Articolo 63 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 62
Versione
1 novembre 1986
Art. 63. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 67 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121 , e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
b) quanto a lire 10 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;
c) quanto a lire 7 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 novembre 1986