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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1320/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1320 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione ex art. 22 ss.
L. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 10/2022, emessa dalla . Controparte_1
tra
, in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1 Pt_1
”, con sede in Castel di Sasso (CE), rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Tommaso Santoro e con questo elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Romano, ed elet- tivamente domiciliati in alla Via Lubich, 6 P_ resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09/01/2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., si dà atto che lo svolgimento del pro- cesso risulta dagli atti di causa e dai verbali d'udienza, cui integralmente si rinvia.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
10/2022 della , con cui è stata irrogata la sanzione Controparte_1
1
amministrativa di € 15.507,30 per la presunta violazione dell'art. 190, comma 1, D.Lgs. 152/2006, sanzionata ai sensi dell'art. 258, comma 2, del medesimo decreto.
A sostegno del ricorso, l'opponente ha articolato i seguenti motivi di cen- sura:
1 Erronea individuazione della violazione amministrativa contestata. Il ricorrente deduce che la sanzione sarebbe stata irrogata in assenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma, atteso che: l'annotazione con- testata dagli ispettori ARPAC, relativa allo scarico del rifiuto con codice
CER 160117, reca erroneamente la data del 10.07.2019 anziché quella ef- fettiva del 22.07.2019; l'errore deriverebbe da una mera svista materiale, consistente nella trascrizione sul registro della data di emissione del FIR
(Formulario di Identificazione dei Rifiuti) anziché quella effettiva di riti- ro da parte della ditta Perna Ecologia S.r.l.; il FIR n. 0068795/2019, ver- sato in atti, attesta inequivocabilmente che l'operazione di scarico è av- venuta il 22.07.2019, cioè entro il termine legale dei dieci giorni lavora- tivi previsto.
2 Mancanza di prova circa la violazione contestata. Il ricorrente lamenta che l'accertamento ispettivo ha fondato la contestazione su una presun- zione, priva di qualsiasi verifica concreta, secondo cui i rifiuti ulteriori rinvenuti presso la sede aziendale (codici CER 130208, 160601, 160103
e 160107) sarebbero stati prodotti anteriormente al 20.07.2019, così da ri- tenere decorso il termine di dieci giorni previsto per la loro annotazione sul registro di carico e scarico. Contesta dunque tale ricostruzione, dedu- cendo – con allegazione documentale – che: i predetti rifiuti sono stati prodotti successivamente al 22.07.2019; alla data dell'ispezione, non era ancora spirato il termine per l'annotazione; la presunta omissione non poteva, pertanto, configurare alcuna violazione amministrativa.
3 Valenza probatoria del FIR e coerenza con il registro. Parte ricorrente evidenzia la piena corrispondenza tra il numero identificativo del FIR
(0068795/2019) e l'annotazione presente sul registro, a conferma che si trattava dello stesso rifiuto e che l'unica irregolarità era rappresentata dalla data erroneamente riportata.
4 Violazione dei principi di correttezza, buona fede e contraddittorio. Il ricorrente contesta che né gli ispettori ARPAC, né l'amministrazione
2
provinciale abbiano richiesto chiarimenti in ordine alla data di annotazio- ne. Il procedimento si è svolto in maniera acritica e formalistica, in as- senza di un effettivo contraddittorio e di una compiuta valutazione difen- siva.
5 Irrilevanza della violazione in assenza di pregiudizio ambientale. Parte ricorrente osserva che la registrazione era comunque avvenuta, sebbene con un'imprecisione formale, e che nessuna effettiva alterazione della tracciabilità dei rifiuti è derivata dall'annotazione ritenuta irregolare.
6 Produzione della sentenza penale di assoluzione in capo al ricorrente – efficacia probatoria. Parte ricorrente produce nel presente giudizio la sen- tenza penale del Tribunale di S. Maria C.V., passata in giudicato il
18.01.2024, che ha: escluso l'illiceità della condotta sotto il profilo pena- le;
accertato la corretta tenuta del registro di carico e scarico;
chiarito che i materiali rinvenuti (es. pneumatici) erano destinati al riutilizzo e non configurabili come rifiuti.
7 Rilevanza economica e gravità della sanzione irrogata. Il ricorrente ha dedotto, anche ai fini cautelari (istanza poi rigettata), che l'importo ri- chiesto è tale da compromettere seriamente l'equilibrio finanziario dell'impresa, già fortemente colpita dalla crisi settoriale post-pandemica.
Ciò posto, il ricorrente concludeva: 1) IN VIA PRELIMINARE E
D'URGENZA: ai sensi dell'art. 5 dlgs 150/2011, ricorrendone i presup- posti di estrema urgenza e di pericolo grave ed irreparabile, sospendere inaudita altera parte, ovvero se del caso previa fissazione dell'udienza per la discussione della sola domanda cautelare, l'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione n. 22/2022 emessa dalla Parte_2
, concorrendone i gravi motivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs.vo
[...]
150/11 ovvero del' art. 22 co.7 L.689/81; 2) NEL MERITO: In accogli- mento della spiegata opposizione annullare, invalidare e/o comunque porre nel nulla, per i motivi sopra illustrati, l'ordinanza di ingiunzione della n. 22/2022 impugnata, con ogni consequen- Controparte_1
ziale effetto di legge;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistente chiedendo il rigetto del ricorso ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto e deduceva:
1 Validità dell'accertamento ARPAC e legittimità dell'ordinanza-
3
ingiunzione. L'ordinanza è stata emessa a seguito del verbale ARPAC n.
45/CA/19 del 30.07.2019, dal quale risulta l'omessa registrazione, nel ri- spetto della tempistica prevista dall'art. 190, co. 1, D.Lgs. 152/06, dei ri- fiuti pericolosi con codici CER: 130208 (oli esausti) – ultima annotazio- ne: 07.06.2019; 160601 (batterie al piombo) – ultima annotazione:
07.02.2019; 160107 (filtri olio); 160103 (pneumatici fuori uso). Gli ispet- tori ARPAC, pubblici ufficiali, hanno documentato fotograficamente la presenza di tali rifiuti non registrati, e la relazione ispettiva fa fede fino a querela di falso. L'ordinanza impugnata è stata quindi adottata in esito ad un procedimento regolare ossia: contestazione della violazione;
invito al pagamento in misura ridotta;
presentazione di scritti difensivi da parte del ricorrente;
audizione personale tenutasi il 21.09.2021; emissione dell'ordinanza il 21.01.2022, notificata il 26.01.2022.
2. Inidoneità della giustificazione fondata sull'errore materiale. Il riferi- mento al mero errore materiale nella data di annotazione (10.07.2019 an- ziché 22.07.2019) è da considerarsi non sufficiente a giustificare l'omessa registrazione dei rifiuti contestati poiché, anche ammesso tale errore, non riguarderebbe tutti i rifiuti rinvenuti e sarebbe anche
contro
- producente in quanto dimostra, comunque, una tenuta irregolare del regi- stro. Parte resistente contesta la duplicazione del registro depositato dalla controparte e ogni successiva “correzione” postuma delle annotazioni.
3. Inammissibilità e inefficacia del FIR prodotto. Il FIR n. 0068795/2019, allegato dal ricorrente, è riferito a rifiuti metallici (CER 160117) e non idoneo a dimostrare la regolare annotazione dei rifiuti effettivamente contestati (oli, filtri, batterie, pneumatici). Evidenzia, inoltre, che esso non è leggibile a causa di cancellazioni e mancanza di annotazioni espli- cative.
4. Contestazione della sentenza penale prodotta dal ricorrente. La resi- stente ritiene irrilevante la sentenza penale perché: resa su fattispecie di- stinte (es. reati ambientali ex artt. 279 e 256 D.Lgs. 152/06); la Provincia non è stata parte del giudizio penale;
perché il giudicato penale non si estende automaticamente al procedimento amministrativo. In ogni caso, la sentenza penale non si esprime in modo specifico sulle tipologie di ri- fiuti contestate nel verbale ARPAC e oggetto dell'ordinanza.
5. Mancanza di prova rispetto ai rifiuti ulteriori contestati. Secondo la
4
Provincia, il ricorrente ha giustificato solo la registrazione di un unico ri- fiuto (CER 160117) e nulla ha dimostrato rispetto a: CER 160601 (batte- rie); CER 160103 (pneumatici); CER 160107 (filtri); CER 130208 (oli esausti). Anche nelle pagine 42 e 43 del registro, prodotte tardivamente in giudizio, non vi è traccia di annotazioni relative ai suddetti rifiuti.
6. Rilevanza delle modifiche irregolari alle pagine del registro. La Pro- vincia di evidenzia altresì che le operazioni nn. 186 e 187 alla P_
pagina 41 del registro risultano: modificate con cancellature, non leggibi- li nelle scritture originarie e prive di annotazioni giustificative nel campo note.
Ciò posto la chiedeva di dichiarare l'infondatezza Controparte_1
della odierna impugnazione alla stregua dei motivi sopra esposti e, per
l'effetto confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 10/2022 adottata dalla
. P_ Parte_3
L'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs.
150/2011, è stata rigettata con ordinanza resa all'udienza del 14 novem- bre 2022, in quanto ritenuta insussistente la prova dell'avvenuta annota- zione, nei termini di legge, delle tipologie di rifiuti pericolosi rinvenute in sede di sopralluogo, nonché la sussistenza di un concreto e attuale pre- giudizio derivante dall'immediata esecuzione del provvedimento.
All' udienza del 09.01.2025 la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare, questo Giudice osserva che la sentenza penale di asso- luzione depositata dal ricorrente, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere l'8 novembre 2022 e divenuta irrevocabile il 18 gennaio
2024, non assume efficacia vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., in quanto resa tra soggetti diversi. Essa può, al più, assumere valore indiziario, in forza del principio del libero apprezzamen- to del giudice ex art. 116 c.p.c., come confermato da consolidata giuri- sprudenza (Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 2016, n. 12041; Cass. civ., sez.
III, 30 novembre 2022, n. 35243).
Nel caso concreto, la sentenza penale ha escluso il reato di deposito in- controllato in relazione a taluni materiali (pneumatici e parti di carrozze-
5
ria), ritenendoli riutilizzabili e non qualificabili come rifiuti. Tuttavia, non si è pronunciata sull'obbligo di annotazione nel registro con riferi- mento ai rifiuti pericolosi oggetto del presente procedimento (CER
130208, 160601, 160103 e 160107). In ogni caso tale pronuncia, pur va- lutabile come elemento integrativo, non incide sull'accertamento ammi- nistrativo relativo alla violazione dell'art. 190 D.Lgs. 152/2006 contesta- ta con l'ordinanza n. 10/2022.
Ciò detto, il ricorso è fondato e va accolto.
La sanzione amministrativa impugnata trae origine dal verbale di accer- tamento redatto dai funzionari dell'ARPAC in data 30 luglio 2019, a se- guito di sopralluogo presso la sede operativa della ditta individuale Pt_1
, nel corso del quale fu rilevata la presenza di numerose tipologie
[...]
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui oli esausti (CER
130208), batterie al piombo (CER 160601), filtri dell'olio (CER 160107), pneumatici fuori uso (CER 160103) e rifiuti metallici (CER 160117). I ri- fiuti risultavano stoccati in area interna ed esterna, in parte privi di eti- chettatura e, secondo gli ispettori, non risultavano annotati nel registro di carico e scarico esibito all'atto del sopralluogo.
Da ciò è scaturita l'ordinanza-ingiunzione n. 10/2022 della P_
, che ha contestato la violazione dell'art. 190, comma 1, del D.lgs.
[...]
152/2006, irrogando la sanzione prevista dall'art. 258, comma 2, per mancata o irregolare tenuta del registro.
Sul punto, va premesso che il ricorrente, nel tentativo di giustificare la regolarità della tenuta del registro, si è concentrato in modo particolare sul rifiuto CER 160117 (rifiuti metallici), per il quale assume sia stata inizialmente indicata nel registro una data errata (10 luglio), successiva- mente corretta in sede difensiva mediante esibizione del Formulario di
Identificazione dei Rifiuti (FIR), recante la data reale del 22 luglio 2019.
Orbene, da un'attenta disamina della ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, tale annotazione, relativa a un rifiuto gestito nei tempi pre- visti, non è però mai stata oggetto della contestazione e non rientra, per- tanto, nel thema decidendum. Infatti, dalla lettura integrale dell'ordinanza emerge che la ha fondato il proprio giudizio sanzionatorio P_
esclusivamente sul rilievo della presenza di una pluralità di rifiuti perico- losi, diversi dal CER 160117, indicando espressamente i codici CER og-
6
getto di rilievo e descrivendone le condizioni di stoccaggio.
Tanto emerge in maniera evidente anche dalla consultazione della rela- zione della n. 54/CA/24, da ultimo depositata da Controparte_1
parte resistente, in cui si indica in maniera precisa che la contestazione attiene alla mancata registrazione di taluni rifiuti, codice CER 13 02 08*,
CER 16 06 01*, CER 16 01 03 e CER 16 01 07, sul registro rifiuti.
Ciò detto, venendo all'esame della contestazione mossa circa l'omessa tempestiva annotazione dei rifiuti, la pretesa sanzionatoria risulta essere infondata, in quanto difetta la prova di un elemento essenziale dell'illecito: il superamento del termine di dieci giorni lavorativi entro cui il produttore è tenuto ad annotare i rifiuti nel registro.
L'art. 190, comma 4, del D.lgs. 152/2006, impone tale obbligo con ter- mine perentorio, la cui inosservanza costituisce il fatto tipico della viola- zione. È onere dell'Amministrazione dimostrare che tale termine fosse già spirato al momento del controllo, in applicazione del principio gene- rale di cui all'art. 2697 c.c.
In materia di sanzioni amministrative, è principio consolidato che spetta all'amministrazione che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito conte- stato, inclusi quelli relativi al momento in cui l'obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto. Tale principio discende dall'art. 2697 c.c. e trova con- ferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel giudizio di op- posizione a sanzione, l'onere probatorio resta integralmente a carico dell'autorità procedente (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 24 gennaio 2019, n.
1921; Cass. civ., Sez. VI, 8 ottobre 2018, n. 24691).
Nel caso di specie, dagli atti non risulta che l'ARPAC abbia accertato o anche solo stimato, neppure in via presuntiva, la data di produzione o di scarico dei rifiuti rinvenuti. Nessun rilievo tecnico, elemento di deterio- ramento, documentazione aziendale o altra fonte oggettiva è stata posta a fondamento della presunta tardività dell'annotazione. L'affermazione contenuta nel verbale, secondo cui i rifiuti sarebbero “giacenti da tempo”,
è apodittica e non sufficiente a fondare la sanzione.
Pertanto, in difetto di un accertamento probatorio pieno che dimostri che i rifiuti rinvenuti fossero giacenti da oltre dieci giorni lavorativi l'opposizione deve andare accolta.
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Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere integralmente poste a carico di parte ri- corrente e si liquidano secondo i criteri e nella misura media previsti dal
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, del numero delle parti rappresentate e dell'attività difensiva svolta, come da disposi- tivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso in opposizione proposto ai sensi della legge n.
689/1981;
- Annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 10/2022, emessa dalla P_
, per violazione dell'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
[...]
152, sanzionata ai sensi dell'art. 258, comma 2, del medesimo decre- to;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.397,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge, in favore di parte ricorrente con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1320 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione ex art. 22 ss.
L. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 10/2022, emessa dalla . Controparte_1
tra
, in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1 Pt_1
”, con sede in Castel di Sasso (CE), rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Tommaso Santoro e con questo elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Romano, ed elet- tivamente domiciliati in alla Via Lubich, 6 P_ resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09/01/2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., si dà atto che lo svolgimento del pro- cesso risulta dagli atti di causa e dai verbali d'udienza, cui integralmente si rinvia.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
10/2022 della , con cui è stata irrogata la sanzione Controparte_1
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amministrativa di € 15.507,30 per la presunta violazione dell'art. 190, comma 1, D.Lgs. 152/2006, sanzionata ai sensi dell'art. 258, comma 2, del medesimo decreto.
A sostegno del ricorso, l'opponente ha articolato i seguenti motivi di cen- sura:
1 Erronea individuazione della violazione amministrativa contestata. Il ricorrente deduce che la sanzione sarebbe stata irrogata in assenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma, atteso che: l'annotazione con- testata dagli ispettori ARPAC, relativa allo scarico del rifiuto con codice
CER 160117, reca erroneamente la data del 10.07.2019 anziché quella ef- fettiva del 22.07.2019; l'errore deriverebbe da una mera svista materiale, consistente nella trascrizione sul registro della data di emissione del FIR
(Formulario di Identificazione dei Rifiuti) anziché quella effettiva di riti- ro da parte della ditta Perna Ecologia S.r.l.; il FIR n. 0068795/2019, ver- sato in atti, attesta inequivocabilmente che l'operazione di scarico è av- venuta il 22.07.2019, cioè entro il termine legale dei dieci giorni lavora- tivi previsto.
2 Mancanza di prova circa la violazione contestata. Il ricorrente lamenta che l'accertamento ispettivo ha fondato la contestazione su una presun- zione, priva di qualsiasi verifica concreta, secondo cui i rifiuti ulteriori rinvenuti presso la sede aziendale (codici CER 130208, 160601, 160103
e 160107) sarebbero stati prodotti anteriormente al 20.07.2019, così da ri- tenere decorso il termine di dieci giorni previsto per la loro annotazione sul registro di carico e scarico. Contesta dunque tale ricostruzione, dedu- cendo – con allegazione documentale – che: i predetti rifiuti sono stati prodotti successivamente al 22.07.2019; alla data dell'ispezione, non era ancora spirato il termine per l'annotazione; la presunta omissione non poteva, pertanto, configurare alcuna violazione amministrativa.
3 Valenza probatoria del FIR e coerenza con il registro. Parte ricorrente evidenzia la piena corrispondenza tra il numero identificativo del FIR
(0068795/2019) e l'annotazione presente sul registro, a conferma che si trattava dello stesso rifiuto e che l'unica irregolarità era rappresentata dalla data erroneamente riportata.
4 Violazione dei principi di correttezza, buona fede e contraddittorio. Il ricorrente contesta che né gli ispettori ARPAC, né l'amministrazione
2
provinciale abbiano richiesto chiarimenti in ordine alla data di annotazio- ne. Il procedimento si è svolto in maniera acritica e formalistica, in as- senza di un effettivo contraddittorio e di una compiuta valutazione difen- siva.
5 Irrilevanza della violazione in assenza di pregiudizio ambientale. Parte ricorrente osserva che la registrazione era comunque avvenuta, sebbene con un'imprecisione formale, e che nessuna effettiva alterazione della tracciabilità dei rifiuti è derivata dall'annotazione ritenuta irregolare.
6 Produzione della sentenza penale di assoluzione in capo al ricorrente – efficacia probatoria. Parte ricorrente produce nel presente giudizio la sen- tenza penale del Tribunale di S. Maria C.V., passata in giudicato il
18.01.2024, che ha: escluso l'illiceità della condotta sotto il profilo pena- le;
accertato la corretta tenuta del registro di carico e scarico;
chiarito che i materiali rinvenuti (es. pneumatici) erano destinati al riutilizzo e non configurabili come rifiuti.
7 Rilevanza economica e gravità della sanzione irrogata. Il ricorrente ha dedotto, anche ai fini cautelari (istanza poi rigettata), che l'importo ri- chiesto è tale da compromettere seriamente l'equilibrio finanziario dell'impresa, già fortemente colpita dalla crisi settoriale post-pandemica.
Ciò posto, il ricorrente concludeva: 1) IN VIA PRELIMINARE E
D'URGENZA: ai sensi dell'art. 5 dlgs 150/2011, ricorrendone i presup- posti di estrema urgenza e di pericolo grave ed irreparabile, sospendere inaudita altera parte, ovvero se del caso previa fissazione dell'udienza per la discussione della sola domanda cautelare, l'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione n. 22/2022 emessa dalla Parte_2
, concorrendone i gravi motivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs.vo
[...]
150/11 ovvero del' art. 22 co.7 L.689/81; 2) NEL MERITO: In accogli- mento della spiegata opposizione annullare, invalidare e/o comunque porre nel nulla, per i motivi sopra illustrati, l'ordinanza di ingiunzione della n. 22/2022 impugnata, con ogni consequen- Controparte_1
ziale effetto di legge;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistente chiedendo il rigetto del ricorso ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto e deduceva:
1 Validità dell'accertamento ARPAC e legittimità dell'ordinanza-
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ingiunzione. L'ordinanza è stata emessa a seguito del verbale ARPAC n.
45/CA/19 del 30.07.2019, dal quale risulta l'omessa registrazione, nel ri- spetto della tempistica prevista dall'art. 190, co. 1, D.Lgs. 152/06, dei ri- fiuti pericolosi con codici CER: 130208 (oli esausti) – ultima annotazio- ne: 07.06.2019; 160601 (batterie al piombo) – ultima annotazione:
07.02.2019; 160107 (filtri olio); 160103 (pneumatici fuori uso). Gli ispet- tori ARPAC, pubblici ufficiali, hanno documentato fotograficamente la presenza di tali rifiuti non registrati, e la relazione ispettiva fa fede fino a querela di falso. L'ordinanza impugnata è stata quindi adottata in esito ad un procedimento regolare ossia: contestazione della violazione;
invito al pagamento in misura ridotta;
presentazione di scritti difensivi da parte del ricorrente;
audizione personale tenutasi il 21.09.2021; emissione dell'ordinanza il 21.01.2022, notificata il 26.01.2022.
2. Inidoneità della giustificazione fondata sull'errore materiale. Il riferi- mento al mero errore materiale nella data di annotazione (10.07.2019 an- ziché 22.07.2019) è da considerarsi non sufficiente a giustificare l'omessa registrazione dei rifiuti contestati poiché, anche ammesso tale errore, non riguarderebbe tutti i rifiuti rinvenuti e sarebbe anche
contro
- producente in quanto dimostra, comunque, una tenuta irregolare del regi- stro. Parte resistente contesta la duplicazione del registro depositato dalla controparte e ogni successiva “correzione” postuma delle annotazioni.
3. Inammissibilità e inefficacia del FIR prodotto. Il FIR n. 0068795/2019, allegato dal ricorrente, è riferito a rifiuti metallici (CER 160117) e non idoneo a dimostrare la regolare annotazione dei rifiuti effettivamente contestati (oli, filtri, batterie, pneumatici). Evidenzia, inoltre, che esso non è leggibile a causa di cancellazioni e mancanza di annotazioni espli- cative.
4. Contestazione della sentenza penale prodotta dal ricorrente. La resi- stente ritiene irrilevante la sentenza penale perché: resa su fattispecie di- stinte (es. reati ambientali ex artt. 279 e 256 D.Lgs. 152/06); la Provincia non è stata parte del giudizio penale;
perché il giudicato penale non si estende automaticamente al procedimento amministrativo. In ogni caso, la sentenza penale non si esprime in modo specifico sulle tipologie di ri- fiuti contestate nel verbale ARPAC e oggetto dell'ordinanza.
5. Mancanza di prova rispetto ai rifiuti ulteriori contestati. Secondo la
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Provincia, il ricorrente ha giustificato solo la registrazione di un unico ri- fiuto (CER 160117) e nulla ha dimostrato rispetto a: CER 160601 (batte- rie); CER 160103 (pneumatici); CER 160107 (filtri); CER 130208 (oli esausti). Anche nelle pagine 42 e 43 del registro, prodotte tardivamente in giudizio, non vi è traccia di annotazioni relative ai suddetti rifiuti.
6. Rilevanza delle modifiche irregolari alle pagine del registro. La Pro- vincia di evidenzia altresì che le operazioni nn. 186 e 187 alla P_
pagina 41 del registro risultano: modificate con cancellature, non leggibi- li nelle scritture originarie e prive di annotazioni giustificative nel campo note.
Ciò posto la chiedeva di dichiarare l'infondatezza Controparte_1
della odierna impugnazione alla stregua dei motivi sopra esposti e, per
l'effetto confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 10/2022 adottata dalla
. P_ Parte_3
L'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs.
150/2011, è stata rigettata con ordinanza resa all'udienza del 14 novem- bre 2022, in quanto ritenuta insussistente la prova dell'avvenuta annota- zione, nei termini di legge, delle tipologie di rifiuti pericolosi rinvenute in sede di sopralluogo, nonché la sussistenza di un concreto e attuale pre- giudizio derivante dall'immediata esecuzione del provvedimento.
All' udienza del 09.01.2025 la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare, questo Giudice osserva che la sentenza penale di asso- luzione depositata dal ricorrente, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere l'8 novembre 2022 e divenuta irrevocabile il 18 gennaio
2024, non assume efficacia vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., in quanto resa tra soggetti diversi. Essa può, al più, assumere valore indiziario, in forza del principio del libero apprezzamen- to del giudice ex art. 116 c.p.c., come confermato da consolidata giuri- sprudenza (Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 2016, n. 12041; Cass. civ., sez.
III, 30 novembre 2022, n. 35243).
Nel caso concreto, la sentenza penale ha escluso il reato di deposito in- controllato in relazione a taluni materiali (pneumatici e parti di carrozze-
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ria), ritenendoli riutilizzabili e non qualificabili come rifiuti. Tuttavia, non si è pronunciata sull'obbligo di annotazione nel registro con riferi- mento ai rifiuti pericolosi oggetto del presente procedimento (CER
130208, 160601, 160103 e 160107). In ogni caso tale pronuncia, pur va- lutabile come elemento integrativo, non incide sull'accertamento ammi- nistrativo relativo alla violazione dell'art. 190 D.Lgs. 152/2006 contesta- ta con l'ordinanza n. 10/2022.
Ciò detto, il ricorso è fondato e va accolto.
La sanzione amministrativa impugnata trae origine dal verbale di accer- tamento redatto dai funzionari dell'ARPAC in data 30 luglio 2019, a se- guito di sopralluogo presso la sede operativa della ditta individuale Pt_1
, nel corso del quale fu rilevata la presenza di numerose tipologie
[...]
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui oli esausti (CER
130208), batterie al piombo (CER 160601), filtri dell'olio (CER 160107), pneumatici fuori uso (CER 160103) e rifiuti metallici (CER 160117). I ri- fiuti risultavano stoccati in area interna ed esterna, in parte privi di eti- chettatura e, secondo gli ispettori, non risultavano annotati nel registro di carico e scarico esibito all'atto del sopralluogo.
Da ciò è scaturita l'ordinanza-ingiunzione n. 10/2022 della P_
, che ha contestato la violazione dell'art. 190, comma 1, del D.lgs.
[...]
152/2006, irrogando la sanzione prevista dall'art. 258, comma 2, per mancata o irregolare tenuta del registro.
Sul punto, va premesso che il ricorrente, nel tentativo di giustificare la regolarità della tenuta del registro, si è concentrato in modo particolare sul rifiuto CER 160117 (rifiuti metallici), per il quale assume sia stata inizialmente indicata nel registro una data errata (10 luglio), successiva- mente corretta in sede difensiva mediante esibizione del Formulario di
Identificazione dei Rifiuti (FIR), recante la data reale del 22 luglio 2019.
Orbene, da un'attenta disamina della ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, tale annotazione, relativa a un rifiuto gestito nei tempi pre- visti, non è però mai stata oggetto della contestazione e non rientra, per- tanto, nel thema decidendum. Infatti, dalla lettura integrale dell'ordinanza emerge che la ha fondato il proprio giudizio sanzionatorio P_
esclusivamente sul rilievo della presenza di una pluralità di rifiuti perico- losi, diversi dal CER 160117, indicando espressamente i codici CER og-
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getto di rilievo e descrivendone le condizioni di stoccaggio.
Tanto emerge in maniera evidente anche dalla consultazione della rela- zione della n. 54/CA/24, da ultimo depositata da Controparte_1
parte resistente, in cui si indica in maniera precisa che la contestazione attiene alla mancata registrazione di taluni rifiuti, codice CER 13 02 08*,
CER 16 06 01*, CER 16 01 03 e CER 16 01 07, sul registro rifiuti.
Ciò detto, venendo all'esame della contestazione mossa circa l'omessa tempestiva annotazione dei rifiuti, la pretesa sanzionatoria risulta essere infondata, in quanto difetta la prova di un elemento essenziale dell'illecito: il superamento del termine di dieci giorni lavorativi entro cui il produttore è tenuto ad annotare i rifiuti nel registro.
L'art. 190, comma 4, del D.lgs. 152/2006, impone tale obbligo con ter- mine perentorio, la cui inosservanza costituisce il fatto tipico della viola- zione. È onere dell'Amministrazione dimostrare che tale termine fosse già spirato al momento del controllo, in applicazione del principio gene- rale di cui all'art. 2697 c.c.
In materia di sanzioni amministrative, è principio consolidato che spetta all'amministrazione che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito conte- stato, inclusi quelli relativi al momento in cui l'obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto. Tale principio discende dall'art. 2697 c.c. e trova con- ferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel giudizio di op- posizione a sanzione, l'onere probatorio resta integralmente a carico dell'autorità procedente (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 24 gennaio 2019, n.
1921; Cass. civ., Sez. VI, 8 ottobre 2018, n. 24691).
Nel caso di specie, dagli atti non risulta che l'ARPAC abbia accertato o anche solo stimato, neppure in via presuntiva, la data di produzione o di scarico dei rifiuti rinvenuti. Nessun rilievo tecnico, elemento di deterio- ramento, documentazione aziendale o altra fonte oggettiva è stata posta a fondamento della presunta tardività dell'annotazione. L'affermazione contenuta nel verbale, secondo cui i rifiuti sarebbero “giacenti da tempo”,
è apodittica e non sufficiente a fondare la sanzione.
Pertanto, in difetto di un accertamento probatorio pieno che dimostri che i rifiuti rinvenuti fossero giacenti da oltre dieci giorni lavorativi l'opposizione deve andare accolta.
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Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere integralmente poste a carico di parte ri- corrente e si liquidano secondo i criteri e nella misura media previsti dal
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, del numero delle parti rappresentate e dell'attività difensiva svolta, come da disposi- tivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso in opposizione proposto ai sensi della legge n.
689/1981;
- Annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 10/2022, emessa dalla P_
, per violazione dell'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
[...]
152, sanzionata ai sensi dell'art. 258, comma 2, del medesimo decre- to;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.397,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge, in favore di parte ricorrente con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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