Articolo 44 della Legge 22 novembre 1954, n. 1158
Articolo 43Articolo 45
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1 gennaio 1955
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16 dicembre 2010
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7 marzo 2011
Art. 44.
All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, pero', devono essere autorizzate, di volta in volta, dal capo dell'Archivio.
Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, e' necessaria l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia, udito il parere del capo dell'Archivio.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6) L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Entrata in vigore il 7 marzo 2011