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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 180/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gianfranco Todaro
Appellante
CONTRO
Controparte_1
, ), in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' Avv. Sebastiano
Maugeri
Appellato
Oggetto: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3740/2023 del 26.9.2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con il quale affetto Parte_1
da “coxartrosi destra”, chiedeva: -accertarsi che la patologia sofferta comportava una menomazione fisica permanente nella misura del 10% o in quell'altra maggiore o minore determinata dal CTU;
- dichiararsi la natura professionale della malattia giacché diretta conseguenza del rischio professionale specifico collegato all'attività lavorativa di bracciante alle dipendenze del Consorzio di Bonifica 9 di;
-condannarsi l' al CP_2 CP_1
pagamento dell'indennizzo di cui al DPR n. 1124/1965 e ss., sì come integrato dal d.lgs. n. 38/2000, nella misura prevista per il grado di menomazione.
Il giudice condivideva integralmente le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU, secondo cui “non è possibile inquadrare la patologia denunciata dal sig. come malattia professionale”. Pt_1
Riteneva che le suddette conclusioni fossero immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e con la documentazione sanitaria. In particolare, osservava che il consulente, rilevato il carattere non tabellato della malattia, aveva comparato l'attività lavorativa svolta come descritta dal ricorrente e ne aveva valutato le caratteristiche in rapporto ai fattori eziologici della malattia professionale medesima, concludendo che lo svolgimento delle mansioni di “acquaiolo” non comportassero un'esposizione qualitativa e quantitativa al rischio tale consentire un giudizio di positiva valutazione del nesso causale.
Evidenziava, per altro verso, la genericità del ricorso in ordine alle mansioni svolte, all'impegno richiesto e al concreto atteggiarsi delle condizioni di lavoro, con conseguente inammissibilità dei mezzi di prova articolati.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 25.3.2024. Resisteva al gravame l' CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver escluso la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata da anni e la patologia sofferta.
L'appellante, in ordine al nesso di causalità e alla specifica patologia denunciata, richiamati gli studi scientifici in materia, deduce che l'artrosi dell'anca o coxartrosi è ricondubile alle attività lavorative che comportano sforzi fisici ovvero la ripetizione dei movimenti, una postura errata o un sovraccarico fisico.
Rileva che, negli ultimi anni, anche l' ha riconosciuto come malattie CP_1
professionali quelle dovute prevalentemente a sovraccarico biomeccanico, come ad esempio le malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee e che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale del 9 aprile 2008, anche tali patologie godono della presunzione legale d'origine.
Deduce pertanto che, nel caso di specie, appare evidente la sussistenza del nesso eziologico tra il quadro patologico e l'attività lavorativa svolta, così come descritto dal consulente di parte.
Insiste, quindi, nella nomina di un nuovo CTU, affinché possa riesaminare gli atti, atteso che, nella relazione di primo grado, il CTU si è limitato a cercare una dimostrazione del nesso causale già precostituita anziché tenere conto di tutti gli elementi del caso.
2. Il motivo non può trovare accoglimento.
3. Va anzitutto rilevata la mancanza nell'atto di appello di una specifica censura alle argomentazioni poste alla base della relazione tecnica, alla quale ha aderito il Tribunale e i cui esiti vengono condivisi da questa Corte, che ritiene il parere reso dal consulente nominato d'ufficio immune da vizi logici, oltre che coerente e conseguenziale anche alla documentazione medico-legale allegata in primo grado.
Deve evidenziarsi che il CTU, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, ha esaminato in modo compiuto la documentazione prodotta;
quindi, nel valutare la patologia denunciata (“esiti di intervento chirurgico di apposizione di artroprotesi anca destra per coxartrosi, in soggetto con esiti di intervento chirurgico di apposizione di artroprotesi anca sinistra”) e la sua incidenza funzionale, il nominato perito ha ritenuto – come già valutato dall' in sede amministrativa – che “L'esposizione al rischio specifico CP_1
nel caso in oggetto (movimentazione manuale dei carichi/posture incongrue), non può definirsi sufficiente allo sviluppo della patologia denunciata, sia in termini di tempistica che di modalità all'interno della specifica mansione svolta (acquaiolo), dovendosi peraltro tenere in considerazione la sussistenza in capo al sig. di caratteristiche patologiche proprie della malattia Pt_1
comune”; ha precisato, altresì, che “Nel caso in oggetto, è possibile rilevare in capo al sig. alcuni fattori eziologici intrinseci. Infatti, al momento Pt_1
della diagnosi (2020) il paziente aveva 62 anni, quindi un'età in cui è legittimo riscontrare un certo grado di degenerazione artrosica. Inoltre, al momento dell'intervento chirurgico di apposizione di artroprotesi di anca destra, il sig. era un soggetto obeso (Altezza 172 cm, Peso 95 kg, Pt_1
BMI 32,11) e lo era ancora al momento della visita medico-legale di cui al presente accertamento (Altezza 172 cm, Peso 103 kg, BMI 34,82). Pertanto, alla luce di quanto finora rappresentato, non vi sono elementi che possano far propendere per un'eziologia tecnopatica della coxartrosi destra che ha costretto il sig. all'intervento di artroprotesi. Infatti, l'assenza di una Pt_1
diretta prova di esposizione ad un rischio specifico nel caso in oggetto, sia in termini qualitativi che quantitativi, e la sussistenza in capo al sig. di Pt_1
caratteristiche patologiche proprie della malattia comune, risultano dei fattori determinanti che impediscono di inquadrare la patologia denunciata come malattia professionale”.
Quanto ai rilievi del consulente dell'odierno appellante, alquanto generici
(utilizzo di dati scientifici parziali e di letteratura divulgati dall' ; CP_1
risalenza nel tempo dei disturbi accusati dal lavoratore e incidenza degli atteggiamenti posturo-dinamici conseguenti all'attività lavorativa svolta sulle articolazioni coxo-femorali), il consulente – nel precisare l'assenza di lavori che trattino ed affermino anche una minima correlazione in termini causali tra la coxartrosi e l'attività lavorativa di acquaiolo – ha ribadito che “prima di affermare che una data patologia, pluri-fattoriale come quella oggetto del presente accertamento, sia riconducibile eziologicamente alla lavorazione svolta, deve valutarsi l'esposizione in termini qualitativi e quantitativi, che non risulta sufficientemente presente nel caso in oggetto, non potendosi quindi discostare in maniera adeguata, sotto un profilo medico-legale, dalle caratteristiche proprie della malattia comune, soprattutto considerando la contestuale presenza di quei fattori intrinseci al soggetto, già precedentemente esplicitati e criticati dal dott. ”. CP_3
Pertanto, il consulente d'ufficio, con motivazione esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto di disconoscere la natura professionale della patologia denunciata.
Alla stregua delle superiori considerazioni e in assenza di rilievi specifici all'operato del consulente nominato dal giudice di prime cure, il rinnovo della
CTU in questo grado del processo non appare necessario.
In definitiva, la sentenza impugnata è immune dalle censure mosse dall'appellante e come tale deve essere confermata.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, ex art. 152 disp att. c.p.c., avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti.
Si dà atto che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante a norma del comma 1-quater dell'art. 13
n.115/2002, se dovuto (cfr Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese di lite. dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Maria Rosaria Carlà