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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1269 del Ruolo Generale contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(con l'Avv. Vincenzo Aiello e con l'Avv. Giuseppe Labonia) Parte_1
---- appellante
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CARICA ---- appellato non CP_1
costituito
E
Controparte_2
---- appellato non costituito
[...]
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Disconoscimento lavoro subordinato.
Conclusioni per l'appellante: “… 1) in accoglimento del presente atto riformare la sentenza
n. 751/2021, onde accertare e dichiarare l'assenza di vincoli di subordinazione tra il Sig. Parte_2
e la nel periodo indicato nel verbale ispettivo e, per l'effetto,
[...] Parte_1
dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo a carico della società appellante relativo al versamento dei contributi previdenziali pretesi dall' in riferimento alla posizione dello sig. CP_1 , per come specificati nell'invito a regolarizzare il pagamento di contributi Parte_2
recante data 13.07.2017.
Con vittoria di spese e competenze per i due gradi di giudizio”.
Fatto e diritto
1. Avverso la sentenza del tribunale di Cosenza che ha rigettato il ricorso della
[...]
col quale chiedeva che venisse accertata l'assenza di vincoli di Parte_1
subordinazione con tale Sig. e l'insussistenza di obblighi previdenziali nei Parte_2
confronti dello stesso, la stessa ha interposto appello, per censurare la statuizione del Pt_1
primo giudice.
2. All'udienza di comparizione del 12/11/2024, il difensore ha chiesto termine per rinnovare la notifica del ricorso eseguita irregolarmente presso la sede amministrativa dell' Il Collegio ha accordato il termine ed ha rinviato all'udienza del 18/2/2025. CP_1
3. Anche a questa udienza, però, fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 13 gennaio
2025, l'appellante non ha documentato efficacemente di avere provveduto alla notifica, per due ordini di vizi.
4. Anzitutto, ha versato in atti gli adempimenti effettuati a mezzo PEC, nei confronti dell'Avvocato Filice dell' producendo, tuttavia un file, peraltro neanche in formato CP_1
“.eml”, bensì in formato “pdf”, attestante non già la consegna, bensì la “mancata consegna” dell'appello notificato.
5. In secondo luogo, con riguardo alla seconda notifica effettuata nei confronti dell'Avv. Ferrato dell' pur avendo inserito nel fascicolo il corretto file con estensione CP_1
“.eml”, è emerso, dalla verifica del file medesimo, che esso non contiene il decreto di fissazione di udienza e/o il verbale di rinvio dell'udienza medesima.
6. Sicché, l'appello è inammissibile in quanto, disposta alla prima udienza del
12/11/2024 la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante nullità della stessa1, l'appellante ha eseguito una rinnovazione sì tempestiva, ma nulla. Tanto in conformità all'indicazione ermeneutica secondo cui la rinnovazione della notifica, tempestiva ma nulla, produce gli stessi effetti della omessa rinnovazione e della rinnovazione intempestiva2.
7. E che tale notifica rinnovata sia nulla si evince dal tenore della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, in fattispecie analoga a quella di cui alla mancata notifica nei confronti dell'Avv. Filice, ha statuito che la mancata notifica non salva da decadenze, ove il procedimento notificatorio non sia stato comunque portato a termine, attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.: pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di
attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità". Vds., in particolare, Cass. n. 11965/1995: "La notificazione è semplicemente nulla e non giuridicamente inesistente quando sia fatta nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma che abbia tuttavia qualche nesso o riferimento con il destinatario medesimo. In tal caso, quindi, la notificazione è suscettibile di sanatoria - in difetto di costituzione del convenuto in giudizio - mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., che trova applicazione anche nel rito del lavoro e nel relativo giudizio di appello, in cui la notificazione adempie alla sola funzione della
"vocatio in ius" (la proposizione dell'impugnazione avvenendo per effetto del deposito del ricorso). (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto inesistente la notificazione di un ricorso d'appello in materia previdenziale notificato all' presso il procuratore costituito in primo CP_1 grado, ma non nel suo domicilio presso l'ufficio legale dell'istituto, ma - in violazione dell'art. 330 cod. proc. civ. - nella sede provinciale dell'ente, nella medesima città)". 2 Cfr. Cass. 3497/1999: "Nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso". Cfr. in mot. Cass. n. 14954/2015, secondo cui: "Costituisce, principio più volte affermato da questa
Corte che il termine concesso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., per la rinnovazione della notifica è perentorio e che la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (Cass. 3497 del 10.4.99; conf. Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del
2001 Cass. n. 15062 del 2004, Cass. n 625 del 2008, Cass. n. 1226 del 2013)". accettazione della notificazione originaria>> (Cassazione civile sez. un., 05/11/2024, n.28452).
8. Mentre, in fattispecie analoga a quella di cui alla notifica dell'appello senza decreto indicante la data di udienza, come nel caso della notifica all'Avv. Ferrato, la Corte di legittimità ha stabilito che legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare>> (Sez. L - , Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024).
Con la precisazione che nel caso che ci occupa non è consentita alla Corte l'assegnazione di un ulteriore termine, posto che quello infruttuosamente decorso era già il secondo.
9. Pertanto, stante la perentorietà del termine entro il quale la rinnovazione (valida) avrebbe dovuto essere eseguita, l'appello deve intendersi, siccome dianzi enunciato, inammissibile3.
10.A tale declaratoria non segue la condanna alle spese del grado, stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati.
11. Visto il sostanziale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
con ricorso in data 4 ottobre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...]
giudice del lavoro, n. 751/21, resa in data 3 aprile 2021, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello; 3
l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo>> (Cassazione civile sez.
II, 30/05/2017, n.13637).
2. Nulla sulle spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, il 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deve infatti reputarsi nulla, e non già inesistente, la notifica del ricorso introduttivo del gravame che CP_ l'appellante ha eseguito presso una sede dell (quella di Catanzaro) diversa da quella ove il procuratore dell'Istituto aveva eletto il proprio domicilio (quella di Rossano). Cass. n. 6470/2011: "La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1269 del Ruolo Generale contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(con l'Avv. Vincenzo Aiello e con l'Avv. Giuseppe Labonia) Parte_1
---- appellante
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CARICA ---- appellato non CP_1
costituito
E
Controparte_2
---- appellato non costituito
[...]
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Disconoscimento lavoro subordinato.
Conclusioni per l'appellante: “… 1) in accoglimento del presente atto riformare la sentenza
n. 751/2021, onde accertare e dichiarare l'assenza di vincoli di subordinazione tra il Sig. Parte_2
e la nel periodo indicato nel verbale ispettivo e, per l'effetto,
[...] Parte_1
dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo a carico della società appellante relativo al versamento dei contributi previdenziali pretesi dall' in riferimento alla posizione dello sig. CP_1 , per come specificati nell'invito a regolarizzare il pagamento di contributi Parte_2
recante data 13.07.2017.
Con vittoria di spese e competenze per i due gradi di giudizio”.
Fatto e diritto
1. Avverso la sentenza del tribunale di Cosenza che ha rigettato il ricorso della
[...]
col quale chiedeva che venisse accertata l'assenza di vincoli di Parte_1
subordinazione con tale Sig. e l'insussistenza di obblighi previdenziali nei Parte_2
confronti dello stesso, la stessa ha interposto appello, per censurare la statuizione del Pt_1
primo giudice.
2. All'udienza di comparizione del 12/11/2024, il difensore ha chiesto termine per rinnovare la notifica del ricorso eseguita irregolarmente presso la sede amministrativa dell' Il Collegio ha accordato il termine ed ha rinviato all'udienza del 18/2/2025. CP_1
3. Anche a questa udienza, però, fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 13 gennaio
2025, l'appellante non ha documentato efficacemente di avere provveduto alla notifica, per due ordini di vizi.
4. Anzitutto, ha versato in atti gli adempimenti effettuati a mezzo PEC, nei confronti dell'Avvocato Filice dell' producendo, tuttavia un file, peraltro neanche in formato CP_1
“.eml”, bensì in formato “pdf”, attestante non già la consegna, bensì la “mancata consegna” dell'appello notificato.
5. In secondo luogo, con riguardo alla seconda notifica effettuata nei confronti dell'Avv. Ferrato dell' pur avendo inserito nel fascicolo il corretto file con estensione CP_1
“.eml”, è emerso, dalla verifica del file medesimo, che esso non contiene il decreto di fissazione di udienza e/o il verbale di rinvio dell'udienza medesima.
6. Sicché, l'appello è inammissibile in quanto, disposta alla prima udienza del
12/11/2024 la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante nullità della stessa1, l'appellante ha eseguito una rinnovazione sì tempestiva, ma nulla. Tanto in conformità all'indicazione ermeneutica secondo cui la rinnovazione della notifica, tempestiva ma nulla, produce gli stessi effetti della omessa rinnovazione e della rinnovazione intempestiva2.
7. E che tale notifica rinnovata sia nulla si evince dal tenore della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, in fattispecie analoga a quella di cui alla mancata notifica nei confronti dell'Avv. Filice, ha statuito che la mancata notifica non salva da decadenze, ove il procedimento notificatorio non sia stato comunque portato a termine, attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.: pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di
attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità". Vds., in particolare, Cass. n. 11965/1995: "La notificazione è semplicemente nulla e non giuridicamente inesistente quando sia fatta nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma che abbia tuttavia qualche nesso o riferimento con il destinatario medesimo. In tal caso, quindi, la notificazione è suscettibile di sanatoria - in difetto di costituzione del convenuto in giudizio - mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., che trova applicazione anche nel rito del lavoro e nel relativo giudizio di appello, in cui la notificazione adempie alla sola funzione della
"vocatio in ius" (la proposizione dell'impugnazione avvenendo per effetto del deposito del ricorso). (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto inesistente la notificazione di un ricorso d'appello in materia previdenziale notificato all' presso il procuratore costituito in primo CP_1 grado, ma non nel suo domicilio presso l'ufficio legale dell'istituto, ma - in violazione dell'art. 330 cod. proc. civ. - nella sede provinciale dell'ente, nella medesima città)". 2 Cfr. Cass. 3497/1999: "Nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso". Cfr. in mot. Cass. n. 14954/2015, secondo cui: "Costituisce, principio più volte affermato da questa
Corte che il termine concesso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., per la rinnovazione della notifica è perentorio e che la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (Cass. 3497 del 10.4.99; conf. Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del
2001 Cass. n. 15062 del 2004, Cass. n 625 del 2008, Cass. n. 1226 del 2013)". accettazione della notificazione originaria>> (Cassazione civile sez. un., 05/11/2024, n.28452).
8. Mentre, in fattispecie analoga a quella di cui alla notifica dell'appello senza decreto indicante la data di udienza, come nel caso della notifica all'Avv. Ferrato, la Corte di legittimità ha stabilito che legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare>> (Sez. L - , Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024).
Con la precisazione che nel caso che ci occupa non è consentita alla Corte l'assegnazione di un ulteriore termine, posto che quello infruttuosamente decorso era già il secondo.
9. Pertanto, stante la perentorietà del termine entro il quale la rinnovazione (valida) avrebbe dovuto essere eseguita, l'appello deve intendersi, siccome dianzi enunciato, inammissibile3.
10.A tale declaratoria non segue la condanna alle spese del grado, stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati.
11. Visto il sostanziale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
con ricorso in data 4 ottobre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...]
giudice del lavoro, n. 751/21, resa in data 3 aprile 2021, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello; 3
l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo>> (Cassazione civile sez.
II, 30/05/2017, n.13637).
2. Nulla sulle spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, il 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deve infatti reputarsi nulla, e non già inesistente, la notifica del ricorso introduttivo del gravame che CP_ l'appellante ha eseguito presso una sede dell (quella di Catanzaro) diversa da quella ove il procuratore dell'Istituto aveva eletto il proprio domicilio (quella di Rossano). Cass. n. 6470/2011: "La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna