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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 874/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 874/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. , con l'avv. MARINO MAURIZIO Parte_1 C.F._1
PUNTURIERI (C.F. ec: CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
.I. ), in persona del Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
Commissario Straordinario e l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “il o “il CP_1 [...]
, con l'avv. MARGHERITA CROCÈ (C.F. CP_2 CodiceFiscale_4
; Email_2
già Controparte_3 Controparte_4
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ e P.IVA_2 Parte_2
, con l'avv. LUIGI RAGNO (C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_5
pec: ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Email_3
Fabbricatore in Reggio Calabria alla Via Cimino n. 62
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1344/2019, pubblicata in data 7.10.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 100001/2011 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.04.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha adito il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 100001/2011 R.G.)
e ha ivi in particolare rappresentato che:
(A) era proprietario di un immobile, adibito ad attività commerciale, sito al piano terra di un fabbricato sito nel Comune di alla Via Nazionale n. 53, e interessato da CP_2
fenomeni infiltrativi a partire dal gennaio 2009;
(B) tali infiltrazioni erano conseguenza della mancanza sulla strada di idonei mezzi di scolo e di convogliamento delle acque piovane realizzate a bordo strada;
(C) i danni complessivamente patiti e di cui era responsabile, ex art. 2051 c.c., il CP_1 convenuto, ammontavano a € 21.340,68.
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 14.04.2011 si è poi costituito il convenuto, CP_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare:
(A) preliminarmente chiesto autorizzarsi il differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, Controparte_4
(B) eccepito l'infondatezza della domanda attorea, tanto nell'an, quanto nel quantum debeatur.
I.1.3.- Autorizzato il differimento per consentire la predetta vocatio, con comparsa datata il
25.11.2011 si è costituita la anch'essa contestando le avverse Controparte_4
prospettazioni e in particolare eccependo:
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(A) il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'inoperatività della propria garanzia assicurativa;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, della richiesta attorea, tanto nell'an, quanto nel quantum debeatur.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di diversi testi [ , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e ], è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 1344/2019, Tes_3 Testimone_4
pubblicata in data 7.10.2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda;
(b) regolato le spese di lite fra le parti (condannando l'attore alla loro refusione nei confronti del convenuto e compensando invece le spese fra quest'ultimo e l'Assicurazione CP_1
terza chiamata).
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte Parte_1 la quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 874/2019), chiedendo la sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'appello e ivi in particolare contestando:
(1) la nullità della notifica della sentenza impugnata;
(2) l'erroneità nel merito della ricostruzione compiuta in prime cure.
I.2.2.- Con comparsa del 26.03.2020 si è costituito anche in questo grado il Controparte_2
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
[...]
(A) l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'istanza ex art. 283 c.p.c.;
(B) l'infondatezza, nell'an e nel quantum, dell'avverso appello;
(C) l'infondatezza altresì delle eccezioni (difetto di legittimazione passiva e inoperatività della polizza) svolte in prime cure dalla Controparte_4
I.2.3.- Con comparsa del 4.05.2020 si è poi costituita la anch'essa contestando Parte_2
le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) il difetto di pregio giuridico dell'eccezione di nullità della notifica della sentenza;
(B) l'inammissibilità ex artt. 348 bis e ter c.p.c. dell'appello;
(C) l'infondatezza, in ogni caso, dell'avverso gravame.
I.2.4.- Con provvedimento del 3.-8.06.2020 è stata poi disattesa la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. ed è stato contestualmente disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
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I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, all'esito dell'udienza del
7.04.2025 e con provvedimento dell'11. l'appello è stato definitivamente P.IVA_3
assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.2.] è da ritenersi senz'altro superata, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413)]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
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(C) a fronte di tali (rigorosi) “limiti devolutivi dell'impugnazione”, poi, occorre altresì rammentare che “il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” implica, come di recente definitivamente chiarito, che le “prove acquisite al processo lo siano in via definitiva”, a prescindere dalle fasi o dai gradi di quest'ultimo; con la conseguenza che, “una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario un documento”, esso è
“definitivamente acquisito alla causa” - con “valenza probatoria” che “non si esaurisce nel singolo grado di giudizio” e “neppure può dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia inizialmente prodotto” (e.g. il ritiro ovvero la mancata ri-allegazione) – e
“il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo” e “non va, dunque, nuovamente “provato”, essendo il giudice d'appello invece tenuto a “ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo”, potendo e dovendo “porre a fondamento della propria decisione il documento [previamente] prodotto”, pur ove “non rinvenibile nei fascicoli di parte”, “apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo” [v. ancora Cass. n. 4835/2023, cit., sviluppando e richiamando il principio già di
Cass. civ., Sez. un., 10/07/2015, n. 14475].
IV.- Ciò precisato, l'appello qui formulato è poi infondato e da respingersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Muovendo, a tal riguardo, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)],
l'appellante ha contestato l'incompletezza, per mancanza di una pagina, della copia della sentenza notificatagli a mezzo P.E.C. dalla n data 17.10.2019. Controparte_4
V.1.- E tuttavia, è qui dirimente osservare che ogni eventuale vizio della notifica, ove pur sussistente [emergendo invero dagli atti di causa, così come evidenziato dalla parte appellata
(già oggi , la piena corrispondenza tra la Controparte_4 CP_5
sentenza notificata e quella caricata nel fascicolo telematico di 1° grado (del resto coincidente anche con quella depositata dalla stessa parte appellante – cfr. atto depositato in data
4.11.2019, ore 13:15)], risulterebbe comunque irrilevante, poiché in ogni caso integralmente sanato dall'intervenuta proposizione dell'appello entro il termine breve ex art. 325 c.p.c. [e ciò considerando che “le ipotesi della notifica incompleta di un atto di parte e di un provvedimento giudiziario” sono da “ricondurre ad unità” e danno in ogni caso luogo solo a
“un vizio della notifica di tale atto”, con la conseguenza che la notifica di “copia della sentenza impugnata” “mancante di” alcune “pagine” è circostanza suscettibile di
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“determinare”, al più, “la nullità della notificazione della sentenza e, quindi, la sua inidoneità
a provocarne gli effetti, id est il decorso del termine di cui all'art.325 c.p.c.” e dunque un'“inidoneità” suscettibile di “venire in ipotesi … in rilievo” solo se l'impugnante, “invece di attivarsi esercitando il diritto di impugnazione entro quel termine”, “avesse ritenuto di esercitarlo nel termine lungo”, rimanendo invece del tutto irrilevante nei casi in cui abbia
“optato nel primo senso” (come appunto nel caso di specie, avendo notificando l'appello in data 24.10.2019, e dunque entro il termine di giorni 30 dalla notifica), avendo così “accettato di esercitare il diritto di impugnazione” e in tal modo dunque “determinato la sanatoria della nullità agli effetti della decorrenza del termine breve” (cfr., ex multis, Cass. civ., 7/02/2013,
n. 2976)].
VI.- Tanto precisato in ordine alla pacifica inaccoglibilità del 1° motivo – afferente un vizio di notifica che, ove pur ravvisabile, risulterebbe in ogni caso già sanato [v. supra, sub V.1.] -, parimenti da disattendere risulta altresì la doglianza di merito [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.1.- A tal riguardo è pacifico che l'odierna controversia verta su una domanda ex art. 2051
c.c., a ciò conseguendo che:
(A) gravava proprio e solo sull'attore, istante per il “danno cagionato da cosa in custodia”,
“l'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno” e dunque “dimostrare … che il fatto sia causalmente riconducibile” proprio e solo “alla res” (“non essendo sufficiente la mera occasionalità”, ma occorrendo invece “provare” appunto “il nesso causale”), in quanto, come noto, l'art. 2051 c.c., pur prescindendo dalla colpa, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale”, chiaramente integrante il criterio, imprescindibile e ineludibile, fondante l'imputazione di responsabilità (dovendosi trattare di un danno appunto “cagionato” “dalla cosa” custodita) e il cui difetto è del tutto assorbente e pregiudiziale, essendo pacifico che “la mancanza di nesso causale tra la cosa ed il danno” precluda lo scrutinio di ogni ulteriore profilo e questione e integra un insuperabile difetto che ex se “rende inapplicabile l'art. 20151 c.c.” [cfr., ex multis, Cass. civ., 14/06/2024, n. 16666;
Cass. civ., 9/11/2020, n. 25018; Cass. civ., 18/01/2018, n. 1103; Cass. civ., 29/07/2016, n.
15761];
(B) tale responsabilità, inoltre, è pacificamente inapplicabile e da escludersi allorquando ricorra il “caso fortuito”, il quale è senz'altro “integra[to]” dalle “precipitazioni atmosferiche” ove “l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine” appunto da esse e, fermo il carattere dell'“inevitabilità” (ovviamente sussistente, trattandosi di carattere invero
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“intrinseco” “al fatto di essere evento atmosferico”), ricorrano anche i “caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità” (caratteri che, nel caso “delle precipitazioni atmosferiche”, dipendono strettamente dal “contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia”, essendo evidente che “una pioggia di particolare forza ed intensità”, verificatasi “con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia”, “può” senz'altro “integrare gli estremi del caso fortuito”), ciò avendo poi valenza pacificamente assorbente di ogni ulteriore profilo, ivi compresa la valutazione rispetto al “sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro”, insuscettibile, in tal caso, di “assumere rilievo” “costituendo” in tal caso le
“precipitazioni atmosferiche” “cause” “autonomamente sufficienti a determinare l'evento” a prescindere da qualsivoglia “manutenzione” o meno “dei sistemi di smaltimento delle acque piovane” [cfr. Cass. civ., 17/12/2014, n. 26545 e soprattutto Cass. civ., 1/02/2018, n. 2482, al cui dictum si è poi uniformata la costante giurisprudenza successiva, anche a Sezioni unite –
v., ex multis, Cass. civ., 11/02/2022, n. 4588; Cass. civ., Sez. un., 26/02/2021, n. 5422; Cass. civ., 25/11/2021, n. 36715; Cass. civ., Sez. un., 4/06/2021, n. 15574; Cass. civ., 22/11/2019,
n. 30521; Cass civ., 28/05/2019, n. 14571].
VI.2.- Ciò chiarito, è pacifico che nel caso di specie si fossero effettivamente verificate, nel
“contesto specifico” oggetto di causa (gennaio 2009 nel Comune di , CP_2
precipitazioni atmosferiche di carattere eccezionale, come pacificamente emergente, a prescindere da quanto desumibile per tabulas [e in specie dai documenti prodotti dal CP_1 odierno appellato e attestanti gli “eccezionali eventi avversi” effettivamente interessanti la
“regione Calabria” nel “mese di gennaio 2009” (cfr. D.P.C.M. del 30.01.2009 e ordinanza
OPCM n. 3741 del 18.02.2009)], soprattutto sulla scorta delle dichiarazioni dei testi escussi, avendo questi ultimi concordemente evidenziato:
(A) il verificarsi, in tale territorio e proprio “nel gennaio 2009”, di intensi “eventi alluvionali”, tali da condurre la “Presidenza del Consiglio dei Ministri” al riconoscimento dello “stato di calamità” e proprio il “Comune di ”, in quanto Controparte_1 particolarmente colpito da tali fenomeni, a “pubblica[re] un avviso” per notiziare i danneggiati della possibilità di “ottenere”, nel caso di preventiva richiesta e “previa valutazione”, un indennizzo dalla Regione (cfr. test. Vigile Urbano in Testimone_1
servizio presso il Comune di e altresì referente operativo della Protezione CP_2
Civile, esaminato all'udienza del 7.11.2012);
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(B) il realizzarsi, proprio in tale periodo e di gravi e intensi “eventi metereologici” CP_1
“per i quali era stata dichiarata la calamità naturale e in relazione ai danni di che trattasi bisognava presentare una richiesta documentata con perizia” (cfr. test. Controparte_6
C.T.P. di parte attrice, escusso all'udienza del 18.03.2014).
[...]
VI.3.- Né, in senso contrario, può ritenersi che l'attore abbia congruamente assolto all'onere esclusivamente posto a suo carico [v. supra, sub VI.1., punto (A)] e dimostrato che i fenomeni da lui lamentati risultassero effettivamente ed esclusivamente “causati” non già da tali eventi
[ontologicamente inevitabili e chiaramente eccezionali (v. supra, sub VI.1., punto (B) e sub
VI.2.) – eccezionalità peraltro corroborata, a contrario, anche dal difetto di alcuna ulteriore denuncia o segnalazione da parte dell'attore, come sottolineato nella sentenza di prime cure
(cfr. pag. 10 della pronuncia appellata) e, al di là di quanto – meramente - prospettato dalla parte impugnante (cfr. pag. 4 dell'atto di appello), non smentito da alcuna contraria evidenza
(non risultando alcun documento in tal senso)], bensì, in thesi, da dedotti difetti dei beni comunali, non avendo trovato riscontro alcuno neanche la dedotta modifica, da parte del e per sé asseritamente pregiudizievole, della pendenze della strada [pacificamente CP_1 smentita dal teste (ingegnere comunale che ha evidenziato come i “lavori Testimone_2 di rifacimento del manto stradale della Via Nazionale” fossero stati svolti, “previa scarifica del manto preesistente”, “mantenendo la stessa quota originaria”: cfr. test. , escusso Tes_2 all'udienza del 28.10.2014) e in alcun modo corroborata neanche dai testi di parte attrice (non avendo riferito circostanze dirimenti a tal riguardo né né Controparte_6
)]. Testimone_4
VI.4.- In considerazione di ciò, non avendo l'attore ottemperato al carico dimostrativo su di sé gravante [non risultando dimostrata la sicura riferibilità eziologica del danno proprio e solo a una res soggetta a custodia comunale, peraltro a fronte di eventi atmosferici senz'altro idonei a integrare il caso fortuito (v. supra, sub VI.-VI.3.)], non v'è dubbio che meriti di essere integralmente disattesa anche la 2° doglianza avanzata dall'appellante [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Non potendosi pertanto accogliere alcuna delle doglianze avanzate dall'appellante [v. supra, sub V.-VI.4.], è evidente, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, che ciò imponga la reiezione dell'appello, con statuizione integralmente assorbente [anche rispetto alla domanda di garanzia e manleva qui ribadita dal “in via subordinata” e CP_1
“nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice”, e dunque per evenienza
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qui pacificamente non realizzatasi (v. supra, sub V.-VI.4.)] e da cui consegue l'integrale conferma della sentenza di prime cure.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure, ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni
“nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e in base ai seguenti criteri subiettivi [v. infra, sub VIII.1.]
e obiettivi [v. infra, sub VIII.2.].
VIII.1.- Quanto al versante subiettivo, è pacifico che le spese sono da liquidarsi in favore di ciascuna delle parti appellate e , considerando: CP_1 Parte_2
(a) per un verso, che si tratta di parti distintamente difese, operando pertanto il principio per cui “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art.
97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi” (cfr. Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561)
(b) per altro verso e quanto specificamente alla che in base al “principio di Parte_2 causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite”, “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico” “dell'attore soccombente” [e ciò “anche se l'attore stesso [stesso] non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo”, chiaramente trattandosi, a prescindere da ciò, “della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia” del terzo, a cui pertanto vanno “rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata”, potendosi a ciò eccezionalmente derogare solo ove “l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”, “concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” e pertanto “il convenuto chiamante sarebbe stato” sicuramente
“soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” - contegno abusivo e palese arbitrarietà qui evidentemente non ravvisabile, vertendosi in ordinaria chiamata svolta dal nei confronti della sua assicurazione e da quest'ultima CP_1
contestata non già per ragioni procedurali o comunque vizi manifesti e palesi, bensì per i requisiti dell'involontarietà ed accidentalità (cfr. pagg.
2-6 della comparsa del 25.11.2011), e
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dunque sulla base di questioni di merito e controvertibili senz'altro inidonee a concretizzare una chiamata ictu oculi pretestuosa e addirittura palesemente arbitraria], essendo poi pacifico che tale principio vada senz'altro applicato anche dal “giudice di appello” e “ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta” o sia rimasta assorbita, “in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo” e a cui
“l'impugnazione nel merito deve essere notificata”, sopportando dunque delle spese pur ove
“nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande” o le stesse rimangano assorbite [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 18/05/2025, n. 13172; Cass. 28/01/2025, n.
1958; Cass. civ., 7/03/2024, n. 6144; Cass. civ., 24/11/2023, n. 32751; Cass. civ., 18/04/2023,
n. 10364; Cass. civ., 4/10/2022, n. 28717; Cass. civ., 14/01/2022, n. 1123; Cass. civ.,
27/09/2021, n. 26082; Cass. civ., 1/07/2021, n. 1871; Cass. civ., 6/12/2019, n. 31889; Cass. civ., 17/09/2019, n. 23123; Cass. civ., 25/09/2019, n. 23948; Cass. civ. 4/03/2019, n. 6292].
VIII.2.- Quanto poi al versante obiettivo, l'importo di tali spese va concretamente quantificato e determinato avendo riguardo:
(A) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 5.2000,01 a € 26.000,00 [così determinato in base al valore della causa, non mutato nel grado di appello (€ 21.340,68)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)];
(D) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte, della sostanziale sovrapponibilità dei profili affrontati dalle due parti vittoriose (i cui compensi, come detto e per le ragioni indicate, sono da distintamente liquidarsi) e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle
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questioni di fatto e di diritto qui trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VIII.3.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 874/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1344/2019, pubblicata in data 7.10.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 100001/2011
R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore delle parti appellate ( e , spese liquidate, Controparte_2 Parte_2 per ciascuna, in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 22 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 874/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. , con l'avv. MARINO MAURIZIO Parte_1 C.F._1
PUNTURIERI (C.F. ec: CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
.I. ), in persona del Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
Commissario Straordinario e l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “il o “il CP_1 [...]
, con l'avv. MARGHERITA CROCÈ (C.F. CP_2 CodiceFiscale_4
; Email_2
già Controparte_3 Controparte_4
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ e P.IVA_2 Parte_2
, con l'avv. LUIGI RAGNO (C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_5
pec: ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Email_3
Fabbricatore in Reggio Calabria alla Via Cimino n. 62
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1344/2019, pubblicata in data 7.10.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 100001/2011 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.04.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha adito il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 100001/2011 R.G.)
e ha ivi in particolare rappresentato che:
(A) era proprietario di un immobile, adibito ad attività commerciale, sito al piano terra di un fabbricato sito nel Comune di alla Via Nazionale n. 53, e interessato da CP_2
fenomeni infiltrativi a partire dal gennaio 2009;
(B) tali infiltrazioni erano conseguenza della mancanza sulla strada di idonei mezzi di scolo e di convogliamento delle acque piovane realizzate a bordo strada;
(C) i danni complessivamente patiti e di cui era responsabile, ex art. 2051 c.c., il CP_1 convenuto, ammontavano a € 21.340,68.
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 14.04.2011 si è poi costituito il convenuto, CP_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare:
(A) preliminarmente chiesto autorizzarsi il differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, Controparte_4
(B) eccepito l'infondatezza della domanda attorea, tanto nell'an, quanto nel quantum debeatur.
I.1.3.- Autorizzato il differimento per consentire la predetta vocatio, con comparsa datata il
25.11.2011 si è costituita la anch'essa contestando le avverse Controparte_4
prospettazioni e in particolare eccependo:
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(A) il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'inoperatività della propria garanzia assicurativa;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, della richiesta attorea, tanto nell'an, quanto nel quantum debeatur.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di diversi testi [ , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e ], è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 1344/2019, Tes_3 Testimone_4
pubblicata in data 7.10.2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda;
(b) regolato le spese di lite fra le parti (condannando l'attore alla loro refusione nei confronti del convenuto e compensando invece le spese fra quest'ultimo e l'Assicurazione CP_1
terza chiamata).
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte Parte_1 la quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 874/2019), chiedendo la sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'appello e ivi in particolare contestando:
(1) la nullità della notifica della sentenza impugnata;
(2) l'erroneità nel merito della ricostruzione compiuta in prime cure.
I.2.2.- Con comparsa del 26.03.2020 si è costituito anche in questo grado il Controparte_2
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
[...]
(A) l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'istanza ex art. 283 c.p.c.;
(B) l'infondatezza, nell'an e nel quantum, dell'avverso appello;
(C) l'infondatezza altresì delle eccezioni (difetto di legittimazione passiva e inoperatività della polizza) svolte in prime cure dalla Controparte_4
I.2.3.- Con comparsa del 4.05.2020 si è poi costituita la anch'essa contestando Parte_2
le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) il difetto di pregio giuridico dell'eccezione di nullità della notifica della sentenza;
(B) l'inammissibilità ex artt. 348 bis e ter c.p.c. dell'appello;
(C) l'infondatezza, in ogni caso, dell'avverso gravame.
I.2.4.- Con provvedimento del 3.-8.06.2020 è stata poi disattesa la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. ed è stato contestualmente disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
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I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, all'esito dell'udienza del
7.04.2025 e con provvedimento dell'11. l'appello è stato definitivamente P.IVA_3
assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.2.] è da ritenersi senz'altro superata, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413)]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
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(C) a fronte di tali (rigorosi) “limiti devolutivi dell'impugnazione”, poi, occorre altresì rammentare che “il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” implica, come di recente definitivamente chiarito, che le “prove acquisite al processo lo siano in via definitiva”, a prescindere dalle fasi o dai gradi di quest'ultimo; con la conseguenza che, “una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario un documento”, esso è
“definitivamente acquisito alla causa” - con “valenza probatoria” che “non si esaurisce nel singolo grado di giudizio” e “neppure può dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia inizialmente prodotto” (e.g. il ritiro ovvero la mancata ri-allegazione) – e
“il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo” e “non va, dunque, nuovamente “provato”, essendo il giudice d'appello invece tenuto a “ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo”, potendo e dovendo “porre a fondamento della propria decisione il documento [previamente] prodotto”, pur ove “non rinvenibile nei fascicoli di parte”, “apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo” [v. ancora Cass. n. 4835/2023, cit., sviluppando e richiamando il principio già di
Cass. civ., Sez. un., 10/07/2015, n. 14475].
IV.- Ciò precisato, l'appello qui formulato è poi infondato e da respingersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Muovendo, a tal riguardo, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)],
l'appellante ha contestato l'incompletezza, per mancanza di una pagina, della copia della sentenza notificatagli a mezzo P.E.C. dalla n data 17.10.2019. Controparte_4
V.1.- E tuttavia, è qui dirimente osservare che ogni eventuale vizio della notifica, ove pur sussistente [emergendo invero dagli atti di causa, così come evidenziato dalla parte appellata
(già oggi , la piena corrispondenza tra la Controparte_4 CP_5
sentenza notificata e quella caricata nel fascicolo telematico di 1° grado (del resto coincidente anche con quella depositata dalla stessa parte appellante – cfr. atto depositato in data
4.11.2019, ore 13:15)], risulterebbe comunque irrilevante, poiché in ogni caso integralmente sanato dall'intervenuta proposizione dell'appello entro il termine breve ex art. 325 c.p.c. [e ciò considerando che “le ipotesi della notifica incompleta di un atto di parte e di un provvedimento giudiziario” sono da “ricondurre ad unità” e danno in ogni caso luogo solo a
“un vizio della notifica di tale atto”, con la conseguenza che la notifica di “copia della sentenza impugnata” “mancante di” alcune “pagine” è circostanza suscettibile di
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“determinare”, al più, “la nullità della notificazione della sentenza e, quindi, la sua inidoneità
a provocarne gli effetti, id est il decorso del termine di cui all'art.325 c.p.c.” e dunque un'“inidoneità” suscettibile di “venire in ipotesi … in rilievo” solo se l'impugnante, “invece di attivarsi esercitando il diritto di impugnazione entro quel termine”, “avesse ritenuto di esercitarlo nel termine lungo”, rimanendo invece del tutto irrilevante nei casi in cui abbia
“optato nel primo senso” (come appunto nel caso di specie, avendo notificando l'appello in data 24.10.2019, e dunque entro il termine di giorni 30 dalla notifica), avendo così “accettato di esercitare il diritto di impugnazione” e in tal modo dunque “determinato la sanatoria della nullità agli effetti della decorrenza del termine breve” (cfr., ex multis, Cass. civ., 7/02/2013,
n. 2976)].
VI.- Tanto precisato in ordine alla pacifica inaccoglibilità del 1° motivo – afferente un vizio di notifica che, ove pur ravvisabile, risulterebbe in ogni caso già sanato [v. supra, sub V.1.] -, parimenti da disattendere risulta altresì la doglianza di merito [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.1.- A tal riguardo è pacifico che l'odierna controversia verta su una domanda ex art. 2051
c.c., a ciò conseguendo che:
(A) gravava proprio e solo sull'attore, istante per il “danno cagionato da cosa in custodia”,
“l'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno” e dunque “dimostrare … che il fatto sia causalmente riconducibile” proprio e solo “alla res” (“non essendo sufficiente la mera occasionalità”, ma occorrendo invece “provare” appunto “il nesso causale”), in quanto, come noto, l'art. 2051 c.c., pur prescindendo dalla colpa, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale”, chiaramente integrante il criterio, imprescindibile e ineludibile, fondante l'imputazione di responsabilità (dovendosi trattare di un danno appunto “cagionato” “dalla cosa” custodita) e il cui difetto è del tutto assorbente e pregiudiziale, essendo pacifico che “la mancanza di nesso causale tra la cosa ed il danno” precluda lo scrutinio di ogni ulteriore profilo e questione e integra un insuperabile difetto che ex se “rende inapplicabile l'art. 20151 c.c.” [cfr., ex multis, Cass. civ., 14/06/2024, n. 16666;
Cass. civ., 9/11/2020, n. 25018; Cass. civ., 18/01/2018, n. 1103; Cass. civ., 29/07/2016, n.
15761];
(B) tale responsabilità, inoltre, è pacificamente inapplicabile e da escludersi allorquando ricorra il “caso fortuito”, il quale è senz'altro “integra[to]” dalle “precipitazioni atmosferiche” ove “l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine” appunto da esse e, fermo il carattere dell'“inevitabilità” (ovviamente sussistente, trattandosi di carattere invero
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“intrinseco” “al fatto di essere evento atmosferico”), ricorrano anche i “caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità” (caratteri che, nel caso “delle precipitazioni atmosferiche”, dipendono strettamente dal “contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia”, essendo evidente che “una pioggia di particolare forza ed intensità”, verificatasi “con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia”, “può” senz'altro “integrare gli estremi del caso fortuito”), ciò avendo poi valenza pacificamente assorbente di ogni ulteriore profilo, ivi compresa la valutazione rispetto al “sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro”, insuscettibile, in tal caso, di “assumere rilievo” “costituendo” in tal caso le
“precipitazioni atmosferiche” “cause” “autonomamente sufficienti a determinare l'evento” a prescindere da qualsivoglia “manutenzione” o meno “dei sistemi di smaltimento delle acque piovane” [cfr. Cass. civ., 17/12/2014, n. 26545 e soprattutto Cass. civ., 1/02/2018, n. 2482, al cui dictum si è poi uniformata la costante giurisprudenza successiva, anche a Sezioni unite –
v., ex multis, Cass. civ., 11/02/2022, n. 4588; Cass. civ., Sez. un., 26/02/2021, n. 5422; Cass. civ., 25/11/2021, n. 36715; Cass. civ., Sez. un., 4/06/2021, n. 15574; Cass. civ., 22/11/2019,
n. 30521; Cass civ., 28/05/2019, n. 14571].
VI.2.- Ciò chiarito, è pacifico che nel caso di specie si fossero effettivamente verificate, nel
“contesto specifico” oggetto di causa (gennaio 2009 nel Comune di , CP_2
precipitazioni atmosferiche di carattere eccezionale, come pacificamente emergente, a prescindere da quanto desumibile per tabulas [e in specie dai documenti prodotti dal CP_1 odierno appellato e attestanti gli “eccezionali eventi avversi” effettivamente interessanti la
“regione Calabria” nel “mese di gennaio 2009” (cfr. D.P.C.M. del 30.01.2009 e ordinanza
OPCM n. 3741 del 18.02.2009)], soprattutto sulla scorta delle dichiarazioni dei testi escussi, avendo questi ultimi concordemente evidenziato:
(A) il verificarsi, in tale territorio e proprio “nel gennaio 2009”, di intensi “eventi alluvionali”, tali da condurre la “Presidenza del Consiglio dei Ministri” al riconoscimento dello “stato di calamità” e proprio il “Comune di ”, in quanto Controparte_1 particolarmente colpito da tali fenomeni, a “pubblica[re] un avviso” per notiziare i danneggiati della possibilità di “ottenere”, nel caso di preventiva richiesta e “previa valutazione”, un indennizzo dalla Regione (cfr. test. Vigile Urbano in Testimone_1
servizio presso il Comune di e altresì referente operativo della Protezione CP_2
Civile, esaminato all'udienza del 7.11.2012);
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(B) il realizzarsi, proprio in tale periodo e di gravi e intensi “eventi metereologici” CP_1
“per i quali era stata dichiarata la calamità naturale e in relazione ai danni di che trattasi bisognava presentare una richiesta documentata con perizia” (cfr. test. Controparte_6
C.T.P. di parte attrice, escusso all'udienza del 18.03.2014).
[...]
VI.3.- Né, in senso contrario, può ritenersi che l'attore abbia congruamente assolto all'onere esclusivamente posto a suo carico [v. supra, sub VI.1., punto (A)] e dimostrato che i fenomeni da lui lamentati risultassero effettivamente ed esclusivamente “causati” non già da tali eventi
[ontologicamente inevitabili e chiaramente eccezionali (v. supra, sub VI.1., punto (B) e sub
VI.2.) – eccezionalità peraltro corroborata, a contrario, anche dal difetto di alcuna ulteriore denuncia o segnalazione da parte dell'attore, come sottolineato nella sentenza di prime cure
(cfr. pag. 10 della pronuncia appellata) e, al di là di quanto – meramente - prospettato dalla parte impugnante (cfr. pag. 4 dell'atto di appello), non smentito da alcuna contraria evidenza
(non risultando alcun documento in tal senso)], bensì, in thesi, da dedotti difetti dei beni comunali, non avendo trovato riscontro alcuno neanche la dedotta modifica, da parte del e per sé asseritamente pregiudizievole, della pendenze della strada [pacificamente CP_1 smentita dal teste (ingegnere comunale che ha evidenziato come i “lavori Testimone_2 di rifacimento del manto stradale della Via Nazionale” fossero stati svolti, “previa scarifica del manto preesistente”, “mantenendo la stessa quota originaria”: cfr. test. , escusso Tes_2 all'udienza del 28.10.2014) e in alcun modo corroborata neanche dai testi di parte attrice (non avendo riferito circostanze dirimenti a tal riguardo né né Controparte_6
)]. Testimone_4
VI.4.- In considerazione di ciò, non avendo l'attore ottemperato al carico dimostrativo su di sé gravante [non risultando dimostrata la sicura riferibilità eziologica del danno proprio e solo a una res soggetta a custodia comunale, peraltro a fronte di eventi atmosferici senz'altro idonei a integrare il caso fortuito (v. supra, sub VI.-VI.3.)], non v'è dubbio che meriti di essere integralmente disattesa anche la 2° doglianza avanzata dall'appellante [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Non potendosi pertanto accogliere alcuna delle doglianze avanzate dall'appellante [v. supra, sub V.-VI.4.], è evidente, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, che ciò imponga la reiezione dell'appello, con statuizione integralmente assorbente [anche rispetto alla domanda di garanzia e manleva qui ribadita dal “in via subordinata” e CP_1
“nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice”, e dunque per evenienza
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qui pacificamente non realizzatasi (v. supra, sub V.-VI.4.)] e da cui consegue l'integrale conferma della sentenza di prime cure.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure, ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni
“nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e in base ai seguenti criteri subiettivi [v. infra, sub VIII.1.]
e obiettivi [v. infra, sub VIII.2.].
VIII.1.- Quanto al versante subiettivo, è pacifico che le spese sono da liquidarsi in favore di ciascuna delle parti appellate e , considerando: CP_1 Parte_2
(a) per un verso, che si tratta di parti distintamente difese, operando pertanto il principio per cui “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art.
97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi” (cfr. Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561)
(b) per altro verso e quanto specificamente alla che in base al “principio di Parte_2 causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite”, “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico” “dell'attore soccombente” [e ciò “anche se l'attore stesso [stesso] non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo”, chiaramente trattandosi, a prescindere da ciò, “della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia” del terzo, a cui pertanto vanno “rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata”, potendosi a ciò eccezionalmente derogare solo ove “l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”, “concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” e pertanto “il convenuto chiamante sarebbe stato” sicuramente
“soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” - contegno abusivo e palese arbitrarietà qui evidentemente non ravvisabile, vertendosi in ordinaria chiamata svolta dal nei confronti della sua assicurazione e da quest'ultima CP_1
contestata non già per ragioni procedurali o comunque vizi manifesti e palesi, bensì per i requisiti dell'involontarietà ed accidentalità (cfr. pagg.
2-6 della comparsa del 25.11.2011), e
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dunque sulla base di questioni di merito e controvertibili senz'altro inidonee a concretizzare una chiamata ictu oculi pretestuosa e addirittura palesemente arbitraria], essendo poi pacifico che tale principio vada senz'altro applicato anche dal “giudice di appello” e “ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta” o sia rimasta assorbita, “in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo” e a cui
“l'impugnazione nel merito deve essere notificata”, sopportando dunque delle spese pur ove
“nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande” o le stesse rimangano assorbite [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 18/05/2025, n. 13172; Cass. 28/01/2025, n.
1958; Cass. civ., 7/03/2024, n. 6144; Cass. civ., 24/11/2023, n. 32751; Cass. civ., 18/04/2023,
n. 10364; Cass. civ., 4/10/2022, n. 28717; Cass. civ., 14/01/2022, n. 1123; Cass. civ.,
27/09/2021, n. 26082; Cass. civ., 1/07/2021, n. 1871; Cass. civ., 6/12/2019, n. 31889; Cass. civ., 17/09/2019, n. 23123; Cass. civ., 25/09/2019, n. 23948; Cass. civ. 4/03/2019, n. 6292].
VIII.2.- Quanto poi al versante obiettivo, l'importo di tali spese va concretamente quantificato e determinato avendo riguardo:
(A) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 5.2000,01 a € 26.000,00 [così determinato in base al valore della causa, non mutato nel grado di appello (€ 21.340,68)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)];
(D) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte, della sostanziale sovrapponibilità dei profili affrontati dalle due parti vittoriose (i cui compensi, come detto e per le ragioni indicate, sono da distintamente liquidarsi) e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle
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questioni di fatto e di diritto qui trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VIII.3.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 874/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1344/2019, pubblicata in data 7.10.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 100001/2011
R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore delle parti appellate ( e , spese liquidate, Controparte_2 Parte_2 per ciascuna, in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 22 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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