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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO Causa n. 1105/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 25/09/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Diodati per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente rileva l'inconferenza delle difese avversarie relative ad altra domanda. Osserva che nel caso di specie si chiede di accertare l'illegittimità del mancato computo dei periodi ai fini dell'anzianità di servizio (si contesta l'esclusione ai fini del conteggio). Richiama le argomentazioni e gli indici normativi già sviluppate in ricorso e in subordine chiede la compensazione delle spese in caso di rigetto.
La difesa si riporta alla memoria. Rileva peraltro che il servizio svolto nel periodo è stato svolto in forza di titolo “Voltaire” disconosciuto e oggetto del richiamato giudizio. Riassume le contestazioni ai richiami normativi e contrattuali effettuati da parte ricorrente.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 25/09/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1105 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 09/06/2025 avente ad oggetto: personale ATA/graduatorie di terza fascia/congedo biennale/servizio valutabile/esclusione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIODATI Parte_1 C.F._1
PAOLO e dell'avv. ROBUSTELLI MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico ; Email_1 Email_2
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_4 P.IVA_4
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_3
Motivi della decisione
1.La ricorrente ha convenuto in giudizio le amministrazioni scolastiche in Parte_1
epigrafe svolgendo le seguenti conclusioni: “con effetto ex tunc, dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità, invalidità del provvedimento di rettifica del punteggio;
per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio di 14,95; per l'effetto dichiarare manifestamente infondato, illegittimo e comunque nulla la risoluzione del contratto effettuata dalla dirigente dell con diritto della ricorrente al Controparte_3
1 pagamento delle retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento sino al termine dell'incarico annuale nonché del relativo punteggio. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Cpa e quant'altro dovuto per legge”.
La ricorrente lamenta in sintesi che l'amministrazione convenuta avrebbe illegittimamente rideterminato il punteggio in graduatoria di terza fascia personale ATA 2024-2027, non considerato come periodi di servizio utile quelli dei congedi fruiti ai sensi dell'art. 42 comma cinque D.lvo 151/2001 nell'anno scolastico 2020/2021 e conseguentemente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio del 17.10.2024 e della relativa risoluzione del contratto a tempo determinato in essere dal 20.9.2024 al 30.6.2025 con decreto del 20.9.2024.
2. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto l'integrale rigetto delle Controparte_1
domande di parte ricorrente sostenendo la non equiparabilità dei congedi sopra citati al servizio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria, rilevando peraltro che con sentenza 513/2023 del
5.10.2023, in riferimento alle precedenti graduatorie in forza delle quali la ricorrente aveva ottenuto l'incarico, il Tribunale di Verona aveva accertato la legittimità del decreto di depennamento per invalidità del titolo di accesso rilasciato dall'Istituto Voltaire di Napoli nell'
a. s. 2011/2012, servizio che pertanto era tout court non valutabile.
3. All'udienza di comparizione, tenutasi in collegamento remoto ex art. 127 bis c.p.c. i procuratori delle parti hanno discusso la causa, in quanto non richiedente attività istruttoria, e il
Giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura e deposito in telematico.
4. Come affermato in altri casi analoghi da questo Tribunale (cfr. tra le più recenti ex multis sent. 529/2024 del 20.9.2024, sent. n. 122/2022 e 667/2023) le domande di parte ricorrente sono infondate. Si riporta di seguito un estratto delle motivazioni della sentenza 122/2022 in quanto meritevoli di integrale conferma ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Nel merito il ricorso è infondato. Il legislatore ha configurato il congedo previsto dal comma
5° dell'articolo 42 dlg. 151/2001 come un periodo di legittima assenza dal lavoro, tutelato sotto il profilo economico e previdenziale, mediante l'attribuzione di un'indennità a carico CP_
anticipata dal datore di lavoro e il riconoscimento di contribuzione figurativa. Tuttavia il periodo di congedo non è stato considerato dal legislatore come equivalente allo svolgimento di servizio effettivo.
Il comma 5 quinquies dell'art. 42 prevede che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della 13ª mensilità e del trattamento di fine rapporto. Inoltre, tale comma richiama, per quanto non espressamente previsto dall'articolo 42, le disposizioni
2 dell'articolo 4 comma 2 della legge n. 53/2000, il quale specifica che il congedo non è computato nell'anzianità di servizio.
L'articolo 43 del dlg. 151/2001 ha richiamato la disposizione dell'articolo 34 comma 5, la quale prevede che i periodi di assenza siano computati nell'anzianità di servizio. L'art. 43 si riferisce tuttavia solamente ai riposi ed ai permessi previsti dal capo VI del citato dlg.
151/2001. Pertanto, solo per tali titoli di assenza dal lavoro è stata tassativamente prevista l'equivalenza al servizio effettivo ai fini del computo dell'anzianità di servizio.
L'amministrazione scolastica ha quindi fatto corretta applicazione del bando in cui si prevede il computo unicamente del servizio effettivo prestato presso scuole statali. Nella nota 1 si precisa che ai fini dell'inserimento in graduatoria sono validi tutti i periodi di effettivo servizio nonché i periodi di assenza che tuttavia debbano essere considerati come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Come si è visto il congedo biennale non viene considerato dalla legge o dal CCNL come periodo utile per l'anzianità di servizio.
Non può avere valore decisivo il riconoscimento nel CCNI sulla mobilità della mancata interruzione dell'anzianità di servizio da parte del congedo biennale per assistenza a familiari con handicap.
Tale previsione introduce una deroga alla regola generale, fondata su una ratio che non può essere estesa alla determinazione del punteggio per inserimento nella graduatoria di prima fascia.
Nel CCNI mobilità le parti contraenti hanno inteso riconoscere e valorizzare, quale condizione di miglior favore, il periodo complessivo trascorso alle dipendenze dell'amministrazione
(compreso quello eventuale del congedo biennale) ai fini della maturazione del punteggio per un trasferimento da una sede ad un'altra.
Il mancato riconoscimento del periodo di congedo ai fini dell'inserimento nella graduatoria di prima fascia non integra un'ingiustificata disparità di trattamento. Infatti, nella procedura di reclutamento fondata sulla valutazione dei titoli culturali e professionali vi è l'esigenza di valorizzare, quale fattore decisivo, la maturazione di una effettiva esperienza lavorativa nel profilo richiesto.
Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria pertanto deve ritenersi pienamente legittimo in quanto conforme al bando e alla normativa primaria regola la materia. Le domande di parte ricorrente devono essere integralmente respinte”.
3 Sulla base delle suesposte argomentazioni le domande di parte ricorrente devono essere integralmente rigettate, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni.
5. L'assenza di precedenti di legittimità e la circostanza per cui il provvedimento contestato non faccia alcun riferimento al precedente depennamento, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate
Verona, 25.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
4
SEZIONE LAVORO Causa n. 1105/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 25/09/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Diodati per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente rileva l'inconferenza delle difese avversarie relative ad altra domanda. Osserva che nel caso di specie si chiede di accertare l'illegittimità del mancato computo dei periodi ai fini dell'anzianità di servizio (si contesta l'esclusione ai fini del conteggio). Richiama le argomentazioni e gli indici normativi già sviluppate in ricorso e in subordine chiede la compensazione delle spese in caso di rigetto.
La difesa si riporta alla memoria. Rileva peraltro che il servizio svolto nel periodo è stato svolto in forza di titolo “Voltaire” disconosciuto e oggetto del richiamato giudizio. Riassume le contestazioni ai richiami normativi e contrattuali effettuati da parte ricorrente.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 25/09/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1105 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 09/06/2025 avente ad oggetto: personale ATA/graduatorie di terza fascia/congedo biennale/servizio valutabile/esclusione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIODATI Parte_1 C.F._1
PAOLO e dell'avv. ROBUSTELLI MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico ; Email_1 Email_2
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_4 P.IVA_4
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_3
Motivi della decisione
1.La ricorrente ha convenuto in giudizio le amministrazioni scolastiche in Parte_1
epigrafe svolgendo le seguenti conclusioni: “con effetto ex tunc, dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità, invalidità del provvedimento di rettifica del punteggio;
per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio di 14,95; per l'effetto dichiarare manifestamente infondato, illegittimo e comunque nulla la risoluzione del contratto effettuata dalla dirigente dell con diritto della ricorrente al Controparte_3
1 pagamento delle retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento sino al termine dell'incarico annuale nonché del relativo punteggio. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Cpa e quant'altro dovuto per legge”.
La ricorrente lamenta in sintesi che l'amministrazione convenuta avrebbe illegittimamente rideterminato il punteggio in graduatoria di terza fascia personale ATA 2024-2027, non considerato come periodi di servizio utile quelli dei congedi fruiti ai sensi dell'art. 42 comma cinque D.lvo 151/2001 nell'anno scolastico 2020/2021 e conseguentemente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio del 17.10.2024 e della relativa risoluzione del contratto a tempo determinato in essere dal 20.9.2024 al 30.6.2025 con decreto del 20.9.2024.
2. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto l'integrale rigetto delle Controparte_1
domande di parte ricorrente sostenendo la non equiparabilità dei congedi sopra citati al servizio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria, rilevando peraltro che con sentenza 513/2023 del
5.10.2023, in riferimento alle precedenti graduatorie in forza delle quali la ricorrente aveva ottenuto l'incarico, il Tribunale di Verona aveva accertato la legittimità del decreto di depennamento per invalidità del titolo di accesso rilasciato dall'Istituto Voltaire di Napoli nell'
a. s. 2011/2012, servizio che pertanto era tout court non valutabile.
3. All'udienza di comparizione, tenutasi in collegamento remoto ex art. 127 bis c.p.c. i procuratori delle parti hanno discusso la causa, in quanto non richiedente attività istruttoria, e il
Giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura e deposito in telematico.
4. Come affermato in altri casi analoghi da questo Tribunale (cfr. tra le più recenti ex multis sent. 529/2024 del 20.9.2024, sent. n. 122/2022 e 667/2023) le domande di parte ricorrente sono infondate. Si riporta di seguito un estratto delle motivazioni della sentenza 122/2022 in quanto meritevoli di integrale conferma ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Nel merito il ricorso è infondato. Il legislatore ha configurato il congedo previsto dal comma
5° dell'articolo 42 dlg. 151/2001 come un periodo di legittima assenza dal lavoro, tutelato sotto il profilo economico e previdenziale, mediante l'attribuzione di un'indennità a carico CP_
anticipata dal datore di lavoro e il riconoscimento di contribuzione figurativa. Tuttavia il periodo di congedo non è stato considerato dal legislatore come equivalente allo svolgimento di servizio effettivo.
Il comma 5 quinquies dell'art. 42 prevede che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della 13ª mensilità e del trattamento di fine rapporto. Inoltre, tale comma richiama, per quanto non espressamente previsto dall'articolo 42, le disposizioni
2 dell'articolo 4 comma 2 della legge n. 53/2000, il quale specifica che il congedo non è computato nell'anzianità di servizio.
L'articolo 43 del dlg. 151/2001 ha richiamato la disposizione dell'articolo 34 comma 5, la quale prevede che i periodi di assenza siano computati nell'anzianità di servizio. L'art. 43 si riferisce tuttavia solamente ai riposi ed ai permessi previsti dal capo VI del citato dlg.
151/2001. Pertanto, solo per tali titoli di assenza dal lavoro è stata tassativamente prevista l'equivalenza al servizio effettivo ai fini del computo dell'anzianità di servizio.
L'amministrazione scolastica ha quindi fatto corretta applicazione del bando in cui si prevede il computo unicamente del servizio effettivo prestato presso scuole statali. Nella nota 1 si precisa che ai fini dell'inserimento in graduatoria sono validi tutti i periodi di effettivo servizio nonché i periodi di assenza che tuttavia debbano essere considerati come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Come si è visto il congedo biennale non viene considerato dalla legge o dal CCNL come periodo utile per l'anzianità di servizio.
Non può avere valore decisivo il riconoscimento nel CCNI sulla mobilità della mancata interruzione dell'anzianità di servizio da parte del congedo biennale per assistenza a familiari con handicap.
Tale previsione introduce una deroga alla regola generale, fondata su una ratio che non può essere estesa alla determinazione del punteggio per inserimento nella graduatoria di prima fascia.
Nel CCNI mobilità le parti contraenti hanno inteso riconoscere e valorizzare, quale condizione di miglior favore, il periodo complessivo trascorso alle dipendenze dell'amministrazione
(compreso quello eventuale del congedo biennale) ai fini della maturazione del punteggio per un trasferimento da una sede ad un'altra.
Il mancato riconoscimento del periodo di congedo ai fini dell'inserimento nella graduatoria di prima fascia non integra un'ingiustificata disparità di trattamento. Infatti, nella procedura di reclutamento fondata sulla valutazione dei titoli culturali e professionali vi è l'esigenza di valorizzare, quale fattore decisivo, la maturazione di una effettiva esperienza lavorativa nel profilo richiesto.
Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria pertanto deve ritenersi pienamente legittimo in quanto conforme al bando e alla normativa primaria regola la materia. Le domande di parte ricorrente devono essere integralmente respinte”.
3 Sulla base delle suesposte argomentazioni le domande di parte ricorrente devono essere integralmente rigettate, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni.
5. L'assenza di precedenti di legittimità e la circostanza per cui il provvedimento contestato non faccia alcun riferimento al precedente depennamento, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate
Verona, 25.9.2025
IL GIUDICE
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