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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2041 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, elett.te dom.ta in Frosinone Via Marcello Mastroianni n.14 scala Parte_1 B, presso lo Studio dell'avv. Tiziana Sodani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in appello.
Appellante E rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli giusta procura generale CP_1 alle liti rilasciata in data 22 marzo 2024 per atto Notaio (Repertorio Persona_1 n.37875 Raccolta n.7313) elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29 presso il Coordinamento legale regionale del Lazio
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro n.206/2024 pubblicata il 7.02.2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado allegava di aver presentato domanda Parte_1 di riscatto dei periodi contributivi per costituzione rendita vitalizia (art. 13 Legge
n. 1338 del 12 agosto 1962), prot. .3300.02/04/2021.0103306. CP_1
In particolare veniva richiesto il riscatto dei contributi relativamente ai seguenti periodi: dall'1.09.1975 al 31.12.1975, dall'1.01.1976 al 31.12.1976 e dall'1.01.1977 al 31.12.1977 avendo prestato la propria prestazione lavorativa per la società Bonser Spa. Allegava alla domanda la documentazione richiesta e precisamente Libretto di lavoro e le buste paga del periodo. CP_ Solo all'esito di ricorsi e diffide l' con comunicazione a mezzo pec in data
7.09.2022 comunicava di poter solo espletare le richieste di rendite vitalizie o riscatti che prevedono la valorizzazione dei periodi prescritti da oltre dieci anni.
I diritto sosteneva che in caso di prescrizione dei contributi, il lavoratore che non abbia maturato diritto a pensione per effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali in suo favore da parte del datore di lavoro ha diritto alla costituzione ex art. 13 legge n. 1338/1962 di rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata ai contributi assicurativi omessi e non più versabili per intervenuta prescrizione. Ha aggiunto che il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della CP_ retribuzione. Richiamata la circolare n.78 del 29.05.2019, la sentenza della
Corte Costituzionale n. 568/1989, l'attuale appellante ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accoglimento della domanda presentata di riscatto dei periodi contributivi per costituzione rendita vitalizia (art. 13 Legge n. 1338 del 12 agosto 1962) e pertanto alla conseguente liquidazione della rendita vitalizia con decorrenza dal momento in cui è maturato il diritto alla pensione, con conseguente condanna della convenuta al predetto pagamento. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data della domanda amministrativa al saldo. Condannare altresì l'ente, per tutte le causali di cui al ricorso, al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa.
Precisava di aver allegato alla domanda presentata all'Istituto documentazione probante chiara e certa dello svolgimento del rapporto lavorativo con la società
Bonser SPA per i periodi richiesti non coperti da contribuzione, ovvero l'estratto
2 CP_ conto assicurativo precisamente dall'1/10/1975 al 31/12/1975, dall'1/01/1976 al 31/12/1976 e dall'1/01/1977 al 1/12/1977.
Fra l'altro nel libretto di lavoro n.5034 della viene riportato che la Parte_1 medesima ha prestato attività lavorativa per la Bonser Spa con sede legale in Valle del Sacco, Ferentino (FR), con data di assunzione in servizio dal 23/10/1972 e data di cessazione 1/06/1977; lettera di assunzione della Bonser Spa riportante la data di inizio attività lavorativa dal 23/10/1972 nonché le buste paga del periodo;
che la
Bonser spa risulta cessata ormai da anni, come da estratto del registro imprese allegato, per cui nessuna domanda poteva essere rivolta direttamente alla società datrice di lavoro. CP_ Censurata la condotta dell' meramente passiva, in violazione del principio di correttezza e buona fede, imparzialità e trasparenza ovvero buon andamento della pubblica amministrazione, ne ha chiesto la condanna a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi, in via equitativa, nella stessa misura dell'indennità richiesta o nella misura che il Giudice riterrà di giustizia.
Si è costituito l' sostenendo che il << preteso diritto azionato in giudizio si è CP_1 irrimediabilmente estinto per maturata prescrizione dello stesso>>. Sul punto ha richiamato la pronuncia della Cass. SS.UU. del 14 settembre 2017 n.21302, in tema di prescrizione del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art.13 della legge n.1338/1962.
Per cui < esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art.13 della legge n.1338/1962 per i contributi omessi e che la prescrizione non possa essere che quella ordinaria decennale. Tale prescrizione decennale decorre dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, e cioè dal giorno di scadenza della prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato…nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, spettante all'ente assicuratore>>
3 Ha aggiunto che per la certezza del diritto sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale. Per le stesse ragioni di certezza, < maturazione della prescrizione, quinquennale nel caso che ci occupa, del diritto al CP_ recupero dei contributi da parte dell per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione. E poichè tra la data di prescrizione dei contributi omessi risalenti al 1975/76/77) e la data di presentazione della domanda di costituzione di rendita vitalizia del 2 aprile 2021 volta a sanare l'omissione contributiva, sono decorsi con tutta evidenza più di dieci anni, il diritto azionato da controparte appare prescritto>>.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
Il primo giudice ha così individuato l'oggetto del giudizio: accertamento del diritto di riscatto della ricorrente in relazione ai contributi omessi dal proprio datore di lavoro Bonser s.p.a. per il periodo dal 1.9.1975 al 31.12.1975, 1.1.1976 al
31.12.1976 e dall'1.1.1977 al 31.12.1077.
Ha poi valutato la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al riscatto contributivo e alla costituzione della rendita vitalizia.
Richiamato, poi, il contenuto dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, ha precisato che la < CP_ lavoro ometta di versare i contributi previdenziali all e consente, quando la contribuzione risulta prescritta e nulla può essere chiesto dall'ente previdenziale al datore di lavoro, di attenuare gli effetti negativi derivanti al lavoratore dall'omissione contributiva prevedendo, appunto, la facoltà di riscatto di tali periodi mediante il versamento della cd. riserva matematica attraverso la procedura della costituzione della rendita vitalizia;
è anche previsto che il lavoratore stesso possa esercitare tale facoltà ove il riscatto non avvenga da parte del datore di lavoro>> Si tratta di un temperamento del limite di cui all'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 – che, preclude il pagamento tardivo di crediti previdenziali prescritti.
E' prevista la facoltà per il lavoratore di presentare personalmente tale richiesta all' pagando la predetta “riserva matematica”: in questo caso è salvo il CP_1 diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, per una misura
4 corrispondente al capitale versato dal lavoratore a CP_1
Tanto premesso il primo giudice ha esaminato funditus la questione della
< della facoltà di riscatto dei contributi non versati nel periodo in cui ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Bonser spa nei periodi dal 1.1.1975 al 31.12.1975, dall'1.1.1976 al 31.12.1976 e dall'1.1.1977 al 31.12.1977 ai fini della costituzione della rendita vitalizia>>.
Secondo l'orientamente risalente a Cass. n. 6568/1979 il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al comma 2 dell'art. 2116 c.c., sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale.
La prescizione decorre da tale momento e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, restando irrilevante, a questo effetto,
l'emanazione del provvedimento definitivo di rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell a causa della constatata deficienza (o Controparte_2 insufficienza) contributiva, trattandosi di un atto meramente dichiarativo, riferito ad un'obbligazione che deriva unicamente dalla legge in presenza di determinati presupposti.
L'evento della perdita della prestazione previdenziale per effetto dell'omesso versamento della retribuzione era ritenuto elemento costitutivo e l'omissione contributiva costituivano elementi della fattispecie risarcitoria, in mancanza del quale non poteva essere azionato il diritto al risarcimento del danno e, quindi, non poteva iniziare a decorrere la prescrizione. Anzi prima del maturare del diritto a pensione il lavoratore difetta di interesse per l'azione risarcitoria. Egli può solo proporre una domanda di mero accertamento dell'astratta possibilità dannosa dell'omissione contributiva.
Verificatisi tutti gli eventi che condizionano l'erogazione della pensione, l'interesse ad agire sussiste e può essere esercitata l'azione diretta al risarcimento del danno da CP_ omesso versamento di contributi all e del relativo rimedio di cui il lavoratore può avvalersi ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Azione soggetta alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., che decorre dal momento in cui il lavoratore, raggiunta l'età pensionabile e concorrendo ogni altro requisito, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a cagione dell'omissione.
5 Tuttavia, prosegue il primo giudice, tale orientamento è stato superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 5, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell , senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della CP_1 omissione contributiva (Cass. S.U. n. 21302/2017)”
Il Tribunale ha concluso ritenendo che il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione della predetta rendita vitalizia fosse assoggettato, al termine ordinario di prescrizione (decennale), decorso il quale esso si era estinto in conformità alle regole generali vigenti in materia.
In definitiva il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'art. 13 l.
n. 1338 del 1962, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero CP_ dei contributi da parte dell per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione.
Ha aggiunto che non vi sarebbe differenza di disciplina nel caso in cui sia il lavoratore a chiedere la condanna del datore di lavoro al versamento della riserva matematica rispetto a quanto, come sostiene l'appellante, intenda farlo egli stesso ai sensi del comma 5 dell'articolo in commento.
Salvo ipotesi espresse nel nostro ordinamento tutti i diritti di prescrivono e la parte
< quale il diritto alla costituzione della rendita sarebbe imprescrittibile nel caso in cui sia il lavoratore a farsi carico dell'esborso economico, in ogni caso, tale tesi non convince. La ricorrente ha sostenuto che la prescrizione decennale può ritenersi applicabile solo quando l'invocata costituzione della rendita vitalizia avvenga a spese del datore di lavoro inadempiente e non anche, come nella specie, quando gli oneri per la provvista della costituzione della rendita debbano essere posti a carico del lavoratore stesso richiedente la rendita vitalizia. Invero, l'azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui all'art.13, della legge n. 1338 del 1962 è infatti unica e sempre la stessa, a prescindere dal fatto se gli oneri per la provvista debbano ricadere sul datore di lavoro inadempiente o se, come nella specie, debbano essere accollati al lavoratore richiedente per sua espressa volontà. Nessuna distinzione e
6 nessun diverso trattamento, anche in punto di prescrizione, può pertanto configurarsi tra l'ipotesi della richiesta di rendita fatta dal datore di lavoro e l'ipotesi della richiesta di rendita ad opera dello stesso lavoratore, che si può sostituire al CP_ primo, versando direttamente all la riserva matematica, salvo il diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, anche in quest'ultimo caso, come nella specie, opera il principio giurisprudenziale della prescrizione, come sopra richiamato. Al più potrebbe sostenersi che il termine di prescrizione per l'azione di cui al comma 5 decorrerebbe dal momento in cui si verifica l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro atteso che solo in questo momento sorgerebbe il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro. Tuttavia, a parte che nulla sul punto è stato dedotto dalla parte ricorrente, deve in ogni caso osservarsi che nel caso in esame, trattandosi di contribuzione relativa agli anni dal 1975, 1976 e 1977, alla data dell'inoltro della domanda amministrativa presentato dalla ricorrente in data 2.4.2021, il diritto alla costituzione della rendita risulta ormai prescritto. In particolare, nel caso di specie, il periodo contributivo oggetto della domanda di riscatto dell'appellante risale agli anni 1975- 1977, antecedenti alla entrata in vigore della L. 335 del 1995 a decorrere dalla quale soltanto il termine di prescrizione dei crediti contributivi è stato ridotto da dieci a cinque anni;
posto che tra la proposizione della domanda di riscatto (in data 2.4.2021) e il periodo scoperto dal versamento dei contributi (1975-1977) sono decorsi oltre venti anni (dieci anni per la maturazione della prescrizione del diritto CP_ dell al recupero della contribuzione dal datore di lavoro + dieci anni per l'esercizio della facoltà di costituzione della rendita vitalizia e conseguente riscatto del periodo di omessa contribuzione) il diritto della parte ricorrente al riscatto della contribuzione risulta ormai definitivamente prescritto>>.
Con il gravame ha censurato la sentenza ritenendola Parte_1 contraddittoria ed illogica ed errata l'interpretazione dell'art. 13 legge n.1338 del
1962.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
In sintesi secondo l'appellante quando si esamina il diritto-potere del lavoratore nei confronti dell'istituto previdenziale a regolarizzare la propria posizione contributiva, la previsione di un limite prescrizionale non appare giustificabile lì dove le tariffe stabilite per la costituzione della riserva matematica siano tali da
7 escludere oneri economici aggiuntivi in capo all'ente previdenziale. Affermazione questa che porta a ritenere che lo stesso legislatore abbia riconosciuto, senza limite temporale alcuno, il potere di versare le somme per la riserva matematica e che trova una sua spiegazione nei costi, predeterminati nello stesso decreto ministeriale, posti a carico esclusivo del richiedente. Deve quindi ritenersi, così opina l'appellante, che nei confronti dell'ente previdenziale, non operi l'ordinaria prescrizione, per la constatazione che alcun costo economico, immediato o che possa sorgere durante il periodo in cui si eroga la prestazione pensionistica, è addossato all' a causa dell'inadempimento contributivo, nel momento in cui CP_1 si costituisce la rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, avendo l'ordinamento previsto l'allocazione dei costi solo in capo al datore di lavoro o al lavoratore a cui
è discrezionalmente affidata la possibilità o meno di accedere all'istituto delineato dalla normativa in esame.
Vi è da dire che le ragioni di principio ed interpretative dell'appellante sembrano aver trovato applicazione nella nuova disciplina della rendita vitalizia di cui all'art.13 l.n.1338/1962 è stata modificata dalla legge 13 dicembre 2024 n.203 (c.d.
Collegato Lavoro), che ha introdotto il diritto imprescrittibile del lavoratore di chiedere la costituzione della rendita vitalizia per i contributi omessi dal datore di lavoro e ormai prescritti, con onere finanziario a proprio carico.
Tale diritto è previsto dal “nuovo” comma 7 dell'art. 13 della legge n. 1338 del
1962 sulla rendita vitalizia,il quale dispone che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all' la costituzione della Controparte_3 rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
Dalla nuova disposizione legislativa ne consegue che la richiesta di rendita vitalizia da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico, non è soggetta a prescrizione.
Il diritto di richiedere la rendita vitalizia di cui al "nuovo" comma 7, art. 13 L. n.
1338 del 1962, quindi, è un diritto proprio del lavoratore, che può essere esercitato esclusivamente dallo stesso o dai suoi superstiti, a condizione che sia intervenuta la prescrizione decennale sia del diritto di richiederla da parte del datore di lavoro, sia dell'omologo diritto del lavoratore di richiederla in sostituzione del datore di
8 lavoro.
Sulla prescrizione è intervenuta la circolare n.48/2025 con cui l CP_1 CP_1 chiarisce che il diritto di richiedere la rendita vitalizia (da parte del datore di lavoro o dal lavoratore in sua sostituzione) si prescrive nel termine di dieci anni, decorrenti dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro inadempiente CP_1 avrebbe dovuto versare e non ha versato.
Pertanto, solamente dopo dieci anni decorrenti dall'intervenuta prescrizione dei contributi, il lavoratore (o i suoi superstiti) potranno richiedere senza limiti di tempo una rendita vitalizia, al fine di riscattare i periodi di lavoro per cui non è stata versata la contribuzione.
La circolare specifica, inoltre, che qualora l'istanza per la rendita vitalizia sia presentata dal lavoratore e non risulti decorso il termine prescrizionale di dieci anni,
l'istanza verrà considerata come se fosse stata inoltrata ai sensi dell'art. 13 comma
5 (e cioè dal lavoratore in sostituzione del datore di lavoro). In tal caso, la richiesta dovrà contenere la documentazione attestante l'intimazione del lavoratore al datore di lavoro di sostituirsi ad egli nella costituzione della rendita vitalizia, salvo il risarcimento del danno, nonché la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro (cfr. paragrafo 6 circolare n. 48 del 24 febbraio 2025. CP_1
Nel caso in cui, invece, il lavoratore abbia presentato "in via esclusiva" l'istanza di rendita vitalizia dopo il termine di prescrizione decennale, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 che ha riconosciuto tale diritto "esclusivo" del lavoratore, la circolare n.48/2025 chiarisce che tale istanza sarà considerata CP_1 come inoltrata ai sensi del comma settimo dell'articolo 13 della legge n. 1338 del
1962 e definita d'ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore di tale comma (12 gennaio 2025), con onere fiscale a carico del lavoratore calcolato da tale data.
Tuttavia la questione non è sopita.
Con indicato dall'appellante con l'ordinanza interlocutoria n. 13229 del
14/05/2024, la Corte di Cassazione sezione lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per quanto attiene la questione «se, nella rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, il dies a quo della prescrizione in danno del lavoratore debba essere individuato nella data di prescrizione dei contributi o,
9 invece, in quella in cui matura il danno di cui all'art. 2116, comma 2, c.c., ossia nel momento in cui, verificatosi l'evento protetto, l'ente previdenziale non paga la prestazione pensionistica in conseguenza dell'omissione contributiva».
La pronuncia non è fatta attendere.
A norma dell'art.13, comma 1, della l.n.1338/1962 il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l'assicurazione IVS e che non possa più versarli CP_ per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all' di costituire una rendita CP_ vitalizia con versamento all' della corrispondente riserva matematica. Lo stesso articolo 13 (comma 5) prevede che il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può egli sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il dibattito giurisprudenziale di cui ha dato conto il primo giudice è sempre stato concentrato sulla prescrittibilità o meno del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art.13 l.n. 1338/1962 piuttosto che sull'insorgenza della decorrenza del termine di prescrizione.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 7.8.2025 n.22802 hanno affrontato, oltre alla problematica della prescrittibilità o meno del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, la problematica della individuazione del momento in cui tale termine inizia a decorrere per i soggetti (datore di lavoro- lavoratore) che possono chiedere la costituzione della rendita vitalizia.
La sentenza n.22802/2025, dopo una attenta ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte sul tema della prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, ha aderito all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene soggetto a prescrizione il riferito diritto;
prescrittibilità dell'azione di costituzione della rendita vitalizia che trova conferma nel recente intervento del legislatore in tema di costituzione della rendita vitalizia (art.30 della l.n.203/2024), per cui “l'azione di costituzione della rendita, sia che venga promossa dal datore di lavoro (primo comma) sia che venga intrapresa dal lavoratore (quinto comma) è soggetta a prescrizione posto che la norma dispone che solo quando tale azione è prescritta è data al lavoratore la possibilità di agire, seppure con onere interamente a suo carico, per la costituzione della rendita”.
In ordine al momento dal quale inizia a decorrere il termine (e con quale modalità), le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n.22802/2025 statuisce che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia si prescrive in sequenza.
10 Infatti per la Suprema Corte occorre differenziare la decorrenza dell'esordio del termine di prescrizione nel caso in cui agisca il datore di lavoro da quello in cui invece sia il lavoratore a chiedere la costituzione della rendita che “non possa ottenere dal datore di lavoro” decidendo perciò di sostituirsi allo stesso, salvo chiedergli il risarcimento del danno.
Il diritto del lavoratore ad agire in luogo del datore di lavoro per la costituzione della rendita vitalizia non comincia a prescriversi prima che sia venuto meno il diritto dello stesso datore di lavoro di provvedere.
Per il lavoratore il termine di prescrizione decorre dalla maturazione della prescrizione della facoltà dal datore di lavoro di costituire la riserva matematica ex art.13, primo comma, l.n.1338/1962.
Maturata la prescrizione dei contributi, decorre per il datore di lavoro che non li abbia versati il termine decennale di prescrizione del diritto a versare la riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile in favore del lavoratore.
In pratica, prescritto il diritto del datore di lavoro a chiedere egli stesso la costituzione della rendita in favore del lavoratore con il versamento della riserva matematica, il lavoratore potrà sostituirsi al datore di lavoro e provvedere al versamento.
Solo quando non sarà più possibile per il datore di lavoro provvedere alla costituzione della rendita, il diritto del lavoratore a sostituirsi nella costituzione della rendita, inizierà a prescriversi.
In pratica, sarà necessario il decorso di cinque anni perché si prescrivano definitivamente i contributi;
dalla loro prescrizione decorre il termine decennale per l'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (art.13, comma 1, l.n.1338/1962); decorso il termine decennale, il lavoratore potrà esercitare la facoltà dalla legge riconosciutagli, con diritto a vedersi risarcire il danno subito (art.13, comma 5,
l.n.1338/1962) nel termine di 10 anni.
In conclusione la prescrizione per il lavoratore a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, comincia a decorrere dal momento in cui si prescrive per il datore di lavoro il diritto a chiedere la costituzione della rendita.
Con rapidità l' , con la circolare n. 141 del 12 novembre 2025, a seguito del CP_1 mutamento del precedente orientamento espresso in materia da parte delle Sezioni
11 Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025), detta disposizioni con riguardo al “un nuovo sistema di decorrenza in sequenza” dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma (istanza del datore di lavoro) e del quinto comma (istanza del lavoratore) dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; la circolare sostituisce integralmente la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025.
Si legge quanto segue: <<
1. Premessa L'articolo 30 della legge 13 dicembre 2024,
n. 203, ha aggiunto, all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il settimo comma, disponendo che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'
[...]
la costituzione della rendita vitalizia con onere Controparte_3 interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
La circolare n. 48 del 24 febbraio 2025 ha fornito indicazioni per l'applicazione della citata disposizione e per la valutazione dei suoi presupposti. Nello specifico la citata circolare ha illustrato il regime e la decorrenza della prescrizione del diritto che l'articolo 13 della legge n. 1338/1962 riconosce al datore di lavoro, nel primo comma, e al lavoratore, nel quinto comma, e ha evidenziato l'imprescrittibilità del diritto del lavoratore riconosciuto dal settimo comma.
Riguardo alla decorrenza del termine decennale per la maturazione della prescrizione del diritto del datore di lavoro (cfr. il primo comma dell'art. 13) e del diritto del lavoratore (cfr. il quinto comma dell'art. 13) nella circolare in argomento
è stato individuato, per entrambi i soggetti e i rispettivi diritti, un unico termine di prescrizione, decorrente dalla maturazione della prescrizione dei contributi omessi, coerentemente con l'orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 21302 del 14 settembre 2017
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22802 del 7 agosto
2025, superano tale orientamento, delineando un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma (istanza del datore di lavoro) e del quinto comma (istanza del lavoratore) dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962.
Le richiamate Sezioni Unite, inoltre, forniscono importanti chiarimenti in tema di costituzione della rendita vitalizia.
Tanto premesso, con la presente circolare, in attuazione del nuovo orientamento
12 espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si forniscono le seguenti indicazioni che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, sostituiscono integralmente le indicazioni fornite con la circolare n. 48/2025.
2. Principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
22802 del 7 agosto 2025
Con la sentenza n. 22802/2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono i seguenti principi: il diritto di costituire la rendita vitalizia, riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell'articolo 13 e al lavoratore dal quinto comma del medesimo articolo, è soggetto a prescrizione
(conformemente, quindi, a quanto affermato dall' , dal consolidato CP_3 orientamento della giurisprudenza e dal settimo comma dell'art. 13); il termine decennale di prescrizione del diritto del datore di lavoro (primo comma dell'art. 13) decorre dalla data in cui cadono in prescrizione i contributi oggetto di istanza di rendita vitalizia;
il termine decennale di prescrizione del diritto del lavoratore
(quinto comma dell'art. 13) decorre dalla data in cui cade in prescrizione il diritto riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell'articolo 13; il lavoratore, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13, può costituire la rendita vitalizia anche prima che sia caduto in prescrizione il diritto riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma, purché dimostri di non potere ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro (cfr. il successivo par. 6); il diritto di costituire la rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, riconosciuto al lavoratore dal settimo comma dell'articolo 13, viene a esistenza a decorrere dalla data in cui cade in prescrizione il diritto che gli viene riconosciuto dal quinto comma dell'articolo 13.
Nel silenzio delle Sezioni Unite, resta ferma l'imprescrittibilità del diritto previsto dal settimo comma;
in materia previdenziale, il regime delle prescrizioni è sottratto alla disponibilità delle parti;
le prescrizioni operano di diritto e l'Ente previdenziale non può rinunciarvi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non hanno, quindi, ravvisato ragioni per rivedere l'orientamento favorevole alla prescrittibilità dell'azione prevista dall'articolo 13, primo e quinto comma, ormai oggettivamente consolidato, ma hanno concentrato l'indagine sull'individuazione del momento in cui la prescrizione del diritto a ottenere la costituzione della rendita vitalizia, disciplinato dai medesimi commi, comincia a decorrere.
13 Esemplificando, lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (cfr. il comma primo dell'art. 13); decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale (cfr. il quinto comma dell'art. 13); trascorso anche quest'ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico (cfr. il settimo comma dell'art. 13).
3. Imprescrittibilità del diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia di cui al settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 (istanza presentata dal lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro)
Il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, ai sensi dei citati commi primo e quinto dell'articolo 13 – quindi, rispettivamente, il diritto in via principale del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore e il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro - è soggetto a prescrizione.
Il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia di cui al settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 è invece attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto del medesimo articolo 13, o quando, in forza della maturata prescrizione, la costituzione della rendita vitalizia non possa più essere richiesta all' né dal CP_3 datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro. In considerazione del quadro normativo in cui si inserisce, con il settimo comma del citato articolo 13 il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l' la rendita CP_1 vitalizia sia dell'omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.
4. Adempimenti amministrativi Sul piano operativo, le Strutture territoriali dell'Istituto, nell'esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, devono accertare preliminarmente il giorno di scadenza del termine di prescrizione
14 dei contributi obbligatori che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell' ), verificando la CP_1 sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione dei contributi. Si ricorda che il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è variato nel corso del tempo: dagli originari cinque anni stabiliti dall'articolo 55 del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, si è passati ai dieci anni di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile
1969, n. 153, prorogati per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma
19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per tornare a essere nuovamente di cinque anni a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ai fini del computo del termine finale assumono rilevanza anche i diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli anni in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei contributi connessi a eventi straordinari di carattere generale o territorialmente delimitati (a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, calamità, emergenza sanitaria da COVID-19, ecc.). Con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale dei contributi e alla conseguente decorrenza della prescrizione del diritto di cui al primo e quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962, relativamente agli iscritti alla Gestione pubblica, si rinvia al successivo paragrafo 7 della presente circolare.
5. Fattispecie Ai sensi del vigente articolo 13 della legge n. 1338/1962 e dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 22802/2025, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono verificarsi le seguenti fattispecie (cfr. l'Allegato n. 1): a) richiesta all' , da parte CP_1 del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (cfr. il primo comma dell'art. 13); b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (cfr. il quinto comma dell'art. 13); c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico - una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (cfr. il settimo comma dell'art. 13).
5.1 Istanza presentata dal datore di lavoro (primo comma dell'art. 13) La facoltà riconosciuta al datore di lavoro si prescrive decorsi dieci
15 anni dalla data di prescrizione dei contributi a cui l'istanza si riferisce;
conseguentemente, la Struttura territorialmente competente deve verificare che tra la data di prescrizione dei contributi e la data dell'istanza del datore di lavoro non siano decorsi più di dieci anni. Qualora il termine non risulti decorso, l'istanza deve essere esaminata nel merito;
diversamente, la medesima deve essere respinta per intervenuta prescrizione. Infatti, per il datore di lavoro non è prevista la facoltà di attivare la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del settimo comma dell'articolo 13, facoltà riconosciuta esclusivamente al lavoratore e ai suoi superstiti quando sia prescritto il diritto riconosciuto agli stessi dal quinto comma del medesimo articolo 13. La Struttura territorialmente competente deve verificare altresì la sussistenza di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso del temine di prescrizione decennale inerente al diritto riconosciuto dal primo comma dell'articolo 13. In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell'articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte. In tale circostanza, l'istanza va respinta per prescrizione limitatamente ai contributi per i quali il diritto del datore di lavoro risulti prescritto e va esaminata nel merito per gli altri.
5.2 Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti (quinto e settimo comma dell'art. 13) Il diritto del lavoratore di attivare la rendita in via sostitutiva (cfr. il comma quinto dell'art. 13) si prescrive decorsi dieci anni dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro di cui al primo comma dell'articolo 13. La Struttura territorialmente competente deve verificare se, alla data dell'istanza del lavoratore o dei suoi superstiti, il diritto del datore di lavoro risulti prescritto: se il diritto del datore di lavoro non è prescritto, l'istanza si considera proposta ai sensi del quinto comma, subordinatamente alla prova di non potere ottenere la costituzione della rendita dal datore di lavoro (cfr. il successivo par. 6); se il diritto del datore di lavoro è prescritto, ma non sono decorsi dieci anni dalla sua prescrizione, l'istanza è comunque riconducibile al quinto comma, senza che il lavoratore sia gravato dall'onere di provare di non potere ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro ai sensi del primo comma.
Nel caso in cui anche il diritto di cui al quinto comma dell'articolo 13 risulti prescritto, il lavoratore o i suoi superstiti possono presentare istanza in proprio, ai sensi del settimo comma, con onere interamente a proprio carico. In tale ipotesi, occorre distinguere: se l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge n. 203/2024 ed è ancora giacente, la stessa deve essere considerata inoltrata
16 ai sensi del settimo comma e definita d'ufficio come se fosse stata presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato a tale data, in applicazione del principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo;
se l'istanza è presentata a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 203/2024, la stessa si considera inoltrata ai sensi del settimo comma e la data della domanda coincide con quella di presentazione. In ogni caso in cui l'istanza sia accolta ai sensi del settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962, nel relativo provvedimento deve essere specificato che il diritto del lavoratore o dei suoi superstiti di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi del quinto comma del medesimo articolo, è prescritto e che l'istanza è accolta ai sensi del settimo comma dell'articolo 13.
In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto riconosciuto al lavoratore dal quinto comma dell'articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte. In tale circostanza, pertanto, l'istanza deve essere considerata inoltrata ai sensi del quinto comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto in argomento non risulti prescritto, e ai sensi del settimo comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto del quinto comma risulti prescritto.
6. Profili istruttori e onere di riscatto Nei paragrafi precedenti è stato chiarito che, ai fini dell'esercizio della facoltà del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia reversibile ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962, il termine di prescrizione decorre dall'intervenuta prescrizione dei contributi omessi;
per la costituzione della rendita vitalizia chiesta dal lavoratore ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della medesima legge, il termine di prescrizione decorre da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Nulla preclude al lavoratore la possibilità di agire in sostituzione del datore di lavoro che non possa, per altre ragioni, o non voglia provvedere alla costituzione della rendita vitalizia anche prima della maturazione della prescrizione dell'azione datoriale.
Anche in questo caso, e ancora prima della maturazione della prescrizione, il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro provvedendo al versamento della riserva matematica ai sensi del quinto comma dell'articolo 13. In questa ipotesi, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita vitalizia dallo stesso datore di lavoro. In conseguenza di quanto evidenziato, ove agli atti della domanda non sia già presente la testimonianza resa dal datore di lavoro (cfr. il par.
3.2 della circolare n. 78 del 29 maggio 2019), le
17 istanze da intendersi presentate ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 devono essere corredate da un confronto preventivo con il datore di lavoro e cioè dalla documentazione contenente l'intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell'intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno. Deve essere altresì allegata anche la documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro. Nel caso in cui manchi la documentazione della risposta del datore di lavoro, la Struttura territorialmente competente deve comunicare ufficialmente a quest'ultimo che è stata inoltrata una domanda ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 e acquisire la sua ufficiale posizione, circostanziata e motivata in merito. Il lavoratore può ritenersi legittimato a sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del quinto comma solo nel caso in cui lo stesso dichiari di non volere provvedere ai sensi del primo comma o nel caso in cui non sia stata ottenuta risposta ufficiale dal medesimo in quanto irreperibile o silente, effettuata ogni valutazione della Struttura territorialmente competente sulla fondatezza della richiesta nel merito probatorio. Diversamente, nei casi in cui il diritto di cui al quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 sia esercitato dal lavoratore, o dai suoi superstiti, dopo la maturazione della prescrizione dell'azione datoriale ai sensi del primo comma, l'impossibilità del datore di lavoro si identifica con l'avvenuta prescrizione;
il lavoratore e la Struttura territorialmente competente possono, quindi, omettere il confronto preventivo con il datore di lavoro. Analogamente, nessuna prova inerente all'impossibilità del datore di lavoro
è richiesta quando, prescritto anche il diritto riconosciuto al lavoratore dal quinto comma, l'istanza del lavoratore o dei suoi superstiti vada esaminata ai sensi del settimo comma dell'articolo 13. In ogni caso, resta sempre salva la possibilità di contattare il datore di lavoro per chiarimenti, riscontri e verifiche, come illustrato al paragrafo 5 della circolare n. 78/2019. Riguardo al regime probatorio imposto dall'articolo 13 e dai relativi profili istruttori, restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 78/2019, sia in merito alle domande da valutare ai sensi del primo e del quinto comma dell'articolo 13 sia riguardo alle domande da valutare ai sensi del successivo settimo comma;
si evidenzia, infatti, che ai sensi del settimo comma del medesimo articolo è fatto salvo “l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma”. Nulla è innovato in merito alla determinazione dell'onere di riscatto, per
18 la quale si rinvia alle indicazioni fornite in materia dall'Istituto.
7. Iscritti alla
Gestione pubblica Con le circolari n. 169 del 15 novembre 2017, n. 117 dell'11 dicembre 2018, n. 122 del 6 settembre 2019, n. 25 del 13 febbraio 2020, n. 92 del
17 novembre 2023, n. 58 del 22 aprile 2024, con il messaggio n. 87 del 10 gennaio
2025 e con la circolare n. 70 del 27 marzo 2025, l'Istituto ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del termine prescrizionale ai contributi di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, nell'ambito della Gestione pubblica. In considerazione dell'interpretazione fornita con le citate circolari, e limitatamente alle fattispecie in cui è applicabile l'istituto dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962 (cfr. il par. 4 della circolare n. 25 del
13 febbraio 2020), si precisa che il termine prescrizionale decennale per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma dell'articolo 13 nell'ambito della contribuzione della Gestione pubblica decorre dalla data di prescrizione dei contributi, come individuata in applicazione delle disposizioni emanate in materia. A titolo esemplificativo, pertanto, per i periodi di lavoro con obbligo di iscrizione alla per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole Pt_2 elementari parificate (CPI) presso Enti diversi dalle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (non rientranti nella sospensione del termine prescrizionale dei contributi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, inserito dall'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni)[2], con riferimento ai quali la prescrizione dei contributi è operativa a partire dal 1° gennaio 2020, la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma può essere presentata entro il 31 dicembre 2029, quella ai sensi del quinto comma può essere presentata entro il 31 dicembre 2039, mentre, fino a quando la stessa legittimazione ai sensi dei medesimi commi non sia prescritta, la legittimazione ai sensi del settimo comma non è esercitabile.
8. Domande e ricorsi pendenti Le disposizioni fornite con la presente circolare si applicano alle domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima e anche a tutte le domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti.>>.
Conclusivamente lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede
19 che dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (cfr. il comma primo dell'art. 13); decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale (cfr. il quinto comma dell'art. 13); trascorso anche quest'ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico (cfr. il settimo comma dell'art. 13).
In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto riconosciuto al lavoratore dal quinto comma dell'articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte.
In tale circostanza, pertanto, l'istanza deve essere considerata inoltrata ai sensi del quinto comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto in argomento non risulti prescritto, e ai sensi del settimo comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto del quinto comma risulti prescritto.
La circolare, condivisibilmente, prevede che alle domande ed ai ricorsi pendenti si applichino le “disposizioni” fornite con la circolare esaminata.
Si tratta delle domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima circolare ed a tutte le domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione che, a quella data, siano pendenti ovvero non definiti.
Conclusivamente, considerato che l'appellante ha presentato in data 2.04.2021, tramite Patronato Inas – Cisl, domanda di riscatto dei periodi contributivi per costituzione rendita vitalizia (art. 13 Legge n. 1338 del 12 agosto 1962), prot.
.3300.02/04/2021.0103306; che con la predetta domanda riguarda il riscatto CP_1 dei contributi relativamente ai seguenti periodi: dall'1.09.1975 al 31.12.1975, dall'1.01.1976 al 31.12.1976 e dall'1.01.1977 al 31.12.1977 avendo la ricorrente prestato la propria prestazione lavorativa per la società Bonser Spa;
che il rapporto di lavoro come l'omissione contributiva non sono in discussione;
che secondo quanto ritenuto dall'ultimo intervento delle sezioni unite e in forza della circolare CP_ esaminata dall'1.9.1975 al 2.4.2021 sono decorsi oltre 45 anni all'appellante può essere esclusivamente riconosciuto il diritto possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico (cfr. il settimo comma dell'art. 13).
Pertanto la sentenza va riformata e dichiarato il diritto della ricorrente
20 all'accoglimento della domanda presentata di riscatto a proprio carico dei periodi contributivi per costituzione rendita vitalizia (art. 13 Legge n. 1338 del 12 agosto
1962) e pertanto alla conseguente liquidazione della rendita vitalizia con decorrenza dal momento in cui è maturato il diritto alla pensione, con conseguente condanna della convenuta al predetto pagamento. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data della domanda amministrativa al saldo.
Infatti il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l' la rendita vitalizia sia dell'omologo diritto del CP_1 lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.
La complessità della questione interpretativa, le sopravvenienze normative inducono alla compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza dichiara il diritto di all'accoglimento della domanda presentata di riscatto Parte_1
a proprio carico dei periodi contributivi per costituzione rendita vitalizia (art. 13
Legge n. 1338 del 12 agosto 1962) e pertanto alla conseguente liquidazione della rendita vitalizia con decorrenza dal momento in cui è maturato il diritto alla pensione, con conseguente condanna della convenuta al predetto pagamento. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data della domanda amministrativa al saldo. Compensa le spese del doppio grado.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2041 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, elett.te dom.ta in Frosinone Via Marcello Mastroianni n.14 scala Parte_1 B, presso lo Studio dell'avv. Tiziana Sodani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in appello.
Appellante E rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli giusta procura generale CP_1 alle liti rilasciata in data 22 marzo 2024 per atto Notaio (Repertorio Persona_1 n.37875 Raccolta n.7313) elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29 presso il Coordinamento legale regionale del Lazio
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro n.206/2024 pubblicata il 7.02.2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado allegava di aver presentato domanda Parte_1 di riscatto dei periodi contributivi per costituzione rendita vitalizia (art. 13 Legge
n. 1338 del 12 agosto 1962), prot. .3300.02/04/2021.0103306. CP_1
In particolare veniva richiesto il riscatto dei contributi relativamente ai seguenti periodi: dall'1.09.1975 al 31.12.1975, dall'1.01.1976 al 31.12.1976 e dall'1.01.1977 al 31.12.1977 avendo prestato la propria prestazione lavorativa per la società Bonser Spa. Allegava alla domanda la documentazione richiesta e precisamente Libretto di lavoro e le buste paga del periodo. CP_ Solo all'esito di ricorsi e diffide l' con comunicazione a mezzo pec in data
7.09.2022 comunicava di poter solo espletare le richieste di rendite vitalizie o riscatti che prevedono la valorizzazione dei periodi prescritti da oltre dieci anni.
I diritto sosteneva che in caso di prescrizione dei contributi, il lavoratore che non abbia maturato diritto a pensione per effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali in suo favore da parte del datore di lavoro ha diritto alla costituzione ex art. 13 legge n. 1338/1962 di rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata ai contributi assicurativi omessi e non più versabili per intervenuta prescrizione. Ha aggiunto che il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della CP_ retribuzione. Richiamata la circolare n.78 del 29.05.2019, la sentenza della
Corte Costituzionale n. 568/1989, l'attuale appellante ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accoglimento della domanda presentata di riscatto dei periodi contributivi per costituzione rendita vitalizia (art. 13 Legge n. 1338 del 12 agosto 1962) e pertanto alla conseguente liquidazione della rendita vitalizia con decorrenza dal momento in cui è maturato il diritto alla pensione, con conseguente condanna della convenuta al predetto pagamento. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data della domanda amministrativa al saldo. Condannare altresì l'ente, per tutte le causali di cui al ricorso, al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa.
Precisava di aver allegato alla domanda presentata all'Istituto documentazione probante chiara e certa dello svolgimento del rapporto lavorativo con la società
Bonser SPA per i periodi richiesti non coperti da contribuzione, ovvero l'estratto
2 CP_ conto assicurativo precisamente dall'1/10/1975 al 31/12/1975, dall'1/01/1976 al 31/12/1976 e dall'1/01/1977 al 1/12/1977.
Fra l'altro nel libretto di lavoro n.5034 della viene riportato che la Parte_1 medesima ha prestato attività lavorativa per la Bonser Spa con sede legale in Valle del Sacco, Ferentino (FR), con data di assunzione in servizio dal 23/10/1972 e data di cessazione 1/06/1977; lettera di assunzione della Bonser Spa riportante la data di inizio attività lavorativa dal 23/10/1972 nonché le buste paga del periodo;
che la
Bonser spa risulta cessata ormai da anni, come da estratto del registro imprese allegato, per cui nessuna domanda poteva essere rivolta direttamente alla società datrice di lavoro. CP_ Censurata la condotta dell' meramente passiva, in violazione del principio di correttezza e buona fede, imparzialità e trasparenza ovvero buon andamento della pubblica amministrazione, ne ha chiesto la condanna a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi, in via equitativa, nella stessa misura dell'indennità richiesta o nella misura che il Giudice riterrà di giustizia.
Si è costituito l' sostenendo che il << preteso diritto azionato in giudizio si è CP_1 irrimediabilmente estinto per maturata prescrizione dello stesso>>. Sul punto ha richiamato la pronuncia della Cass. SS.UU. del 14 settembre 2017 n.21302, in tema di prescrizione del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art.13 della legge n.1338/1962.
Per cui < esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art.13 della legge n.1338/1962 per i contributi omessi e che la prescrizione non possa essere che quella ordinaria decennale. Tale prescrizione decennale decorre dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, e cioè dal giorno di scadenza della prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato…nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, spettante all'ente assicuratore>>
3 Ha aggiunto che per la certezza del diritto sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale. Per le stesse ragioni di certezza, < maturazione della prescrizione, quinquennale nel caso che ci occupa, del diritto al CP_ recupero dei contributi da parte dell per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione. E poichè tra la data di prescrizione dei contributi omessi risalenti al 1975/76/77) e la data di presentazione della domanda di costituzione di rendita vitalizia del 2 aprile 2021 volta a sanare l'omissione contributiva, sono decorsi con tutta evidenza più di dieci anni, il diritto azionato da controparte appare prescritto>>.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
Il primo giudice ha così individuato l'oggetto del giudizio: accertamento del diritto di riscatto della ricorrente in relazione ai contributi omessi dal proprio datore di lavoro Bonser s.p.a. per il periodo dal 1.9.1975 al 31.12.1975, 1.1.1976 al
31.12.1976 e dall'1.1.1977 al 31.12.1077.
Ha poi valutato la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al riscatto contributivo e alla costituzione della rendita vitalizia.
Richiamato, poi, il contenuto dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, ha precisato che la < CP_ lavoro ometta di versare i contributi previdenziali all e consente, quando la contribuzione risulta prescritta e nulla può essere chiesto dall'ente previdenziale al datore di lavoro, di attenuare gli effetti negativi derivanti al lavoratore dall'omissione contributiva prevedendo, appunto, la facoltà di riscatto di tali periodi mediante il versamento della cd. riserva matematica attraverso la procedura della costituzione della rendita vitalizia;
è anche previsto che il lavoratore stesso possa esercitare tale facoltà ove il riscatto non avvenga da parte del datore di lavoro>> Si tratta di un temperamento del limite di cui all'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 – che, preclude il pagamento tardivo di crediti previdenziali prescritti.
E' prevista la facoltà per il lavoratore di presentare personalmente tale richiesta all' pagando la predetta “riserva matematica”: in questo caso è salvo il CP_1 diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, per una misura
4 corrispondente al capitale versato dal lavoratore a CP_1
Tanto premesso il primo giudice ha esaminato funditus la questione della
< della facoltà di riscatto dei contributi non versati nel periodo in cui ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Bonser spa nei periodi dal 1.1.1975 al 31.12.1975, dall'1.1.1976 al 31.12.1976 e dall'1.1.1977 al 31.12.1977 ai fini della costituzione della rendita vitalizia>>.
Secondo l'orientamente risalente a Cass. n. 6568/1979 il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al comma 2 dell'art. 2116 c.c., sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale.
La prescizione decorre da tale momento e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, restando irrilevante, a questo effetto,
l'emanazione del provvedimento definitivo di rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell a causa della constatata deficienza (o Controparte_2 insufficienza) contributiva, trattandosi di un atto meramente dichiarativo, riferito ad un'obbligazione che deriva unicamente dalla legge in presenza di determinati presupposti.
L'evento della perdita della prestazione previdenziale per effetto dell'omesso versamento della retribuzione era ritenuto elemento costitutivo e l'omissione contributiva costituivano elementi della fattispecie risarcitoria, in mancanza del quale non poteva essere azionato il diritto al risarcimento del danno e, quindi, non poteva iniziare a decorrere la prescrizione. Anzi prima del maturare del diritto a pensione il lavoratore difetta di interesse per l'azione risarcitoria. Egli può solo proporre una domanda di mero accertamento dell'astratta possibilità dannosa dell'omissione contributiva.
Verificatisi tutti gli eventi che condizionano l'erogazione della pensione, l'interesse ad agire sussiste e può essere esercitata l'azione diretta al risarcimento del danno da CP_ omesso versamento di contributi all e del relativo rimedio di cui il lavoratore può avvalersi ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Azione soggetta alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., che decorre dal momento in cui il lavoratore, raggiunta l'età pensionabile e concorrendo ogni altro requisito, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a cagione dell'omissione.
5 Tuttavia, prosegue il primo giudice, tale orientamento è stato superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 5, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell , senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della CP_1 omissione contributiva (Cass. S.U. n. 21302/2017)”
Il Tribunale ha concluso ritenendo che il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione della predetta rendita vitalizia fosse assoggettato, al termine ordinario di prescrizione (decennale), decorso il quale esso si era estinto in conformità alle regole generali vigenti in materia.
In definitiva il diritto alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'art. 13 l.
n. 1338 del 1962, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero CP_ dei contributi da parte dell per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione.
Ha aggiunto che non vi sarebbe differenza di disciplina nel caso in cui sia il lavoratore a chiedere la condanna del datore di lavoro al versamento della riserva matematica rispetto a quanto, come sostiene l'appellante, intenda farlo egli stesso ai sensi del comma 5 dell'articolo in commento.
Salvo ipotesi espresse nel nostro ordinamento tutti i diritti di prescrivono e la parte
< quale il diritto alla costituzione della rendita sarebbe imprescrittibile nel caso in cui sia il lavoratore a farsi carico dell'esborso economico, in ogni caso, tale tesi non convince. La ricorrente ha sostenuto che la prescrizione decennale può ritenersi applicabile solo quando l'invocata costituzione della rendita vitalizia avvenga a spese del datore di lavoro inadempiente e non anche, come nella specie, quando gli oneri per la provvista della costituzione della rendita debbano essere posti a carico del lavoratore stesso richiedente la rendita vitalizia. Invero, l'azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui all'art.13, della legge n. 1338 del 1962 è infatti unica e sempre la stessa, a prescindere dal fatto se gli oneri per la provvista debbano ricadere sul datore di lavoro inadempiente o se, come nella specie, debbano essere accollati al lavoratore richiedente per sua espressa volontà. Nessuna distinzione e
6 nessun diverso trattamento, anche in punto di prescrizione, può pertanto configurarsi tra l'ipotesi della richiesta di rendita fatta dal datore di lavoro e l'ipotesi della richiesta di rendita ad opera dello stesso lavoratore, che si può sostituire al CP_ primo, versando direttamente all la riserva matematica, salvo il diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, anche in quest'ultimo caso, come nella specie, opera il principio giurisprudenziale della prescrizione, come sopra richiamato. Al più potrebbe sostenersi che il termine di prescrizione per l'azione di cui al comma 5 decorrerebbe dal momento in cui si verifica l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro atteso che solo in questo momento sorgerebbe il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro. Tuttavia, a parte che nulla sul punto è stato dedotto dalla parte ricorrente, deve in ogni caso osservarsi che nel caso in esame, trattandosi di contribuzione relativa agli anni dal 1975, 1976 e 1977, alla data dell'inoltro della domanda amministrativa presentato dalla ricorrente in data 2.4.2021, il diritto alla costituzione della rendita risulta ormai prescritto. In particolare, nel caso di specie, il periodo contributivo oggetto della domanda di riscatto dell'appellante risale agli anni 1975- 1977, antecedenti alla entrata in vigore della L. 335 del 1995 a decorrere dalla quale soltanto il termine di prescrizione dei crediti contributivi è stato ridotto da dieci a cinque anni;
posto che tra la proposizione della domanda di riscatto (in data 2.4.2021) e il periodo scoperto dal versamento dei contributi (1975-1977) sono decorsi oltre venti anni (dieci anni per la maturazione della prescrizione del diritto CP_ dell al recupero della contribuzione dal datore di lavoro + dieci anni per l'esercizio della facoltà di costituzione della rendita vitalizia e conseguente riscatto del periodo di omessa contribuzione) il diritto della parte ricorrente al riscatto della contribuzione risulta ormai definitivamente prescritto>>.
Con il gravame ha censurato la sentenza ritenendola Parte_1 contraddittoria ed illogica ed errata l'interpretazione dell'art. 13 legge n.1338 del
1962.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
In sintesi secondo l'appellante quando si esamina il diritto-potere del lavoratore nei confronti dell'istituto previdenziale a regolarizzare la propria posizione contributiva, la previsione di un limite prescrizionale non appare giustificabile lì dove le tariffe stabilite per la costituzione della riserva matematica siano tali da
7 escludere oneri economici aggiuntivi in capo all'ente previdenziale. Affermazione questa che porta a ritenere che lo stesso legislatore abbia riconosciuto, senza limite temporale alcuno, il potere di versare le somme per la riserva matematica e che trova una sua spiegazione nei costi, predeterminati nello stesso decreto ministeriale, posti a carico esclusivo del richiedente. Deve quindi ritenersi, così opina l'appellante, che nei confronti dell'ente previdenziale, non operi l'ordinaria prescrizione, per la constatazione che alcun costo economico, immediato o che possa sorgere durante il periodo in cui si eroga la prestazione pensionistica, è addossato all' a causa dell'inadempimento contributivo, nel momento in cui CP_1 si costituisce la rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, avendo l'ordinamento previsto l'allocazione dei costi solo in capo al datore di lavoro o al lavoratore a cui
è discrezionalmente affidata la possibilità o meno di accedere all'istituto delineato dalla normativa in esame.
Vi è da dire che le ragioni di principio ed interpretative dell'appellante sembrano aver trovato applicazione nella nuova disciplina della rendita vitalizia di cui all'art.13 l.n.1338/1962 è stata modificata dalla legge 13 dicembre 2024 n.203 (c.d.
Collegato Lavoro), che ha introdotto il diritto imprescrittibile del lavoratore di chiedere la costituzione della rendita vitalizia per i contributi omessi dal datore di lavoro e ormai prescritti, con onere finanziario a proprio carico.
Tale diritto è previsto dal “nuovo” comma 7 dell'art. 13 della legge n. 1338 del
1962 sulla rendita vitalizia,il quale dispone che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all' la costituzione della Controparte_3 rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
Dalla nuova disposizione legislativa ne consegue che la richiesta di rendita vitalizia da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico, non è soggetta a prescrizione.
Il diritto di richiedere la rendita vitalizia di cui al "nuovo" comma 7, art. 13 L. n.
1338 del 1962, quindi, è un diritto proprio del lavoratore, che può essere esercitato esclusivamente dallo stesso o dai suoi superstiti, a condizione che sia intervenuta la prescrizione decennale sia del diritto di richiederla da parte del datore di lavoro, sia dell'omologo diritto del lavoratore di richiederla in sostituzione del datore di
8 lavoro.
Sulla prescrizione è intervenuta la circolare n.48/2025 con cui l CP_1 CP_1 chiarisce che il diritto di richiedere la rendita vitalizia (da parte del datore di lavoro o dal lavoratore in sua sostituzione) si prescrive nel termine di dieci anni, decorrenti dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro inadempiente CP_1 avrebbe dovuto versare e non ha versato.
Pertanto, solamente dopo dieci anni decorrenti dall'intervenuta prescrizione dei contributi, il lavoratore (o i suoi superstiti) potranno richiedere senza limiti di tempo una rendita vitalizia, al fine di riscattare i periodi di lavoro per cui non è stata versata la contribuzione.
La circolare specifica, inoltre, che qualora l'istanza per la rendita vitalizia sia presentata dal lavoratore e non risulti decorso il termine prescrizionale di dieci anni,
l'istanza verrà considerata come se fosse stata inoltrata ai sensi dell'art. 13 comma
5 (e cioè dal lavoratore in sostituzione del datore di lavoro). In tal caso, la richiesta dovrà contenere la documentazione attestante l'intimazione del lavoratore al datore di lavoro di sostituirsi ad egli nella costituzione della rendita vitalizia, salvo il risarcimento del danno, nonché la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro (cfr. paragrafo 6 circolare n. 48 del 24 febbraio 2025. CP_1
Nel caso in cui, invece, il lavoratore abbia presentato "in via esclusiva" l'istanza di rendita vitalizia dopo il termine di prescrizione decennale, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 che ha riconosciuto tale diritto "esclusivo" del lavoratore, la circolare n.48/2025 chiarisce che tale istanza sarà considerata CP_1 come inoltrata ai sensi del comma settimo dell'articolo 13 della legge n. 1338 del
1962 e definita d'ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore di tale comma (12 gennaio 2025), con onere fiscale a carico del lavoratore calcolato da tale data.
Tuttavia la questione non è sopita.
Con indicato dall'appellante con l'ordinanza interlocutoria n. 13229 del
14/05/2024, la Corte di Cassazione sezione lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per quanto attiene la questione «se, nella rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, il dies a quo della prescrizione in danno del lavoratore debba essere individuato nella data di prescrizione dei contributi o,
9 invece, in quella in cui matura il danno di cui all'art. 2116, comma 2, c.c., ossia nel momento in cui, verificatosi l'evento protetto, l'ente previdenziale non paga la prestazione pensionistica in conseguenza dell'omissione contributiva».
La pronuncia non è fatta attendere.
A norma dell'art.13, comma 1, della l.n.1338/1962 il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l'assicurazione IVS e che non possa più versarli CP_ per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all' di costituire una rendita CP_ vitalizia con versamento all' della corrispondente riserva matematica. Lo stesso articolo 13 (comma 5) prevede che il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può egli sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il dibattito giurisprudenziale di cui ha dato conto il primo giudice è sempre stato concentrato sulla prescrittibilità o meno del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art.13 l.n. 1338/1962 piuttosto che sull'insorgenza della decorrenza del termine di prescrizione.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 7.8.2025 n.22802 hanno affrontato, oltre alla problematica della prescrittibilità o meno del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, la problematica della individuazione del momento in cui tale termine inizia a decorrere per i soggetti (datore di lavoro- lavoratore) che possono chiedere la costituzione della rendita vitalizia.
La sentenza n.22802/2025, dopo una attenta ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte sul tema della prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, ha aderito all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene soggetto a prescrizione il riferito diritto;
prescrittibilità dell'azione di costituzione della rendita vitalizia che trova conferma nel recente intervento del legislatore in tema di costituzione della rendita vitalizia (art.30 della l.n.203/2024), per cui “l'azione di costituzione della rendita, sia che venga promossa dal datore di lavoro (primo comma) sia che venga intrapresa dal lavoratore (quinto comma) è soggetta a prescrizione posto che la norma dispone che solo quando tale azione è prescritta è data al lavoratore la possibilità di agire, seppure con onere interamente a suo carico, per la costituzione della rendita”.
In ordine al momento dal quale inizia a decorrere il termine (e con quale modalità), le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n.22802/2025 statuisce che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia si prescrive in sequenza.
10 Infatti per la Suprema Corte occorre differenziare la decorrenza dell'esordio del termine di prescrizione nel caso in cui agisca il datore di lavoro da quello in cui invece sia il lavoratore a chiedere la costituzione della rendita che “non possa ottenere dal datore di lavoro” decidendo perciò di sostituirsi allo stesso, salvo chiedergli il risarcimento del danno.
Il diritto del lavoratore ad agire in luogo del datore di lavoro per la costituzione della rendita vitalizia non comincia a prescriversi prima che sia venuto meno il diritto dello stesso datore di lavoro di provvedere.
Per il lavoratore il termine di prescrizione decorre dalla maturazione della prescrizione della facoltà dal datore di lavoro di costituire la riserva matematica ex art.13, primo comma, l.n.1338/1962.
Maturata la prescrizione dei contributi, decorre per il datore di lavoro che non li abbia versati il termine decennale di prescrizione del diritto a versare la riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile in favore del lavoratore.
In pratica, prescritto il diritto del datore di lavoro a chiedere egli stesso la costituzione della rendita in favore del lavoratore con il versamento della riserva matematica, il lavoratore potrà sostituirsi al datore di lavoro e provvedere al versamento.
Solo quando non sarà più possibile per il datore di lavoro provvedere alla costituzione della rendita, il diritto del lavoratore a sostituirsi nella costituzione della rendita, inizierà a prescriversi.
In pratica, sarà necessario il decorso di cinque anni perché si prescrivano definitivamente i contributi;
dalla loro prescrizione decorre il termine decennale per l'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (art.13, comma 1, l.n.1338/1962); decorso il termine decennale, il lavoratore potrà esercitare la facoltà dalla legge riconosciutagli, con diritto a vedersi risarcire il danno subito (art.13, comma 5,
l.n.1338/1962) nel termine di 10 anni.
In conclusione la prescrizione per il lavoratore a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, comincia a decorrere dal momento in cui si prescrive per il datore di lavoro il diritto a chiedere la costituzione della rendita.
Con rapidità l' , con la circolare n. 141 del 12 novembre 2025, a seguito del CP_1 mutamento del precedente orientamento espresso in materia da parte delle Sezioni
11 Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025), detta disposizioni con riguardo al “un nuovo sistema di decorrenza in sequenza” dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma (istanza del datore di lavoro) e del quinto comma (istanza del lavoratore) dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; la circolare sostituisce integralmente la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025.
Si legge quanto segue: <<
1. Premessa L'articolo 30 della legge 13 dicembre 2024,
n. 203, ha aggiunto, all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il settimo comma, disponendo che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'
[...]
la costituzione della rendita vitalizia con onere Controparte_3 interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
La circolare n. 48 del 24 febbraio 2025 ha fornito indicazioni per l'applicazione della citata disposizione e per la valutazione dei suoi presupposti. Nello specifico la citata circolare ha illustrato il regime e la decorrenza della prescrizione del diritto che l'articolo 13 della legge n. 1338/1962 riconosce al datore di lavoro, nel primo comma, e al lavoratore, nel quinto comma, e ha evidenziato l'imprescrittibilità del diritto del lavoratore riconosciuto dal settimo comma.
Riguardo alla decorrenza del termine decennale per la maturazione della prescrizione del diritto del datore di lavoro (cfr. il primo comma dell'art. 13) e del diritto del lavoratore (cfr. il quinto comma dell'art. 13) nella circolare in argomento
è stato individuato, per entrambi i soggetti e i rispettivi diritti, un unico termine di prescrizione, decorrente dalla maturazione della prescrizione dei contributi omessi, coerentemente con l'orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 21302 del 14 settembre 2017
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22802 del 7 agosto
2025, superano tale orientamento, delineando un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma (istanza del datore di lavoro) e del quinto comma (istanza del lavoratore) dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962.
Le richiamate Sezioni Unite, inoltre, forniscono importanti chiarimenti in tema di costituzione della rendita vitalizia.
Tanto premesso, con la presente circolare, in attuazione del nuovo orientamento
12 espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si forniscono le seguenti indicazioni che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, sostituiscono integralmente le indicazioni fornite con la circolare n. 48/2025.
2. Principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
22802 del 7 agosto 2025
Con la sentenza n. 22802/2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono i seguenti principi: il diritto di costituire la rendita vitalizia, riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell'articolo 13 e al lavoratore dal quinto comma del medesimo articolo, è soggetto a prescrizione
(conformemente, quindi, a quanto affermato dall' , dal consolidato CP_3 orientamento della giurisprudenza e dal settimo comma dell'art. 13); il termine decennale di prescrizione del diritto del datore di lavoro (primo comma dell'art. 13) decorre dalla data in cui cadono in prescrizione i contributi oggetto di istanza di rendita vitalizia;
il termine decennale di prescrizione del diritto del lavoratore
(quinto comma dell'art. 13) decorre dalla data in cui cade in prescrizione il diritto riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell'articolo 13; il lavoratore, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13, può costituire la rendita vitalizia anche prima che sia caduto in prescrizione il diritto riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma, purché dimostri di non potere ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro (cfr. il successivo par. 6); il diritto di costituire la rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, riconosciuto al lavoratore dal settimo comma dell'articolo 13, viene a esistenza a decorrere dalla data in cui cade in prescrizione il diritto che gli viene riconosciuto dal quinto comma dell'articolo 13.
Nel silenzio delle Sezioni Unite, resta ferma l'imprescrittibilità del diritto previsto dal settimo comma;
in materia previdenziale, il regime delle prescrizioni è sottratto alla disponibilità delle parti;
le prescrizioni operano di diritto e l'Ente previdenziale non può rinunciarvi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non hanno, quindi, ravvisato ragioni per rivedere l'orientamento favorevole alla prescrittibilità dell'azione prevista dall'articolo 13, primo e quinto comma, ormai oggettivamente consolidato, ma hanno concentrato l'indagine sull'individuazione del momento in cui la prescrizione del diritto a ottenere la costituzione della rendita vitalizia, disciplinato dai medesimi commi, comincia a decorrere.
13 Esemplificando, lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (cfr. il comma primo dell'art. 13); decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale (cfr. il quinto comma dell'art. 13); trascorso anche quest'ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico (cfr. il settimo comma dell'art. 13).
3. Imprescrittibilità del diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia di cui al settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 (istanza presentata dal lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro)
Il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, ai sensi dei citati commi primo e quinto dell'articolo 13 – quindi, rispettivamente, il diritto in via principale del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore e il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro - è soggetto a prescrizione.
Il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia di cui al settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 è invece attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto del medesimo articolo 13, o quando, in forza della maturata prescrizione, la costituzione della rendita vitalizia non possa più essere richiesta all' né dal CP_3 datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro. In considerazione del quadro normativo in cui si inserisce, con il settimo comma del citato articolo 13 il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l' la rendita CP_1 vitalizia sia dell'omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.
4. Adempimenti amministrativi Sul piano operativo, le Strutture territoriali dell'Istituto, nell'esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, devono accertare preliminarmente il giorno di scadenza del termine di prescrizione
14 dei contributi obbligatori che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell' ), verificando la CP_1 sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione dei contributi. Si ricorda che il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è variato nel corso del tempo: dagli originari cinque anni stabiliti dall'articolo 55 del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, si è passati ai dieci anni di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile
1969, n. 153, prorogati per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma
19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per tornare a essere nuovamente di cinque anni a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ai fini del computo del termine finale assumono rilevanza anche i diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli anni in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei contributi connessi a eventi straordinari di carattere generale o territorialmente delimitati (a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, calamità, emergenza sanitaria da COVID-19, ecc.). Con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale dei contributi e alla conseguente decorrenza della prescrizione del diritto di cui al primo e quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962, relativamente agli iscritti alla Gestione pubblica, si rinvia al successivo paragrafo 7 della presente circolare.
5. Fattispecie Ai sensi del vigente articolo 13 della legge n. 1338/1962 e dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 22802/2025, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono verificarsi le seguenti fattispecie (cfr. l'Allegato n. 1): a) richiesta all' , da parte CP_1 del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (cfr. il primo comma dell'art. 13); b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (cfr. il quinto comma dell'art. 13); c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico - una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (cfr. il settimo comma dell'art. 13).
5.1 Istanza presentata dal datore di lavoro (primo comma dell'art. 13) La facoltà riconosciuta al datore di lavoro si prescrive decorsi dieci
15 anni dalla data di prescrizione dei contributi a cui l'istanza si riferisce;
conseguentemente, la Struttura territorialmente competente deve verificare che tra la data di prescrizione dei contributi e la data dell'istanza del datore di lavoro non siano decorsi più di dieci anni. Qualora il termine non risulti decorso, l'istanza deve essere esaminata nel merito;
diversamente, la medesima deve essere respinta per intervenuta prescrizione. Infatti, per il datore di lavoro non è prevista la facoltà di attivare la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del settimo comma dell'articolo 13, facoltà riconosciuta esclusivamente al lavoratore e ai suoi superstiti quando sia prescritto il diritto riconosciuto agli stessi dal quinto comma del medesimo articolo 13. La Struttura territorialmente competente deve verificare altresì la sussistenza di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso del temine di prescrizione decennale inerente al diritto riconosciuto dal primo comma dell'articolo 13. In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell'articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte. In tale circostanza, l'istanza va respinta per prescrizione limitatamente ai contributi per i quali il diritto del datore di lavoro risulti prescritto e va esaminata nel merito per gli altri.
5.2 Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti (quinto e settimo comma dell'art. 13) Il diritto del lavoratore di attivare la rendita in via sostitutiva (cfr. il comma quinto dell'art. 13) si prescrive decorsi dieci anni dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro di cui al primo comma dell'articolo 13. La Struttura territorialmente competente deve verificare se, alla data dell'istanza del lavoratore o dei suoi superstiti, il diritto del datore di lavoro risulti prescritto: se il diritto del datore di lavoro non è prescritto, l'istanza si considera proposta ai sensi del quinto comma, subordinatamente alla prova di non potere ottenere la costituzione della rendita dal datore di lavoro (cfr. il successivo par. 6); se il diritto del datore di lavoro è prescritto, ma non sono decorsi dieci anni dalla sua prescrizione, l'istanza è comunque riconducibile al quinto comma, senza che il lavoratore sia gravato dall'onere di provare di non potere ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro ai sensi del primo comma.
Nel caso in cui anche il diritto di cui al quinto comma dell'articolo 13 risulti prescritto, il lavoratore o i suoi superstiti possono presentare istanza in proprio, ai sensi del settimo comma, con onere interamente a proprio carico. In tale ipotesi, occorre distinguere: se l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge n. 203/2024 ed è ancora giacente, la stessa deve essere considerata inoltrata
16 ai sensi del settimo comma e definita d'ufficio come se fosse stata presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato a tale data, in applicazione del principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo;
se l'istanza è presentata a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 203/2024, la stessa si considera inoltrata ai sensi del settimo comma e la data della domanda coincide con quella di presentazione. In ogni caso in cui l'istanza sia accolta ai sensi del settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962, nel relativo provvedimento deve essere specificato che il diritto del lavoratore o dei suoi superstiti di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi del quinto comma del medesimo articolo, è prescritto e che l'istanza è accolta ai sensi del settimo comma dell'articolo 13.
In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto riconosciuto al lavoratore dal quinto comma dell'articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte. In tale circostanza, pertanto, l'istanza deve essere considerata inoltrata ai sensi del quinto comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto in argomento non risulti prescritto, e ai sensi del settimo comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto del quinto comma risulti prescritto.
6. Profili istruttori e onere di riscatto Nei paragrafi precedenti è stato chiarito che, ai fini dell'esercizio della facoltà del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia reversibile ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962, il termine di prescrizione decorre dall'intervenuta prescrizione dei contributi omessi;
per la costituzione della rendita vitalizia chiesta dal lavoratore ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della medesima legge, il termine di prescrizione decorre da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Nulla preclude al lavoratore la possibilità di agire in sostituzione del datore di lavoro che non possa, per altre ragioni, o non voglia provvedere alla costituzione della rendita vitalizia anche prima della maturazione della prescrizione dell'azione datoriale.
Anche in questo caso, e ancora prima della maturazione della prescrizione, il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro provvedendo al versamento della riserva matematica ai sensi del quinto comma dell'articolo 13. In questa ipotesi, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita vitalizia dallo stesso datore di lavoro. In conseguenza di quanto evidenziato, ove agli atti della domanda non sia già presente la testimonianza resa dal datore di lavoro (cfr. il par.
3.2 della circolare n. 78 del 29 maggio 2019), le
17 istanze da intendersi presentate ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 devono essere corredate da un confronto preventivo con il datore di lavoro e cioè dalla documentazione contenente l'intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell'intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno. Deve essere altresì allegata anche la documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro. Nel caso in cui manchi la documentazione della risposta del datore di lavoro, la Struttura territorialmente competente deve comunicare ufficialmente a quest'ultimo che è stata inoltrata una domanda ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 e acquisire la sua ufficiale posizione, circostanziata e motivata in merito. Il lavoratore può ritenersi legittimato a sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del quinto comma solo nel caso in cui lo stesso dichiari di non volere provvedere ai sensi del primo comma o nel caso in cui non sia stata ottenuta risposta ufficiale dal medesimo in quanto irreperibile o silente, effettuata ogni valutazione della Struttura territorialmente competente sulla fondatezza della richiesta nel merito probatorio. Diversamente, nei casi in cui il diritto di cui al quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 sia esercitato dal lavoratore, o dai suoi superstiti, dopo la maturazione della prescrizione dell'azione datoriale ai sensi del primo comma, l'impossibilità del datore di lavoro si identifica con l'avvenuta prescrizione;
il lavoratore e la Struttura territorialmente competente possono, quindi, omettere il confronto preventivo con il datore di lavoro. Analogamente, nessuna prova inerente all'impossibilità del datore di lavoro
è richiesta quando, prescritto anche il diritto riconosciuto al lavoratore dal quinto comma, l'istanza del lavoratore o dei suoi superstiti vada esaminata ai sensi del settimo comma dell'articolo 13. In ogni caso, resta sempre salva la possibilità di contattare il datore di lavoro per chiarimenti, riscontri e verifiche, come illustrato al paragrafo 5 della circolare n. 78/2019. Riguardo al regime probatorio imposto dall'articolo 13 e dai relativi profili istruttori, restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 78/2019, sia in merito alle domande da valutare ai sensi del primo e del quinto comma dell'articolo 13 sia riguardo alle domande da valutare ai sensi del successivo settimo comma;
si evidenzia, infatti, che ai sensi del settimo comma del medesimo articolo è fatto salvo “l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma”. Nulla è innovato in merito alla determinazione dell'onere di riscatto, per
18 la quale si rinvia alle indicazioni fornite in materia dall'Istituto.
7. Iscritti alla
Gestione pubblica Con le circolari n. 169 del 15 novembre 2017, n. 117 dell'11 dicembre 2018, n. 122 del 6 settembre 2019, n. 25 del 13 febbraio 2020, n. 92 del
17 novembre 2023, n. 58 del 22 aprile 2024, con il messaggio n. 87 del 10 gennaio
2025 e con la circolare n. 70 del 27 marzo 2025, l'Istituto ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del termine prescrizionale ai contributi di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, nell'ambito della Gestione pubblica. In considerazione dell'interpretazione fornita con le citate circolari, e limitatamente alle fattispecie in cui è applicabile l'istituto dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962 (cfr. il par. 4 della circolare n. 25 del
13 febbraio 2020), si precisa che il termine prescrizionale decennale per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma dell'articolo 13 nell'ambito della contribuzione della Gestione pubblica decorre dalla data di prescrizione dei contributi, come individuata in applicazione delle disposizioni emanate in materia. A titolo esemplificativo, pertanto, per i periodi di lavoro con obbligo di iscrizione alla per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole Pt_2 elementari parificate (CPI) presso Enti diversi dalle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (non rientranti nella sospensione del termine prescrizionale dei contributi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, inserito dall'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni)[2], con riferimento ai quali la prescrizione dei contributi è operativa a partire dal 1° gennaio 2020, la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma può essere presentata entro il 31 dicembre 2029, quella ai sensi del quinto comma può essere presentata entro il 31 dicembre 2039, mentre, fino a quando la stessa legittimazione ai sensi dei medesimi commi non sia prescritta, la legittimazione ai sensi del settimo comma non è esercitabile.
8. Domande e ricorsi pendenti Le disposizioni fornite con la presente circolare si applicano alle domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima e anche a tutte le domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti.>>.
Conclusivamente lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede
19 che dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (cfr. il comma primo dell'art. 13); decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale (cfr. il quinto comma dell'art. 13); trascorso anche quest'ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico (cfr. il settimo comma dell'art. 13).
In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto riconosciuto al lavoratore dal quinto comma dell'articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte.
In tale circostanza, pertanto, l'istanza deve essere considerata inoltrata ai sensi del quinto comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto in argomento non risulti prescritto, e ai sensi del settimo comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto del quinto comma risulti prescritto.
La circolare, condivisibilmente, prevede che alle domande ed ai ricorsi pendenti si applichino le “disposizioni” fornite con la circolare esaminata.
Si tratta delle domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima circolare ed a tutte le domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione che, a quella data, siano pendenti ovvero non definiti.
Conclusivamente, considerato che l'appellante ha presentato in data 2.04.2021, tramite Patronato Inas – Cisl, domanda di riscatto dei periodi contributivi per costituzione rendita vitalizia (art. 13 Legge n. 1338 del 12 agosto 1962), prot.
.3300.02/04/2021.0103306; che con la predetta domanda riguarda il riscatto CP_1 dei contributi relativamente ai seguenti periodi: dall'1.09.1975 al 31.12.1975, dall'1.01.1976 al 31.12.1976 e dall'1.01.1977 al 31.12.1977 avendo la ricorrente prestato la propria prestazione lavorativa per la società Bonser Spa;
che il rapporto di lavoro come l'omissione contributiva non sono in discussione;
che secondo quanto ritenuto dall'ultimo intervento delle sezioni unite e in forza della circolare CP_ esaminata dall'1.9.1975 al 2.4.2021 sono decorsi oltre 45 anni all'appellante può essere esclusivamente riconosciuto il diritto possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico (cfr. il settimo comma dell'art. 13).
Pertanto la sentenza va riformata e dichiarato il diritto della ricorrente
20 all'accoglimento della domanda presentata di riscatto a proprio carico dei periodi contributivi per costituzione rendita vitalizia (art. 13 Legge n. 1338 del 12 agosto
1962) e pertanto alla conseguente liquidazione della rendita vitalizia con decorrenza dal momento in cui è maturato il diritto alla pensione, con conseguente condanna della convenuta al predetto pagamento. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data della domanda amministrativa al saldo.
Infatti il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l' la rendita vitalizia sia dell'omologo diritto del CP_1 lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.
La complessità della questione interpretativa, le sopravvenienze normative inducono alla compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza dichiara il diritto di all'accoglimento della domanda presentata di riscatto Parte_1
a proprio carico dei periodi contributivi per costituzione rendita vitalizia (art. 13
Legge n. 1338 del 12 agosto 1962) e pertanto alla conseguente liquidazione della rendita vitalizia con decorrenza dal momento in cui è maturato il diritto alla pensione, con conseguente condanna della convenuta al predetto pagamento. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data della domanda amministrativa al saldo. Compensa le spese del doppio grado.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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