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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1047/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da Parte_1
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Maria Rita
[...] Parte_2
Felli, ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 20/02/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in PIGLIO il 25/08/2001 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 12 – Parte II- Serie A – Anno 2001); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e relativi alla prole minore, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 25.03.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (06/05/2020) nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 588/2020 r.g. in esito al quale con decreto n. 5228/2020 del 07/05/2020 le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di Parte_2 cui al ricorso a firma congiunta depositato il 20.02.2025 e in accoglimento della stessa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIGLIO il 25/08/2001 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 12 – Parte II- Serie A – Anno 2001) da
[...] nato a [...] – GERMANIA - il 27/10/1971 e da Parte_2 Parte_1 nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
[...]
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGLIO di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 12 – Parte II- Serie A – Anno 2001).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 22.04.2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1047/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da Parte_1
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Maria Rita
[...] Parte_2
Felli, ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 20/02/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in PIGLIO il 25/08/2001 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 12 – Parte II- Serie A – Anno 2001); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e relativi alla prole minore, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 25.03.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (06/05/2020) nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 588/2020 r.g. in esito al quale con decreto n. 5228/2020 del 07/05/2020 le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di Parte_2 cui al ricorso a firma congiunta depositato il 20.02.2025 e in accoglimento della stessa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIGLIO il 25/08/2001 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 12 – Parte II- Serie A – Anno 2001) da
[...] nato a [...] – GERMANIA - il 27/10/1971 e da Parte_2 Parte_1 nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
[...]
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGLIO di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 12 – Parte II- Serie A – Anno 2001).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 22.04.2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA