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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1097/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1097/2025 tra
Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 8 ottobre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per Parte_1
per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE l'avv. Michele Gambini
[...]
Per nessuno Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1097/2025 promossa da:
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ¿A. Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_1 FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50100 FIRENZE ITALIA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 5 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 281 decies cpc ritualmente notificato l' Parte_1
di (c.f. ), in persona del legale rappresentante in carica, con
[...] Pt_1 P.IVA_1 sede in via di Reggiana, 106, 59100 , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Pt_1
Stato di Firenze conveniva in giudizio la società per sentirla condannare a CP_1 corrispondere all' di le Parte_1 Pt_1 seguenti somme: € 34.200,00 per il mancato pagamento delle rate del canone concessorio;
€ 5.500,00 per la penalità prevista dal Capitolato all'art 11 lett. A per il ritardo nel pagamento del canone;
€ 600,00 per la penalità del 16.6.2023, per un totale di € 40.300,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
All'udienza del 23 luglio 2025 il Giudice dichiarava la contumacia della società convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava ex art 281 sexies cpc all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
In materia di inadempimento contrattuale come nel caso in esame occorre ricordare i principi che regolano la questione dell'onere della prova.
La distribuzione dell'onere probatorio è un aspetto cruciale del contenzioso per inadempimento contrattuale. La giurisprudenza, a partire dalla storica sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001, ha consolidato un principio unitario: “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20546 del 30-07-2019] (Principio ribadito in [Cass. Civ., Sez. L, N. 10861 del 24-04-2025] [Cass. Civ., Sez.
L, N. 14613 del 31-05-2025] [Cass. Civ., Sez. L, N. 14468 del 30-05-2025]). Questo principio si applica anche quando si deduce un inesatto adempimento: al creditore è sufficiente allegare l'inesattezza, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20546 del 30-07-2019].
Venendo al caso in esame l'onere probatorio facente capo al ricorrente può dirsi assolto, mentre alcuna prova al contrario è stata fornita dalla società convenuta, che, pur regolarmente citata, è rimasta contumace.
Risulta, quindi, documentalmente provato che nel 2021 veniva avviata una procedura finalizzata all'affidamento in concessione della gestione del servizio bar/mensa scolastica dell'istituto scolastico in epigrafe, per una durata di tre anni scolastici dal 1.9.2021 al 31.8.2024. Che in data 26.8.2021 veniva pagina 3 di 5 approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria nei confronti di (doc. 3), seguita in Controparte_1 data 1.10.2021 dall'aggiudicazione definitiva (doc. 4). Che in data 7.10.2021 veniva stipulato il contratto per la concessione della gestione del servizio bar/mensa (doc. 5) tra l'
[...] di e del quale sono parte Parte_1 Pt_1 Controparte_1 integrante il Capitolato speciale di appalto (doc. 1) e il Disciplinare di gara (doc. 2) per esplicita previsione contrattuale (cfr. art. 1 del contratto).
Secondo le previsioni contrattuali l'obbligo di pagamento del canone annuo è quantificato nei seguenti termini: “canone annuo pari a € 22.800,00 (ventiduemilaottocento/00) che dovrà essere versato alla
Scuola in n. 02 rate semestrali pari alla metà dell'importo annuale offerto (scadenza 31.10 e 28.02 per ogni anno di valenza del contratto)” (così l'art. 9 del contratto).
In data 5.6.2023, l'istituto scolastico contestava a le seguenti violazioni dell'art. 11 del Controparte_1
Capitolato, con le rispettive penalità: abbigliamento del personale. del Capitolato, ovvero una penale di
€ 10,00 per ogni giorno di ritardo.
Con nota del 31.5.2024 veniva sollecitato il pagamento dei suddetti canoni “nel termine di 15 giorni…
Trascorso il termine sopra menzionato senza il pagamento dei corrispettivi spettanti e di assenza di comunicazione questa staziona appaltante provvederà ad agire per vie legali” (doc. 8).
Il 22.11.2024 (doc. 9), l'Istituto intimava nuovamente a di pagare quanto dovuto, Controparte_1 quantificando l'ammontare della penalità prevista ai sensi dell'art. 11 lett. A del capitolato (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone): per l'intervallo di tempo dell'inadempimento
28.2.2023 - 31.08.2024 (55 giorni), la penale veniva quantificata in € 5.500,00.
Complessivamente, quindi, il risulta dunque debitore di € 40.300,00. Controparte_1
SPESE
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e all'attività in concreto espletata dalle parti
(causa documentale, valori medi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 40.300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni ed i titoli di cui in parte motiva;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.216 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1097/2025 tra
Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 8 ottobre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per Parte_1
per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE l'avv. Michele Gambini
[...]
Per nessuno Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1097/2025 promossa da:
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ¿A. Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_1 FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50100 FIRENZE ITALIA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 5 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 281 decies cpc ritualmente notificato l' Parte_1
di (c.f. ), in persona del legale rappresentante in carica, con
[...] Pt_1 P.IVA_1 sede in via di Reggiana, 106, 59100 , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Pt_1
Stato di Firenze conveniva in giudizio la società per sentirla condannare a CP_1 corrispondere all' di le Parte_1 Pt_1 seguenti somme: € 34.200,00 per il mancato pagamento delle rate del canone concessorio;
€ 5.500,00 per la penalità prevista dal Capitolato all'art 11 lett. A per il ritardo nel pagamento del canone;
€ 600,00 per la penalità del 16.6.2023, per un totale di € 40.300,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
All'udienza del 23 luglio 2025 il Giudice dichiarava la contumacia della società convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava ex art 281 sexies cpc all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
In materia di inadempimento contrattuale come nel caso in esame occorre ricordare i principi che regolano la questione dell'onere della prova.
La distribuzione dell'onere probatorio è un aspetto cruciale del contenzioso per inadempimento contrattuale. La giurisprudenza, a partire dalla storica sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001, ha consolidato un principio unitario: “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20546 del 30-07-2019] (Principio ribadito in [Cass. Civ., Sez. L, N. 10861 del 24-04-2025] [Cass. Civ., Sez.
L, N. 14613 del 31-05-2025] [Cass. Civ., Sez. L, N. 14468 del 30-05-2025]). Questo principio si applica anche quando si deduce un inesatto adempimento: al creditore è sufficiente allegare l'inesattezza, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20546 del 30-07-2019].
Venendo al caso in esame l'onere probatorio facente capo al ricorrente può dirsi assolto, mentre alcuna prova al contrario è stata fornita dalla società convenuta, che, pur regolarmente citata, è rimasta contumace.
Risulta, quindi, documentalmente provato che nel 2021 veniva avviata una procedura finalizzata all'affidamento in concessione della gestione del servizio bar/mensa scolastica dell'istituto scolastico in epigrafe, per una durata di tre anni scolastici dal 1.9.2021 al 31.8.2024. Che in data 26.8.2021 veniva pagina 3 di 5 approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria nei confronti di (doc. 3), seguita in Controparte_1 data 1.10.2021 dall'aggiudicazione definitiva (doc. 4). Che in data 7.10.2021 veniva stipulato il contratto per la concessione della gestione del servizio bar/mensa (doc. 5) tra l'
[...] di e del quale sono parte Parte_1 Pt_1 Controparte_1 integrante il Capitolato speciale di appalto (doc. 1) e il Disciplinare di gara (doc. 2) per esplicita previsione contrattuale (cfr. art. 1 del contratto).
Secondo le previsioni contrattuali l'obbligo di pagamento del canone annuo è quantificato nei seguenti termini: “canone annuo pari a € 22.800,00 (ventiduemilaottocento/00) che dovrà essere versato alla
Scuola in n. 02 rate semestrali pari alla metà dell'importo annuale offerto (scadenza 31.10 e 28.02 per ogni anno di valenza del contratto)” (così l'art. 9 del contratto).
In data 5.6.2023, l'istituto scolastico contestava a le seguenti violazioni dell'art. 11 del Controparte_1
Capitolato, con le rispettive penalità: abbigliamento del personale. del Capitolato, ovvero una penale di
€ 10,00 per ogni giorno di ritardo.
Con nota del 31.5.2024 veniva sollecitato il pagamento dei suddetti canoni “nel termine di 15 giorni…
Trascorso il termine sopra menzionato senza il pagamento dei corrispettivi spettanti e di assenza di comunicazione questa staziona appaltante provvederà ad agire per vie legali” (doc. 8).
Il 22.11.2024 (doc. 9), l'Istituto intimava nuovamente a di pagare quanto dovuto, Controparte_1 quantificando l'ammontare della penalità prevista ai sensi dell'art. 11 lett. A del capitolato (€ 10,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone): per l'intervallo di tempo dell'inadempimento
28.2.2023 - 31.08.2024 (55 giorni), la penale veniva quantificata in € 5.500,00.
Complessivamente, quindi, il risulta dunque debitore di € 40.300,00. Controparte_1
SPESE
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e all'attività in concreto espletata dalle parti
(causa documentale, valori medi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 40.300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni ed i titoli di cui in parte motiva;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.216 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
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