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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024, riservata per la decisione al Collegio all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc
TRA
in persona dei liquidatori pro-tempore Parte_1 Parte_2
e rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Nilo. Parte_3
-APPELLANTE-
E
, in persona del Sindaco pro-tempore e del Dirigente della Direzione Controparte_1
Gabinetto Sindaco – Avvocatura del pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Angela Maria Buccoliero.
-APPELLATO-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la parte appellante “1) dichiarare nulla l'ordinanza del Tribunale di Taranto oggetto del presente gravame per le ragioni indicate al punto 1) della parte in diritto della presente impugnativa;
2) in ogni caso procedere all'annullamento e/o alla riforma dell'ordinanza impugnata
e per l'effetto: - dichiarare il diritto dell'appellante, a veder corrisposti in suo favore dal
[...]
sulla sorte capitale già liquidata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., la rivalutazione CP_1 monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale (o a quello diverso ritenuto di giustizia) da applicarsi sull'importo rivalutato, con decorrenza dalla data di emissione delle singole fatture fino al dì dell'effettivo soddisfo;
- conseguentemente, condannare il a pagare all' Controparte_1 appellante la suddetta rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale dovuti sulla somma già versata in linea capitale, con decorrenza dalla suddetta data di emissione delle singole fatture fino al dì dell'effettivo soddisfo, o comunque con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
- condannare il alla rifusione delle spese e degli onorari del doppio Controparte_1 grado di giudizio oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge”.
Per parte appellata: “Rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile, Parte_1 improcedibile ed infondato in fatto e in diritto;
Condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 8423/2024 del 20 marzo 2024 (R.G.N. n. 1411/2023), il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, decidendo sul ricorso sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla società appellante nei confronti del , così statuiva: 1) rigetta la domanda di Controparte_1 condanna proposta dalla;
2) condanna la Parte_1 Parte_4
e alla rifusione delle spese di lite in favore
[...] Pt_3 Parte_2 Parte_1 del liquidate in euro 3.809,00 per compensi oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso Controparte_1 spese generali in misura di legge.
Nello specifico, il primo giudice fondava il proprio convincimento sul rilievo che la domanda di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi avanzata in via autonoma dalla società incontrasse il limite del giudicato maturato in relazione alla sentenza n. 966/2018 che aveva riconosciuto l'indennizzo ex art. 2041 c.c. ed escluso, di contro, gli accessori e rimarcava che l'unitarietà dell'indennizzo, in quanto debito di valore, non fosse frazionabile salvo espressa riserva di agire in altro giudizio per talune voci di danno.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 aprile 2024, la società proponeva appello avverso la predetta ordinanza chiedendone la riforma come da conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva regolarmente in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1 spiegato in quanto infondato stante la correttezza del provvedimento impugnato.
Nelle note di trattazione scritta, parte appellante, evidenziava la pendenza di altri procedimenti analoghi pendenti innanzi a codesto Ufficio, giunti al termine, e rinviati per la decisione, tanto per un eventuale rinvio e possibile riunione.
La causa, pertanto, all'esito dell'udienza trattata come in epigrafe, veniva riservata per la decisione al Collegio, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello proposto è infondato per quanto di ragione.
1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che la richiesta di rinvio e riunione di procedimenti - formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.9.2025 – si presenta generica in quanto priva del benchè minimo supporto assertivo in ordine al concreto contenuto dei giudizi pendenti, non essendo stato neanche prodotto alcun atto processuale idoneo a consentire adeguata valutazione della richiesta di riunione dei procedimenti.
1.2. Nel merito, l'appellante ha dedotto, a fondamento dell'appello, la diversità dell'oggetto del procedimento definito con la sentenza n. 669/2018, investente il pagamento del credito in linea capitale (compenso dovuto per i diversi servizi di pulizia svolti per l'ente locale) oltre gli interessi moratori;
mentre, nel presente giudizio è stato chiesto il pagamento degli interessi compensativi e rivalutazione monetaria in relazione alla somma riconosciuta dalla predetta sentenza a titolo di indebito arricchimento.
Quindi, secondo l'istante, il giudicato può ritenersi formato solo sulla questione degli interessi moratori stante la diversità del petitum dei giudizi, essendo la sentenza definitiva n. 669/2018 limitata agli interessi moratori ex dlgs 231/2002, spettando, quindi, la liquidazione in favore dell'appellante degli interessi compensativi e rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta dalla sentenza a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Ha, inoltre, dedotto che la predetta sentenza, pur avendo dato atto della richiesta della società, in sede di memoria ex art. 183 cpc, del riconoscimento della somma a titolo di indebito arricchimento, ha ritenuto che interessi e rivalutazione potessero essere chiesti una volta esaurita la procedura straordinaria di liquidazione, non producendo i debiti dell'ente gli indicati accessori, così legittimando il creditore a richiederli dopo la chiusura della procedura di dissesto.
Ha contestato l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto unitario l'indennizzo
(comprensivo, quale debito di valore, anche delle voci degli interessi e rivalutazione monetaria), caratterizzandosi diversamente rispetto al risarcimento del danno da illecito aquiliano.
Ha, inoltre, evidenziato che la normativa in materia di dissesto degli enti locali (art. 248 dlgs
267/2000) non pregiudica la soddisfazione del credito relativo agli interessi e rivalutazione che può essere azionato tornato in bonis l'ente.
1.3. La sentenza n. 966/2018 è stata emessa dal Tribunale di Taranto nel precedente procedimento vertente sul pagamento del corrispettivo derivate dal contratto di appalto intercorso tra la società e l'ente locale per il servizio di pulizia.
Detta sentenza ha riconosciuto in favore della società odierna appellante la somma di € 414.545,42
a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc.
1.4. La sentenza ha espressamente escluso la spettanza degli interessi moratori ex dlgs 231/2002 (si rinvia a quanto motivato in sentenza per evidenti ragioni di economia processuale al fine di non appesantire la lettura della presente decisione) ed ha escluso il riconoscimento degli accessori.
1.5. Orbene, seppure nella parte motivazionale della sentenza è stato evidenziato che durante la procedura di dissesto dell'ente locale non possono essere chiesti gli accessori sul credito, potendo gli stessi essere azionati all'esito della stessa, deve richiamarsi il principio di diritto, che questo
Collegio condivide, secondo il quale: “qualora il giudice di primo grado, nel liquidare un debito di valore non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi, tanto se siano stati richiesti quanto nell'ipotesi inversa, la mancata impugnazione da parte del creditore con gravame principale o incidentale autonomo di tale implicita statuizione di rigetto, osta, per preclusione nascente da giudicato interno, all'attribuzione da parte del giudice di secondo grado dei suddetti interessi nonché al creditore di domandarli in autonomo giudizio” (così, Cass. Civ. n.
8657/2006; Cass. Civ. 11.03.1987 n. 2529; Cass. Civ. 25.06.1980 n. 3986; Cass. Civ. 10.3.1995 n.
2809; Cass. Civ. 10.7.1999 n. 7278).
Su detto punto specifico della motivazione, la società non ha proposto appello avverso la sentenza n. 669/2018, dovendosi, pertanto, ritenere formato il giudicato in ordine al mancato riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria quale componente del debito di valore costituito dall'indennizzo.
Quindi, a fronte del diniego degli accessori, quali componenti dell'unitario credito di valore ex art. 2041 cc, la società avrebbe dovuto diligentemente proporre specifico gravame avverso la citata sentenza, la cui mancanza, comporta che la detta pronuncia – nella quale non sono stati attribuiti espressamente gli accessori oggetto del presente giudizio – ha acquisito valore di giudicato.
In specie, l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. è un debito di valore da liquidare, in via sostitutiva, con danaro, rapportato alla data dell'illecito, tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria fino alla decisione per reintegrare il patrimonio del creditore, e riconoscendo gli interessi - di natura compensativa - non autonomi, perché non normativamente previsti non essendo l'obbligazione originariamente pecuniaria, ma idonei come criterio di liquidazione del danno presunto fino a prova contraria, con decorrenza dalla data dell'altrui arricchimento e nei limiti di questo (art. 2041 c.c.), costituito dal ritardo nell'utilizzazione, nei singoli momenti, dell'equivalente danaro, determinante diminuzione patrimoniale (v., ex plurimis,
Sez. 1, Sentenza n. 2656 del 07/03/1995 ; Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007; Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 28930 del 05/10/2022; Sentenza n. 17004 del 2023). Ne deriva, pertanto, che l'unitarietà del debito di valore nelle voci di cui si compone1 imponeva al creditore – che aveva avanzato domanda ai sensi dell'art. 2041 nel corso di quel giudizio – di proporre gravame avverso la sentenza negatoria di tali voci.
Al riguardo, è utile richiamare il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, “l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)" (da ultimo, Cass. n. 1259/24;
Cass. 9/11/2022, n. 33021).
Ne consegue, pertanto, che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabili premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo il «petitum» del primo (Cass. Sez. 2, sent. 27 novembre
1986, n. 6991, Rv. 449071-01). (Cass. n. 5486/19).
1.6. Di alcun ausilio è il richiamo all'art. 248 c. 4 del T.U.E.L., atteso che il giudicato formatosi circa la negazione degli interessi e rivalutazione sul debito di valore ex art. 2041 cc, rende irrilevante, in quanto assorbita dalla predetta irretrattabilità della decisione, la questione della possibilità di richiedere le somme oggetto di causa stante il ritorno in bonis dell'ente locale.
La sentenza n. 669/18 ha, comunque, escluso la condanna dell'ente locale al pagamento degli interessi.
2. L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo le tabelle vigenti in relazione ai valori minimi dello scaglione valore indeterminabile complessità media in relazione alla concreta attività svolta.
Al rigetto dell'impugnazione principale consegue l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 quater del Tribunale di Taranto, prima sezione civile, n. 8423/2024, contro il , ogni diversa istanza reietta, così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma, integralmente, l'ordinanza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore del , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.240,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'odierna parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, addì 04.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2873 del 02/04/1997, Rv. 503459 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12839 del 01/12/1992, Rv. 479836 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 1112 del 21/03/1977, Rv. 384762 - 01).