Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Gabriella Gagliardi all'udienza del 2.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6852/2024 R.G. promossa da:
SI VA (C.F. [...]) e D'GE EL (C.F. [...]), in qualità di eredi di SI ME (C.F. [...]), nata a [...] l'[...] e deceduta il 25.03.2024, con il patrocinio degli avv.ti Melania Capasso e Carmela Di Giovanni, con elezione di domicilio e procura come in atti;
RICORRENTE
contro
INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, con il patrocinio dell'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio e procura come in atti. RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.03.2024, IF IL, premesso di aver presentato in data 4.07.2022 domanda all'INPS al fine di ottenere il riconoscimento dello status di persona in condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/92, con esito negativo, deduceva di aver promosso giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento delle condizioni sanitarie per poter beneficiare della provvidenza richiesta;
spese vinte con attribuzione. L'INPS, costituitosi, eccepiva l'inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la C.T.U. e chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. All'udienza del 18.12.2024, stante l'intervenuto decesso dell'istante, comunicato dal procuratore della stessa, il GL dichiarava l'interruzione del giudizio. Con comparsa di costituzione in data 23.01.2025 si costituivano in giudizio gli odierni ricorrenti in qualità di eredi, che chiedevano, previo conferimento di nuovo incarico peritale, il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/92 dalla data della domanda amministrativa sino al decesso del 25.03.2024.
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*** Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il giudizio ha ad oggetto, esclusivamente, l'accertamento dello status di persona in condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92. Com'è noto, la legge subordina a tale accertamento il riconoscimento di una serie di agevolazioni fiscali (ad esempio, la detrazione IRPEF del 19%, l'IVA agevolata al 4%, l'esenzione dal pagamento del bollo auto), sanitarie (esenzione dal pagamento del ticket sanitario) e lavorative (ad esempio, permessi retribuiti dal lavoro, congedi straordinari), anche in favore del caregiver familiare, ossia di chi, in modo continuativo e domiciliare, assiste e cura il soggetto in condizione di disabilità (si pensi ai congedi biennali e al pensionamento anticipato). Trattasi, dunque, di benefici strettamente connessi alla necessità di fare fronte alle esigenze pratiche, relazionali ed individuali, soprattutto di cura, del soggetto la cui autonomia sia ridotta a causa di gravi patologie. Ne consegue che il godimento degli stessi, anche da parte dei caregivers, richiede l'esistenza in vita del “titolare di legge 104” e che, in caso di decesso, non sia reversibile ai superstiti. Ciò in quanto, con la morte del soggetto disabile, la ratio assistenziale della normativa non può più realizzarsi. Nel caso in esame, gli odierni ricorrenti chiedono, in qualità di eredi, previo rinnovo dell'incarico peritale, il riconoscimento dello status di portatore di handicap in favore della loro dante causa. Tuttavia, posto che le agevolazioni cui dà diritto la legge 104/92 non costituiscono una posta economica trasmissibile agli eredi, né risultano fruibili a prescindere dalla esistenza in vita del soggetto bisognoso di assistenza, nella fattispecie non è possibile apprezzare in capo agli odierni ricorrenti, in relazione all'accertamento richiesto, un interesse ad agire, concreto e giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c.: invero, l'eventuale accertamento positivo del requisito sanitario non darebbe luogo al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio personale, che riguardi direttamente i soggetti che agiscono (né alcunchè è stato dedotto sul punto nell'atto introduttivo) . In proposito, si rammenta che, superando l'orientamento espresso da Cass. Sez L Sentenza n. 6085 del 17/03/2014, la Cassazione si è ora orientata nel senso che il giudice adito per l'accertamento tecnico non deve procedere alla nomina del c.t.u. in difetto dei presupposti sostanziali e processuali per accedere alla prestazione cui l'accertamento è finalizzato, determinandosi altrimenti, del tutto illogicamente, lo svolgimento di un'attività processuale finalizzata esclusivamente a fornire alla persona interessata una diagnosi medica fine a se stessa in una sede del tutto impropria qual è quella del processo civile, tenuto conto che il procedimento per ATP è pur sempre un procedimento giurisdizionale soggetto alle regole ed ai principi generali, applicabili a qualunque tipologia di processo, e contenuti nel Libro Primo del codice di procedura civile, primo dei quali il principio posto espressamente dall'art. 100 c.p.c. secondo cui «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse», con la conseguenza che la presentazione dell'istanza in carenza di alcuno dei presupposti sopra richiamati determina, ad avviso della Corte di legittimità, l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo (Cass. Sez L Sentenza n.
2 8932 del 05/05/2015; Sez L Sentenza n. 8533 del 27/04/2015), con il conseguente rigetto della relativa istanza. Più recentemente, la Suprema Corte ha stabilito: “L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario” (Cass. civ. n. 14629/2021). Tutto ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Napoli, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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