Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. TT PA Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta AM Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 20.1.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 383/2023 del Ruolo Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to. Roberto Malomo presso il cui Parte_1
studio, sito in Cosenza alla P.zza Fausto e Luigi Gullo, n. 81, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in proprio nonché quale mandatario della CP_1 Controparte_2
[...]
APPELLATO
E
CP_3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 24.2.2023 impugnava la sentenza n. Parte_1
173/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro.
Alla udienza di discussione, regolarmente comunicato il decreto ex art. 435 c.p.c., parte appellante, non compariva per cui veniva disposto rinvio ex art. 348 c.p.c..
Alla odierna udienza, assente parte appellante, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta alla disamina del Collegio va definita con pronuncia, in rito, di improcedibilità.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973 n. 533, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira.
Invero, il rito del lavoro è regolato da disposizioni non incompatibili con le norme suddette e non costituenti dunque un "corpus" separato, rispetto a quelle che disciplinano il rito ordinario, nelle quali trovano, invece, integrazione e completamento. (Cass. civ. sez. lav., 14 aprile 1993, n. 4424 Trevisi c.
Inps Giust. Civ. 1994, I, 172, n. FAVI).
Applicando detti principi alla presente fattispecie deve poi sottolinearsi che nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990, alla improcedibilità ex art. 348 cpc può pervenirsi anche se la parte appellata non si sia costituita nei termini e dunque a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato (Cass. 17.1.2002 n. 463).
Deve dunque applicarsi il meccanismo processuale di cui all'art. 348 cpc.
Invero l'inerzia processuale dell'appellante, che non è comparso alla udienza di discussione né a quella successiva fissata ex art. 348 c.p.c. impone la immediata decisione della controversia nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo ribadito dalle Sezioni Unite (vedi Cass. 20604/2008).
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che poiché nel rito del lavoro "l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza" (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nulla per le spese considerata la contumacia degli appellati.
P. Q. M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 20.1.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta AM TT PA