Articolo 13 della Legge 5 giugno 1990, n. 148
Articolo 12Articolo 14
Versione
30 giugno 1990
Art. 13. (Verifica e adeguamento
dei programmi didattici). 1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSAE.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne da' preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.
Entrata in vigore il 30 giugno 1990