Art. 18. (Delega al Governo per la modifica dell'articolo 3, comma 1,
della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione
alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure
di sostegno dello sviluppo rurale) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 , ai principi di proporzionalita' della sanzione in base alla gravita', entita' e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.
della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione
alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure
di sostegno dello sviluppo rurale) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 , ai principi di proporzionalita' della sanzione in base alla gravita', entita' e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.