Art. 30. Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610 1. All' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
«Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e' incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , introdotto dal comma 1 del presente articolo;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , introdotto dal comma 1 del presente articolo;
c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 .
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , recante: «Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1962, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell' articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma.».
- Si riporta il testo dell' articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2009, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all' art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalita', all' articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all' articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 . Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All' articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all' articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All' articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall' articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo".
4-septies. All' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , dopo le parole: "dei servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , dopo le parole: "producono servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .».
- Per i riferimenti al comma 203, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si vedano le note all'articolo 29.
«Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e' incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , introdotto dal comma 1 del presente articolo;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , introdotto dal comma 1 del presente articolo;
c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 .
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , recante: «Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1962, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell' articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma.».
- Si riporta il testo dell' articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2009, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all' art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalita', all' articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all' articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 . Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All' articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all' articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All' articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall' articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo".
4-septies. All' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , dopo le parole: "dei servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , dopo le parole: "producono servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .».
- Per i riferimenti al comma 203, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si vedano le note all'articolo 29.