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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 05/08/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N.138 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Gianmarco Cantalini PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott. Francesco Poalo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 138 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
- il IG. nato a [...] il [...] residente a [...], Parte_1
frazione Cappone, in via dei Ciliegi n. 6/II,
E
- la IG.ra nata ad [...] il [...], residente a [...], Parte_2
frazione Cappone, in via dei Ciliegi n. 6/II,
entrambi, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Gatticchi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20 marzo 2025, i ricorrenti, esponevano: “I. che il giorno 04.09.2016, presso il Comune di FO, con atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 16, P. 1, Uff. 1, anno 2016, i ricorrenti contraevano matrimonio civile e sceglievano il regime della separazione dei beni (doc. 01);
II. che negli ultimi tempi, la affectio coniugalis è venuta meno ed i ricorrenti, residenti a [...]II (docc. 02-03), hanno concordemente deciso di separarsi;
III. che i ricorrenti non hanno figli (docc. 02-03);
IV. che entrambi lavorano presso GNC srl, corrente a Pesaro in via Montanelli n. 65, lui come operaio e lei come impiegata;
sono autosufficienti con un reddito leggermente prevalente da parte del IG. (€ 22.156,00 imponibile del 2023; € 18.895,00 Parte_1
imponibile del 2022; € 19.910,00 imponibile del 2021 rispetto ad € 19.128,00 imponibile del 2023; 18.774,00 imponibile del 2022 ed € 18.730,00 imponibile del 2021, docc. 04; 05;
16 e 17);
V. che pertanto rinunciano reciprocamente al mantenimento.
VI. che non sono titolari di quote sociali;
VII. che sono comproprietari dell'immobile in cui vivono, sito in via dei Ciliegi n. 6/II a
FO, frazione Cappone (PU); il IG. è proprietario di una moto marca Parte_1
Honda, modello Africa Twin L1, tg. FF96137 e di un'automobile marca Alfa Romeo, modello Giulietta, tg. FR693CM (docc. 06-07-08);
VIII. che stanno pagando il mutuo per l'acquisto della casa (docc. 09-10) ed il finanziamento per l'acquisto della moto (doc. 11) da un conto corrente cointestato, il medesimo utilizzato per l'acquisto, a suo tempo, dell'automobile;
IX. che hanno concordemente deciso di dividere i beni ed i pagamenti comuni in essere nel seguente modo:
1) moto Honda, modello Africa Twin L1, tg. FF96137: valore d'acquisto € 13.500,00. I coniugi hanno corrisposto € 3.500,00 in contanti al momento dell'acquisto e stanno pagando il residuo tramite un finanziamento biennale con Agos di € 10.000,00 (€ 10.270,00 con le spese) per mezzo di rate mensili di € 425,00 (€ 427,00 con le commissioni) dal
25.11.2023 al 25.11.2025 (doc. 11). La moto resterà di proprietà di che Parte_1
si accolla il pagamento delle rate residue del finanziamento a decorrere da gennaio 2025 e ne ha trasferito l'addebito sul proprio conto corrente. 2) automobile Alfa Romeo, modello Giulietta, tg. FR693CM: resterà di proprietà di
[...]
; Parte_1
3) casa coniugale sita in via dei Ciliegi n. 6/II a FO, frazione Cappone, (PU) di proprietà dei coniugi in ragione della metà per ciascuno, composta da:
• un appartamento ad uso civile abitazione, sito al piano terra, composto da pranzo soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, bagno, due camere e balconi e livello, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione Colbordolo, al foglio 10
(dieci), particella 822 (ottocentoventidue), subalterno 3 (tre), Strada Nazionale U. snc, p. T, cat. A/3, cl. U, consistenza vani 5, Rendita Catastale Euro 284,05, confinante con parti comuni, , salvo altri;
Per_1 Persona_2 Per_3
• un garage al piano seminterrato, pertinenziale all'appartamento sopra descritto, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione Colbordolo, al foglio 10 (dieci), particella
822 (ottocentoventidue) e subalterno 20 (venti), Strada Nazionale U. snc, p. Sl, cat. C/6, cl.
1, consistenza mq. 28, Rendita Catastale Euro 62,18, confinante con parti comuni,
, salvo altri. Per_1 Persona_2 Per_3
L'immobile, acquistato (doc. 6) con rogito del notar di Rimini in data Persona_4
15.07.2016 (Repertorio n. 37916; Raccolta n. 17981) dai IGg. Persona_5
trascritto in data 26.07.2016 (Registro generale n. 8202; Registro particolare n. 5208), è gravato da un mutuo trentennale cointestato.
Quello originario sottoscritto con ammontava ad € 115.000,00 (€ Controparte_1
177.912,00 con gli interessi) da corrispondersi in 360 rate dal 31.08.2016 al 31.07.2046
(doc. 9).
In data 10.06.2020 i ricorrenti sottoscrivevano un nuovo contratto di mutuo ipotecario per surrogazione del precedente con Unicredit Banca SpA, per atto pubblico del notar Per_4
di Rimini (Repertorio n. 42249; Raccolta n. 20912) annotato in data 29.04.2021
[...]
(Registro generale n. 6070; Registro particolare n. 1134). Le nuove condizioni, qui rilevanti, sono le seguenti: la somma mutuata residua da restituire ammonta ad €
105.702,27, suddivisa in 360 rate mensili di € 364,80 ciascuna, ad eccezione della prima, più alta (doc. 10).
Sull'immobile (abitazione ed autorimessa) vi sono le seguenti iscrizioni ed annotazioni pregiudizievoli (cfr. perizia giurata, doc. 15, all. 7): a) ipoteca volontaria iscritta in data 26.07.2016 (Registro generale n. 2803; Registro particolare n. 1550) a garanzia del mutuo fondiario a favore di di Controparte_1
€ 230.000,00 (capitale € 115.000,00), contro e;
Parte_1 Parte_2
b) annotazione del 29.04.2021 (Registro generale n. 6070; Registro particolare n. 1134) per surrogazione ex art. 120 quater del d.lgs. n. 385/1993 del mutuo da parte di Unicredit
Banca SpA.
L'immobile viene trasferito a titolo di sistemazione dei rapporti familiari come di seguito, secondo l'allegato Protocollo del Tribunale di Pesaro ed Ordine Avvocati Pesaro del
18.11.2021 (doc. 14):
Il IG. (c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cede alla comproprietaria IG.ra (c.f. ), nata ad [...] C.F._2
Urbino il 09.11.1995, che acquista, la propria quota di 1/2 in piena proprietà dell'immobile sopra descritto.
A fronte di tale trasferimento il IGnor e la SI Parte_1 Parte_2
convengono la corresponsione della somma di €. 15.000,00 (euro quindicimila/00) che verrà versata dalla SI al IGnor attraverso Parte_2 Parte_1
rate mensili di € 500,00 con bonifico sul conto corrente bancario acceso su Unicredit
Banca SpA ed intestato a (IBAN: [...] 000430171200) e Parte_1
l'accollo da parte dell'acquirente delle rate residue del mutuo da gennaio 2025 che, quando la banca mutuataria lo autorizzerà, provvederà a trasferirne l'addebito sul proprio conto corrente.
Nell'importo che sarà corrisposto per il trasferimento si è tenuto conto, procedendo ad una compensazione parziale, delle somme corrisposte dalla IG.ra , tramite il conto Parte_2
corrente cointestato, per l'acquisto della moto e dell'auto che restano intestate al IG. Pt_1
[...]
Tanto dichiarano i IGnori e , in via sostitutiva di Parte_1 Parte_2
atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento ai mezzi di pagamento sopra indicati.
Le parti rinunciano espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale. La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
La parte acquirente, per quanto a sua personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari (cfr. perizia giurata doc. 15, all.ti 4 e 6).
Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel
D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
Al riguardo la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE), redatto dal tecnico abilitato, ing. con studio Testimone_1
a FO (PU), via Lucio Fontana n. 15, in data 18.02.2025, che viene allegato e del quale si indicano gli estremi: codice identificativo 20250218-041068-55328, valido fino al
18/02/2035 (perizia giurata, doc. 15, all.to 5).
Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c.
La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei seguenti titoli: a) Concessione Edilizia n. 49/1998; b) Variante DIA n. 68/01
Prot. 8032 del 12.01.2001; c) Richiesta di Abitabilità del 21.03.2002, indicati nella perizia giurata del tecnico geom. con studio a FO (PU), Via Persona_6
Nazionale n. 71 qui allegata (perizia giurata, doc. 15, all.ti 2-3-4).
I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987 (agevolazione estesa ai procedimenti di separazione, Corte Cost. n.
202/2003), in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni "prima casa", non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
Il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi a carattere oneroso e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le ulteriori formalità richieste di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione o divorzio la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
4) conto corrente cointestato: sarà chiuso quando la banca mutuataria autorizzerà la IG.ra a far addebitare le rate del mutuo in essere sul conto corrente personale, con Parte_2
ripartizione delle eventuali spese di chiusura al 50% fra i coniugi. Le somme ivi giacenti sono già state divise in parti uguali;
X. che attraverso tale suddivisione dei beni e dei debiti, con le reciproche compensazioni e pagamenti, i ricorrenti hanno risolto ogni questione economica fra loro intercorrente e dichiarano che, con l'adempimento degli accordi di cui sopra, non hanno più alcuna reciproca rivendicazione;
XI. che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
”
Tanto premesso, alla luce del trasferimento immobiliare previsto nelle condizioni di separazione, chiedevano fissarsi udienza di comparizione personale delle parti e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, rimettere la causa in decisione per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
3) i coniugi dichiarano di non opporsi reciprocamente all'espatrio;
4) a) la moto Honda, modello Africa Twin L1, tg. FF96137, resta di proprietà di
[...]
che si accolla il pagamento delle rate residue del finanziamento da gennaio Parte_1
2025 compreso con addebito sul proprio conto corrente;
b) l'autovettura Alfa Romeo, modello Giulietta, tg. FR693CM, resta di proprietà di
[...]
; Parte_1
c) la casa coniugale sita in via dei Ciliegi n. 6/II a FO, frazione Cappone (PU) in comproprietà fra i ricorrenti viene trasferita per la quota del 50% dal IG. Parte_1
alla IG.ra , già comproprietaria per la quota del 50%, la quale
[...] Parte_2
sposterà le rate del mutuo, che già paga integralmente da gennaio 2025, sul proprio conto corrente quando la banca mutuataria l'autorizzerà. La IG.ra , oltre ad Parte_2
accollarsi le rate del mutuo da gennaio 2025, corrisponderà al IG. la somma di Parte_1
€ 15.000,00 tramite rate mensili di € 500,00 da gennaio 2025. In tale importo si è tenuto conto, procedendo ad una compensazione parziale, delle somme corrisposte dalla IG.ra per l'acquisto tramite conto cointestato della motocicletta Honda, modello Parte_2
Africa Twin L1, tg. FF96137 e dell'automobile Alfa Romeo, modello Giulietta, tg.
FR693CM;
d) il conto corrente cointestato il cui attivo è già stato diviso in parti uguali, sarà chiuso, con eventuali spese di chiusura ripartite al 50%, quando la banca mutuataria autorizzerà
l'addebito delle rate del mutuo sul conto corrente personale di;
Parte_3
5) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali intercorsi in virtù dell'accordo di cui al punto IX del ricorso (e riportato al punto 4 delle conclusioni) e del già prescelto regime patrimoniale di separazione dei beni, e di non avere nessuna reciproca pretesa di debito-credito;”
Letto il ricorso ed invitate le parti a integrare il ricorso con la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'accordo di trasferimento immobiliare, veniva fissata l'udienza di comparizione del 10.06.2025.
All'udienza del 10.06.2025, preliminarmente si dava atto di quanto segue: “Il procuratore delle parti da atto che le stesse hanno modificato congiuntamente le conclusioni di cui al punto 4.c) del ricorso come da accordo depositato in data odierna prevedendo che l'importo da corrispondersi ai fini del trasferimento sia di euro 2.000,00, somma già versata , in luogo di quello originariamente previsto di euro 15.000,00 Parte_2
da corrispondersi ratealmente. I coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, a questo punto dichiarano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo modificate come da atto allegato”; le parti rilasciavano poi le dichiarazioni di cui all'art. 29, I comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 e depositavano le planimetrie relative all'immobile oggetto di trasferimento nonché l' accordo di separazione contenente le condizioni per il trasferimento immobiliare da considerarsi parte integrante e sostanziale del verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Nella stessa data del 10 giugno 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche all'udienza di comparizione del
10.06.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
Per quanto attiene l'accordo del trasferimento immobiliare sarà cura ed onere delle parti procedere ad effettuare tutte le necessarie formalità di pubblicità immobiliare con obbligo di deposito nel fascicolo telematico del presente procedimento entro venti giorni dalla data di deposito del presente provvedimento che conclude il giudizio di separazione, della ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, anche della copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del
Territorio.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 04.09.2016, presso il Comune di FO, con atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 16, P. 1, Uff. 1, anno 2016, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e con le modiche indicate dalle parti all'udienza del 10.06.2025 nonchè nell'accordo depositato in pari data;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di FO (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di ConIGlio del Tribunale, il 5.08.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Gianmarco Cantalini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Gianmarco Cantalini PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott. Francesco Poalo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 138 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
- il IG. nato a [...] il [...] residente a [...], Parte_1
frazione Cappone, in via dei Ciliegi n. 6/II,
E
- la IG.ra nata ad [...] il [...], residente a [...], Parte_2
frazione Cappone, in via dei Ciliegi n. 6/II,
entrambi, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Gatticchi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20 marzo 2025, i ricorrenti, esponevano: “I. che il giorno 04.09.2016, presso il Comune di FO, con atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 16, P. 1, Uff. 1, anno 2016, i ricorrenti contraevano matrimonio civile e sceglievano il regime della separazione dei beni (doc. 01);
II. che negli ultimi tempi, la affectio coniugalis è venuta meno ed i ricorrenti, residenti a [...]II (docc. 02-03), hanno concordemente deciso di separarsi;
III. che i ricorrenti non hanno figli (docc. 02-03);
IV. che entrambi lavorano presso GNC srl, corrente a Pesaro in via Montanelli n. 65, lui come operaio e lei come impiegata;
sono autosufficienti con un reddito leggermente prevalente da parte del IG. (€ 22.156,00 imponibile del 2023; € 18.895,00 Parte_1
imponibile del 2022; € 19.910,00 imponibile del 2021 rispetto ad € 19.128,00 imponibile del 2023; 18.774,00 imponibile del 2022 ed € 18.730,00 imponibile del 2021, docc. 04; 05;
16 e 17);
V. che pertanto rinunciano reciprocamente al mantenimento.
VI. che non sono titolari di quote sociali;
VII. che sono comproprietari dell'immobile in cui vivono, sito in via dei Ciliegi n. 6/II a
FO, frazione Cappone (PU); il IG. è proprietario di una moto marca Parte_1
Honda, modello Africa Twin L1, tg. FF96137 e di un'automobile marca Alfa Romeo, modello Giulietta, tg. FR693CM (docc. 06-07-08);
VIII. che stanno pagando il mutuo per l'acquisto della casa (docc. 09-10) ed il finanziamento per l'acquisto della moto (doc. 11) da un conto corrente cointestato, il medesimo utilizzato per l'acquisto, a suo tempo, dell'automobile;
IX. che hanno concordemente deciso di dividere i beni ed i pagamenti comuni in essere nel seguente modo:
1) moto Honda, modello Africa Twin L1, tg. FF96137: valore d'acquisto € 13.500,00. I coniugi hanno corrisposto € 3.500,00 in contanti al momento dell'acquisto e stanno pagando il residuo tramite un finanziamento biennale con Agos di € 10.000,00 (€ 10.270,00 con le spese) per mezzo di rate mensili di € 425,00 (€ 427,00 con le commissioni) dal
25.11.2023 al 25.11.2025 (doc. 11). La moto resterà di proprietà di che Parte_1
si accolla il pagamento delle rate residue del finanziamento a decorrere da gennaio 2025 e ne ha trasferito l'addebito sul proprio conto corrente. 2) automobile Alfa Romeo, modello Giulietta, tg. FR693CM: resterà di proprietà di
[...]
; Parte_1
3) casa coniugale sita in via dei Ciliegi n. 6/II a FO, frazione Cappone, (PU) di proprietà dei coniugi in ragione della metà per ciascuno, composta da:
• un appartamento ad uso civile abitazione, sito al piano terra, composto da pranzo soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, bagno, due camere e balconi e livello, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione Colbordolo, al foglio 10
(dieci), particella 822 (ottocentoventidue), subalterno 3 (tre), Strada Nazionale U. snc, p. T, cat. A/3, cl. U, consistenza vani 5, Rendita Catastale Euro 284,05, confinante con parti comuni, , salvo altri;
Per_1 Persona_2 Per_3
• un garage al piano seminterrato, pertinenziale all'appartamento sopra descritto, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione Colbordolo, al foglio 10 (dieci), particella
822 (ottocentoventidue) e subalterno 20 (venti), Strada Nazionale U. snc, p. Sl, cat. C/6, cl.
1, consistenza mq. 28, Rendita Catastale Euro 62,18, confinante con parti comuni,
, salvo altri. Per_1 Persona_2 Per_3
L'immobile, acquistato (doc. 6) con rogito del notar di Rimini in data Persona_4
15.07.2016 (Repertorio n. 37916; Raccolta n. 17981) dai IGg. Persona_5
trascritto in data 26.07.2016 (Registro generale n. 8202; Registro particolare n. 5208), è gravato da un mutuo trentennale cointestato.
Quello originario sottoscritto con ammontava ad € 115.000,00 (€ Controparte_1
177.912,00 con gli interessi) da corrispondersi in 360 rate dal 31.08.2016 al 31.07.2046
(doc. 9).
In data 10.06.2020 i ricorrenti sottoscrivevano un nuovo contratto di mutuo ipotecario per surrogazione del precedente con Unicredit Banca SpA, per atto pubblico del notar Per_4
di Rimini (Repertorio n. 42249; Raccolta n. 20912) annotato in data 29.04.2021
[...]
(Registro generale n. 6070; Registro particolare n. 1134). Le nuove condizioni, qui rilevanti, sono le seguenti: la somma mutuata residua da restituire ammonta ad €
105.702,27, suddivisa in 360 rate mensili di € 364,80 ciascuna, ad eccezione della prima, più alta (doc. 10).
Sull'immobile (abitazione ed autorimessa) vi sono le seguenti iscrizioni ed annotazioni pregiudizievoli (cfr. perizia giurata, doc. 15, all. 7): a) ipoteca volontaria iscritta in data 26.07.2016 (Registro generale n. 2803; Registro particolare n. 1550) a garanzia del mutuo fondiario a favore di di Controparte_1
€ 230.000,00 (capitale € 115.000,00), contro e;
Parte_1 Parte_2
b) annotazione del 29.04.2021 (Registro generale n. 6070; Registro particolare n. 1134) per surrogazione ex art. 120 quater del d.lgs. n. 385/1993 del mutuo da parte di Unicredit
Banca SpA.
L'immobile viene trasferito a titolo di sistemazione dei rapporti familiari come di seguito, secondo l'allegato Protocollo del Tribunale di Pesaro ed Ordine Avvocati Pesaro del
18.11.2021 (doc. 14):
Il IG. (c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cede alla comproprietaria IG.ra (c.f. ), nata ad [...] C.F._2
Urbino il 09.11.1995, che acquista, la propria quota di 1/2 in piena proprietà dell'immobile sopra descritto.
A fronte di tale trasferimento il IGnor e la SI Parte_1 Parte_2
convengono la corresponsione della somma di €. 15.000,00 (euro quindicimila/00) che verrà versata dalla SI al IGnor attraverso Parte_2 Parte_1
rate mensili di € 500,00 con bonifico sul conto corrente bancario acceso su Unicredit
Banca SpA ed intestato a (IBAN: [...] 000430171200) e Parte_1
l'accollo da parte dell'acquirente delle rate residue del mutuo da gennaio 2025 che, quando la banca mutuataria lo autorizzerà, provvederà a trasferirne l'addebito sul proprio conto corrente.
Nell'importo che sarà corrisposto per il trasferimento si è tenuto conto, procedendo ad una compensazione parziale, delle somme corrisposte dalla IG.ra , tramite il conto Parte_2
corrente cointestato, per l'acquisto della moto e dell'auto che restano intestate al IG. Pt_1
[...]
Tanto dichiarano i IGnori e , in via sostitutiva di Parte_1 Parte_2
atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento ai mezzi di pagamento sopra indicati.
Le parti rinunciano espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale. La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
La parte acquirente, per quanto a sua personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari (cfr. perizia giurata doc. 15, all.ti 4 e 6).
Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel
D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
Al riguardo la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE), redatto dal tecnico abilitato, ing. con studio Testimone_1
a FO (PU), via Lucio Fontana n. 15, in data 18.02.2025, che viene allegato e del quale si indicano gli estremi: codice identificativo 20250218-041068-55328, valido fino al
18/02/2035 (perizia giurata, doc. 15, all.to 5).
Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c.
La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei seguenti titoli: a) Concessione Edilizia n. 49/1998; b) Variante DIA n. 68/01
Prot. 8032 del 12.01.2001; c) Richiesta di Abitabilità del 21.03.2002, indicati nella perizia giurata del tecnico geom. con studio a FO (PU), Via Persona_6
Nazionale n. 71 qui allegata (perizia giurata, doc. 15, all.ti 2-3-4).
I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987 (agevolazione estesa ai procedimenti di separazione, Corte Cost. n.
202/2003), in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni "prima casa", non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
Il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi a carattere oneroso e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le ulteriori formalità richieste di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione o divorzio la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
4) conto corrente cointestato: sarà chiuso quando la banca mutuataria autorizzerà la IG.ra a far addebitare le rate del mutuo in essere sul conto corrente personale, con Parte_2
ripartizione delle eventuali spese di chiusura al 50% fra i coniugi. Le somme ivi giacenti sono già state divise in parti uguali;
X. che attraverso tale suddivisione dei beni e dei debiti, con le reciproche compensazioni e pagamenti, i ricorrenti hanno risolto ogni questione economica fra loro intercorrente e dichiarano che, con l'adempimento degli accordi di cui sopra, non hanno più alcuna reciproca rivendicazione;
XI. che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
”
Tanto premesso, alla luce del trasferimento immobiliare previsto nelle condizioni di separazione, chiedevano fissarsi udienza di comparizione personale delle parti e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, rimettere la causa in decisione per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
3) i coniugi dichiarano di non opporsi reciprocamente all'espatrio;
4) a) la moto Honda, modello Africa Twin L1, tg. FF96137, resta di proprietà di
[...]
che si accolla il pagamento delle rate residue del finanziamento da gennaio Parte_1
2025 compreso con addebito sul proprio conto corrente;
b) l'autovettura Alfa Romeo, modello Giulietta, tg. FR693CM, resta di proprietà di
[...]
; Parte_1
c) la casa coniugale sita in via dei Ciliegi n. 6/II a FO, frazione Cappone (PU) in comproprietà fra i ricorrenti viene trasferita per la quota del 50% dal IG. Parte_1
alla IG.ra , già comproprietaria per la quota del 50%, la quale
[...] Parte_2
sposterà le rate del mutuo, che già paga integralmente da gennaio 2025, sul proprio conto corrente quando la banca mutuataria l'autorizzerà. La IG.ra , oltre ad Parte_2
accollarsi le rate del mutuo da gennaio 2025, corrisponderà al IG. la somma di Parte_1
€ 15.000,00 tramite rate mensili di € 500,00 da gennaio 2025. In tale importo si è tenuto conto, procedendo ad una compensazione parziale, delle somme corrisposte dalla IG.ra per l'acquisto tramite conto cointestato della motocicletta Honda, modello Parte_2
Africa Twin L1, tg. FF96137 e dell'automobile Alfa Romeo, modello Giulietta, tg.
FR693CM;
d) il conto corrente cointestato il cui attivo è già stato diviso in parti uguali, sarà chiuso, con eventuali spese di chiusura ripartite al 50%, quando la banca mutuataria autorizzerà
l'addebito delle rate del mutuo sul conto corrente personale di;
Parte_3
5) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali intercorsi in virtù dell'accordo di cui al punto IX del ricorso (e riportato al punto 4 delle conclusioni) e del già prescelto regime patrimoniale di separazione dei beni, e di non avere nessuna reciproca pretesa di debito-credito;”
Letto il ricorso ed invitate le parti a integrare il ricorso con la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'accordo di trasferimento immobiliare, veniva fissata l'udienza di comparizione del 10.06.2025.
All'udienza del 10.06.2025, preliminarmente si dava atto di quanto segue: “Il procuratore delle parti da atto che le stesse hanno modificato congiuntamente le conclusioni di cui al punto 4.c) del ricorso come da accordo depositato in data odierna prevedendo che l'importo da corrispondersi ai fini del trasferimento sia di euro 2.000,00, somma già versata , in luogo di quello originariamente previsto di euro 15.000,00 Parte_2
da corrispondersi ratealmente. I coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, a questo punto dichiarano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo modificate come da atto allegato”; le parti rilasciavano poi le dichiarazioni di cui all'art. 29, I comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 e depositavano le planimetrie relative all'immobile oggetto di trasferimento nonché l' accordo di separazione contenente le condizioni per il trasferimento immobiliare da considerarsi parte integrante e sostanziale del verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Nella stessa data del 10 giugno 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche all'udienza di comparizione del
10.06.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
Per quanto attiene l'accordo del trasferimento immobiliare sarà cura ed onere delle parti procedere ad effettuare tutte le necessarie formalità di pubblicità immobiliare con obbligo di deposito nel fascicolo telematico del presente procedimento entro venti giorni dalla data di deposito del presente provvedimento che conclude il giudizio di separazione, della ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, anche della copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del
Territorio.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 04.09.2016, presso il Comune di FO, con atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 16, P. 1, Uff. 1, anno 2016, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e con le modiche indicate dalle parti all'udienza del 10.06.2025 nonchè nell'accordo depositato in pari data;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di FO (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di ConIGlio del Tribunale, il 5.08.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Gianmarco Cantalini