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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18975 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale vertente
TRA
, C.F. , residente in [...]al vico Parte_1 C.F._1
Pergole a Sant'Antonio n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Riccardo Fratta, presso il cui studio sito in Napoli al viale Colli n. 36, fab. P, ha eletto domicilio;
- ATTRICE -
CONTRO
, P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Milano alla Via G.b Cassinis n. 21, in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Controparte_2
Napolitano, presso il cui studio in Napoli al viale Augusto n. 162 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
; Controparte_3 - CONVENUTO contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 1° aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio chiedendo la condanna della Parte_1 [...]
e di al risarcimento dei Controparte_1 Controparte_3 danni da lei subiti in occasione di incidente stradale verificatosi in Napoli su via
Sant'Antonio Abate il 28.07.2015 verso le ore 15:00 circa esponendo che, mentre stava passeggiando a piedi fra le bancarelle del mercato rionale, era stata ferita dalla motocicletta MA targata BO222978 di proprietà di , essendo Controparte_3 stata colpita dal pedalino della motocicletta alla gamba sinistra ed essendo caduta a terra per effetto della collisione. Ha aggiunto che, lamentando forti dolori alla gamba sinistra ed al resto del corpo, era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale
Loreto Nuovo di Napoli, lì dove le era stato refertato “vasta ferita l-c collo piede sinistro;
contusione toracica”, venendo dimessa dopo l'apposizione di punti di sutura in ospedale, esami ecografici all'addome e radiografia al torace ed alla caviglia sinistra, con prescrizione di terapie antibiotiche ed antitetaniche, somministrate in ambulatorio.
Ha riferito, in ordine al successivo iter clinico, che:
- la rimozione dei punti di sutura si era avuta in data 6 agosto 2025 presso il P.O. San
Giovanni Bosco;
- il 30 agosto, riscontrando ancora la presenza dell'edema con dolore all'arto inferiore sinistro, si era nuovamente recata al P.S. del P.O. “S.M. Loreto Nuovo” dove era stata formulata diagnosi di “ulcere in sospetta flebite gamba sin” la quale, all'esame obiettivo, era risultata “arrossata, tumefatta e dolente al livello del III medio” con tre lesioni ulcerative;
2 - il 2 settembre, presso il P.S. del P.O. “ le era stato diagnosticato un Persona_1
“flemmone gamba sinistra”, successivamente inciso con fuoriuscita di materiale purulento;
- in data 4, 8, 15, 22, 29 settembre e 2 ottobre si erano avuti successivi controlli ospedalieri, medicazioni e prescrizioni, con diagnosi di duplice ulcera distrofica post traumatica di gamba sinistra saniosa e secernente;
- in data 9 ottobre 2015 era stato effettuato un tampone colturale alla gamba sinistra ed il referto del 15 ottobre aveva evidenziato la presenza di “diverse colonie di stafilococco”;
- erano seguiti ulteriori controlli clinici presso l'ospedale in data 20 Persona_1 ottobre, 23 ottobre, 6 novembre, 25 novembre, 18 dicembre e 5 gennaio 2016;
- il 25 gennaio 2016, sempre presso l'ospedale “ le erano state Persona_1 diagnosticate ulcere distrofiche alla gamba sinistra in esiti di trauma, con prescrizione di medicazioni ambulatoriali e terapia iperbarica, quest'ultima praticata presso l' “Santobono-Pausillipon” di Napoli, con indagini preliminari alla terapia CP_4 eseguite dal 29 gennaio al 2 febbraio 2016 ed inizio della terapia il successivo 5 febbraio
2016;
- erano seguite medicazioni ambulatoriali alla gamba sinistra da 1° al 22 febbraio 2016
e dal 19 maggio al 21 giugno 2016;
- in data 4 maggio 2016, all'esame ecocolordoppler era stata rilevata una “regolare pervietà dell'asse arterioso femoro poplitero-continente. Pervio l'asse venoso superficiale.
Assenza di echi endoluminali riferiti ad episodi flebitici in atto”;
- in data 19 maggio 2016 era stata rilevata una vasta p.d.s. alla gamba sinistra con secrezione siero purulenta ed era stata richiesta una consulenza infettivologica che era stata eseguita in data 6 giugno 2016 presso il P.O. Cotugno in Napoli in data 6 giugno
2016;
3 - in data 18 luglio 2016 era stata effettuata una consulenza chirurgica vascolare presso il P.O. “ in Napoli;
Persona_1
- in data 12 settembre 2016 si era affidata alle cure del dott. , il quale Persona_2 aveva rilevato un pregresso trauma con ferita tratto distale alla gamba sinistra e che, al successivo controllo del 31 ottobre, aveva constatato una persistente situazione di flogosi;
- in data 24 novembre 2016 presso il P.O. di Napoli era stata prescritta Persona_1 una risonanza magnetica per sospetta osteomielite ed il successivo esame eseguito il
3 dicembre aveva rilevato “al terzo mediale distale sul versante laterale evidenza di perdita di sostanza con tramite fistoloso sottocutaneo, concomita edema dei ventri muscolari viciniori”; in pari data presso il P.S. dell' Cardarelli” in Napoli era stata obiettivata una CP_4
“estesa ulcera alla gamba sx che arriva sino all'osso. Presenza di secrezioni verdastre”;
- erano seguiti controlli presso l di Napoli ed il 6 dicembre 2016 si era Controparte_5 attestata la persistenza di una vasta ulcera maleodorante;
- il 22 gennaio 2017, dato il costante dolore alla gamba sinistra, vi era stato accesso al
P.S. dell di Napoli, con successivo ricovero, nel corso del quale Controparte_6 erano state più volte medicate le ulcere ed applicato sistema VAC;
- nel corso del ricovero, in data 2 febbraio 2017, si era sottoposta ad intervento chirurgico per la pulizia della perdita di sostanza dalla gamba sinistra, con rimozione del tessuto necrotico e curretage del piano muscolare con contestuale innesto cutaneo della coscia omolaterale ed applicazione del sistema VAC in aspirazione;
- il 10 febbraio 2017 era stata dimessa con diagnosi di “ulcera gamba sx III medio reg. anteriore post-traumatica (inc. stradale avvenuto il 28/7/2015)”;
- il 3 aprile 2017 si era avuto ricovero presso l' di Napoli a Controparte_6 seguito di diagnosi di “ulcera arto inferiore sinistro” con sottoposizione in data 11 aprile
2017 a nuovo intervento chirurgico di escarectomia ed innesto derma artificiale e dimissioni in data 10 maggio 2017 con diagnosi di “ulcera gamba sinistra post- traumatica”;
4 - in data 11 maggio 2017 si era avuta visita presso l'Ospedale “Rizzoli” di Bologna ed in data 7 giugno successivo consulto presso l'Ospedale “Bellaria” di Bologna;
- in data 20 novembre 2017 era stata ricoverata presso la “M.D. CP_7
Barbantini” di Lucca con diagnosi di “ulcera all'arto inferiore sinistro” lì dove, il 23 novembre 2017, era stata sottoposta all'intervento chirurgico di omo ed eteroinnesto cutaneo con pulizia delle ulcere, esame culturale del materiale prelevato dal fondo dell'ulcera alla gamba sinistra, trapianto di DED omologo crioconservato, era seguita sottoposizione a nuovo trapianto il 30 novembre e le dimissioni il 5 dicembre 2017 con diagnosi di insufficienza venosa con ulcera arto inferiore di sinistra trattata con trapianto DED omologo crioconservato, terapia medica e controlli;
- in data 25 gennaio 2018 si era avuto nuovo ricovero nella clinica di Lucca e sottoposizione a nuova operazione chirurgica di copertura della lesione alla gamba sinistra con asportazione della parte superficiale della tibia;
- erano seguiti tre ricoveri nel 2018 presso la clinica “M.D. Barbantini” di Lucca finalizzati alla pulizia dell'ulcera ed alla copertura della lesione con trapianto DED alla gamba sinistra;
- l'ultimo ricovero dal 19 febbraio 2019 al 26 febbraio 2019 aveva portato alla diagnosi di ulcere agli arti inferiori, sulle quali si interveniva il 21 febbraio con intervento chirurgico di innesto cutaneo omologo;
- da ultimo si erano avuti controlli clinici e sottoposizione a visita medico legale.
Tutto ciò premesso ha agito in giudizio chiedendo quantificando il danno biologico permanente nella misura percentuale del 60% seguito ad una invalidità temporanea totale di dodici mesi e ad una invalidità temporanea parziale al 75% di trentasei mesi, cui andava aggiunto il danno morale ed esistenziale subiti. Ha quantificato i danni subiti nella complessiva misura di € 568.972,00 di danno biologico permanente, €
44.100,00 di danno biologico temporaneo totale, € 99.225,00 per danno biologico temporaneo parziale;
€ 170.691,60 per danno non patrimoniale, oltre danno patrimoniale per spese mediche come da fatture elencate nell'atto di citazione, il tutto per il complessivo ammontare di € 899.071,55.
5 Si è costituita la compagnia di assicurazione convenuta spiegando eccezione di improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 139, 141, 143, 145 e 148 d. lgs.
209/2005, eccezione di difetto di legittimazione delle parti al giudizio e contestando il diritto al risarcimento del danno, negando l'accadimento storico ed assumendo che non vi sarebbe coincidenza fra il quadro lesivo iniziale e quello finale. Ha aggiunto che la denuncia di sinistro si era avuta sedici mesi dopo il verificarsi degli eventi di causa e che, sottoposta l'attrice a visita medico-legale, non era stata accertata la sussistenza di un nesso di causalità fra le lesioni ed il danno, nonché che la sede dei danni lamentati non era compatibile con la riferita dinamica dell'incidente. Ha evidenziato che, effettuati accertamenti presso la banca dati Ivass, si era constatato che il convenuto era stato coinvolto in quattordici sinistri, molti dei Controparte_3 quali risalenti all'anno 2017, mentre il motociclo MA risultava coinvolto anche in un altro incidente stradale, sicché si rendeva necessario un maggior rigore nella valutazione dei fatti di causa. Ha, altresì, contestato la quantificazione dei danni ed ha richiesto la sottoposizione dell'attrice a visita medico-legale.
Dichiarata la contumacia di;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI Controparte_3 comma, c.p.c. e depositate memorie;
ammessa e raccolta prova testimoniale;
ammessa ed espletata consulenza d'ufficio; nel corso dell'udienza del 1° aprile 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il giudice ha riservato la decisione.
2. L'eccezione di improponibilità della domanda è infondata e non merita accoglimento.
Dal combinato disposto degli articoli 145 e 148 del d. lgs. 209/2005 si desume che l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti deve essere preceduta da una fase stragiudiziale, nel corso della quale la compagnia assicuratrice è obbligata a proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero a comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta.
L'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice è, chiaramente, compulsata dal danneggiato, il quale deve a tal fine avanzare specifica e circostanziata richiesta di ristoro.
6 L'art. 148 d. lgs. 209/2005 prescrive analiticamente il contenuto della richiesta, precisando che debba contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché che debba essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, II comma, d. lgs. 209/2005 o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Formulata la richiesta, la compagnia assicuratrice è tenuta a proporre la propria offerta nel termine di novanta giorni, in caso di lesioni o di danno alla persona, o di sessanta giorni, in caso di danni a cose (trenta nel caso di sottoscrizione congiunta di modulo di constatazione amichevole), decorrenti dal ricevimento di tutta la documentazione indicata dall'art. 148 d. lgs. 209/2005.
L'art. 145 del d. lgs. 209/2005, dal canto suo, stabilisce che la domanda giudiziale possa essere proposta solo nel caso in cui siano inutilmente decorsi i termini di sessanta giorni, nel caso di danni a cose, o di novanta giorni dall'invio della lettera raccomandata stragiudiziale di messa in mora avente i requisiti di contenuto di cui all'art. 148 del citato testo normativo.
Il quinto comma del menzionato art. 148, infine, stabilisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per la proposizione dell'offerta decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Nel caso di specie, è stata prodotta lettera di messa in mora stragiudiziale inviata con plico raccomandato ricevuto tramite posta privata dalla compagnia di assicurazione convenuta in data 04.11.2016, più di novanta giorni prima della notifica dell'atto di citazione, risalente al 2021, con conseguente rispetto del termine dilatorio stabilito dalla normativa in esame.
7 Circa i requisiti di contenuto di cui all'art. 148 del d. lgs. 209/2005, va rimarcato che vi è prova del fatto che sia stata richiesta integrazione documentale, alla quale fu dato riscontro dal difensore dell'attrice con lettera inviata via fax in data 21/11/2016.
Nella lettera di messa in mora stragiudiziale predetta vi era, inoltre, invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Ne consegue la procedibilità della domanda.
3. La proprietà del veicolo danneggiante – motociclo MA targato BO222978 – da parte del convenuto , che l'aveva acquistato in data 08.05.2015, per Controparte_3 poi rivenderlo in data 23.05.2017, è stata provata con il certificato cronologico del PRA prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. di parte attrice.
In tema di beni mobili registrati, ex art. 815 c.c., la trascrizione della vendita o dell'acquisto di un veicolo “nei pubblici registri costituisce un'ipotesi di pubblicità dichiarativa, finalizzata unicamente a dirimere i conflitti tra una pluralità d'acquirenti del medesimo bene;
tale iscrizione, pertanto, pone a carico di chi appare esser proprietario una mera presunzione semplice di titolarità del diritto, la quale può esser vinta con ogni mezzo di prova”
(cfr Cass. civ., sent. n. 6599 del 07.07.1998; conformi Cass. civ., sent. n. 3340 del
07.04.1999, la quale chiarisce che “le annotazioni nei pubblici registri costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art. 196 Cod. str. e 6 l. 24.11.1981 n. 689”;
Cass. civ., sent. n. 21955 del 22.11.2004).
Non essendo richiesta la forma scritta per la conclusione del contratto di vendita dei citati veicoli (cfr Cass. civ., sent. n. 21055 del 28.09.2006; Cass. civ., sent. n. 22605 del
26.10.2009), può essere data la prova della diversa titolarità del diritto di proprietà su tali beni “con ogni mezzo e non necessariamente per via documentale” (cfr Cass. civ., sent.
n. 5270 del 12.06.1997; Cass. civ., sent. n. 22605 del 26.10.2009).
Ciò posto, l'annotazione della proprietà del veicolo nei pubblici registri costituisce prova presuntiva dell'effettiva proprietà del veicolo in capo a colui il quale ne risulti proprietario in base alle annotazioni ivi contenute (cfr Cass. civ., sent. n. 9314 del
8 20.04.2010; conformi Cass. civ., ord. n. 24681 del 19.11.2014; Cass. civ., ord. n. 20436 del 02.08.2018, la quale chiarisce che la prova presuntiva può essere vinta dalle contrastanti annotazioni del certificato di proprietà del veicolo).
Non avendo la compagnia di assicurazione convenuta fornito elementi di segno contrario rispetto a tale presunzione, deve ritenersi provata la legittimazione passiva del rapporto controverso in capo al convenuto contumace.
La compagnia di assicurazione non ha contestato l'esistenza del rapporto di assicurazione relativo al veicolo di proprietà del convenuto al momento del fatto dannoso e, del resto, in sede stragiudiziale ha dato corso alla procedura di liquidazione del danno, chiedendo integrazioni documentali le quali non afferivano alla prova della esistenza e validità del contratto di assicurazione.
Ne consegue la corretta evocazione in giudizio delle parti astrattamente legittimate a resistere rispetto alle pretese risarcitorie dell'attrice.
4. Passando all'esame, nel merito, della domanda, occorre premettere che il convenuto come da attestazione della banca dati Ivass prodotta dalla Controparte_3 compagnia di assicurazione evocata in giudizio, risulta interessato da svariate ricorrenze (quattordici dall'anno 2012 e fino all'anno 2019), di cui ben nove relative a pratiche aperte, liquidate o chiuse relative ad incidenti verificatisi nell'anno 2017, una delle quali in veste di danneggiato e le altre in veste di responsabile dell'incidente, cui va ad aggiungersi l'incidente per cui è causa, che il convenuto avrebbe procurato in qualità di responsabile il 28/07/2015, ed altro in cui ha sempre rivestito la veste di responsabile, risalente al mese di novembre del 2016 ed altre tre ricorrente, come danneggiato, testimone e responsabile del danno, rispettivamente risalenti al 2012,
2014 e 2019.
Tale elevato numero di ricorrenze, anomalo rispetto alla media delle persone, impone un esame maggiormente attento delle deposizioni testimoniali, al fine di vagliarne l'attendibilità.
Com'è noto: “in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito
l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della
9 concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento” (così Cass. civ., ord. n. 21187 del 08.08.2019).
In tema di valutazione dell'attendibilità dei testimoni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (Cass. civ., sent. n. 7623 del 18.04.2016).
La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne “ex ante” la capacità a testimoniare (cfr. Cass. civ, ord. n. 33536 del
15.11.2022).
Ciò posto, va rilevato che nella dichiarazione di messa in mora stragiudiziale l'attrice, che sottoscrisse la lettera unitamente al suo difensore, dichiarò che l'incidente stradale si era verificato secondo la seguente dinamica: “nel mentre la sig.ra si Parte_1 trovava a piedi passeggiando nel mercato, ella veniva investita dalla motocicletta MA tg.
BO 222978. Invero, altresì, il conducente di quella motocicletta nell'attraversare il mercato a motore acceso, forse poco attento alla presenza delle bancarelle e della folla, non accorgendosene nel procedere la marcia colpiva alla gamba sinistra la sig.ra che stava passeggiando con Pt_1 il pedalino passeggero della moto. Proprio per quel colpo la sig.ra cadeva a terra”. Pt_1
Aggiungeva che la motocicletta era condotta dal suo proprietario . Controparte_3
I testimoni di parte attrice escussi, sono stati ascoltati Testimone_1 Testimone_2 entrambi nel corso dell'udienza del 16 maggio 2023.
Il testimone riferendo di essere un conoscente dell'attrice giacché abita nel Tes_1 suo stesso quartiere, ha aggiunto di non aver mai in precedenza reso testimonianza in relazione ad altri incidenti stradali. In ordine alla dinamica dell'incidente ha riferito
10 quanto segue: “Fui presente il giorno dell'incidente, risalente alla fine del mese di luglio del
2015. Non ricordo che giorno della settimana fosse, né se fosse un giorno feriale o festivo. Era dopo pranzo, all'incirca le ore 14:30-15:00. Mi trovavo nel mercato ed ero da solo a piedi, giacché frequento il quartiere. Il mercato si trova in via Sant'Antonio Abate. Preciso che la strada non è pedonale ma, quanto c'è il mercato, è praticamente impossibile circolare in automobile perché ci sono bancarelle sia sulla strada che sul marciapiede. Mi trovavo all'altezza di vico Pergole. Vidi una motocicletta di vecchio modello, con bauletto, una MA di colore rosso e bianco. Era una moto di strada, condotta da una persona di mezz'età dell'età apparente di circa cinquanta anni. Le bancarelle non lasciavano spazio libero sulla strada e non riusciva
a passare più di una persona alla volta. La motocicletta procedeva in direzione di via Foria, con motore accesso e procedendo in mezzo alla folla. Vidi la motocicletta urtare una persona, una donna, la quale fu urtata al di sopra della tibia sinistra. La signora si accasciò ed aveva la gamba insanguinata. La motocicletta urtò la signora lato marmitta, con la sua fiancata destra. Forse
l'urtò con il pedale. La motocicletta dopo aver urtato la signora si fermò, ma il conducente non disse come si chiamava. Ad essere stata colpita, invece, fu la quale dopo essere Parte_1 caduta a terra non riusciva più a camminare. Fui io ad accompagnare la signora in
Pt_1 ospedale, al Loreto Mare, da solo. Accorsero parecchie persone ed anche il conducente della motocicletta si offrì di portare la signora in ospedale ma, alla fine, fui io ad
Pt_1 accompagnarla. Non ricordo la compagnia di assicurazione della motocicletta. Non so indicare la velocità alla quale procedeva la motocicletta quando si ebbe la collisione. Non so indicare i nomi delle altre persone presenti, le quali soccorsero la signora dopo l'incidente. La
Pt_1 motocicletta si trovava ad un paio di metri di distanza dal punto in cui mi trovavo io quando colpì la signora Era poco più avanti rispetto a me. Anche la signora si trovava
Pt_1 Pt_1 davanti a me. Vidi la motocicletta colpire la signora con il pedale, almeno io ritengo si
Pt_1 trattasse del pedale e tanto affermo perché non c'erano persone fra me e la signora A
Pt_1 colpirla fu il pedale anteriore della motocicletta, quello che si trova un po' più in alto rispetto all'altro, ma non so indicare a che altezza da terra si trovasse il pedale. Accompagnai la signora in ospedale con la mia automobile”.
Il testimone ha descritto una scena di mercato affollato, attraversato da una motocicletta che non poteva che procedere a velocità moderata, data la presenza di folla ed il limitato varco lasciato libero dalle bancarelle. Il testimone, inizialmente, non ha saputo indicare l'elemento della carrozzeria che colpì l'attrice, per poi affermare, nonostante la folla e la distanza, che a colpire l'attrice fu il pedale anteriore della
11 motocicletta, posto più in alto rispetto all'altro, giustificando tale sua asserzione con la circostanza, contrastante con la riferita presenza di folla sul posto, che non vi fossero persone che frapponessero ostacoli alla visuale fra di lui e l'attrice, che si trovava ad un paio di metri di distanza da lui. Ha, poi, affermato che l'attrice fu colpita “al di sopra della tibia sinistra” e che si accasciò dopo il colpo ed ha affermato che la persona di mezza età alla guida della motocicletta, che non aveva detto il suo nome, si offrì di portare l'attrice in ospedale ma che vi provvide lui con la sua automobile.
L'elemento di collisione, inizialmente non indicato con certezza e poi affermato essere sicuramente il pedale anteriore, posto più in alto rispetto all'altro, diverge pertanto con quello indicato nella prima lettera di messa in mora stragiudiziale, nella quale si fa riferimento al pedalino passeggero della motocicletta, ovvero a quello posteriore.
Anche il sito della collisione, indicato nella parte alta della tibia sinistra, diverge dal sito dove si ebbe la ferita lacero contusa che richiese l'applicazione di punti di sutura, tant'è che nel certificato di primo soccorso si fa riferimento ad una contusione alla caviglia sinistra ed al collo del piede, quindi una lesione localizzata piuttosto in basso, all'altezza della caviglia, non già “al di sopra della tibia”, ovvero presumibilmente in zona localizzata al di sotto del ginocchio.
L'altro testimone, che ha dichiarato di aver conosciuto l'attrice il Testimone_3 giorno dell'incidente, ha riferito quanto segue: “Fui presente il giorno dell'incidente, risalente al 28 luglio del 2015. Si non erro era inizio settimana. Erano all'incirca le ore 15:00.
Io mi trovavo in via Sant'Antonio Abate, insieme alla mia ex moglie che è della zona. C'era mercato e stavamo facendo degli acquisiti. Ci trovavano all'incirca all'altezza di vico Pergole ed eravamo diretti verso via Foria. In direzione opposta la strada conduce a via Rossaroll.
Quando c'è mercato la strada non è libera. Nel tratto superiore della strada non c'è mercato, nella parte in cui c'è il mercato, invece, la strada si restringe. Le bancarelle occupano i marciapiedi ed anche la carreggiata della strada. Le persone possono passare solo al centro strada. Lo spazio libero è abbastanza ampio per consentire il passaggio anche di più di una persona per volta ma non sufficiente al passaggio di un'automobile. Non so se la strada è chiusa al traffico quando c'è mercato ma, di fatto, le automobili non riescono a passare. Non conoscevo
l'attrice. C'erano altre persone che camminavano, anche fra me e la signora sia nella Pt_1 mia stessa direzione che nella direzione opposta. C'era una motocicletta che procedeva fra i
12 pedoni, la quale non doveva essere condotta da una persona del posto, credo che stesse cercando di uscire dalla zona del mercato diretta verso via Foria e piazza Carlo III. La motocicletta si trovava davanti a me quando si verificò l'incidente, a pochi metri di distanza da me. La motocicletta era rossa e bianca, con marmitta esterna che fuoriusciva dal profilo ed un bauletto posteriore. Era condotta da un uomo di circa cinquanta anni, il quale non disse il suo nome dopo l'accaduto. Ricordo solo che non era di Napoli, perché così affermò. Quando vidi la motocicletta urtare la ragazza stava andando dritto, credo fosse in fase di accelerazione iniziale, comunque non procedeva a passo d'uomo. La ragazza fu urtata dalla parte destra della motocicletta, lì dove c'è la marmitta, dal pedalino sulla sua gamba sinistra, all'altezza della tibia o della caviglia, quel tratto là. La collisione si ebbe sulla parte anteriore della gamba.
Ricordo che la ragazza indossava scarpe aperte e che la gamba era scoperta. Per tale motivo vidi il punto in cui era stata colpita. Per la precisione fu colpita poco più in alto della caviglia. Prima di essere colpita la ragazza stava camminando nella mia stessa direzione. Dopo essere stata colpita cadde a terra reggendosi la gamba, da cui perdeva sangue. La motocicletta colpì la ragazza con il pedalino anteriore, quello posteriore non era in uso, perché il conducente era da solo. Il pedalino che colpì la ragazza si trovava piuttosto in basso, all'altezza del punto in cui inizia la carenatura della motocicletta. Si fermarono persone a soccorrere la ragazza ed il ragazzo che ha testimoniato prima di me accompagnò la ragazza in ospedale con il suo motorino. Anche io mi fermai ma, essendo a piedi, non potei accompagnare la ragazza in ospedale. Il conducente della motocicletta si fermò anche lui ma non ricordo con quale compagnia era assicurato. Ricordo solo che la motocicletta era una MA di vecchio modello.
Non conosco le persone che si fermarono a soccorrere la ragazza, forse la mia ex moglie che è del posto le conosceva. La mia ex moglie si chiama Non so se il motorino con Persona_3 cui il testimone che mi ha preceduto accompagnò la ragazza in ospedale fosse il suo o se qualcuno gliel'avesse prestato. So che erano diretti al Loreto Mare. Mi è capitato di incontrare in seguito la ragazza, all'incirca tre o quattro volte in tutto, quando andavamo a fare la spesa al rione ed ho sempre visto che aveva la gamba coperta da medicazioni e qualche anno fa mi riferì anche che gliela dovevano amputare. La gamba era sempre coperta da fasciature e la ragazza camminava zoppicando. I primi anni aveva una stampella. C'era una bancarella di distanza fra me ed il punto in cui fu colpita la ragazza. Io ero fermo ad una bancarella intento in un acquisto quando si ebbe l'incidente. Giacché mia moglie era della zona qualche tempo dopo l'incidente fui contattato dalla ragazza per testimoniare”.
13 Anche il predetto testimone, che ha riferito di un urto maggiore da parte di una motocicletta in fase di accelerazione, ha indicato, in contrasto con quanto riferito nella messa in mora stragiudiziale, che a colpire la donna fu non già il pedalino posteriore, quello del passeggero, bensì il pedalino anteriore, aggiungendo che, non essendovi passeggeri a bordo, il pedalino del passeggero era chiuso. Il testimone ha poi affermato, con dichiarazione contraddittoria rispetto a quanto indicato dal primo testimone, che si trattava del pedalino posto più in basso rispetto all'altro, ubicato sotto la carenatura della motocicletta.
Il testimone, che è stato inizialmente piuttosto vago nell'indicare il sito della collisione
(“all'altezza della tibia o della caviglia, quel tratto là”) ha poi precisato che ad essere colpita fu la parte anteriore della gamba, poco più in alto della caviglia, indicando in maniera contraddittoria il punto della gamba urtato dal pedalino.
Pur essendo stato estremamente preciso nell'indicazione della data dell'incidente, arrivando financo ad indicare che fosse un giorno iniziale della settimana, così come nella descrizione dell'abbigliamento (tipo di scarpe) indossate dall'attrice e del punto preciso della strada ove si verificò l'impatto, il testimone non ha poi saputo indicare, pur essendosi trattenuto sul posto, il nome del conducente della motocicletta, né con quale compagnia fosse assicurata, ovvero altri dettagli parimenti importanti dell'accaduto, mostrando un ricordo scarsamente attendibile, in parte estremamente preciso e rispetto ad altri dettagli oltremodo lacunoso e vago.
Infine, in contrasto con quanto dichiarato dal testimone ha riferito che Tes_1 quest'ultimo condusse l'attrice in ospedale non già in automobile, come da lui dichiarato, bensì con un non meglio specificato motorino.
Da ultimo entrambi i testimoni hanno riferito che l'attrice si accasciò a terra, ovvero che cadde reggendosi la gamba, quindi una caduta che non determinò un impatto violento del torace e dell'addome dell'attrice al suolo. Tale caduta è scarsamente compatibile con le annotazioni del referto di primo soccorso, nel quale è indicato che l'attrice riportò una contusione toracica e che la stessa rese necessario un approfondimento strumentale, con rx del torace per coste ed ecografia addome completo. Trattasi di approfondimenti che non sarebbero stati necessari se la caduta,
14 come descritto dai testimoni, si fosse avuta a seguito di impatto con un motociclo che o era in fase di accelerazione iniziale, o procedeva a velocità commisurata al particolare affollamento della strada ed alla presenza sulla quasi totale estensione della carreggiata di bancarelle. La caduta al suolo descritta dai testimoni, quindi, non poté causare un impatto violento del torace e dell'addome a terra e non è compatibile con le annotazioni e gli accertamenti disposti in sede di primo soccorso.
Il complesso degli elementi considerati porta a ritenere non attendibili giacché contraddittorie rispetto alla documentazione versata e contrastanti fra di loro, le due deposizioni testimoniali.
Pur prescindendosi dalla circostanza che il testimone come da Tes_1 documentazione depositata dopo il raccoglimento della prova testimoniale, risulta aver reso testimonianza in relazione ad altro incidente stradale risalente al 2020, con conseguente falsità di quanto da lui dichiarato circa il fatto che non avesse mai reso deposizione testimoniale in relazione ad altri incidenti stradali;
le due deposizioni divergono fra di loro rispetto all'elemento della carrozzeria che colpì l'attrice ed entrambe rispetto alla descrizione di tale elemento contenuta nella lettera di messa in mora stragiudiziale;
sono contrastanti fra di loro circa il modo in cui l'attrice fu portata in ospedale;
non coincidono nella indicazione del punto preciso della gamba in cui fu colpita l'attrice, descritto in modo generico e, altresì, non coincidente con le annotazioni di primo soccorso;
contrastano con la diagnosi espressa in tale sede di contusione toracica, giacché nessuno dei due testimoni ha riferito di una violenta caduta al suolo con impatto del torace o dell'addome dell'attrice a terra.
Le deposizioni rese, sebbene molto dettagliate nella descrizione di alcuni elementi dell'accaduto, sono poi state estremamente generiche nella descrizione di altri dettagli, sebbene fondamentali, quali la compagnia di assicurazione della motocicletta ed il nome del suo conducente, che è stato descritto da entrambi i testimoni in maniera un po' stereotipata come un uomo di una cinquantina di anni. Tale omessa indicazione delle generalità dell'investitore appare singolare, considerato che, come già osservato,
i testimoni hanno invece ricordato dettagli dell'accaduto (giorno, orario preciso del fatto, punto esatto della strada, abbigliamento dell'attrice) che magari sarebbe stato più facile dimenticare e non gli elementi più importanti, quali il nome, anche solo di
15 battesimo, del conducente della motocicletta, che pure si fermò sul posto insieme ai testimoni ed all'attrice subito dopo l'accaduto e che parlò con loro, offrendosi anche di accompagnare l'infortunata in ospedale. Né è plausibile che, come affermato dal testimone il conducente non abbia proprio detto il suo nome, giacché di certo Tes_1 dovette fornire le sue generalità dopo l'accaduto, tant'è che il testimone ha Tes_3 saputo ricordare che era una persona che viveva fuori Napoli.
Il complesso degli elementi predetti non consente di far esprimere un giudizio di attendibilità delle deposizioni testimoniali e, quindi, di avvenuto raggiungimento della prova della domanda risarcitoria giacché, a tal fine, sarebbe stata necessaria una prova accreditabile ed attendibile del fatto che le lesioni si fossero prodotte proprio come conseguenza dell'incidente stradale descritto in atti.
La consulenza d'ufficio, con la quale è stato espresso un giudizio di compatibilità fra le lesioni e la riferita dinamica dell'incidente, ha fondato le sue valutazioni in punto di astratta compatibilità fra le lesioni accertate e la dinamica dell'incidente descritta in atti, ma non può sopperire alla mancanza di una prova certa del fatto che l'incidente si sia verificato proprio secondo le suddette modalità, con conseguente responsabilità delle parti convenute e sorgere di obblighi risarcitori.
Va, per mera completezza argomentativa, rimarcato che molti dei certificati medici prodotti sono privi di timbro e firma leggibili e che, quindi, non ne è certa la paternità
e provenienza. Esemplificativamente la visita chirurgica vascolare del 02/09/2005 (in occasione di accesso al P.S. dell'ospedale “ ed eseguita alle ore 15:26) ha Persona_1 timbro e firma non leggibili;
vi è indicazione di un'altra visita chirurgica vascolare dell'ospedale del 04/09/2015, ore 12:34, alla quale non corrisponde Persona_1 alcun verbale di in pronto soccorso in pari data;
il successivo certificato della visita medica del 08/09/2005 è privo di firma e data;
i certificati del 11/09/2015, 15/09/2015 recano firma apposta con sigla e timbro non leggibile e sbiadito;
i certificati del 22, 29 settembre e 2 ottobre hanno date apposte con timbro non leggibile e, anche in questo caso, il nome del medico firmatario è apposto con una sigla ed il timbro è sbiadito e non leggibile.
16 Le impegnative per effettuare le visite del C.U.P. per “altra irrigazione ferita” del
07.08.2015 risultano effettuate presso il P.O. San Giovanni Bosco, unità erogante
“ostetricia - perinatologia” - struttura diversa rispetto all'ospedale “ - Persona_1 con mancata accettazione della prima disponibilità in data 10.08.2015 e visita fissata per il 03.09.2015. Analogamente, vi sono altre prenotazioni, tutte datate 07.08.2015, con rifiuto della prima offerta di prestazione del 10.08.2015 e fissazione di appuntamenti per le date del 10.09.2015, 15.09.2015, 17.09.2015, 21.09.2015, 24.09.2015.
È stata poi prodotta richiesta di prenotazione tramite C.U.P. del 18.09.2015 del P.O. dei Pellegrini con rifiuto della prima offerta di prestazione in data 21.09.2015 ed appuntamento per il 17.11.2015 recante come causale “medicazione di ustioni”, quindi una prestazione diversa rispetto alla medicazione di un'ulcera, oltre a due ricevute di pagamento dell'Ospedale Pellegrini di € 56,15 ciascuna del 08.09.2015 e del 25.09.2015 che, però, non coincidono con la data dell'unica prenotazione effettuata presso il predetto ospedale per la medicazione delle ustioni.
La documentazione medica prodotta in relazione a tali prime visite (cfr. docc. da 12 a
20 prodotti in unico file) è perciò non affidabile, giacché le copie prodotte non sono leggibili quanto alla provenienza da un medico curante ed anche circa le date delle visite. Le richieste di prenotazione tramite CUP indicate nell'atto di citazione come “-
Impegnativa n. 150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del
3/9/2015; - Impegnativa n. 150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del 7/9/2015; - Impegnativa n. 150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90
(quarantasette, 90) appuntamento del 10/9/2015; - Impegnativa n. 150140535607370 del
5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del 14/9/2015; - Impegnativa n.
150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del 17/9/2015; -
Impegnativa n. 150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del
21/9/2015; - Impegnativa n. 150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del 24/9/2015; - Impegnativa n. 150140535618192 del 18/9/2015 € 56,16
(cinquantasei, 16) appuntamento del 17/11/2015” (cfr. pag. 23 dell'atto di citazione) come si è detto riportano causali, ospedali presso i quali è stata effettuata la prenotazione e date non coincidenti con quelle della documentazione medica prodotta (cfr. docc. 89-
244, allegati in unico file all'atto di citazione). Le prenotazioni presso il P.O. San
Giovanni Bosco sono state inoltre tutte effettuate nella medesima data, il 7 agosto 2015,
17 ovvero in un momento in cui non vi era stata ancora diagnosi di ulcere in sospetta flebite alla gamba sinistra, diagnosi la quale si ritrova, per la prima volta, nel verbale di P.S. dell'Ospedale dei Pellegrini del 30.08.2015. Dette visite risultano prenotate presso struttura ospedaliera diversa rispetto a quella dove in seguito si sarebbero avute le medicazioni della gamba e per una diversa prestazione (irrigazione di ferita da eseguire presso l'ambulatorio di ginecologia).
Parimenti, l'unica prenotazione effettuata presso il P.O. è relativa ad una Per_1 ustione, con visita fissata per il mese di novembre e le ricevute di pagamento del predetto ospedale prodotte non sono coerenti, quanto alle date, né con la data della prenotazione, né con quella della visita.
Non vi sono perciò elementi ulteriori, quali prenotazioni effettuate o pagamento delle prestazioni, che confermino l'effettiva effettuazione di dette visite mediche.
Anche i certificati successivi dell'ospedale P.O. dei riportano sovente date e Per_1 firme con timbri non leggibili, mentre in occasione dell'accesso in P.S. dell'ospedale
Cardarelli del 03.12.2016 è annotato quanto segue: “rilevazione anamnesi: anamnesi: paziente che da 2 anni sarebbe in cura per ulcera della gamba sx presso ed Ascalesi, Per_4 avrebbe effettuato oggi rmn arto inferiore e tampone su ferita, viene per dolore intenso all'arto inferiore”.
L'epoca di insorgenza della patologia e gli ospedali presso cui l'attrice fu visitata, quindi, divergono rispetto a quelli dove furono effettuate le prime visite e medicazioni indicate come immediatamente conseguenti all'evento lesivo per cui è causa, documentate da certificati medici prodotti in copia e di incerta provenienza, perché illeggibili nelle firme e nelle date.
L'unico certificato medico ricollegabile al trauma subito il 28/07/2015 è quello dell'Ospedale San Giovanni Bosco del datato 06/08/2015 in cui si ebbe la rimozione dei punti di sutura per la ferita lacerocontusa al collo del piede sinistro e, datosi atto della presenza di piccola secrezione siero-purulenta e di edema alla gamba sinistra e piccole ferite con creste ematiche, fu consigliata disinfezione con betadine ed elastocompressione con gambaletto benda elastica a gambaletto, prescritta terapia
18 farmacologica e consigliato un controllo a quindici giorni ed utile una visita angiochirurgica.
Le problematiche angiochirurgiche, peraltro, secondo quanto annotato nel verbale di pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli del 03.12.2016, presumibilmente preesistevano rispetto all'evento traumatico che impose l'applicazione dei punti di sutura, mentre la documentazione medica prodotta e relativa ai mesi successivi all'evento, per le problematiche evidenziate, non fornisce sicura prova del fatto che i trattamenti e le cure della ferita e delle ulcere siano stati praticati e siano eziologicamente riconducibili, per insorgenza, all'evento traumatico per cui è causa.
In conclusione, per le ragioni predette, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto che il valore della controversia appartiene allo scaglione di valore fino ad € 1.000.000,00, liquidando le stesse secondo valori medi nel rapporto processuale fra le parti costituite.
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 04.07.2024 (cfr
Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 18975/2021 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e , ogni altra domanda ed eccezione Controparte_3 disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
19 b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in € 29.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte attrice.
Napoli, 11 aprile 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18975 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale vertente
TRA
, C.F. , residente in [...]al vico Parte_1 C.F._1
Pergole a Sant'Antonio n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Riccardo Fratta, presso il cui studio sito in Napoli al viale Colli n. 36, fab. P, ha eletto domicilio;
- ATTRICE -
CONTRO
, P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Milano alla Via G.b Cassinis n. 21, in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Controparte_2
Napolitano, presso il cui studio in Napoli al viale Augusto n. 162 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
; Controparte_3 - CONVENUTO contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 1° aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio chiedendo la condanna della Parte_1 [...]
e di al risarcimento dei Controparte_1 Controparte_3 danni da lei subiti in occasione di incidente stradale verificatosi in Napoli su via
Sant'Antonio Abate il 28.07.2015 verso le ore 15:00 circa esponendo che, mentre stava passeggiando a piedi fra le bancarelle del mercato rionale, era stata ferita dalla motocicletta MA targata BO222978 di proprietà di , essendo Controparte_3 stata colpita dal pedalino della motocicletta alla gamba sinistra ed essendo caduta a terra per effetto della collisione. Ha aggiunto che, lamentando forti dolori alla gamba sinistra ed al resto del corpo, era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale
Loreto Nuovo di Napoli, lì dove le era stato refertato “vasta ferita l-c collo piede sinistro;
contusione toracica”, venendo dimessa dopo l'apposizione di punti di sutura in ospedale, esami ecografici all'addome e radiografia al torace ed alla caviglia sinistra, con prescrizione di terapie antibiotiche ed antitetaniche, somministrate in ambulatorio.
Ha riferito, in ordine al successivo iter clinico, che:
- la rimozione dei punti di sutura si era avuta in data 6 agosto 2025 presso il P.O. San
Giovanni Bosco;
- il 30 agosto, riscontrando ancora la presenza dell'edema con dolore all'arto inferiore sinistro, si era nuovamente recata al P.S. del P.O. “S.M. Loreto Nuovo” dove era stata formulata diagnosi di “ulcere in sospetta flebite gamba sin” la quale, all'esame obiettivo, era risultata “arrossata, tumefatta e dolente al livello del III medio” con tre lesioni ulcerative;
2 - il 2 settembre, presso il P.S. del P.O. “ le era stato diagnosticato un Persona_1
“flemmone gamba sinistra”, successivamente inciso con fuoriuscita di materiale purulento;
- in data 4, 8, 15, 22, 29 settembre e 2 ottobre si erano avuti successivi controlli ospedalieri, medicazioni e prescrizioni, con diagnosi di duplice ulcera distrofica post traumatica di gamba sinistra saniosa e secernente;
- in data 9 ottobre 2015 era stato effettuato un tampone colturale alla gamba sinistra ed il referto del 15 ottobre aveva evidenziato la presenza di “diverse colonie di stafilococco”;
- erano seguiti ulteriori controlli clinici presso l'ospedale in data 20 Persona_1 ottobre, 23 ottobre, 6 novembre, 25 novembre, 18 dicembre e 5 gennaio 2016;
- il 25 gennaio 2016, sempre presso l'ospedale “ le erano state Persona_1 diagnosticate ulcere distrofiche alla gamba sinistra in esiti di trauma, con prescrizione di medicazioni ambulatoriali e terapia iperbarica, quest'ultima praticata presso l' “Santobono-Pausillipon” di Napoli, con indagini preliminari alla terapia CP_4 eseguite dal 29 gennaio al 2 febbraio 2016 ed inizio della terapia il successivo 5 febbraio
2016;
- erano seguite medicazioni ambulatoriali alla gamba sinistra da 1° al 22 febbraio 2016
e dal 19 maggio al 21 giugno 2016;
- in data 4 maggio 2016, all'esame ecocolordoppler era stata rilevata una “regolare pervietà dell'asse arterioso femoro poplitero-continente. Pervio l'asse venoso superficiale.
Assenza di echi endoluminali riferiti ad episodi flebitici in atto”;
- in data 19 maggio 2016 era stata rilevata una vasta p.d.s. alla gamba sinistra con secrezione siero purulenta ed era stata richiesta una consulenza infettivologica che era stata eseguita in data 6 giugno 2016 presso il P.O. Cotugno in Napoli in data 6 giugno
2016;
3 - in data 18 luglio 2016 era stata effettuata una consulenza chirurgica vascolare presso il P.O. “ in Napoli;
Persona_1
- in data 12 settembre 2016 si era affidata alle cure del dott. , il quale Persona_2 aveva rilevato un pregresso trauma con ferita tratto distale alla gamba sinistra e che, al successivo controllo del 31 ottobre, aveva constatato una persistente situazione di flogosi;
- in data 24 novembre 2016 presso il P.O. di Napoli era stata prescritta Persona_1 una risonanza magnetica per sospetta osteomielite ed il successivo esame eseguito il
3 dicembre aveva rilevato “al terzo mediale distale sul versante laterale evidenza di perdita di sostanza con tramite fistoloso sottocutaneo, concomita edema dei ventri muscolari viciniori”; in pari data presso il P.S. dell' Cardarelli” in Napoli era stata obiettivata una CP_4
“estesa ulcera alla gamba sx che arriva sino all'osso. Presenza di secrezioni verdastre”;
- erano seguiti controlli presso l di Napoli ed il 6 dicembre 2016 si era Controparte_5 attestata la persistenza di una vasta ulcera maleodorante;
- il 22 gennaio 2017, dato il costante dolore alla gamba sinistra, vi era stato accesso al
P.S. dell di Napoli, con successivo ricovero, nel corso del quale Controparte_6 erano state più volte medicate le ulcere ed applicato sistema VAC;
- nel corso del ricovero, in data 2 febbraio 2017, si era sottoposta ad intervento chirurgico per la pulizia della perdita di sostanza dalla gamba sinistra, con rimozione del tessuto necrotico e curretage del piano muscolare con contestuale innesto cutaneo della coscia omolaterale ed applicazione del sistema VAC in aspirazione;
- il 10 febbraio 2017 era stata dimessa con diagnosi di “ulcera gamba sx III medio reg. anteriore post-traumatica (inc. stradale avvenuto il 28/7/2015)”;
- il 3 aprile 2017 si era avuto ricovero presso l' di Napoli a Controparte_6 seguito di diagnosi di “ulcera arto inferiore sinistro” con sottoposizione in data 11 aprile
2017 a nuovo intervento chirurgico di escarectomia ed innesto derma artificiale e dimissioni in data 10 maggio 2017 con diagnosi di “ulcera gamba sinistra post- traumatica”;
4 - in data 11 maggio 2017 si era avuta visita presso l'Ospedale “Rizzoli” di Bologna ed in data 7 giugno successivo consulto presso l'Ospedale “Bellaria” di Bologna;
- in data 20 novembre 2017 era stata ricoverata presso la “M.D. CP_7
Barbantini” di Lucca con diagnosi di “ulcera all'arto inferiore sinistro” lì dove, il 23 novembre 2017, era stata sottoposta all'intervento chirurgico di omo ed eteroinnesto cutaneo con pulizia delle ulcere, esame culturale del materiale prelevato dal fondo dell'ulcera alla gamba sinistra, trapianto di DED omologo crioconservato, era seguita sottoposizione a nuovo trapianto il 30 novembre e le dimissioni il 5 dicembre 2017 con diagnosi di insufficienza venosa con ulcera arto inferiore di sinistra trattata con trapianto DED omologo crioconservato, terapia medica e controlli;
- in data 25 gennaio 2018 si era avuto nuovo ricovero nella clinica di Lucca e sottoposizione a nuova operazione chirurgica di copertura della lesione alla gamba sinistra con asportazione della parte superficiale della tibia;
- erano seguiti tre ricoveri nel 2018 presso la clinica “M.D. Barbantini” di Lucca finalizzati alla pulizia dell'ulcera ed alla copertura della lesione con trapianto DED alla gamba sinistra;
- l'ultimo ricovero dal 19 febbraio 2019 al 26 febbraio 2019 aveva portato alla diagnosi di ulcere agli arti inferiori, sulle quali si interveniva il 21 febbraio con intervento chirurgico di innesto cutaneo omologo;
- da ultimo si erano avuti controlli clinici e sottoposizione a visita medico legale.
Tutto ciò premesso ha agito in giudizio chiedendo quantificando il danno biologico permanente nella misura percentuale del 60% seguito ad una invalidità temporanea totale di dodici mesi e ad una invalidità temporanea parziale al 75% di trentasei mesi, cui andava aggiunto il danno morale ed esistenziale subiti. Ha quantificato i danni subiti nella complessiva misura di € 568.972,00 di danno biologico permanente, €
44.100,00 di danno biologico temporaneo totale, € 99.225,00 per danno biologico temporaneo parziale;
€ 170.691,60 per danno non patrimoniale, oltre danno patrimoniale per spese mediche come da fatture elencate nell'atto di citazione, il tutto per il complessivo ammontare di € 899.071,55.
5 Si è costituita la compagnia di assicurazione convenuta spiegando eccezione di improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 139, 141, 143, 145 e 148 d. lgs.
209/2005, eccezione di difetto di legittimazione delle parti al giudizio e contestando il diritto al risarcimento del danno, negando l'accadimento storico ed assumendo che non vi sarebbe coincidenza fra il quadro lesivo iniziale e quello finale. Ha aggiunto che la denuncia di sinistro si era avuta sedici mesi dopo il verificarsi degli eventi di causa e che, sottoposta l'attrice a visita medico-legale, non era stata accertata la sussistenza di un nesso di causalità fra le lesioni ed il danno, nonché che la sede dei danni lamentati non era compatibile con la riferita dinamica dell'incidente. Ha evidenziato che, effettuati accertamenti presso la banca dati Ivass, si era constatato che il convenuto era stato coinvolto in quattordici sinistri, molti dei Controparte_3 quali risalenti all'anno 2017, mentre il motociclo MA risultava coinvolto anche in un altro incidente stradale, sicché si rendeva necessario un maggior rigore nella valutazione dei fatti di causa. Ha, altresì, contestato la quantificazione dei danni ed ha richiesto la sottoposizione dell'attrice a visita medico-legale.
Dichiarata la contumacia di;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI Controparte_3 comma, c.p.c. e depositate memorie;
ammessa e raccolta prova testimoniale;
ammessa ed espletata consulenza d'ufficio; nel corso dell'udienza del 1° aprile 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il giudice ha riservato la decisione.
2. L'eccezione di improponibilità della domanda è infondata e non merita accoglimento.
Dal combinato disposto degli articoli 145 e 148 del d. lgs. 209/2005 si desume che l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti deve essere preceduta da una fase stragiudiziale, nel corso della quale la compagnia assicuratrice è obbligata a proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero a comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta.
L'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice è, chiaramente, compulsata dal danneggiato, il quale deve a tal fine avanzare specifica e circostanziata richiesta di ristoro.
6 L'art. 148 d. lgs. 209/2005 prescrive analiticamente il contenuto della richiesta, precisando che debba contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché che debba essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, II comma, d. lgs. 209/2005 o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Formulata la richiesta, la compagnia assicuratrice è tenuta a proporre la propria offerta nel termine di novanta giorni, in caso di lesioni o di danno alla persona, o di sessanta giorni, in caso di danni a cose (trenta nel caso di sottoscrizione congiunta di modulo di constatazione amichevole), decorrenti dal ricevimento di tutta la documentazione indicata dall'art. 148 d. lgs. 209/2005.
L'art. 145 del d. lgs. 209/2005, dal canto suo, stabilisce che la domanda giudiziale possa essere proposta solo nel caso in cui siano inutilmente decorsi i termini di sessanta giorni, nel caso di danni a cose, o di novanta giorni dall'invio della lettera raccomandata stragiudiziale di messa in mora avente i requisiti di contenuto di cui all'art. 148 del citato testo normativo.
Il quinto comma del menzionato art. 148, infine, stabilisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per la proposizione dell'offerta decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Nel caso di specie, è stata prodotta lettera di messa in mora stragiudiziale inviata con plico raccomandato ricevuto tramite posta privata dalla compagnia di assicurazione convenuta in data 04.11.2016, più di novanta giorni prima della notifica dell'atto di citazione, risalente al 2021, con conseguente rispetto del termine dilatorio stabilito dalla normativa in esame.
7 Circa i requisiti di contenuto di cui all'art. 148 del d. lgs. 209/2005, va rimarcato che vi è prova del fatto che sia stata richiesta integrazione documentale, alla quale fu dato riscontro dal difensore dell'attrice con lettera inviata via fax in data 21/11/2016.
Nella lettera di messa in mora stragiudiziale predetta vi era, inoltre, invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Ne consegue la procedibilità della domanda.
3. La proprietà del veicolo danneggiante – motociclo MA targato BO222978 – da parte del convenuto , che l'aveva acquistato in data 08.05.2015, per Controparte_3 poi rivenderlo in data 23.05.2017, è stata provata con il certificato cronologico del PRA prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. di parte attrice.
In tema di beni mobili registrati, ex art. 815 c.c., la trascrizione della vendita o dell'acquisto di un veicolo “nei pubblici registri costituisce un'ipotesi di pubblicità dichiarativa, finalizzata unicamente a dirimere i conflitti tra una pluralità d'acquirenti del medesimo bene;
tale iscrizione, pertanto, pone a carico di chi appare esser proprietario una mera presunzione semplice di titolarità del diritto, la quale può esser vinta con ogni mezzo di prova”
(cfr Cass. civ., sent. n. 6599 del 07.07.1998; conformi Cass. civ., sent. n. 3340 del
07.04.1999, la quale chiarisce che “le annotazioni nei pubblici registri costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art. 196 Cod. str. e 6 l. 24.11.1981 n. 689”;
Cass. civ., sent. n. 21955 del 22.11.2004).
Non essendo richiesta la forma scritta per la conclusione del contratto di vendita dei citati veicoli (cfr Cass. civ., sent. n. 21055 del 28.09.2006; Cass. civ., sent. n. 22605 del
26.10.2009), può essere data la prova della diversa titolarità del diritto di proprietà su tali beni “con ogni mezzo e non necessariamente per via documentale” (cfr Cass. civ., sent.
n. 5270 del 12.06.1997; Cass. civ., sent. n. 22605 del 26.10.2009).
Ciò posto, l'annotazione della proprietà del veicolo nei pubblici registri costituisce prova presuntiva dell'effettiva proprietà del veicolo in capo a colui il quale ne risulti proprietario in base alle annotazioni ivi contenute (cfr Cass. civ., sent. n. 9314 del
8 20.04.2010; conformi Cass. civ., ord. n. 24681 del 19.11.2014; Cass. civ., ord. n. 20436 del 02.08.2018, la quale chiarisce che la prova presuntiva può essere vinta dalle contrastanti annotazioni del certificato di proprietà del veicolo).
Non avendo la compagnia di assicurazione convenuta fornito elementi di segno contrario rispetto a tale presunzione, deve ritenersi provata la legittimazione passiva del rapporto controverso in capo al convenuto contumace.
La compagnia di assicurazione non ha contestato l'esistenza del rapporto di assicurazione relativo al veicolo di proprietà del convenuto al momento del fatto dannoso e, del resto, in sede stragiudiziale ha dato corso alla procedura di liquidazione del danno, chiedendo integrazioni documentali le quali non afferivano alla prova della esistenza e validità del contratto di assicurazione.
Ne consegue la corretta evocazione in giudizio delle parti astrattamente legittimate a resistere rispetto alle pretese risarcitorie dell'attrice.
4. Passando all'esame, nel merito, della domanda, occorre premettere che il convenuto come da attestazione della banca dati Ivass prodotta dalla Controparte_3 compagnia di assicurazione evocata in giudizio, risulta interessato da svariate ricorrenze (quattordici dall'anno 2012 e fino all'anno 2019), di cui ben nove relative a pratiche aperte, liquidate o chiuse relative ad incidenti verificatisi nell'anno 2017, una delle quali in veste di danneggiato e le altre in veste di responsabile dell'incidente, cui va ad aggiungersi l'incidente per cui è causa, che il convenuto avrebbe procurato in qualità di responsabile il 28/07/2015, ed altro in cui ha sempre rivestito la veste di responsabile, risalente al mese di novembre del 2016 ed altre tre ricorrente, come danneggiato, testimone e responsabile del danno, rispettivamente risalenti al 2012,
2014 e 2019.
Tale elevato numero di ricorrenze, anomalo rispetto alla media delle persone, impone un esame maggiormente attento delle deposizioni testimoniali, al fine di vagliarne l'attendibilità.
Com'è noto: “in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito
l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della
9 concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento” (così Cass. civ., ord. n. 21187 del 08.08.2019).
In tema di valutazione dell'attendibilità dei testimoni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (Cass. civ., sent. n. 7623 del 18.04.2016).
La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne “ex ante” la capacità a testimoniare (cfr. Cass. civ, ord. n. 33536 del
15.11.2022).
Ciò posto, va rilevato che nella dichiarazione di messa in mora stragiudiziale l'attrice, che sottoscrisse la lettera unitamente al suo difensore, dichiarò che l'incidente stradale si era verificato secondo la seguente dinamica: “nel mentre la sig.ra si Parte_1 trovava a piedi passeggiando nel mercato, ella veniva investita dalla motocicletta MA tg.
BO 222978. Invero, altresì, il conducente di quella motocicletta nell'attraversare il mercato a motore acceso, forse poco attento alla presenza delle bancarelle e della folla, non accorgendosene nel procedere la marcia colpiva alla gamba sinistra la sig.ra che stava passeggiando con Pt_1 il pedalino passeggero della moto. Proprio per quel colpo la sig.ra cadeva a terra”. Pt_1
Aggiungeva che la motocicletta era condotta dal suo proprietario . Controparte_3
I testimoni di parte attrice escussi, sono stati ascoltati Testimone_1 Testimone_2 entrambi nel corso dell'udienza del 16 maggio 2023.
Il testimone riferendo di essere un conoscente dell'attrice giacché abita nel Tes_1 suo stesso quartiere, ha aggiunto di non aver mai in precedenza reso testimonianza in relazione ad altri incidenti stradali. In ordine alla dinamica dell'incidente ha riferito
10 quanto segue: “Fui presente il giorno dell'incidente, risalente alla fine del mese di luglio del
2015. Non ricordo che giorno della settimana fosse, né se fosse un giorno feriale o festivo. Era dopo pranzo, all'incirca le ore 14:30-15:00. Mi trovavo nel mercato ed ero da solo a piedi, giacché frequento il quartiere. Il mercato si trova in via Sant'Antonio Abate. Preciso che la strada non è pedonale ma, quanto c'è il mercato, è praticamente impossibile circolare in automobile perché ci sono bancarelle sia sulla strada che sul marciapiede. Mi trovavo all'altezza di vico Pergole. Vidi una motocicletta di vecchio modello, con bauletto, una MA di colore rosso e bianco. Era una moto di strada, condotta da una persona di mezz'età dell'età apparente di circa cinquanta anni. Le bancarelle non lasciavano spazio libero sulla strada e non riusciva
a passare più di una persona alla volta. La motocicletta procedeva in direzione di via Foria, con motore accesso e procedendo in mezzo alla folla. Vidi la motocicletta urtare una persona, una donna, la quale fu urtata al di sopra della tibia sinistra. La signora si accasciò ed aveva la gamba insanguinata. La motocicletta urtò la signora lato marmitta, con la sua fiancata destra. Forse
l'urtò con il pedale. La motocicletta dopo aver urtato la signora si fermò, ma il conducente non disse come si chiamava. Ad essere stata colpita, invece, fu la quale dopo essere Parte_1 caduta a terra non riusciva più a camminare. Fui io ad accompagnare la signora in
Pt_1 ospedale, al Loreto Mare, da solo. Accorsero parecchie persone ed anche il conducente della motocicletta si offrì di portare la signora in ospedale ma, alla fine, fui io ad
Pt_1 accompagnarla. Non ricordo la compagnia di assicurazione della motocicletta. Non so indicare la velocità alla quale procedeva la motocicletta quando si ebbe la collisione. Non so indicare i nomi delle altre persone presenti, le quali soccorsero la signora dopo l'incidente. La
Pt_1 motocicletta si trovava ad un paio di metri di distanza dal punto in cui mi trovavo io quando colpì la signora Era poco più avanti rispetto a me. Anche la signora si trovava
Pt_1 Pt_1 davanti a me. Vidi la motocicletta colpire la signora con il pedale, almeno io ritengo si
Pt_1 trattasse del pedale e tanto affermo perché non c'erano persone fra me e la signora A
Pt_1 colpirla fu il pedale anteriore della motocicletta, quello che si trova un po' più in alto rispetto all'altro, ma non so indicare a che altezza da terra si trovasse il pedale. Accompagnai la signora in ospedale con la mia automobile”.
Il testimone ha descritto una scena di mercato affollato, attraversato da una motocicletta che non poteva che procedere a velocità moderata, data la presenza di folla ed il limitato varco lasciato libero dalle bancarelle. Il testimone, inizialmente, non ha saputo indicare l'elemento della carrozzeria che colpì l'attrice, per poi affermare, nonostante la folla e la distanza, che a colpire l'attrice fu il pedale anteriore della
11 motocicletta, posto più in alto rispetto all'altro, giustificando tale sua asserzione con la circostanza, contrastante con la riferita presenza di folla sul posto, che non vi fossero persone che frapponessero ostacoli alla visuale fra di lui e l'attrice, che si trovava ad un paio di metri di distanza da lui. Ha, poi, affermato che l'attrice fu colpita “al di sopra della tibia sinistra” e che si accasciò dopo il colpo ed ha affermato che la persona di mezza età alla guida della motocicletta, che non aveva detto il suo nome, si offrì di portare l'attrice in ospedale ma che vi provvide lui con la sua automobile.
L'elemento di collisione, inizialmente non indicato con certezza e poi affermato essere sicuramente il pedale anteriore, posto più in alto rispetto all'altro, diverge pertanto con quello indicato nella prima lettera di messa in mora stragiudiziale, nella quale si fa riferimento al pedalino passeggero della motocicletta, ovvero a quello posteriore.
Anche il sito della collisione, indicato nella parte alta della tibia sinistra, diverge dal sito dove si ebbe la ferita lacero contusa che richiese l'applicazione di punti di sutura, tant'è che nel certificato di primo soccorso si fa riferimento ad una contusione alla caviglia sinistra ed al collo del piede, quindi una lesione localizzata piuttosto in basso, all'altezza della caviglia, non già “al di sopra della tibia”, ovvero presumibilmente in zona localizzata al di sotto del ginocchio.
L'altro testimone, che ha dichiarato di aver conosciuto l'attrice il Testimone_3 giorno dell'incidente, ha riferito quanto segue: “Fui presente il giorno dell'incidente, risalente al 28 luglio del 2015. Si non erro era inizio settimana. Erano all'incirca le ore 15:00.
Io mi trovavo in via Sant'Antonio Abate, insieme alla mia ex moglie che è della zona. C'era mercato e stavamo facendo degli acquisiti. Ci trovavano all'incirca all'altezza di vico Pergole ed eravamo diretti verso via Foria. In direzione opposta la strada conduce a via Rossaroll.
Quando c'è mercato la strada non è libera. Nel tratto superiore della strada non c'è mercato, nella parte in cui c'è il mercato, invece, la strada si restringe. Le bancarelle occupano i marciapiedi ed anche la carreggiata della strada. Le persone possono passare solo al centro strada. Lo spazio libero è abbastanza ampio per consentire il passaggio anche di più di una persona per volta ma non sufficiente al passaggio di un'automobile. Non so se la strada è chiusa al traffico quando c'è mercato ma, di fatto, le automobili non riescono a passare. Non conoscevo
l'attrice. C'erano altre persone che camminavano, anche fra me e la signora sia nella Pt_1 mia stessa direzione che nella direzione opposta. C'era una motocicletta che procedeva fra i
12 pedoni, la quale non doveva essere condotta da una persona del posto, credo che stesse cercando di uscire dalla zona del mercato diretta verso via Foria e piazza Carlo III. La motocicletta si trovava davanti a me quando si verificò l'incidente, a pochi metri di distanza da me. La motocicletta era rossa e bianca, con marmitta esterna che fuoriusciva dal profilo ed un bauletto posteriore. Era condotta da un uomo di circa cinquanta anni, il quale non disse il suo nome dopo l'accaduto. Ricordo solo che non era di Napoli, perché così affermò. Quando vidi la motocicletta urtare la ragazza stava andando dritto, credo fosse in fase di accelerazione iniziale, comunque non procedeva a passo d'uomo. La ragazza fu urtata dalla parte destra della motocicletta, lì dove c'è la marmitta, dal pedalino sulla sua gamba sinistra, all'altezza della tibia o della caviglia, quel tratto là. La collisione si ebbe sulla parte anteriore della gamba.
Ricordo che la ragazza indossava scarpe aperte e che la gamba era scoperta. Per tale motivo vidi il punto in cui era stata colpita. Per la precisione fu colpita poco più in alto della caviglia. Prima di essere colpita la ragazza stava camminando nella mia stessa direzione. Dopo essere stata colpita cadde a terra reggendosi la gamba, da cui perdeva sangue. La motocicletta colpì la ragazza con il pedalino anteriore, quello posteriore non era in uso, perché il conducente era da solo. Il pedalino che colpì la ragazza si trovava piuttosto in basso, all'altezza del punto in cui inizia la carenatura della motocicletta. Si fermarono persone a soccorrere la ragazza ed il ragazzo che ha testimoniato prima di me accompagnò la ragazza in ospedale con il suo motorino. Anche io mi fermai ma, essendo a piedi, non potei accompagnare la ragazza in ospedale. Il conducente della motocicletta si fermò anche lui ma non ricordo con quale compagnia era assicurato. Ricordo solo che la motocicletta era una MA di vecchio modello.
Non conosco le persone che si fermarono a soccorrere la ragazza, forse la mia ex moglie che è del posto le conosceva. La mia ex moglie si chiama Non so se il motorino con Persona_3 cui il testimone che mi ha preceduto accompagnò la ragazza in ospedale fosse il suo o se qualcuno gliel'avesse prestato. So che erano diretti al Loreto Mare. Mi è capitato di incontrare in seguito la ragazza, all'incirca tre o quattro volte in tutto, quando andavamo a fare la spesa al rione ed ho sempre visto che aveva la gamba coperta da medicazioni e qualche anno fa mi riferì anche che gliela dovevano amputare. La gamba era sempre coperta da fasciature e la ragazza camminava zoppicando. I primi anni aveva una stampella. C'era una bancarella di distanza fra me ed il punto in cui fu colpita la ragazza. Io ero fermo ad una bancarella intento in un acquisto quando si ebbe l'incidente. Giacché mia moglie era della zona qualche tempo dopo l'incidente fui contattato dalla ragazza per testimoniare”.
13 Anche il predetto testimone, che ha riferito di un urto maggiore da parte di una motocicletta in fase di accelerazione, ha indicato, in contrasto con quanto riferito nella messa in mora stragiudiziale, che a colpire la donna fu non già il pedalino posteriore, quello del passeggero, bensì il pedalino anteriore, aggiungendo che, non essendovi passeggeri a bordo, il pedalino del passeggero era chiuso. Il testimone ha poi affermato, con dichiarazione contraddittoria rispetto a quanto indicato dal primo testimone, che si trattava del pedalino posto più in basso rispetto all'altro, ubicato sotto la carenatura della motocicletta.
Il testimone, che è stato inizialmente piuttosto vago nell'indicare il sito della collisione
(“all'altezza della tibia o della caviglia, quel tratto là”) ha poi precisato che ad essere colpita fu la parte anteriore della gamba, poco più in alto della caviglia, indicando in maniera contraddittoria il punto della gamba urtato dal pedalino.
Pur essendo stato estremamente preciso nell'indicazione della data dell'incidente, arrivando financo ad indicare che fosse un giorno iniziale della settimana, così come nella descrizione dell'abbigliamento (tipo di scarpe) indossate dall'attrice e del punto preciso della strada ove si verificò l'impatto, il testimone non ha poi saputo indicare, pur essendosi trattenuto sul posto, il nome del conducente della motocicletta, né con quale compagnia fosse assicurata, ovvero altri dettagli parimenti importanti dell'accaduto, mostrando un ricordo scarsamente attendibile, in parte estremamente preciso e rispetto ad altri dettagli oltremodo lacunoso e vago.
Infine, in contrasto con quanto dichiarato dal testimone ha riferito che Tes_1 quest'ultimo condusse l'attrice in ospedale non già in automobile, come da lui dichiarato, bensì con un non meglio specificato motorino.
Da ultimo entrambi i testimoni hanno riferito che l'attrice si accasciò a terra, ovvero che cadde reggendosi la gamba, quindi una caduta che non determinò un impatto violento del torace e dell'addome dell'attrice al suolo. Tale caduta è scarsamente compatibile con le annotazioni del referto di primo soccorso, nel quale è indicato che l'attrice riportò una contusione toracica e che la stessa rese necessario un approfondimento strumentale, con rx del torace per coste ed ecografia addome completo. Trattasi di approfondimenti che non sarebbero stati necessari se la caduta,
14 come descritto dai testimoni, si fosse avuta a seguito di impatto con un motociclo che o era in fase di accelerazione iniziale, o procedeva a velocità commisurata al particolare affollamento della strada ed alla presenza sulla quasi totale estensione della carreggiata di bancarelle. La caduta al suolo descritta dai testimoni, quindi, non poté causare un impatto violento del torace e dell'addome a terra e non è compatibile con le annotazioni e gli accertamenti disposti in sede di primo soccorso.
Il complesso degli elementi considerati porta a ritenere non attendibili giacché contraddittorie rispetto alla documentazione versata e contrastanti fra di loro, le due deposizioni testimoniali.
Pur prescindendosi dalla circostanza che il testimone come da Tes_1 documentazione depositata dopo il raccoglimento della prova testimoniale, risulta aver reso testimonianza in relazione ad altro incidente stradale risalente al 2020, con conseguente falsità di quanto da lui dichiarato circa il fatto che non avesse mai reso deposizione testimoniale in relazione ad altri incidenti stradali;
le due deposizioni divergono fra di loro rispetto all'elemento della carrozzeria che colpì l'attrice ed entrambe rispetto alla descrizione di tale elemento contenuta nella lettera di messa in mora stragiudiziale;
sono contrastanti fra di loro circa il modo in cui l'attrice fu portata in ospedale;
non coincidono nella indicazione del punto preciso della gamba in cui fu colpita l'attrice, descritto in modo generico e, altresì, non coincidente con le annotazioni di primo soccorso;
contrastano con la diagnosi espressa in tale sede di contusione toracica, giacché nessuno dei due testimoni ha riferito di una violenta caduta al suolo con impatto del torace o dell'addome dell'attrice a terra.
Le deposizioni rese, sebbene molto dettagliate nella descrizione di alcuni elementi dell'accaduto, sono poi state estremamente generiche nella descrizione di altri dettagli, sebbene fondamentali, quali la compagnia di assicurazione della motocicletta ed il nome del suo conducente, che è stato descritto da entrambi i testimoni in maniera un po' stereotipata come un uomo di una cinquantina di anni. Tale omessa indicazione delle generalità dell'investitore appare singolare, considerato che, come già osservato,
i testimoni hanno invece ricordato dettagli dell'accaduto (giorno, orario preciso del fatto, punto esatto della strada, abbigliamento dell'attrice) che magari sarebbe stato più facile dimenticare e non gli elementi più importanti, quali il nome, anche solo di
15 battesimo, del conducente della motocicletta, che pure si fermò sul posto insieme ai testimoni ed all'attrice subito dopo l'accaduto e che parlò con loro, offrendosi anche di accompagnare l'infortunata in ospedale. Né è plausibile che, come affermato dal testimone il conducente non abbia proprio detto il suo nome, giacché di certo Tes_1 dovette fornire le sue generalità dopo l'accaduto, tant'è che il testimone ha Tes_3 saputo ricordare che era una persona che viveva fuori Napoli.
Il complesso degli elementi predetti non consente di far esprimere un giudizio di attendibilità delle deposizioni testimoniali e, quindi, di avvenuto raggiungimento della prova della domanda risarcitoria giacché, a tal fine, sarebbe stata necessaria una prova accreditabile ed attendibile del fatto che le lesioni si fossero prodotte proprio come conseguenza dell'incidente stradale descritto in atti.
La consulenza d'ufficio, con la quale è stato espresso un giudizio di compatibilità fra le lesioni e la riferita dinamica dell'incidente, ha fondato le sue valutazioni in punto di astratta compatibilità fra le lesioni accertate e la dinamica dell'incidente descritta in atti, ma non può sopperire alla mancanza di una prova certa del fatto che l'incidente si sia verificato proprio secondo le suddette modalità, con conseguente responsabilità delle parti convenute e sorgere di obblighi risarcitori.
Va, per mera completezza argomentativa, rimarcato che molti dei certificati medici prodotti sono privi di timbro e firma leggibili e che, quindi, non ne è certa la paternità
e provenienza. Esemplificativamente la visita chirurgica vascolare del 02/09/2005 (in occasione di accesso al P.S. dell'ospedale “ ed eseguita alle ore 15:26) ha Persona_1 timbro e firma non leggibili;
vi è indicazione di un'altra visita chirurgica vascolare dell'ospedale del 04/09/2015, ore 12:34, alla quale non corrisponde Persona_1 alcun verbale di in pronto soccorso in pari data;
il successivo certificato della visita medica del 08/09/2005 è privo di firma e data;
i certificati del 11/09/2015, 15/09/2015 recano firma apposta con sigla e timbro non leggibile e sbiadito;
i certificati del 22, 29 settembre e 2 ottobre hanno date apposte con timbro non leggibile e, anche in questo caso, il nome del medico firmatario è apposto con una sigla ed il timbro è sbiadito e non leggibile.
16 Le impegnative per effettuare le visite del C.U.P. per “altra irrigazione ferita” del
07.08.2015 risultano effettuate presso il P.O. San Giovanni Bosco, unità erogante
“ostetricia - perinatologia” - struttura diversa rispetto all'ospedale “ - Persona_1 con mancata accettazione della prima disponibilità in data 10.08.2015 e visita fissata per il 03.09.2015. Analogamente, vi sono altre prenotazioni, tutte datate 07.08.2015, con rifiuto della prima offerta di prestazione del 10.08.2015 e fissazione di appuntamenti per le date del 10.09.2015, 15.09.2015, 17.09.2015, 21.09.2015, 24.09.2015.
È stata poi prodotta richiesta di prenotazione tramite C.U.P. del 18.09.2015 del P.O. dei Pellegrini con rifiuto della prima offerta di prestazione in data 21.09.2015 ed appuntamento per il 17.11.2015 recante come causale “medicazione di ustioni”, quindi una prestazione diversa rispetto alla medicazione di un'ulcera, oltre a due ricevute di pagamento dell'Ospedale Pellegrini di € 56,15 ciascuna del 08.09.2015 e del 25.09.2015 che, però, non coincidono con la data dell'unica prenotazione effettuata presso il predetto ospedale per la medicazione delle ustioni.
La documentazione medica prodotta in relazione a tali prime visite (cfr. docc. da 12 a
20 prodotti in unico file) è perciò non affidabile, giacché le copie prodotte non sono leggibili quanto alla provenienza da un medico curante ed anche circa le date delle visite. Le richieste di prenotazione tramite CUP indicate nell'atto di citazione come “-
Impegnativa n. 150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del
3/9/2015; - Impegnativa n. 150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del 7/9/2015; - Impegnativa n. 150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90
(quarantasette, 90) appuntamento del 10/9/2015; - Impegnativa n. 150140535607370 del
5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del 14/9/2015; - Impegnativa n.
150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del 17/9/2015; -
Impegnativa n. 150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del
21/9/2015; - Impegnativa n. 150140535607370 del 5/8/2015 € 47,90 (quarantasette, 90) appuntamento del 24/9/2015; - Impegnativa n. 150140535618192 del 18/9/2015 € 56,16
(cinquantasei, 16) appuntamento del 17/11/2015” (cfr. pag. 23 dell'atto di citazione) come si è detto riportano causali, ospedali presso i quali è stata effettuata la prenotazione e date non coincidenti con quelle della documentazione medica prodotta (cfr. docc. 89-
244, allegati in unico file all'atto di citazione). Le prenotazioni presso il P.O. San
Giovanni Bosco sono state inoltre tutte effettuate nella medesima data, il 7 agosto 2015,
17 ovvero in un momento in cui non vi era stata ancora diagnosi di ulcere in sospetta flebite alla gamba sinistra, diagnosi la quale si ritrova, per la prima volta, nel verbale di P.S. dell'Ospedale dei Pellegrini del 30.08.2015. Dette visite risultano prenotate presso struttura ospedaliera diversa rispetto a quella dove in seguito si sarebbero avute le medicazioni della gamba e per una diversa prestazione (irrigazione di ferita da eseguire presso l'ambulatorio di ginecologia).
Parimenti, l'unica prenotazione effettuata presso il P.O. è relativa ad una Per_1 ustione, con visita fissata per il mese di novembre e le ricevute di pagamento del predetto ospedale prodotte non sono coerenti, quanto alle date, né con la data della prenotazione, né con quella della visita.
Non vi sono perciò elementi ulteriori, quali prenotazioni effettuate o pagamento delle prestazioni, che confermino l'effettiva effettuazione di dette visite mediche.
Anche i certificati successivi dell'ospedale P.O. dei riportano sovente date e Per_1 firme con timbri non leggibili, mentre in occasione dell'accesso in P.S. dell'ospedale
Cardarelli del 03.12.2016 è annotato quanto segue: “rilevazione anamnesi: anamnesi: paziente che da 2 anni sarebbe in cura per ulcera della gamba sx presso ed Ascalesi, Per_4 avrebbe effettuato oggi rmn arto inferiore e tampone su ferita, viene per dolore intenso all'arto inferiore”.
L'epoca di insorgenza della patologia e gli ospedali presso cui l'attrice fu visitata, quindi, divergono rispetto a quelli dove furono effettuate le prime visite e medicazioni indicate come immediatamente conseguenti all'evento lesivo per cui è causa, documentate da certificati medici prodotti in copia e di incerta provenienza, perché illeggibili nelle firme e nelle date.
L'unico certificato medico ricollegabile al trauma subito il 28/07/2015 è quello dell'Ospedale San Giovanni Bosco del datato 06/08/2015 in cui si ebbe la rimozione dei punti di sutura per la ferita lacerocontusa al collo del piede sinistro e, datosi atto della presenza di piccola secrezione siero-purulenta e di edema alla gamba sinistra e piccole ferite con creste ematiche, fu consigliata disinfezione con betadine ed elastocompressione con gambaletto benda elastica a gambaletto, prescritta terapia
18 farmacologica e consigliato un controllo a quindici giorni ed utile una visita angiochirurgica.
Le problematiche angiochirurgiche, peraltro, secondo quanto annotato nel verbale di pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli del 03.12.2016, presumibilmente preesistevano rispetto all'evento traumatico che impose l'applicazione dei punti di sutura, mentre la documentazione medica prodotta e relativa ai mesi successivi all'evento, per le problematiche evidenziate, non fornisce sicura prova del fatto che i trattamenti e le cure della ferita e delle ulcere siano stati praticati e siano eziologicamente riconducibili, per insorgenza, all'evento traumatico per cui è causa.
In conclusione, per le ragioni predette, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto che il valore della controversia appartiene allo scaglione di valore fino ad € 1.000.000,00, liquidando le stesse secondo valori medi nel rapporto processuale fra le parti costituite.
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 04.07.2024 (cfr
Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 18975/2021 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e , ogni altra domanda ed eccezione Controparte_3 disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
19 b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in € 29.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte attrice.
Napoli, 11 aprile 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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