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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/07/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. v.g. 10093/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 10093/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MARTA BUGATTI Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. MARTA BUGATTI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) La minore - nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]C.F._3
Concesio (BS), Via Fratelli Lodrone n. 2D - viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei pagina 1 di 3 genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la minore con sé.
2) La minore avrà la propria residenza presso la madre, in un immobile preso in locazione.
3) Il padre potrà vedere la figlia e tenerla con sé quando lo desidera, previo accordo con la _1 madre, ed in ogni caso:
a giorni alterni, dalle ore 16,00, all'uscita da scuola, alle ore 18,00, quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
il sabato o la domenica, alternati, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna.
4) Si precisa che attualmente il signor vive con il di lui padre e fratello. Pt_1
Le parti concordano che sino a quando il signor non avrà reperito un alloggio da adibire a Pt_1 propria abitazione esclusiva, non terrà a dormire la figlia con sé.
Inoltre, qualora ciò accadesse, le parti concordano che l'esperienza del pernottamento di _1 presso il padre dovrà avvenire in modo graduale.
5) Le parti si riservano di definire in un momento successivo, e in particolare quando la figlia _1 pernotterà anche presso l'abitazione paterna, i tempi di permanenza della figlia con ciascuno di essi durante le vacanze estive, natalizie e pasquali.
In ogni caso concordano sin da ora, che la figlia starà con ciascuno di essi il giorno di Natale e Santo
Stefano, Capodanno e Primo dell'anno ad anni alterni ed il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni.
6) Il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento della figlia, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese mediche, dentistiche, oculistiche, scolastiche e straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Brescia, nonché la spesa per il rinnovo della polizza assicurazione sulla vita contratta per la minore, verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario.
8) I genitori concordano che l'assegno unico nell'interesse della minore verrà percepito integralmente dalla madre.
9) Entrambi i genitori dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e dovranno comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
pagina 2 di 3 10) I genitori si danno sin d'ora l'assenso per il rilascio del passaporto e la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.
11) Spese legali compensate.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 12/05/2025, e premesso di Parte_1 Controparte_1 essere genitori di nata il [...], chiedevano la regolamentazione dei rapporti personali ed _1 economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 03/07/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 10093/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MARTA BUGATTI Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. MARTA BUGATTI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) La minore - nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]C.F._3
Concesio (BS), Via Fratelli Lodrone n. 2D - viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei pagina 1 di 3 genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la minore con sé.
2) La minore avrà la propria residenza presso la madre, in un immobile preso in locazione.
3) Il padre potrà vedere la figlia e tenerla con sé quando lo desidera, previo accordo con la _1 madre, ed in ogni caso:
a giorni alterni, dalle ore 16,00, all'uscita da scuola, alle ore 18,00, quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
il sabato o la domenica, alternati, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna.
4) Si precisa che attualmente il signor vive con il di lui padre e fratello. Pt_1
Le parti concordano che sino a quando il signor non avrà reperito un alloggio da adibire a Pt_1 propria abitazione esclusiva, non terrà a dormire la figlia con sé.
Inoltre, qualora ciò accadesse, le parti concordano che l'esperienza del pernottamento di _1 presso il padre dovrà avvenire in modo graduale.
5) Le parti si riservano di definire in un momento successivo, e in particolare quando la figlia _1 pernotterà anche presso l'abitazione paterna, i tempi di permanenza della figlia con ciascuno di essi durante le vacanze estive, natalizie e pasquali.
In ogni caso concordano sin da ora, che la figlia starà con ciascuno di essi il giorno di Natale e Santo
Stefano, Capodanno e Primo dell'anno ad anni alterni ed il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni.
6) Il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento della figlia, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese mediche, dentistiche, oculistiche, scolastiche e straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Brescia, nonché la spesa per il rinnovo della polizza assicurazione sulla vita contratta per la minore, verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario.
8) I genitori concordano che l'assegno unico nell'interesse della minore verrà percepito integralmente dalla madre.
9) Entrambi i genitori dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e dovranno comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
pagina 2 di 3 10) I genitori si danno sin d'ora l'assenso per il rilascio del passaporto e la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.
11) Spese legali compensate.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 12/05/2025, e premesso di Parte_1 Controparte_1 essere genitori di nata il [...], chiedevano la regolamentazione dei rapporti personali ed _1 economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 03/07/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
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