Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1745 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione nell'udienza del 29/10/2024 con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine fino al 13/01/2025 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/09/1970, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Rascio ( ) e dall'Avv. Alfredo Buccella CodiceFiscale_2
( ) ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Toledo n. 156, C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Alfredo Buccella;
NONCHÉ
AVV. NICOLA RASCIO ( ) e AVV. ALFREDO BUCCELLA, in C.F._4
proprio, quali procuratori di se stessi.
- ATTORI -
E
( ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._5
Giovanni Ruosi ( ) e dall'Avv. Giuseppe Maria Puglia C.F._6
( con studio in Napoli alla via Scarlatti n. 110, in virtù di procura C.F._7
alla liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
) nato a Giugliano in [...] il Controparte_2 C.F._8
13/12/1951 e , ( ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._9
26/03/1987, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Siniscalchi ( ) C.F._10
con studio in Napoli alla via Nuova San Rocco n.95/A in virtù di procure alle liti allegate telematicamente alle comparse di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
- CONVENUTI -
NONCHÉ
( ) nata a [...] il [...] e Controparte_4 C.F._11
( nata a [...] il [...]. Controparte_5 C.F._12
- CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «affinché l'Ill.mo Tribunale di Napoli voglia - previo accertamento della simulazione assoluta dell'atto di “cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per notar del 27.12.18, dichiarare la nullità e/o _6
l'inefficacia assoluta e comunque l'inopponibilità nei confronti degli attori della cessione della partecipazione sociale di a , Controparte_1 Controparte_4
e;
- in subordine, previo accertamento della Controparte_3 Controparte_5
simulazione relativa dell'atto di “cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per notar del 27.12.18, dissimulante una donazione o un negotium mistum _6
cum donationem, ma non stipulata in forma solenne (atto pubblico) e con
l'assistenza dei testimoni, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia assoluta e comunque
l'inopponibilità nei confronti degli attori dell'atto di “cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per notar del 27.12.18, nella parte in cui ha (effetto _6
donativo e) per oggetto il trasferimento della quota di partecipazione in Strutture
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). CP_ da a , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 [...]
; - in ulteriore subordine, revocare ex art. 2901 c.c., e perciò dichiarare CP_5
inefficace nei confronti degli attori l'atto di “cessione di partecipazione sociale” rep.
30404 per notar del 27.12.18, nella parte in cui ha per oggetto (non _6
importa se a titolo oneroso o gratuito) il trasferimento della quota di partecipazione in Strutture s.r.l. da a , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
. Con vittoria di spese e competenze, oltre a rimborso spese Controparte_5
generali, c.p.a. ed i.v.a., con attribuzione ai sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.».
Per : «perché l'adito Tribunale voglia, contrariis reiectis: -in Emai_1 CP_1
via pregiudiziale accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o nullità dell'atto di citazione in rinotifica con il quale gli attori hanno irritualmente ritenuto di poter estendere il contraddittorio nei confronti del Signor e della Signora Controparte_2
; -nel merito rigettare le avverse domande perché inammissibili, Controparte_3
improcedibili e totalmente infondate. Vittoria di spese e competenze del giudizio».
Per e : «affinché l'adito Tribunale voglia Controparte_2 Controparte_3
dichiarare la nullità della citazione e di riflesso, della domanda o, comunque
l'inammissibilità della domanda stessa, come proposta nei confronti dei convenuti,
o, comunque, disporne il rigetto in quanto infondata, con vittoria delle competenze di giudizio da attribuire in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avviato per la notifica in data 09/01/2020 Parte_1
e gli Avv.ti Nicola Rascio ed Alfredo Buccella hanno convenuto in giudizio
[...]
innanzi al Tribunale di Napoli Rosaria e CP_1 CP_1 Controparte_4 [...]
, chiedendo: «previo accertamento della simulazione assoluta dell'atto di CP_5
“cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per Notar del 27 _6
dicembre 2018, dichiarare la nullità e/o inefficacia assoluta o comunque
l'inopponibilità nei confronti degli attori della cessione della partecipazione sociale di a e;
-in subordine, Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 previo accertamento della simulazione relativa dell'atto di “cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per Notar del 27 dicembre 2018, _6
dissimulante una donazione o un negotium mistum cum donationem, ma non stipulata in forma solenne (atto pubblico) e con l'assenza di testimoni, dichiarare la nullità e/o inefficacia assoluta e comunque l'inopponibilità nei confronti degli attori dell'atto di “cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per Notar del _6
27 dicembre 2018 nella parte in cui ha (effetto donativo e) per oggetto il trasferimento della quota di partecipazione di Strutture S.r.l, da CP_1
a e;
-in ulteriore subordine, revocare ex
[...] Controparte_4 Controparte_5
art. 2901 cc., e perciò dichiarare inefficace nei confronti degli attori l'atto di
“cessione di partecipazione sociale rep. 30404 per Notar del 27 dicembre _6
2018, nella parte in cui ha per oggetto (non importa se a titolo oneroso o gratuito) il trasferimento della quota di partecipazione in strutture S.r.l. da CP_1
a e . Con vittoria di spese e competenze,
[...] Controparte_4 Controparte_5
oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo».
A sostegno delle domande hanno premesso che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8927 pubblicata il 17/10/2018 e notificata unitamente ai precetti in data 23/11/2018, ha condannato la signora al pagamento in Controparte_1
favore della signora della somma complessiva di € 18.537,75, Parte_1
oltre interessi legali, a far data dalla domanda fino al soddisfo, con distrazione delle spese di lite per ulteriori, complessivi € 4.859,97 in favore del Prof. Avv. Nicola
Rascio e dell'Avv. Alfredo Buccella. Il tutto, come da atti di precetto notificati per la seconda volta in data 11/12/2018.
Hanno esposto che il 27/12/2018, e suo marito Controparte_1 [...]
hanno ceduto le loro quote nella società immobiliare "Strutture s.r.l." alle CP_2
loro figlie , e . In particolare, ha ceduto, CP_4 CP_3 CP_5 Controparte_1
per un dichiarato corrispettivo pari al valore nominale di € 5.165,00, la sua partecipazione sociale in favore della IA , per il valore nominale di € CP_4
1.721,67 e in favore della IA , per il residuo valore nominale di € 3.443,33. E CP_5 così ha fatto pure suo marito, , cedendo la sua partecipazione di € Controparte_2
5.165,00 in favore della IA , per il valore nominale di € 1.721,67 e in CP_4
favore della IA , per il residuo valore nominale di € 3.443,33. CP_3
Gli attori hanno dunque inteso agire per far valere la simulazione assoluta ovvero relativa e in subordine la revocazione del predetto atto di cessione, che secondo la prospettazione attorea, pregiudica le ragioni creditorie degli attori (art. 1416, co. 2,
e art. 2901 c.c.).
A sostegno della domanda di simulazione assoluta hanno dedotto: i) che il prezzo di cessione pattuito sarebbe “simbolico” (pari al valore nominale delle quote), invece di un prezzo di mercato;
ii) che «l'unico bene utilmente aggredibile dai creditori di era (è) la partecipazione sociale in Strutture s.r.l.»; Controparte_1
iii) che « ha più volte rifiutato le proposte conciliative, Controparte_1
provenienti anche dall'Ufficio (accettate invece dagli attori)»; iv) che la cessione è avvenuta «a ridosso della pausa natalizia, praticamente in famiglia»; v) che i coniugi e erano soci di Strutture da quasi quarant'anni e mai avevano CP_1 CP_4
ceduto le loro partecipazioni, neppure parzialmente;
vi) che l'amministrazione della società è rimasta nelle mani del padre, , nonostante il cambio di Controparte_2
compagine sociale;
vii) che la suddivisione delle quote tra le figlie sarebbe artificiosa ed illogica.
In subordine, gli attori hanno dedotto che la cessione «dissimula, in realtà, una donazione o, in subordine, si sostanzia in un negotium mistum cum donationem» e pertanto l'atto sarebbe nullo per difetto di forma solenne.
In ulteriore subordine ed a sostegno della azione revocatoria, gli attori hanno lamentato che la cessione pregiudica le loro ragioni creditorie, rendendo più difficile il recupero del credito. Hanno inoltre sostenuto che era Controparte_1
consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori, data la pubblicazione della sentenza di condanna e la notifica dei precetti di pagamento poco prima della cessione, e che anche le figlie e erano consapevoli del pregiudizio, CP_4 CP_5
dati i rapporti familiari e le circostanze della cessione.
2. Poiché la notifica a non era andata a buon fine ed, inoltre, la Controparte_4 sospensione dei termini disposta dall'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (c.d.
”Cura Italia”) aveva comportato il mancato rispetto dei termini a comparire, dopo che l'udienza di prima comparizione fissata per il 23/04/2020 era stata rinviata d'ufficio al 28/01/2021, gli attori, con atto avviato per la notifica in data
01/10/2020, hanno provveduto alla notifica di “atto di citazione in rinotifica” in vista dell'udienza di prima comparizione del 28/01/2021 convenendo in giudizio
[...]
e nonché, sul presupposto della Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
necessaria integrazione del contraddittorio, e , Controparte_2 Controparte_3
insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «previo accertamento della simulazione assoluta dell'atto di “cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per
Notar del 27 dicembre 2018, dichiarare la nullità e/o inefficacia assoluta _6
o comunque l'inopponibilità nei confronti degli attori della cessione della partecipazione sociale di a , Controparte_1 Controparte_4 [...]
e;
-in subordine, previo accertamento della simulazione CP_3 Controparte_5
relativa dell'atto di “cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per Notar _6
del 27 dicembre 2018, dissimulante una donazione o un negotium mistum cum
[...]
donationem, ma non stipulata in forma solenne (atto pubblico) e con l'assenza di testimoni, dichiarare la nullità e/o inefficacia assoluta e comunque l'inopponibilità nei confronti degli attori dell'atto di “cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per Notar del 27 dicembre 2018 nella parte in cui ha (effetto donativo e) _6
per oggetto il trasferimento della quota di partecipazione di Strutture S.r.l, da
[...]
a , e;
-in CP_1 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
ulteriore subordine, revocare ex art. 2901 cc., e perciò dichiarare inefficace nei confronti degli attori l'atto di “cessione di partecipazione sociale rep. 30404 per
Notar del 27 dicembre 2018, nella parte in cui ha per oggetto (non _6
importa se a titolo oneroso o gratuito) il trasferimento della quota di partecipazione in strutture S.r.l. da a , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
. Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali, Controparte_5
CPA ed IVA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo».
3. Con comparsa depositata in data 08/01/2021 si è costituita in giudizio CP_1 formulando istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., Controparte_1
essendo pregiudiziale quello avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
8927/18 del Tribunale di Napoli incardinato innanzi la I sezione civile della Corte di
Appello di Napoli. Ha eccepito inoltre “l'improcedibilità e/o nullità dell'atto di citazione in rinotifica” con il quale gli attori avevano esteso il contraddittorio nei confronti di e;
nel merito ha chiesto il rigetto Controparte_2 Controparte_3
delle avverse domande.
4. Con distinte comparse depositate in data 08/01/2021 si sono costituiti in giudizio, mediante il medesimo difensore, e Controparte_2 Controparte_3
eccependo nullità e l'inammissibilità della domanda l'inammissibilità e, nel merito,
l'infondatezza chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
5. non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica Controparte_4
perfezionatasi in data 09/10/2020.
6. Dopo la rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale e l'assegnazione del giudizio alla sezione specializzata in materia d'impresa, veniva ordinata dal giudice istruttore la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti
, adempimento al quale gli attori provvedevano con atto notificato Controparte_5
in data 13/09/2021.
7. Indi, all'udienza del 22/03/2022 il giudice istruttore dichiarava la contumacia di e . Controparte_4 Controparte_5
8. Concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., e depositate le relative memorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di attività istruttoria all'udienza a trattazione scritta del 29/10/2024, sulle conclusioni in epigrafe rassegnate, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. fino al 13/01/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino ai venti giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.
9. Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia di
[...]
e ritualmente citate in giudizio. CP_4 Controparte_5
10. Sempre in via preliminare, non può disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. rispetto a quello avente ad oggetto l'accertamento del credito degli attori.
In primo luogo perché, come affermato da tempo dalla Suprema Corte, «Non rientra nell'ambito di applicazione della sospensione per pregiudizialità necessaria disciplinata dall'art. 295 c.p.c., la relazione tra giudizio di accertamento e condanna per il credito, in base alla cui affermata titolarità la parte si legittima all'esercizio dell'azione revocatoria o di simulazione, ed il giudizio su tali azioni» (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 24993 del 10/10/2008; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19492 del
06/10/2005).
In secondo luogo perché il giudizio assunto come pregiudiziale dalla convenuta
è stato definito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4334, CP_1
pubblicata il 13/10/23 (cfr. doc. 11 fasc. att.).
La convenuta nella comparsa conclusionale ha invocato la sospensione del CP_1
presente giudizio in ragione della pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai danni di su ricorso della EL avente ad Parte_1
oggetto il credito da liquidazione del valore della propria quota sociale ex art. 2289 cod. civ. In particolare, in ragione delle statuizioni contenute nella menzionata pronunzia della Corte di Appello di Napoli, si è rivolta al Controparte_1
Tribunale di Napoli chiedendo la concessione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di facendo valere il credito vantato nei confronti di Parte_1
quest'ultima per la liquidazione, ex art. 2289 cod. civ., del valore della propria quota della società “ ”. Con Controparte_8
decreto del 22/11/2024 il Tribunale di Napoli ha concesso la richiesta ingiunzione di pagamento per l'importo di € 10.591,00 oltre interessi. Avverso detto decreto ingiuntivo ha spiegato opposizione. Parte_1
La circostanza che sia pendente un giudizio tra e riguardante un Pt_1 CP_1
credito della convenuta (eventualmente da compensare con quello posto in tutela) non costituisce ragione di sospensione. Non sussiste infatti pregiudizialità rispetto al giudizio di accertamento del credito in tutela, alla luce di quanto appena evidenziato (cfr. supra le già citate Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24993 del 10/10/2008; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19492 del 06/10/2005) e della nozione lata di credito tutelato che la giurisprudenza ha accolto (su cui cfr. amplius par. 15 infra).
11. Le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti - variamente rubricate
“nullità”, “improcedibilità”, “inammissibilità” - sono infondate.
Secondo la prospettazione della difesa della la circostanza che gli attori CP_1
abbiano provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e “senza ricevere alcuna autorizzazione da parte del CP_2 Controparte_3
giudicante” comporterebbe la “improcedibilità e nullità dell'atto di citazione in rinotifica”.
Inoltre secondo i convenuti, risulta rivestire la condizione Controparte_2
processuale di convenuto, senza che però siano stati esposti i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni di diritto della domanda, con le spiegate conclusioni, secondo quanto imposto, sotto pena di nullità ex art. 164 c.p.c., dal disposto dell'art. 163 n.4 c.p.c. e quindi senza che sia stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti.
Le prospettazioni non colgono nel segno in quanto e Controparte_2 [...]
sono litisconsorti necessari con riferimento all'azione di simulazione. CP_3
L'indirizzo più volte espresso dalla Suprema Corte è invero nel senso che nel giudizio di simulazione assoluta il litisconsorzio è necessario nei confronti di tutti i soggetti dell'atto impugnato, giacché la sentenza di nullità del negozio resa in accoglimento della domanda determina il mutamento della situazione giuridica comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente
(cfr. Cassazione civile sez. II, 26/05/2004, n.10151; Cassazione civile sez. un.,
17/09/2021, n.25163; Cassazione civile sez. I, 09/09/1997, n.8784; Cassazione civile sez. VI, 16/12/2015, n.25321; Cassazione civile sez. III, 27/02/1985, n.1727).
Inoltre qualora un soggetto acquisti, con un solo rogito notarile, più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi, il documento contrattuale, sebbene formalmente unico, in realtà contiene più atti di vendita indipendenti ed autonomi tra loro, ciascuno dei quali, con proprie parti ed oggetto, improduttivo di effetti rispetto gli altri partecipanti all'atto, da qualificarsi terzi, sicché, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione della compravendita, i venditori assumono la posizione di litisconsorti necessari ove sia impugnato il trasferimento congiunto dei beni indivisi considerati nella loro unitarietà, ovvero nel caso in cui sia dedotta l'esistenza di un collegamento funzionale tra le singole vendite, e non anche quando sia invocata la simulazione del trasferimento dei singoli beni o delle sole quote appartenenti ad uno dei venditori (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1949 del 06/04/1981, ma anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5540 del
20/06/1997).
Nel caso di specie, per un verso, risulta che con l'atto di “cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per notar del 27/12/2018 i coniugi _6
e hanno trasferito le loro quote di Controparte_2 Controparte_1
partecipazione nella Strutture s.r.l. in favore delle figlie , e , CP_4 CP_3 CP_5
che sono diventate socie paritarie, partecipando al capitale sociale della Strutture in ragione di un terzo ciascuna. Per la precisione, ha ceduto, per Controparte_1
un corrispettivo pari al valore nominale di € 5.165,00, la sua partecipazione sociale in favore della IA , per il valore nominale di € 1.721,67, e in favore della CP_4
IA , per il residuo valore nominale di € 3.443,33. ha invece CP_5 Controparte_2
ceduto la sua partecipazione di € 5.165,00 in favore della IA , per il valore CP_4
nominale di € 1.721,67, e in favore della IA , per il residuo valore CP_3
nominale di € 3.443,33.
Le modalità con cui è stata effettuata la cessione evidenziano pertanto un collegamento funzionale tra le singole vendite che, essendo state concepite dai disponenti con una funzione di redistribuzione familiare delle quote tra le figlie, sono avvinte da un nesso di interdipendenza.
Per altro verso, gli attori nel dedurre che «la cessione della partecipazione di
è stata fatta al solo fine di mascherare la fittizietà della cessione Controparte_2
della partecipazione della moglie» lamentano la simulazione dell'intero atto di cessione (sebbene non chiedano l'invalidità anche della cessione attuata da
[...]
, evidentemente per difetto di interesse non essendo creditori di CP_2
quest'ultimo). Ne consegue la necessità di convenire in giudizio anche e Controparte_2 [...]
. CP_3
Ciò posto, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, la circostanza che gli attori abbiano autonomamente integrato il contraddittorio in assenza di ordine del giudice non comporta alcun vizio processuale, alla stregua del principio affermato dalla Corte di Cassazione per cui «Qualora siano stati citati in giudizio solo alcuni dei litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, prevista dall'art. 102 c.p.c., comma 2, su ordine del giudice, deve ritenersi consentita anche su iniziativa spontanea dell'attore, che provveda a rinnovare l'atto introduttivo nei confronti delle parti prima non citate, rendendo così superfluo il suddetto intervento del giudice» (cfr. Cassazione civile sez.
III, 26/09/2006, n.20876; Cassazione civile sez. I, 21/01/1985 n. 194).
12. Venendo al merito delle pretese attoree, ritiene il Collegio che la domanda di simulazione sia infondata.
Gli attori sostengono la natura assolutamente simulata, ai sensi dell'art. 1416, comma 2, c.c., dell'atto di cessione di quote societarie effettuata da CP_1
e suo marito alle loro figlie, , e sulla
[...] Controparte_2 CP_4 CP_3 CP_5
base dell'assunto che le parti non avrebbero realmente voluto gli effetti della cessione, ma solo crearne l'apparenza formale, in pregiudizio dei diritti dei creditori del simulato alienante (la . CP_1
In subordine, gli attori affermano che la cessione «dissimula, in realtà, una donazione o, in subordine, si sostanzia in un negotium mistum cum donationem» con l'ulteriore conseguenza che l'atto sarebbe nullo per difetto di forma solenne
(atto pubblico e presenza di testimoni, artt. 782 c.c. e 46, l. n. 89/1913).
In tema di simulazione del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. nn. 17858/2003, 15399/2002, 3102/2002, 11372/2005, 903/2005, 4865/2001, 12803/2000,
10089/1993, 2989/1988, 5600/1986, 2192/1982).
In diversi termini, poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova è indiziaria e presuntiva e pertanto trovano applicazione i principi da tempo affermati in materia di presunzioni semplici. Rientra dunque nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell' “id quod plerumque accidit” (cfr. Cass. Sez. 1, Sent. n. 28224 del
26/11/2008; Cass., Sez. 2, Ord. n. 9054 del 21/03/2022; Cass., Sez. VI-3, Ord. n.
20342 del 28/09/2020).
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che, «l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente
(simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione» (Cass. Civ., Sez.
II, n. 11372/2005).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che «in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che nè
l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nè l'altra parte abbia inteso acquisirla» (Cass. Civ., Sez. III, n. 13345/2015).
Ciò premesso, parte istante individua, come presunzioni a sostegno dell'ipotesi dell'esistenza di un atto simulato, una serie di indizi che indica: a) nella pattuizione di un prezzo simbolico della cessione (pari al valore nominale delle quote) e non di un prezzo di mercato;
b) nella circostanza che l'unico bene utilmente aggredibile dai creditori di era la partecipazione sociale in Strutture s.r.l.; c) Controparte_1
nel reiterato rifiuto opposto da di alle proposte conciliative Controparte_1
avanzate nel processo di accertamento del credito oggetto di tutela in questa sede
(accettate invece dagli attori); d) nel dato temporale della cessione avvenuta quindici giorni dopo le notifiche dei i precetti di pagamento, per complessivi €
23.397,72 (in data 23/11/2018 ed in data 11/12/2018); e) nella circostanza che la cessione della partecipazione sociale è stata fatta «a ridosso della pausa natalizia, praticamente in famiglia, tra madre, padre e figlie»; f) nel fatto che i coniugi
[...]
e erano soci di Strutture s.r.l. da quasi quarant'anni; CP_2 Controparte_1
g) nella permanenza nelle mani di della amministrazione della Controparte_2
società; h) nella natura asseritamente artificiosa del meccanismo attraverso il quale i cedenti, invece di cedere le quote alle tre figlie per un terzo ciascuna, hanno ceduto la quota del marito per un terzo a e per la parte residua a , e la CP_5 CP_3
quota della moglie per un terzo a e per la parte residua a . CP_5 CP_4
Osserva in contrario il Collegio che i dati indiziari allegati dagli attori non appaiono sufficienti per ritenere dimostrata in via logica la simulazione dell'atto de quo per mancanza di univocità e concludenza.
La preesistenza di una ragione creditoria, la tempistica dell'atto di cessione,
l'incapienza patrimoniale della cedente, l'irrisorietà del presso di cessione ed il legame di parentela sono rivelatori al più di una ipotetica volontà di sottrarre il bene alla garanzia generica dei creditori (elemento come visto da solo non sufficiente per ritenere integrata la simulazione), ma sono tutti compatibili anche con un atto realmente voluto.
Il rapporto di stretta parentela tra cedente e cessionarie è circostanza di per sé neutra, che non fa propendere per la simulazione. Del resto, appartiene al notorio che le cessioni di quote di società a base strettamente familiare (come dedotto dagli stessi attori) sovente si compiono a favore di persone legate da vincoli affettivi e di sangue.
Il rifiuto di adesione alle proposte conciliative è condotta del tutto compatibile con le esigenze difensive della e pertanto non può essere addotto come CP_1 elemento indiziario della natura simulata dell'atto.
Il meccanismo di cessione delle quote alle figlie non può poi essere definito artificioso ed anzi si giustifica proprio con la natura endofamiliare della cessione.
Che i coniugi fossero soci di Strutture s.r.l. da quasi quarant'anni e la permanenza nelle mani di della amministrazione della società sono elementi che Controparte_2
non comprovano la natura fittizia del passaggio di quote sociali e sono del tutto compatibili con la volontà di un effettivo trasferimento.
Né infine parte attrice ha dedotto o provato alcunché con riferimento all'esercizio dei diritti personali (partecipazione all'assemblea) o patrimoniali (partecipazione agli utili) spettanti alle cessionarie nella loro in qualità di socie della s.r.l., sicchè non si ha ragione di escludere che il trasferimento di quote sia stato realmente voluto ed eseguito, tenuto conto delle effettiva l'iscrizione della cessione presso la competente CCIAA ed ottemperanza di tutte le relative formalità.
La domanda di simulazione dell'atto in esame deve pertanto essere rigettata, stante l'evidente difetto dei caratteri della gravità, precisione e concordanza dei fatti dedotti.
13. Va del pari respinta la domanda di nullità dell'atto di cessione in quanto dissimulante una donazione.
Va precisato che parte attrice non esclude che il prezzo della cessione sia stato effettivamente corrisposto dalle figlie ai genitori ma sostiene unicamente che il prezzo dichiarato della compravendita, pari al valore nominale delle quote (€
5.165,00), sarebbe irrisorio se confrontato con il valore reale (di mercato) della partecipazione sociale. Né risulta altrimenti smentito il dato probatorio del pagamento del prezzo della cessione mediante consegne di assegni circolari attestata dal Notaio rogante dell'atto di “cessione di partecipazione sociale” rep.
30404 per Notar del 27/18/2018. _6
Tale circostanza, unitamente alla considerazioni effettuate in punto di valutazione degli elementi presuntivi della simulazione assoluta, induce il Collegio ad escludere che le parti abbiano voluto in realtà una donazione non essendovi elementi in tal senso caratterizzati dai requisiti della gravità e precisione. Rimane da scrutinare a questo punto la questione della invalidità dell'atto per difetto di forma solenne, che parte attrice solleva suggerendo l'interpretazione della vicenda contrattuale in termini di negotium mixtum cum donatione per irrisorietà del prezzo pattuito.
Il problema di stabilire se l'atto di compravendita di quote di una società in cui le parti stabiliscono un corrispettivo sproporzionatamente a vantaggio dell'acquirente, possa essere correttamente configurato come negotium mixtum cum donatione ovvero se, in ragione della disciplina della simulazione negoziale, debba essere inquadrato come donazione ex art. 769 c.c. soggetta alla forma solenne, con conseguente nullità dell'atto di trasferimento ai sensi del combinato disposto degli art. 782 e 1414 c.c. nel caso in cui manchi la forma suddetta è stato da tempo risolto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. 2, 23/05/2016, n. 10614; Cass., Sez. 2,
03/11/2009, n. 23297; Cass., Sez. 2, 28/08/2008, n. 21781; Cass., Sez. 2,
30/01/2007, n. 1955; Cass., Sez. 2, 21/01/2000, n. 642; Cass. Sez. 2, 30/10/2024,
n.28063) nel senso che la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo, allorché sussista la sproporzione tra le prestazioni di entità significativa e la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, ossia il c.d. negotium mixtum cum donatione, costituisce una donazione indiretta, atteso che detto trasferimento, ancorché avente causa onerosa, viene posto in essere volutamente per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, dando luogo ad una situazione giuridica particolare, connotata dal fatto che le parti adottano lo schema tipico di un contratto oneroso con l'ulteriore intento di far conseguire ad una di esse un arricchimento a titolo gratuito, in modo tale da piegare la causa tipica del contratto stipulato alla realizzazione di una finalità di liberalità.
Ne consegue che «Per la validità di tale "negotium" non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 cod. civ., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse» (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 23297 del 03/11/2009 in un caso di atto di compravendita di quote di una società).
La domanda di nullità dell'atto per difetto di forma solenne va per tale motivo rigettata.
14. Venendo dunque all'esame della domanda revocatoria, va ricordato, in via preliminare, come l'art. 2901 c.c., per il concreto esperimento della tutela revocatoria, richieda: 1) l'esistenza, in capo al soggetto revocante, di una situazione di credito anche solo in forma di aspettativa dello stesso;
2) il materiale perfezionamento, da parte del debitore, di un atto di disposizione antecedente o successivo alla nascita del credito stesso;
3) la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio recato alle ragioni creditorie in forza del compimento dell'atto di disposizione medesimo, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
4) se l'atto è a titolo oneroso, la consapevolezza di cui sopra deve riguardare anche il terzo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, quest'ultimo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
15. Per ciò che concerne la sussistenza del credito vantato dalla parte attrice, va osservato che la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 17/10/2001, n. 12678; Cass., sez. un., 18/05/2004, n. 9440; Cass.,
09/02/2012, n. 1893; Cass., 14/05/2013, n. 11573; Cass., 07/05/2014, n. 9855;
Cass., 15/11/2016, n. 23208).
Ora, è evidente che, nel caso di specie, l'esistenza del credito (secondo la nozione
"lata" assunta dalla giurisprudenza) tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. non possa essere messa in dubbio.
Risulta infatti che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8927 pubblicata il
17/10/2018 (R.G. 3212/14) e notificata unitamente ai precetti in data 23/11/2018
(cfr. doc. 6 fasc. att.), ha condannato al pagamento in favore di Controparte_1
della somma complessiva di € 18.537,75, oltre interessi legali, a Parte_1
far data dalla domanda fino al soddisfo, con distrazione delle spese di lite per ulteriori, complessivi € 4.859,97 in favore dell'Avv. Nicola Rascio e dell'Avv. Alfredo
Buccella.
Risulta inoltre che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4334, pubblicata il 13/10/2023 (cfr. doc. 11 fasc. att.) ha rigettato l'appello proposto da
[...]
contro la sentenza da cui traggono origine i crediti degli attori. Controparte_1
Non pare pertanto dubbio che la parte attrice sia legittimata a far valere l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del negozio in esame in quanto lo stesso pregiudica certamente il diritto della parte attrice ottenere la soddisfazione di detto diritto di credito.
16. Va poi specificato come il caso di specie risulti caratterizzato dal fatto che il diritto di credito è anteriore al perfezionamento dell'atto di cui si pretende la revoca. Il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. Per costante orientamento giurisprudenziale, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. La Corte di Cassazione ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nell'ipotesi di credito contestato o litigioso, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia damni del debitore e del terzo, non anche il "consilium fraudis" (Cass. n. 240/2017 e Cass. n. 2477/2015), dovendo, per stabilire se il credito in questione sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, fare riferimento solo alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Applicando i citati principi al caso di specie, deve ritenersi che l'atto di cui si chiede la revoca (atto di “cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per notar del 27/12/2018) è successivo al sorgere del credito posto in tutela da _6
, risalente al mancato versamento della quota di capitale sociale Parte_1
della “ ” costituita in Controparte_8 Controparte_8
data 20/06/2011 (cfr. sentenza Tribunale di Napoli sub doc. 7).
È altresì anteriore all'atto impugnato il credito fatto valere dagli Avv.ti Nicola
Rascio ed Alfredo Buccella che sorge dalla liquidazione dei compensi operata dal
Tribunale di Napoli nella sentenza n. 8927 pubblicata il 17/10/2018.
17. Sussiste inoltre il presupposto dell'eventus damni. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il quale ritiene che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell' "eventus damni", la cui sussistenza l'attore deve provare, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
16986 del 01/08/2007).
L'actio pauliana, peraltro, ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass., 23/09/2004, n. 19131), ma soprattutto quella di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (cfr. Cass.,
09/03/2006, n. 5105), con la conseguenza che anche la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile (come il denaro) in sede esecutiva, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 26/02/2002 n. 2792; Cass. 21/09/2001 n. 11916; Cass.
01/06/2000 n. 7262; Cass. 17/10/2001 n. 12678; Cass. 05/06/2000 n. 7452; Cass.
29/03/1999 n. 2971).
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Tribunale risulta che con atto di “cessione di partecipazione sociale” rep. 30404 per notar del _6
27/12/018 ha ceduto, per un dichiarato corrispettivo pari al CP_1 Controparte_1
valore nominale di € 5.165, la sua partecipazione sociale in favore della IA
, per il valore nominale di € 1.721,67 e in favore della IA , per il CP_4 CP_5
residuo valore nominale di € 3.443,33.
È inoltre pacifico che l'unico bene utilmente aggredibile dai creditori di
[...]
era la partecipazione sociale in Strutture s.r.l. Controparte_1
È pertanto incontestabile che con l'atto di disposizione oggetto di causa, il debitore abbia notevolmente ridotto le garanzie patrimoniali avendo proceduto al trasferimento degli unici diritti nella sua disponibilità facilmente aggredibili dal ceto creditorio ove si consideri che le partecipazioni sociali cedute dalla CP_1
esecutivamente aggredibili sono state sostitute da denaro, per sua natura di maggiore se non totale volatilità, con conseguente effettivo indebolimento delle garanzie di solvibilità del debitore.
D'altra parte l'onere di provare l'insussistenza del rischio di infruttuosità, in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali, grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che l'eccepisca, ciò che non è avvenuto nel caso di specie (Cass. 15310/2007, n. 15257/2004). Sotto tale profilo i convenuti non hanno dedotto o provato alcunché.
18. Venendo al profilo soggettivo, come sopra ricordato, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (c.d. scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. animus nocendi).
Nel consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste poi nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1068 del 18/01/2007; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3470 del 15/02/2007), massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (cfr, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25016 del 10/10/2008) dalla semplice circostanza che il patrimonio del debitore è stato ridotto considerevolmente (cfr.
Cass. 06/02/1999 n. 1054) e può essere ricavata anche dalla sussistenza di un vincolo parentale ovvero di amicizie tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5359 del
05/03/2009).
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso che occupa, è ampiamente dimostrato l'elemento soggettivo dell'azione sulla base di molteplici dati presuntivi.
La prova dell'elemento in parola si desume, in primo luogo, dalla successione cronologica dei fatti. Ed invero la cessione in parola è stata stipulata in data
27/12/2018, a breve distanza dalla seconda notifica dei precetti di pagamento
(11/12/2018) con i quali si intimava il pagamento del credito alla dato CP_1
fortemente sintomatico della volontà dismissiva di quest'ultima e della conoscenza in capo alle cessionarie della posizione debitoria della cedente. Altro elemento di forte portata presuntiva è costituito dagli stretti rapporti familiari tra la dante causa e le aventi causa (le figlie e Controparte_1 CP_4
), ciò che rende inverosimile che queste ultime ignorassero la posizione CP_5
debitoria della Anche la circostanza che la non fosse titolare di altri CP_1 CP_1
beni aggredibili non poteva non essere conosciuta dalle figlie, onde appare fortemente presumibile la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dalla potesse arrecare alle ragioni creditorie. CP_1
Ne discende che, alla luce dei rilievi appena esposti, l'alienazione effettuata dalla debitrice a beneficio delle figlie e Controparte_1 Controparte_4 [...]
deve ritenersi chiaramente finalizzata alla sottrazione del bene alla CP_5
garanzia dei creditori ed in particolare alla posizione dei creditori istanti ed effettuata nella piena consapevolezza delle parti del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori.
In definitiva la domanda ex art. 2901 c.c. va accolta con conseguente dichiarazione di inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto dispositivo effettuato dalla debitrice in favore di e Controparte_1 Controparte_4
. Controparte_5
19. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite va fatta applicazione della regola della integrale soccombenza degli attori nei confronti di e Controparte_2
, litisconsorti necessari in relazione alla domanda di simulazione Controparte_3
integralmente rigettata.
Va operata la distrazione in favore dell'Avv. Luca Siniscalchi dichiaratosi antistatario.
Il rigetto delle domande principali di simulazione e l'accoglimento della domanda revocatoria posta in via subordinata giustifica la compensazione delle spese di lite, in ragione di un terzo, tra gli attori e le convenute Controparte_1 [...]
e che vanno condannate alla refusione del residuo in CP_4 Controparte_5
favore degli Avv.ti Nicola Rascio ed Alfredo Buccella, anche quali procuratori antistatari di . Parte_1
Le spese sono liquidate, in dispositivo - ai valori medi della fase di studio ed introduttiva e con limitazione al minimo di scaglione delle fasi di trattazione, istruttoria e decisoria - secondo il Decreto 10/03/2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022, allo scaglione corrispondente al valore del credito oggetto di tutela (cfr. Cfr. Cass. civ.,
Sez. VI-3, ord. 09/05/2014, n. 10089).
Trattandosi (sia con riferimento alla difesa attorea che di quella di
[...]
e ) di prestazione completata dopo il 23/10/2023 CP_2 Controparte_3
l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 nella misura fissa del 30% nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 D.M. 13/08/2022, n.
147.
Trattandosi inoltre di pretese dei vari assistiti identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto di una percentuale compresa nella forbice di cui all'art. 4, comma 4, D.M. 55/14 (“in misura non superiore al 30 per cento”), e quindi maggiorato del 30%, come indicato sopra, in modo tale da ottenere una liquidazione non inferiore al caso in cui il difensore abbia difeso un unico soggetto
(applicando nella medesima misura percentuale la riduzione e l'aumento come ipotizzato da Cass. sez. III, 17/04/2024, n.10367 si otterrebbe un importo irragionevolmente inferiore a quello della difesa di unica parte).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) CONFERMA la dichiarazione di contumacia di e Controparte_4 [...]
; CP_5
2) RIGETTA le domande di simulazione e di nullità proposte da Parte_1
e dagli Avv.ti Nicola Rascio ed Alfredo Buccella;
[...]
3) DICHIARA l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_1
e degli Avv.ti Nicola Rascio ed Alfredo Buccella della cessione di
[...] partecipazione sociale di in favore di Controparte_1 Controparte_4
e di cui all'atto per Notar rep. 30404 del Controparte_5 _6
27/12/2018;
4) NN e gli Avv.ti Nicola Rascio ed Alfredo Buccella Parte_1
in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Luca
Siniscalchi quale procuratore antistatario di e Controparte_2 [...]
, che LIQUIDA € 3.742,63 per compensi di avvocato oltre per CP_3
rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge e se dovute;
5) COMPENSA le spese di lite in ragione di un terzo e NN CP_1
e , in solido tra loro, alla rifusione
[...] Controparte_4 Controparte_5
del residuo in favore degli Avv.ti Nicola Rascio ed Alfredo Buccella, in proprio e quali procuratori antistatari , pro quota in parti uguali, Parte_1
che LIQUIDA in € 219,36 per esborsi ed € 2.495,08 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge e se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
11 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
12 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
13 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
14 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
15 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
16 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
17 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
18 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
19 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
20 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
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21 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
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22 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
23 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).