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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/10/2024, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2618/2023
Udienza del 10/10/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e dal resistente CP_1 visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del
Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2618/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Scala
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Folino
Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 2618/2023
NONCHÈ CONTRO
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Anastasia Giglio
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: estratto di ruolo - ricorso in opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) - accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/11/2023, ha Parte_1 chiesto che venga accertata e dichiarata l'illegittimità, l'inefficacia,
l'inammissibilità, l'improcedibilità e la nullità delle seguenti cartelle di pagamento/ruoli esattoriali, emessi dall' in quanto estinti per CP_1 intervenuta prescrizione:
1. cartella n. 03020150004709533000, per un ammontare complessivo di € 3.852,10;
2. cartella n. 03020160009259034000, per un ammontare complessivo di € 2.336,08; nonché che venga dichiarata ed accertata, comunque, l'estinzione, la nullità insanabile e l'inefficacia delle cartelle di pagamento indicate e, per l'effetto, disposta ed ordinata la cancellazione dei ruoli esattoriali a cura e spese delle parti resistenti convenute, per intervenuta prescrizione ed estinzione quinquennale, in mancanza di atti interruttivi.
Pagina 2 di 11 R.G. LAV. N. 2618/2023
1.1. Le cartelle sopra indicate risultano da un estratto di ruolo nonché da un “elenco cartelle/avvisi” allegati al ricorso introduttivo ed entrambi risalenti alla data del 19/07/2023.
1.2. Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che “a seguito azione per riscossione promossa da , proponeva formale istanza di CP_4 sospensione ed accesso agli atti al fine di ottenere gli estratti di ruolo relative alle cartelle di pagamento azionate.
Contestualmente proponeva istanza per annullamento ed estinzione delle cartelle predette per intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale delle cartelle indicate e dei ruoli, in assenza di atti interruttivi dei termini di prescrizione. L'istanza veniva notificata e depositata con pec all'ente della riscossione e all'ente CP_4
Impositore affinché provvedessero in autotutela alla CP_5 cancellazione/sgravio anche d'ufficio dei ruoli esattoriali e cartelle di pagamento indicate.
- I predetti enti, rigettavano la richiesta avanzata e previa consegna dei ruoli, confermavano e chiedevano il pagamento delle cartelle/ruoli esattoriali, perché ritenute dovute e non estinte. A tal fine, inoltre, sollecitavano il pagamento dei crediti portati in cartelle”.
2. Si è costituito l' rilevando, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto sostanzialmente finalizzato all'annullamento di un estratto di ruolo (rilasciato dall'Agente per la
Riscossione), che, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.
602/1973, non è atto autonomamente impugnabile in assenza di uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge.
L'istituto previdenziale ha, quindi, eccepito la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente.
In ogni caso, ha eccepito la tardività dell'azione, nonché
l'infondatezza nel merito dell'opposizione poiché le pretese creditorie non sarebbero prescritte.
3. Si è costituita l' che ha Controparte_3
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eccepito l'inammissibilità della domanda (non essendo l'estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile) e chiedendo, in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
4. L'eccezione preliminare di inammissibilità avanzata dalle parti resistenti è fondata ed essa assume, pertanto, carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione.
Difatti, l'odierna impugnazione ha ad oggetto un estratto di ruolo, giunto a conoscenza del ricorrente tramite “accesso agli atti” (gli estratti di ruolo risultano - come detto - datati 19/07/2023).
5. Orbene, il comma 4-bis, dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973
(introdotto dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021) stabilisce espressamente che
«L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
6. Le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 hanno chiarito che il comma 4-bis cit. si applica (anche) ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Hanno quindi ricordato che il Legislatore, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma
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della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, è intervenuto con tale modifica al fine di arginare le numerose richieste di tutela giurisdizionale, innescate nonostante l'inerzia degli agenti riscossori, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela».
Le citate Sezioni Unite del 2022 hanno poi precisato che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie
(in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs.
n. 46/1999, quanto ai crediti contributivi e previdenziali).
Hanno poi spiegato che la prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 (“L'estratto di ruolo non è impugnabile”) è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero
“elaborato informatico” contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo
(sulla distinzione si sono soffermate le Sezioni Unite con la sentenza n. 19704/2015).
La seconda disposizione (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione…”) asseconda, invece, non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. Nel contempo, però, la nuova norma assicura comunque tutela anche al contribuente nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
Con la norma in questione - spiegano le Sezioni Unite del 2022 - il
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Legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale: tale norma, in definitiva «plasma l'interesse ad agire».
Questa condizione dell'azione ha, difatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La tutela pure prevista, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese…»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.
Le Sezioni Unite del 2022 hanno quindi precisato che i casi indicati sono tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.
Hanno quindi chiarito che «Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, inoltre, è ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo per
l'impugnazione: questa ricerca, che ha senso soltanto se il termine sia da ritenere perentorio, è volta a ricavare la certezza della definitività dell'atto dall'omessa impugnazione entro quel termine. La definitività
è, tuttavia, predicato degli effetti dell'atto, laddove gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottisi, mai a maggior ragione possono divenire definitivi.
Si tratta, come si è già sottolineato ad altri fini in passato (cfr. ancora Cass., sez. un., nn. 16412/07 e 5791/08, cit.), di una tutela facoltativa: la disposizione in esame non impone, ma consente di sperimentarla, come emerge con chiarezza dall'uso della locuzione
«sono suscettibili di diretta impugnazione».
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L'art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, d'altronde, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione (Corte cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (Corte cost., n. 23/15;
n. 44/16; n. 121/16). […]
Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21), come ha fatto omissis impugnando l'iscrizione ipotecaria (tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22).
Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto
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presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.
22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n.
40763/21, cit.).
Nessun vuoto di tutela si configura anche nell'ipotesi del pignoramento di crediti ex 72-bis del d.P.R. n. 602/73, in relazione al quale si paventa in dottrina il rischio di un solve et repete incompatibile col diritto al rispetto dei beni, perché la tutela giurisdizionale risulterebbe tardiva in relazione alla decurtazione patrimoniale già subita dalla parte privata.
Questa speciale forma di pignoramento, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo a un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi. E l'intervento del giudice dell'esecuzione è sempre possibile, pure per sospendere l'efficacia dell'ordine al terzo di pagare direttamente all'agente per la riscossione, su istanza del debitore e, comunque, in generale, in caso di proposizione di una delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e, quindi, anche inaudita altera parte, al fine di evitarne l'attuazione nelle more della comparizione delle parti (Cass. n. 2857/15; n. 26549/21; proprio in relazione, d'altronde, a opposizioni all'esecuzione concernenti questo pignoramento si è pronunciata la richiamata Corte cost. n. 114/18)».
7. Alla luce di quanto sopra chiarito dalle Sezioni Unite del 2022, si deve rilevare che il ricorrente:
- ha genericamente dedotto, ma non ha dimostrato, che l'accesso agli atti era stato avanzato “a seguito [di] azione per la riscossione promossa da ”; CP_4
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- non ha, più precisamente, prodotto alcun atto con il quale l'Agente per la Riscossione abbia “minacciato” l'esecuzione forzata
(non vi è, in particolare - come sarà ulteriormente specificato - alcuna intimazione di pagamento, dotata di efficacia attuale al momento del deposito del ricorso, che sia stata notificata al ricorrente dall'Agente per la riscossione al fine di indurlo all'adempimento); in realtà, il provvedimento di diniego dello sgravio emesso dall' in data CP_1
09/11/2023 ed allegato al ricorso, si limitava a rigettare l'istanza
(inoltrata in pari data a mezzo p.e.c.), finalizzata a conseguire l'annullamento in autotutela delle due cartelle di pagamento, osservando soltanto che tale istanza non poteva «essere accolta in quanto … il procedimento di riscossione per il recupero dei crediti previdenziali ed assicurativi è demandato ad , Controparte_6 senza, pertanto, alcuna minaccia di esecuzione forzata;
- non ha neppure allegato e dedotto che le cartelle siano state invalidamente notificate o che la notifica sia stata omessa e, soprattutto, non ha dedotto, e men che meno dimostrato, nessuno dei pregiudizi tipizzati dalla norma di cui al citato art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602/1973.
7.1. Invero, con riferimento a quest'ultimo punto, si deve rilevare che entrambe le cartelle sono state ritualmente notificate:
- in relazione alla cartella n. 030 2015 00047095 33 000,
l' ha infatti prodotto la c.d. ricevuta Controparte_7 di avvenuta consegna che attesta il perfezionamento della notifica eseguita a mezzo p.e.c. in data 16/07/2015 (si veda il file .eml allegato alla memoria difensiva di costituzione);
- con riferimento, invece, alla cartella di pagamento n. 030 2016
00092590 34 000, è stato lo stesso ricorrente a fornire la prova della sua rituale notifica: si veda la “comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione” ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, datata 10/09/2016, inoltrata al ricorrente a
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mezzo raccomandata e da questi prodotta in allegato al deposito effettuato in data 29/09/2024, nella quale si attesta l'impossibilità di rinvenire nel registro INI-PEC, alla data del 27/07/2016, un indirizzo di p.e.c. valido e attivo, nonostante l'obbligo gravante sulle imprese individuali;
sicché la notifica veniva effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 2, cit. che, nel testo vigente ratione temporis, stabiliva: «Se
l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio
e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione».
7.2. Pertanto, il ricorrente rimane escluso dal beneficio della tutela giurisdizionale diretta, ammessa avverso i ruoli esattoriali nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4-bis cit. e non può, allo stato, vantare alcun interesse ad un accertamento negativo del credito (cui tende l'opposizione all'esecuzione promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ.).
8. Atteso quanto sin qui esposto, considerato che non si verte in alcuna delle tassative ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. È appena il caso di precisare che l'interesse ad agire contemplato dall'art. 100 cod. proc. civ. (oggi del tutto carente in capo al ricorrente per effetto della citata previsione legislativa del 2021) ben potrebbe sopravvenire ove, successivamente, fosse notificato al debitore un atto finalizzato all'esecuzione forzata (ad esempio, come si è già accennato, una intimazione di pagamento).
9.1. Allo stato, infatti, non rileva, ai fini della configurabilità dell'attualità dell'interesse ad agire, che - come dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta “integrative” depositate il 30/09/2024
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- sia intervenuta l'intimazione di pagamento n. 030 2021 90005074
33/000, pervenuta al ricorrente con raccomandata in data
28/03/2022.
È infatti noto che l'efficacia dell'intimazione di pagamento è limitata ad un anno, decorrente dalla sua notifica (art. 50, comma 3, del d.P.R.
n. 602/1973), sicché alla data del deposito del ricorso introduttivo
(13/11/2023) tale intimazione aveva già perso la sua efficacia sin dal
28/03/2023.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell che si liquidano nella somma CP_1 di euro 1.000,00 per soli compensi professionali di avvocato;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell' Controparte_7 che si liquidano nella somma di euro 1.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge.
Così deciso in data 14 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 10/10/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e dal resistente CP_1 visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del
Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2618/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Scala
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Folino
Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 2618/2023
NONCHÈ CONTRO
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Anastasia Giglio
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: estratto di ruolo - ricorso in opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) - accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/11/2023, ha Parte_1 chiesto che venga accertata e dichiarata l'illegittimità, l'inefficacia,
l'inammissibilità, l'improcedibilità e la nullità delle seguenti cartelle di pagamento/ruoli esattoriali, emessi dall' in quanto estinti per CP_1 intervenuta prescrizione:
1. cartella n. 03020150004709533000, per un ammontare complessivo di € 3.852,10;
2. cartella n. 03020160009259034000, per un ammontare complessivo di € 2.336,08; nonché che venga dichiarata ed accertata, comunque, l'estinzione, la nullità insanabile e l'inefficacia delle cartelle di pagamento indicate e, per l'effetto, disposta ed ordinata la cancellazione dei ruoli esattoriali a cura e spese delle parti resistenti convenute, per intervenuta prescrizione ed estinzione quinquennale, in mancanza di atti interruttivi.
Pagina 2 di 11 R.G. LAV. N. 2618/2023
1.1. Le cartelle sopra indicate risultano da un estratto di ruolo nonché da un “elenco cartelle/avvisi” allegati al ricorso introduttivo ed entrambi risalenti alla data del 19/07/2023.
1.2. Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che “a seguito azione per riscossione promossa da , proponeva formale istanza di CP_4 sospensione ed accesso agli atti al fine di ottenere gli estratti di ruolo relative alle cartelle di pagamento azionate.
Contestualmente proponeva istanza per annullamento ed estinzione delle cartelle predette per intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale delle cartelle indicate e dei ruoli, in assenza di atti interruttivi dei termini di prescrizione. L'istanza veniva notificata e depositata con pec all'ente della riscossione e all'ente CP_4
Impositore affinché provvedessero in autotutela alla CP_5 cancellazione/sgravio anche d'ufficio dei ruoli esattoriali e cartelle di pagamento indicate.
- I predetti enti, rigettavano la richiesta avanzata e previa consegna dei ruoli, confermavano e chiedevano il pagamento delle cartelle/ruoli esattoriali, perché ritenute dovute e non estinte. A tal fine, inoltre, sollecitavano il pagamento dei crediti portati in cartelle”.
2. Si è costituito l' rilevando, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto sostanzialmente finalizzato all'annullamento di un estratto di ruolo (rilasciato dall'Agente per la
Riscossione), che, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.
602/1973, non è atto autonomamente impugnabile in assenza di uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge.
L'istituto previdenziale ha, quindi, eccepito la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente.
In ogni caso, ha eccepito la tardività dell'azione, nonché
l'infondatezza nel merito dell'opposizione poiché le pretese creditorie non sarebbero prescritte.
3. Si è costituita l' che ha Controparte_3
Pagina 3 di 11 R.G. LAV. N. 2618/2023
eccepito l'inammissibilità della domanda (non essendo l'estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile) e chiedendo, in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
4. L'eccezione preliminare di inammissibilità avanzata dalle parti resistenti è fondata ed essa assume, pertanto, carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione.
Difatti, l'odierna impugnazione ha ad oggetto un estratto di ruolo, giunto a conoscenza del ricorrente tramite “accesso agli atti” (gli estratti di ruolo risultano - come detto - datati 19/07/2023).
5. Orbene, il comma 4-bis, dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973
(introdotto dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021) stabilisce espressamente che
«L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
6. Le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 hanno chiarito che il comma 4-bis cit. si applica (anche) ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Hanno quindi ricordato che il Legislatore, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma
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della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, è intervenuto con tale modifica al fine di arginare le numerose richieste di tutela giurisdizionale, innescate nonostante l'inerzia degli agenti riscossori, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela».
Le citate Sezioni Unite del 2022 hanno poi precisato che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie
(in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs.
n. 46/1999, quanto ai crediti contributivi e previdenziali).
Hanno poi spiegato che la prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 (“L'estratto di ruolo non è impugnabile”) è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero
“elaborato informatico” contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo
(sulla distinzione si sono soffermate le Sezioni Unite con la sentenza n. 19704/2015).
La seconda disposizione (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione…”) asseconda, invece, non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. Nel contempo, però, la nuova norma assicura comunque tutela anche al contribuente nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
Con la norma in questione - spiegano le Sezioni Unite del 2022 - il
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Legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale: tale norma, in definitiva «plasma l'interesse ad agire».
Questa condizione dell'azione ha, difatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La tutela pure prevista, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese…»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.
Le Sezioni Unite del 2022 hanno quindi precisato che i casi indicati sono tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.
Hanno quindi chiarito che «Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, inoltre, è ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo per
l'impugnazione: questa ricerca, che ha senso soltanto se il termine sia da ritenere perentorio, è volta a ricavare la certezza della definitività dell'atto dall'omessa impugnazione entro quel termine. La definitività
è, tuttavia, predicato degli effetti dell'atto, laddove gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottisi, mai a maggior ragione possono divenire definitivi.
Si tratta, come si è già sottolineato ad altri fini in passato (cfr. ancora Cass., sez. un., nn. 16412/07 e 5791/08, cit.), di una tutela facoltativa: la disposizione in esame non impone, ma consente di sperimentarla, come emerge con chiarezza dall'uso della locuzione
«sono suscettibili di diretta impugnazione».
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L'art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, d'altronde, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione (Corte cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (Corte cost., n. 23/15;
n. 44/16; n. 121/16). […]
Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21), come ha fatto omissis impugnando l'iscrizione ipotecaria (tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22).
Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto
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presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.
22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n.
40763/21, cit.).
Nessun vuoto di tutela si configura anche nell'ipotesi del pignoramento di crediti ex 72-bis del d.P.R. n. 602/73, in relazione al quale si paventa in dottrina il rischio di un solve et repete incompatibile col diritto al rispetto dei beni, perché la tutela giurisdizionale risulterebbe tardiva in relazione alla decurtazione patrimoniale già subita dalla parte privata.
Questa speciale forma di pignoramento, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo a un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi. E l'intervento del giudice dell'esecuzione è sempre possibile, pure per sospendere l'efficacia dell'ordine al terzo di pagare direttamente all'agente per la riscossione, su istanza del debitore e, comunque, in generale, in caso di proposizione di una delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e, quindi, anche inaudita altera parte, al fine di evitarne l'attuazione nelle more della comparizione delle parti (Cass. n. 2857/15; n. 26549/21; proprio in relazione, d'altronde, a opposizioni all'esecuzione concernenti questo pignoramento si è pronunciata la richiamata Corte cost. n. 114/18)».
7. Alla luce di quanto sopra chiarito dalle Sezioni Unite del 2022, si deve rilevare che il ricorrente:
- ha genericamente dedotto, ma non ha dimostrato, che l'accesso agli atti era stato avanzato “a seguito [di] azione per la riscossione promossa da ”; CP_4
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- non ha, più precisamente, prodotto alcun atto con il quale l'Agente per la Riscossione abbia “minacciato” l'esecuzione forzata
(non vi è, in particolare - come sarà ulteriormente specificato - alcuna intimazione di pagamento, dotata di efficacia attuale al momento del deposito del ricorso, che sia stata notificata al ricorrente dall'Agente per la riscossione al fine di indurlo all'adempimento); in realtà, il provvedimento di diniego dello sgravio emesso dall' in data CP_1
09/11/2023 ed allegato al ricorso, si limitava a rigettare l'istanza
(inoltrata in pari data a mezzo p.e.c.), finalizzata a conseguire l'annullamento in autotutela delle due cartelle di pagamento, osservando soltanto che tale istanza non poteva «essere accolta in quanto … il procedimento di riscossione per il recupero dei crediti previdenziali ed assicurativi è demandato ad , Controparte_6 senza, pertanto, alcuna minaccia di esecuzione forzata;
- non ha neppure allegato e dedotto che le cartelle siano state invalidamente notificate o che la notifica sia stata omessa e, soprattutto, non ha dedotto, e men che meno dimostrato, nessuno dei pregiudizi tipizzati dalla norma di cui al citato art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602/1973.
7.1. Invero, con riferimento a quest'ultimo punto, si deve rilevare che entrambe le cartelle sono state ritualmente notificate:
- in relazione alla cartella n. 030 2015 00047095 33 000,
l' ha infatti prodotto la c.d. ricevuta Controparte_7 di avvenuta consegna che attesta il perfezionamento della notifica eseguita a mezzo p.e.c. in data 16/07/2015 (si veda il file .eml allegato alla memoria difensiva di costituzione);
- con riferimento, invece, alla cartella di pagamento n. 030 2016
00092590 34 000, è stato lo stesso ricorrente a fornire la prova della sua rituale notifica: si veda la “comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione” ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, datata 10/09/2016, inoltrata al ricorrente a
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mezzo raccomandata e da questi prodotta in allegato al deposito effettuato in data 29/09/2024, nella quale si attesta l'impossibilità di rinvenire nel registro INI-PEC, alla data del 27/07/2016, un indirizzo di p.e.c. valido e attivo, nonostante l'obbligo gravante sulle imprese individuali;
sicché la notifica veniva effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 2, cit. che, nel testo vigente ratione temporis, stabiliva: «Se
l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio
e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione».
7.2. Pertanto, il ricorrente rimane escluso dal beneficio della tutela giurisdizionale diretta, ammessa avverso i ruoli esattoriali nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4-bis cit. e non può, allo stato, vantare alcun interesse ad un accertamento negativo del credito (cui tende l'opposizione all'esecuzione promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ.).
8. Atteso quanto sin qui esposto, considerato che non si verte in alcuna delle tassative ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. È appena il caso di precisare che l'interesse ad agire contemplato dall'art. 100 cod. proc. civ. (oggi del tutto carente in capo al ricorrente per effetto della citata previsione legislativa del 2021) ben potrebbe sopravvenire ove, successivamente, fosse notificato al debitore un atto finalizzato all'esecuzione forzata (ad esempio, come si è già accennato, una intimazione di pagamento).
9.1. Allo stato, infatti, non rileva, ai fini della configurabilità dell'attualità dell'interesse ad agire, che - come dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta “integrative” depositate il 30/09/2024
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- sia intervenuta l'intimazione di pagamento n. 030 2021 90005074
33/000, pervenuta al ricorrente con raccomandata in data
28/03/2022.
È infatti noto che l'efficacia dell'intimazione di pagamento è limitata ad un anno, decorrente dalla sua notifica (art. 50, comma 3, del d.P.R.
n. 602/1973), sicché alla data del deposito del ricorso introduttivo
(13/11/2023) tale intimazione aveva già perso la sua efficacia sin dal
28/03/2023.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell che si liquidano nella somma CP_1 di euro 1.000,00 per soli compensi professionali di avvocato;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell' Controparte_7 che si liquidano nella somma di euro 1.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge.
Così deciso in data 14 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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