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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1033 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti Parte_2 C.F._2 in Qualiano (NA) alla via C. Colombo n. 12, rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Auriemma (C.F. ) e Salvatore D'Ettore (C.F. C.F._3
), presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliati in Cardito (NA), alla via C.F._4
Gramsci n. 5, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTI
E
(già con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Controparte_1 Controparte_1
Terraglio n. 63 (codice fiscale – P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
e per essa quale mandataria già con sede legale in Controparte_2 CP_3
Venezia Mestre, alla Via Terraglio n. 63, (c.f. - P.IVA ), in persona del P.IVA_3 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco ( ), presso CodiceFiscale_5 il suo studio elett.te dom.ta in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 29/10/2024, le parti concludevano come da verbale, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società nella dichiarata qualità di Controparte_1
cessionaria del credito originariamente sorto in capo ad otteneva ingiunzione, Controparte_4
in danno dei signori e , nella rispettiva qualità di debitore principale Parte_1 Parte_2
e coobbligato in solido, per il pagamento, con il vincolo della solidarietà, della complessiva somma di euro 30.853,67, oltre interessi e spese della procedura, in ragione dell'esposizione debitoria maturata sul contratto di finanziamento n. 17471288, stipulato in data 15/04/2010.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 4800/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22/11/2022, interponevano formale e tempestiva opposizione gli ingiunti, muovendo plurimi motivi di doglianza: disconoscevano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., tutta la documentazione versata in copia;
eccepivano la carenza di legittimazione sostanziale in capo alla cessionaria;
censuravano l'idoneità dei documenti offerti a comprovare le ragioni creditorie, con precipuo riferimento all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
contestavano l'effettiva erogazione del credito;
evidenziavano l'inerzia del creditore, con conseguente decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Concludevano, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società opposta, la quale diffusamente argomentando a sostegno dell'infondatezza delle ragioni addotte dagli opponenti, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Denegata la predetta richiesta con ordinanza del 18/09/2023 e fallito il tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., spirati i quali la causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 24/10/2024.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che alla udienza del 29/10/2024, riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo per mancato accordo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 15/11/2023), richiesto quale 2 condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
4. Si principia dal ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È dunque l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
5. Tenuto conto del carattere potenzialmente assorbente della questione, la quale comunque si pone, rispetto alle altre, in posizione di priorità logico-cronologica, va preliminarmente indagata l'eccezione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto.
Come ampiamente precisato in sede di legittimità, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Aggiunge, peraltro, la Suprema Corte che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità del rapporto controverso abbiano natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di plurime cessioni di crediti identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'onere di provare le vicende traslative e l'inclusione del credito litigioso nel perimetro delle operazioni negoziali succedutesi nel tempo (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
3 Precisa, sul tema, la Corte Regolatrice che “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (così Cass. ord., 12/05/2021, n. 12611).
6. La società opposta ha dedotto di essere divenuta cessionaria del credito azionato in giudizio, in forza del contratto cessione del 18/03/2019, mediante il quale in nome e per Controparte_4 conto di cedeva a a titolo oneroso e pro soluto, un portafoglio di CP_5 Controparte_6 crediti pecuniari identificabili in blocco.
A il credito litigioso era a sua volta pervenuto per averne fatto acquisto, nell'anno 2012, CP_5 da Controparte_4
L'opposta ha affidato il riscontro della propria titolarità attiva all'avviso di cessione pubblicato in
G.U. Parte II, n. 82 del 14/07/2012 – che notizia la cessione intercorsa tra e Controparte_4 in data 02/07/2012 – ed al contratto di cessione del 18/03/2019, completo della proposta CP_5 di e della accettazione di quale mandataria di Controparte_6 Controparte_4 CP_5 integrato dall'annex omissato dei crediti ceduti, nel quale compare il nome del debitore ceduto, la serie numerica identificativa del contratto e la misura dell'esposizione debitoria.
Tale corredo documentale è stato oggetto di ampia e specifica contestazione da parte degli opponenti, che ne hanno evidenziato l'inattitudine a comprovare sia l'esistenza della cessione che l'effettiva riconducibilità del credito litigioso nel novero dei crediti ceduti in blocco.
In tema di prova della titolarità del credito, la Corte Regolatrice ha offerto, nei più recenti arresti nomofilattici, puntuali coordinate di natura esegetica ed operativa, che suggeriscono di diversamente modulare l'onus probandi che incombe in capo al cessionario e, conseguentemente, il rigore probatorio dal medesimo esigibile, a seconda che il debitore ceduto contesti semplicemente l'inclusione del credito litigioso nella massa di quelli ceduti in blocco, o, invece, estenda tale contestazione alla esistenza stessa del contratto di cessione.
Va, infatti, sempre distinta – precisa la Suprema Corte – la questione della effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione, dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco
(Cass. ord. 05/11/2020 n. 24798), sicché, ove venga contestato solo tale ultimo profilo, il cessionario può efficacemente dimostrare la propria legittimazione sostanziale producendo l'avviso di cessione pubblicato in G.U., reputato a tal fine idoneo se, rispettato principio di determinatezza dell'oggetto 4 ex art. 1346 c.c., non lasci incertezze o ombre di sorta sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, sulla scorta degli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie.
Ove, invece, tali indicazioni siano deficitarie o, come nel caso di specie, sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” (così
Cass. ord. 29/02/2024, n. 5478;), non essendo “sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario” (così Cass.
13/01/2025, n. 841; cfr. anche Cass. Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866, secondo la quale in caso di contestazione dell'an della cessione “sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”).
Di fronte all'eccezione di parte opponente circa l'esistenza stessa della vicenda successoria, è, allora, evidente, facendo applicazione dei predetti canoni esegetici, che l'avviso ex art. 58, comma 2, T.U.B., prodotto dall'opposta nell'appendice di trattazione di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non possa surrogarsi alla mancata produzione del contratto di cessione.
Non si può, peraltro, sottacere la circostanza che la piattaforma indiziaria offerta dalla creditrice opposta riveli una capacità dimostrativa claudicante e non adeguatamente persuasiva, non riuscendo gli elementi presi in considerazione a convergere in modo chiaro, univoco, preciso e sinergico verso lo stesso risultato asseverativo.
In primo luogo, rimane dubbia l'interdipendenza funzionale tra il contratto di cessione del
02/07/2012, intercorso tra e pubblicato nell'estratto di G.U. versato Controparte_4 CP_5 in atti, e la successiva cessione intervenuta tra e atteso che nel contratto CP_5 Controparte_6 di cessione del 18/03/2019 non si richiama specificamente la vicenda successoria del 02/07/2012, ma, più genericamente, le cartolarizzazioni realizzate da nell'anno 2012. CP_5
L'art.
7.1 del contratto di cessione, infatti, testualmente prevede che le parti “hanno inteso trasferire un portafoglio di Crediti vantati da (quale cessionaria dei crediti medesimi e avente causa di CP_5
già nell'ambito della cartolarizzazione realizzata da nell'anno CP_4 CP_4 CP_5
2012)”.
Emerge dall'avviso di G.U. depositato in atti che, oltre alla cessione del 02/07/2012, tra CP_4
e sia intervenuta almeno un'altra vicenda traslativa in data 10/05/2012 (cfr. G.U.
[...] CP_5 pag. 3 n. vi), per cui non è adeguatamente provato che la cessione del 02/07/2012 costituisca effettivamente il prodromo contrattuale della cessione avvenuta tra e nel 2019. CP_5 CP_6
5 La questione non è di marginale importanza, atteso che, in caso di cessioni multiple o a catena, le serie contrattuali risultano inscindibilmente interconnesse, per cui la validità della cessione “a valle”
è a fortiori condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
La ricostruzione della catena dei trasferimenti opera con un meccanismo di transitività giuridica, tale che l'eventuale vulnus probatorio afferente alla operazione cronologicamente precedente si ripercuote inevitabilmente su quella temporalmente successiva, generando incertezza in ordine alla effettiva titolarità del credito azionato in capo alla società ultima cessionaria.
A ciò si aggiunga che, relativamente alla cessione intercorsa tra e CP_5 Controparte_6
manca qualsivoglia prova dei poteri rappresentativi di che dichiara in contratto Controparte_4
di agire quale mandataria di in forza di procura del 01/12/2014, non versata in atti e non CP_5 surrogabile, come vorrebbe l'opposta, con il mandato gestorio di cui all'estratto di Gazzetta Ufficiale del 2012, attesa la non sovrapponibilità ontologica e cronologica delle operazioni negoziali in commento.
Altro elemento di destabilizzazione probatoria è rappresentato dal documento versato sub allegato 3 del fascicolo monitorio, nel quale, unitamente al contratto di finanziamento, viene offerta copia del ricorso per ingiunzione, datato dicembre 2013, e del relativo decreto ingiuntivo n. 499/2014 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 25/02/2014, ottenuto da in danno degli odierni Controparte_4 ingiunti, per le medesime causali di cui al presente procedimento, in un'epoca in cui la predetta società si era già spogliata del credito in oggetto, per averlo trasferito a CP_5
Pur volendo ritenere che, come indicato in G.U., fosse stata incaricata da “affinché in CP_4 CP_5
suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute”, si rileva che nel ricorso monitorio ha CP_4
agito quale titolare del credito, senza spendere il nome del rappresentato e, dunque, in spregio alla convenuta contemplatio domini, sicché il documento genera ultronea incertezza in ordine alla titolarità del credito ed alle vicende successorie sottostanti.
Ne discende, per tutti i superiori motivi, l'assoluta indeterminatezza in ordine alla effettiva ed attuale titolarità, in capo alla opposta, del credito per cui la stessa ha agito in via monitoria.
In definitiva, l'opposta – la cui istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo era stata negata proprio perché la produzione documentale appariva inidonea ad integrare il fumus di esistenza dei fatti costituitivi della pretesa avanzata, con peculiare riferimento alla titolarità del diritto – non ha superato tali rilievi, nemmeno nella successiva appendice di trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c., non avendo fornito più chiare, univoche e rassicuranti prove circa la titolarità
6 della posizione azionata in giudizio, attraverso documenti idonei a dimostrare la validità e l'efficacia delle cessioni, nonché l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni traslative succedutesi nel tempo (cfr. Cass. civ., 28/02/2020 n. 5617).
Si rileva, ad abundantiam, che l'esistenza di altro decreto ingiuntivo n. 449/2014, notificato il
17/04/2014 e dichiarato esecutivo in data 30/10/2014, conseguito da per il Controparte_4
medesimo titulus obligationis e nei confronti degli stessi soggetti oggi ingiunti, e non opposto, sembri, in ogni caso, destinata ad esautorare l'azione dell'avente causa di in danno degli odierni CP_4
opponenti, rendendo indebita, nel caso che ci occupa, la duplicazione dei titoli esecutivi che conseguirebbe alla eventuale conferma del decreto ingiuntivo in oggetto (cfr. amplius Cass., ord.
21768/2019).
Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.
7. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore degli opponenti, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4800/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22/11/2022;
2. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, che si liquidano in euro
3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, nonché rimborso del bollo e del contributo unificato, se versati.
Aversa, 10/02/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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