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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 9422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9422 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1940 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Muro
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 16.7.2024 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti;
il Gi ha riservato in decisione con il termine di gg. 30; il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.2023, la sign.ra – Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con il sign. in data Controparte_1
31.1.1976 dal quale nascevano (25.7.1976), (4.5.1979) e Per_1 Per_2 Per_3
(22.1.1994) – deduceva: con sentenza n. 418/2022 pubbl. il 13/01/2022, il Tribunale di Napoli statuiva come di seguito:
1- Dichiara la contumacia di;
2- pronuncia la Controparte_1 separazione personale dei coniugi , e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.; 3- Rigetta la domanda di CP_1 addebito formulata dalla ricorrente;
4 - pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il mantenimento del figlio
nella misura di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con Per_3 adeguamento Istat da novembre 2022; 5- rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
6- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Procida per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7 parte II Registro atti di matrimonio anno
1976);
7- Spese non ripetibili. Dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta in data 05/12/2018, sono trascorsi circa tre anni ed in tutto questo tempo i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale;
chiede: la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: a) confermare, per quanto concerne il
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mantenimento del figlio la somma di euro 250/00 mensili stabilita Persona_4 con sentenza n. 418/2022, in quanto maggiorenne ma non economicamente indipendente (le altre figlie, ed , sono coniugate con altro nucleo Per_1 Per_2 familiare); b) sull'Affidamento: nessuna limitazione al diritto di visita, restando però a vivere con residenza privilegiata presso la madre, nella sua abitazione sita in Procida
(Na) alla via Ottimo n. 18. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. c) sul mantenimento della sig.ra Parte_1
. La ricorrente è priva di occupazione, con un'età che non permette di riuscire a
[...] trovare una collocazione nel mondo del lavoro. Nella fattispecie in esame, la ricorrente rappresenta inconfutabilmente il coniuge economicamente più debole, priva di reddito, che ha rinunciato completamente alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli (…) d) Si ricorda che la domanda di separazione è conseguenza dell'inesorabile venir meno dell'affectio coniugalis a causa delle gravi violazioni dei doveri nascenti dl matrimonio da parte del resistente. Inutili gli innumerevoli tentativi effettuati dalla sig.ra Parte_1 di salvare il matrimonio nell'interesse supremo del bene familiare. Nella fattispecie in esame, siamo di fronte alla totale mancanza di assistenza morale e materiale, nonchè violazione ripetuta dell'obbligo di fedeltà, culminato con l'abbandono del tetto coniugale. Cosa più grave, i continui maltrattamenti sfociati in violenza verso il coniuge. (…) Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei termini di legge.
All'udienza presidenziale del 10.10.2023, in assenza del resistente, il Presidente confermava il contributo al mantenimento a carico del resistente per il figlio e Per_3 nulla statuiva sulla domanda di assegno divorzile, precisando che la stessa sarebbe stata oggetto di più completa istruttoria. Il resistente restava contumace.
In fase istruttoria, il procuratore della ricorrente si è riportato al ricorso e non ha chiesto la concessione dei termini per articolare richieste istruttorie ritenendo che la documentazione agli atti allegata fosse idonea a supportare le sue richieste.
Nel merito, la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 418/2022 passata in cosa giudicata. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Nulla va statuito sull'affido di – come richiesto dalla ricorrente, essendo lo Per_3 stesso maggiorenne, come già statuito in sede di separazione. Avuto riguardo alla domanda di mantenimento di – che è nato nel 1994 ed ha Per_3
30 anni – la ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento statuito in sentenza di separazione a carico del padre assumendo che il ragazzo non è ancora autonomo, vive presso di lei ed è in cerca di lavoro.
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Il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass.
12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società
(Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022).
Nella specie, la ricorrente – sulla quale incombeva l'onere della prova – non ha dato prova della scelta del figlio di proseguire gli studi (né ha allegato alcun titolo di studio del ragazzo); non ha prodotto in atti alcuna documentazione dalla quale potersi evincere che lo stesso abbia cercato un lavoro. Nessun curriculum sulle sue capacità è stato allegato, né alcuna prova orale è stata articolata in quanto il procuratore non ha formulato richieste istruttorie ed ha rinunciato ai termini ex art. 183/6° co cpc.
Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, la domanda di mantenimento per il figlio va, pertanto, rigettata.
Domanda di assegno divorzile.
Osserva il Collegio che l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
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entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;
b)
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di "somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. Il dibattito che ha accompagnato la nascita della novella legislativa si è incentrato su una netta contrapposizione di posizioni. Da un lato si è sostenuta la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso;
dall'altro si è posto in luce come la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, essendo una delle novità introdotte dalla novella proprio l'attribuzione di poteri istruttori officiosi all'organo giudicante, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ha dato vita ad un orientamento, rimasto fermo per un trentennio, fino al mutamento determinato dalla sentenza n. 11504 del 2017. Nella sentenza del 1990 i Giudici di legittimità hanno affermato che l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in
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costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma è stata riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia- come già detto- sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi. A questo consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma. Ebbene le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti. In tale ottica si colloca la citata pronuncia n. 11504 del 2017 ma, ancor di più, la decisione delle Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 che, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente all'ultima sentenza citata, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29
Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. A tali principi il Collegio intende uniformarsi. In particolare,
è stato condivisibilmente evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più
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situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo- compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva il Collegio che la comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita
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familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, in quest'ultima prospettiva, che nella sentenza di separazione nulla era stato riconosciuto alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento in quanto si dava atto che la stessa aveva venduto un immobile sull'isola di Procida di sua proprietà che era adibito ad attività recettiva e nulla aveva precisato in ordine al ricavato della vendita, nonché si dava atto che la era proprietaria della casa coniugale Parte_1 che ha un sicuro valore economico. Su tali elementi la domanda era stata rigettata.
Effettuando una parametrazione con quanto emerso in sede di separazione, e fermo restando che i presupposti e le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile sono diversi da quelli di cui all'assegno di mantenimento - il Collegio osserva che nulla è stato provato dalla ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile e nulla è mutato dall'epoca della separazione del 2022. Peraltro, alcuna prova orale è stata espletata in quanto – come già esposto – la difesa non ha formulato richieste istruttorie. La domanda va, pertanto, rigettata.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva,
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Procida il
31.1.1976 da e Parte_1 [...]
; CP_1
b) RIGETTA la domanda di contributo al mantenimento del figlio Per_3
c) RIGETTA la domanda di assegno divorzile;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Procida per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 7, parte II S. anno 1976). e) dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.9.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1940 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Muro
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 16.7.2024 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti;
il Gi ha riservato in decisione con il termine di gg. 30; il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.2023, la sign.ra – Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con il sign. in data Controparte_1
31.1.1976 dal quale nascevano (25.7.1976), (4.5.1979) e Per_1 Per_2 Per_3
(22.1.1994) – deduceva: con sentenza n. 418/2022 pubbl. il 13/01/2022, il Tribunale di Napoli statuiva come di seguito:
1- Dichiara la contumacia di;
2- pronuncia la Controparte_1 separazione personale dei coniugi , e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.; 3- Rigetta la domanda di CP_1 addebito formulata dalla ricorrente;
4 - pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il mantenimento del figlio
nella misura di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con Per_3 adeguamento Istat da novembre 2022; 5- rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
6- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Procida per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7 parte II Registro atti di matrimonio anno
1976);
7- Spese non ripetibili. Dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta in data 05/12/2018, sono trascorsi circa tre anni ed in tutto questo tempo i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale;
chiede: la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: a) confermare, per quanto concerne il
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mantenimento del figlio la somma di euro 250/00 mensili stabilita Persona_4 con sentenza n. 418/2022, in quanto maggiorenne ma non economicamente indipendente (le altre figlie, ed , sono coniugate con altro nucleo Per_1 Per_2 familiare); b) sull'Affidamento: nessuna limitazione al diritto di visita, restando però a vivere con residenza privilegiata presso la madre, nella sua abitazione sita in Procida
(Na) alla via Ottimo n. 18. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. c) sul mantenimento della sig.ra Parte_1
. La ricorrente è priva di occupazione, con un'età che non permette di riuscire a
[...] trovare una collocazione nel mondo del lavoro. Nella fattispecie in esame, la ricorrente rappresenta inconfutabilmente il coniuge economicamente più debole, priva di reddito, che ha rinunciato completamente alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli (…) d) Si ricorda che la domanda di separazione è conseguenza dell'inesorabile venir meno dell'affectio coniugalis a causa delle gravi violazioni dei doveri nascenti dl matrimonio da parte del resistente. Inutili gli innumerevoli tentativi effettuati dalla sig.ra Parte_1 di salvare il matrimonio nell'interesse supremo del bene familiare. Nella fattispecie in esame, siamo di fronte alla totale mancanza di assistenza morale e materiale, nonchè violazione ripetuta dell'obbligo di fedeltà, culminato con l'abbandono del tetto coniugale. Cosa più grave, i continui maltrattamenti sfociati in violenza verso il coniuge. (…) Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei termini di legge.
All'udienza presidenziale del 10.10.2023, in assenza del resistente, il Presidente confermava il contributo al mantenimento a carico del resistente per il figlio e Per_3 nulla statuiva sulla domanda di assegno divorzile, precisando che la stessa sarebbe stata oggetto di più completa istruttoria. Il resistente restava contumace.
In fase istruttoria, il procuratore della ricorrente si è riportato al ricorso e non ha chiesto la concessione dei termini per articolare richieste istruttorie ritenendo che la documentazione agli atti allegata fosse idonea a supportare le sue richieste.
Nel merito, la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 418/2022 passata in cosa giudicata. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Nulla va statuito sull'affido di – come richiesto dalla ricorrente, essendo lo Per_3 stesso maggiorenne, come già statuito in sede di separazione. Avuto riguardo alla domanda di mantenimento di – che è nato nel 1994 ed ha Per_3
30 anni – la ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento statuito in sentenza di separazione a carico del padre assumendo che il ragazzo non è ancora autonomo, vive presso di lei ed è in cerca di lavoro.
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Il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass.
12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società
(Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022).
Nella specie, la ricorrente – sulla quale incombeva l'onere della prova – non ha dato prova della scelta del figlio di proseguire gli studi (né ha allegato alcun titolo di studio del ragazzo); non ha prodotto in atti alcuna documentazione dalla quale potersi evincere che lo stesso abbia cercato un lavoro. Nessun curriculum sulle sue capacità è stato allegato, né alcuna prova orale è stata articolata in quanto il procuratore non ha formulato richieste istruttorie ed ha rinunciato ai termini ex art. 183/6° co cpc.
Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, la domanda di mantenimento per il figlio va, pertanto, rigettata.
Domanda di assegno divorzile.
Osserva il Collegio che l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
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entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;
b)
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di "somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. Il dibattito che ha accompagnato la nascita della novella legislativa si è incentrato su una netta contrapposizione di posizioni. Da un lato si è sostenuta la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso;
dall'altro si è posto in luce come la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, essendo una delle novità introdotte dalla novella proprio l'attribuzione di poteri istruttori officiosi all'organo giudicante, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ha dato vita ad un orientamento, rimasto fermo per un trentennio, fino al mutamento determinato dalla sentenza n. 11504 del 2017. Nella sentenza del 1990 i Giudici di legittimità hanno affermato che l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in
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costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma è stata riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia- come già detto- sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi. A questo consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma. Ebbene le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti. In tale ottica si colloca la citata pronuncia n. 11504 del 2017 ma, ancor di più, la decisione delle Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 che, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente all'ultima sentenza citata, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29
Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. A tali principi il Collegio intende uniformarsi. In particolare,
è stato condivisibilmente evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più
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situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo- compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva il Collegio che la comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita
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familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, in quest'ultima prospettiva, che nella sentenza di separazione nulla era stato riconosciuto alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento in quanto si dava atto che la stessa aveva venduto un immobile sull'isola di Procida di sua proprietà che era adibito ad attività recettiva e nulla aveva precisato in ordine al ricavato della vendita, nonché si dava atto che la era proprietaria della casa coniugale Parte_1 che ha un sicuro valore economico. Su tali elementi la domanda era stata rigettata.
Effettuando una parametrazione con quanto emerso in sede di separazione, e fermo restando che i presupposti e le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile sono diversi da quelli di cui all'assegno di mantenimento - il Collegio osserva che nulla è stato provato dalla ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile e nulla è mutato dall'epoca della separazione del 2022. Peraltro, alcuna prova orale è stata espletata in quanto – come già esposto – la difesa non ha formulato richieste istruttorie. La domanda va, pertanto, rigettata.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva,
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Procida il
31.1.1976 da e Parte_1 [...]
; CP_1
b) RIGETTA la domanda di contributo al mantenimento del figlio Per_3
c) RIGETTA la domanda di assegno divorzile;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Procida per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 7, parte II S. anno 1976). e) dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.9.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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