa in conformità con quanto rilevato dal distributore locale, infatti il fornitore è direttamente onerato della dimostrazione della pagina 4 di 7 correttezza dei dati di misura messi a disposizione dal distributore, non potendo limitarsi a provare di aver emesso le fatture per consumi corrispondenti a quelli comunicati dal distributore. Nel merito risulta incontestato che la fattura n. 134901/2022 sia una fattura di rettifica/ricostruzione dei consumi, comunicata dal distributore mediante il verbale di ricostruzione, a seguito della verifica all'esito della quale veniva “accertato che il GME aveva i ponti invertiti, per cui non registrava correttamente i consumi di energia prelevata e immessa”; pertanto, che vi fossero state problematiche di rilevazione è dato pacifico. In tali casi vige il principio generale, cristallizzato nella giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di comprovare la correttezza dei rilevamenti effettuati a carico del cliente, tanto più nel caso in cui il somministrante abbia proceduto agli accertamenti relativi senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul funzionamento del contatore” (Cass. Civ.2016 n.23699). A tal fine è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, affinché potessero ricostruirsi i consumi effettivi. Il CTU ing. dato atto della lacunosità della documentazione nonché dell'oscurità del verbale Per_2 di verifica (contrassegnato come ID 10152649) dal quale risulta complesso capire entità e origine del problema al GME, ha svolto un calcolo delle somme ritenute tecnicamente congrue in ragione delle discrepanze riscontrate. L'ing. rassegnava le seguenti conclusioni “1. L'utenza per cui è causa è l'insediamento della Per_2
sito in Montoro (prov. AV), frazione Misciano, identificato dal codice POD Parte_1 IT001E00240219. La ricostruzione dei consumi elettrici dell'utenza in oggetto da parte del
“distributore”, per il periodo in contestazione “maggio 2020 - ottobre 2022” non è, allo stato, documentata. Gli incartamenti versati in atti sono oltremodo lacunosi e non consentono d'implementare esaustive analisi sui consumi storici dell'utenza (ante e post anomalia). Dal verbale di verifica depositato agli atti non risulta la percentuale di errore di misura riscontrato a suo tempo dal personale di “E-DISTRIBUZIONE S.p.A.” intervenuto sul posto, sicchè non è possibile sviluppare la procedura alternativa di calcolo prevista dalle Delibere dell'Autorità in materia, che invero sarebbe quella meno contestabile, stante l'asserita riduzione di consumi connessa al calo di produzione dovuto a varie ragioni e – di conseguenza – la potenziale inattendibilità di confronti con i consumi del passato o del futuro (precisazione in grassetto aggiunta in fase di stesura finale dell'elaborato). L'utenza in oggetto consiste in uno stabilimento industriale e in letteratura non esistono criteri per stimare in modo teorico e sufficientemente attendibile i consumi elettrici di questo genere d'insediamenti, poiché i prelievi dipendono dal ciclo produttivo e dai macchinari impiantati di volta in volta in funzione. La potenza
“impegnata” importa fino ad un certo punto, potendo essere attinta con continuità oppure no, e di parecchio, in funzione delle esigenze di produzione. Le peculiari vicende storiche del periodo (COVID), i dati di fatturato esposti dalla Parte attrice (ma da quest'ultima non meglio documentati) ed i pochi dati di consumo relativi ai mesi immediatamente successivi al periodo d'interesse (riscontrabili in un solo caso tramite i documenti versati in atti) inducono a ritenere il consumo ricostruito dal
“distributore” verosimilmente non congruo e, in particolare, assai ridondante.
2. La fattura per cui è causa emessa dalla può ritenersi sostanzialmente coerente con CP_1 la ricostruzione dei consumi sviluppata dal “distributore”. La fattura per cui è causa emessa dalla non può invece ritenersi coerente nell'importo, poiché i consumi ricostruiti dal CP_1
“distributore” si configurano assai ridondanti rispetto ai probabili prelievi di elettricità dello stabilimento nel periodo d'interesse.
3. In ossequio al quesito si è proceduto a ricalcolare le bollette dei vari mesi ricadenti nel periodo in contestazione sulla base dei consumi (nettamente minori) ricostruiti in questa sede. Il ricalcolo è stato sviluppato esattamente come fatto dalla nelle bollette di rettifica che compongono la CP_1 fattura contestata (stessi “quadri”, stesse voci e stesse tariffe). Dagli importi mensili totali ricalcolati sono stati quindi detratti i corrispettivi totali mensili fatturati ab origine dalla “ alla CP_1
pagina 5 di 7 sulla base dei consumi misurati male (poi ricostruiti dal “distributore” in modo Parte_1 verosimilmente assai ridondante). La procedura implementata e testé descritta è l'unica sviluppabile con i documenti versati in atti. Le bollette emesse anzitempo per il periodo in contestazione sulla base dei consumi misurati male non sono depositate agli atti di causa, sicché non è stato possibile ragionare sulle singole “partite” di bolletta (“fisse” e “variabili”). La sottrazione tra i “totali economici” equivale evidentemente stornare tutto ciò che è stato anzitempo addebitato per i consumi misurati male (“partite variabili” e “partite fisse”). I corrispettivi delle bollette emesse anzitempo sulla base dei consumi misurati male sono stati ricavati da un certo documento allegato alla II^ memoria ex art. 171-ter C.P.C. depositata dalla Parte convenuta”. Alla luce dei calcoli svolti il perito ha quantificato i consumi per l'anno 2020 in € 22.235,98; per l'anno 2021 in € 55.699,82; per l'anno 2022 in € 76.925,14; per un totale di €154.860,94. All'esito dell'espletata CTU, la resistente, ha continuato a ritenere fondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva poiché, pur ravvisandosi errori nelle rilevazioni effettuate dal IB, è risultato che avesse correttamente fatturato i consumi in base a queste, come era suo onere CP_1 da contratto. Tuttavia, si ribadisce, trattasi nell'odierno giudizio di un'azione di accertamento negativo del credito, il cui scopo è accertare che la somma pretesa con la fattura n.134901 sia superiore a quella effettivamente dovuta. Eventuali disamine circa la responsabilità per l'errata quantificazione non rilevano ai fini della domanda principale essendo la l'unica controparte contrattuale di CP_1 Parte_1
Venendo ora all'eccezione di prescrizione è opportuno far riferimento alla normativa citata da Pt_1 al fine di individuarne il perimetro applicativo: la legge n.205/2017 sancisce all'art.1 co.4 “Nei
[...] contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”. La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 all'art.2 co.3 definisce
“microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”. Orbene l'odierna ricorrente non rientra nella esposta categoria delle “microimprese” poiché dalla visura CP_ storica della si evince che il totale dei dipendenti impiegati (ricavato da fonte Parte_1 aggiornato al giugno 2023) ammonta a 34 addetti, numero ben superiore al requisito di cui alla suddetta raccomandazione;
inoltre, dal bilancio di esercizio depositato dallo stesso ricorrente sub all.35 è possibile individuare, alla voce A1 del conto economico, ricavi per vendite e prestazioni di €4.149.758 per l'anno 2021 e di €5.186.636 per l'anno 2022. Risulta, peraltro, privo di pregio il rilievo che presso il sito di Montoro fossero impiegati solo due dipendenti e si raggiungesse un fatturato inferiore ai 2 milioni;
vero è che la fattura oggetto di controversia riguarda l'erogazione di energia elettrica presso il suddetto sito, ma, ai fini della definizione di “microimpresa” non può certamente prendersi in considerazione una singola sede, dovendosi far riferimento alla società nella sua interezza e dunque al numero di dipendenti impiegati in totale e al fatturato complessivo come individuati. Pertanto, risulta infondata l'eccezione di prescrizione biennale sollevata da parte ricorrente, dovendosi in assenza dei suddetti requisiti dimensionali, applicarsi la prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 c.c.. Tutto quanto esposto, risulta accertato che il debito di nei confronti di per Parte_1 CP_1 fornitura di energia elettrica, ammonta ad €154.860,94.
pagina 6 di 7 Risulta pacifica la corresponsione della somma di €115.000,00 in parziale esecuzione del piano di dilazione del pagamento da parte di pertanto, resta dovuto il residuo importo di € 39.860,94 Parte_1 oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo. Infine, la domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente e fondata sulla asserita violazione degli obblighi di buonafede da parte di risulta infondata e merita rigetto. Invero, la società CP_1 resistente ha dimostrato l'adempimento degli obblighi di correttezza già in fase extraprocessuale in sede di transazione per la dilazione dei pagamenti, nonché in base all'esito dell'espletata ctu che ha accertato la corrispondenza di quanto fatturato al cliente finale con quanto rilevato dal IB, evidenziando dunque la correttezza dell'operato di CP_1 Ogni ulteriore e subordinata domanda ed eccezione risulta assorbita. Per quanto concerne le spese di lite, va rilevato che nessuna delle due parti risulta totalmente vittoriosa e che la ricorrente è debitrice di una somma nettamente inferiore alla pretesa di controparte. Ritenendo opportuno tenere conto della soccombenza, valutata all'esito della controversia considerata nel suo complesso, le spese si liquidano ex D.M. 55/2014 e ss modificazioni in base al valore della controversia come accertato all'esito del giudizio e, dunque, con riferimento al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sez. civile, in persona del GU dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 21.07.2023, ogni contraria istanza disattesa, così statuisce:
1)Accerta la legittimazione passiva di per le ragioni in motivazione. CP_1
2)Accerta che il credito derivante dai consumi elettrici relativi al periodo maggio 2020 - novembre 2022 ammonta ad € 154.860,94, per quanto in parte motiva.
3) Condanna al pagamento della somma accertata decurtata di quanto già corrisposto in Parte_1 adempimento all'accordo transattivo, per un residuo di €39.860,94 oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo.
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da per le ragioni in motivazione. Parte_1
5) Dichiara assorbite le ulteriori domande.
6) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in €3.809,00 per compensi oltre Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
7) Pone le spese della CTU, come liquidate con decreto del 14.04.2025, definitivamente a carico di
Parte_1 Così deciso in Napoli il 17.10.2025. Il Giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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