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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3959/2023 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Ariotto,
presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
il , in persona del in Controparte_1 CP_2
carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai propri funzionari delegati, dottori e elettivamente CP_3 CP_4 CP_5
domiciliato presso il proprio ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro sito in
Cagliari, via Giudice Guglielmo nn. 44 - 46, presso l'Ufficio V della Direzione
Scolastica Regionale per la Sardegna
Convenuto
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11.12.2023 la docente Pt_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi
[...]
accogliere le seguenti domande:
1) per sentir dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento in suo favore della somma di euro 2.942,00, Controparte_1
pagina 1 dovuta a titolo di indennità per ferie e festività soppresse non fruite per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge;
2) per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 (c.d. carta elettronica del docente), e, per l'effetto, per sentir condannare il ad attivarla nelle forme di legge, nonché al Controparte_1
riconoscimento in suo favore della somma di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un totale di euro 2.000,00, da accreditare su detta carta;
in subordine, per sentir condannare il medesimo alla corresponsione in CP_1
suo favore della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento del ricorso ha premesso di essere una docente assunta dall'Amministrazione scolastica in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con mansioni di docente di scuola secondaria, e di prestare servizio,
nell'anno scolastico in corso alla data di deposito del ricorso, presso l'I.C. di Santadi.
Ha quindi allegato di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
1.1. Con riguardo alla prima domanda, la ricorrente ha allegato che negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 aveva stipulato dei contratti di lavoro a tempo determinato, senza poter usufruire delle ferie e delle festività soppresse.
Ha quindi affermato di aver diritto alla corresponsione della somma di euro
2.942,00, come da conteggio allegato.
1.2. Con riguardo alla seconda domanda, relativa alla c.d. carta elettronica del docente, ha allegato di essere stata destinataria di incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, e di non aver percepito, in relazione a ciascuno dei suddetti anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015, relativi alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015,
il D.P.C.M. del 23.9.2015, con il quale è stata data prima attuazione alla predetta legge,
ed il successivo D.P.C.M del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del
pagina 2 23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842
del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti CP_6
non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015.
Ha quindi concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il
Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
Per quanto concerne l'indennità per ferie e festività soppresse, la difesa dell'Amministrazione scolastica ha innanzitutto richiamato le disposizioni di cui al
D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, che hanno introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
Successivamente la L. n. 228/2012 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applichi al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Con le note prot. 73425 del 6.9.2013 e prot. n. 72696 del 4.9.2013 il
[...]
aveva fornito chiarimenti per la corresponsione Controparte_7
dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente in applicazione degli artt. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2013, ed aveva precisato che la richiamata normativa pone l'obbligo di fruire delle ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione.
Inoltre, Legge di Stabilità 2013 all'art. 1 comma 54, ha disposto che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà
pagina 3 di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
La aveva rimarcato che la Legge di Stabilità 2013, Controparte_7
all'art. 1, comma 55, fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie, e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della monetizzazione se il docente abbia o meno richiesto le ferie, dovendosi tenere unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.
La stessa Ragioneria aveva precisato, inoltre, che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale,
l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc..
Nel caso concreto, come risultava dalle note degli istituti scolastici in cui la ricorrente aveva prestato servizio negli anni di causa, i giorni residui di ferie spettanti, considerando anche le festività soppresse, erano ampiamente ricompresi nei giorni di sospensione delle attività didattiche in cui la docente non era impegnata in attività non di insegnamento.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente era infondata.
Per quanto concerneva la carta elettronica del docente, la difesa dell'Amministrazione scolastica ha evidenziato come la posizione della ricorrente, per legge, non fosse equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
L'Amministrazione scolastica ha soggiunto che la ricorrente, nell'anno scolastico
2020/2021, aveva prestato servizio dal 12.1.2021 al 30.6.2021 e quindi per n. 169 giorni in luogo dei n. 180 giorni (come da sentenza Motter della Corte di Giustizia,
20.9.2018, causa 466/17), e che nell'anno scolastico 2022/2023 aveva prestato servizio per sole 9 ore e, pertanto, per meno delle 18 ore settimanali previste per la scuola secondaria di primo grado.
Per tali ragioni, nei predetti due anni scolastici, la sua posizione non era, in ogni caso, equiparabile a quella di un docente a tempo indeterminato.
3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso, è stata quindi tenuta in decisione.
pagina 4 ******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. L'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse.
La Suprema Corte ha di recente chiarito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n.
228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND
NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Cass. civ., sezione lavoro, ordinanze n. 16715 del 17.6.2024 e n. 13440 del 15.5.2024).
Gli stessi principi valgono anche in relazione ai giorni di festività soppresse, in ragione della loro sostanziale assimilabilità alle ferie (v. Cass. civ., sezione lavoro, ordinanza n. 8926 del 4.4.2024).
Tenuto conto dei sopra richiamati principi, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata.
Nel caso di specie, infatti, non consta che l'Amministrazione scolastica, mediante un'informazione adeguata, abbia posto la lavoratrice nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto.
Si ritiene corretto il calcolo da ultimo elaborato dalla difesa della ricorrente nelle note conclusive, secondo il quale ella ha diritto alla somma di euro 2.482,39.
4.2. La carta elettronica del docente.
pagina 5 La domanda è fondata, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso è espressamente attribuita, dunque, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente a tempo determinato, non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
pagina 6 all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
Da ultimo, la Suprema Corte, NE Lavoro (sentenza n. 29961 del 27.10.2023), chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a
pagina 7 quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si rileva, inoltre, che l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 - secondo cui “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” – debba essere disapplicato per contrasto con il diritto eurounitario nella parte in cui non ricomprende anche i docenti che abbiano ricevuto incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche, come chiarito dalla recente pronuncia della Suprema Corte.
La ricorrente ha ricevuto degli incarichi di docenza per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ed ha quindi maturato il diritto invocato, in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Pertanto, anche alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, in relazione ai tre predetti anni scolastici, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento proposta dalla ricorrente.
In relazione all'anno scolastico 2020/2021, invece, dai contratti e dallo stato matricolare risulta che alla ricorrente è stato conferito un incarico di supplenza temporaneo fino al termine delle attività didattiche, che ha avuto la durata di soli n. 169 giorni, dal 12 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Non risulta neppure che la ricorrente sia stata impegnata nelle operazioni di scrutinio finale dell'anno scolastico in questione.
Si ritiene che, alla luce del breve lasso di tempo in cui la ricorrente ha prestato la docenza nell'anno scolastico ora in esame, inferiore ai 180 giorni, la sua posizione non sia equiparabile a quella del docente di ruolo.
Per quanto specificamente concerne, invece, l'anno scolastico 2022/2023, si osserva che anche per un insegnante che si vede assegnata una materia su orario settimanale inferiore al part-time al 50%, e dunque anche di 10 ore od anche di 6 ore settimanali, che però si spinga a coprire la materia di insegnamento sino alla fine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche, immutata rimane la sua esigenza di formazione, che è assimilabile a quella dei docenti con un maggior monte
pagina 8 ore settimanale (in tal senso v. Trib. Verona, sezione lavoro, sentenza del 28 aprile
2023).
In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto CP_1
dovrà essere condannato a riconoscere in favore della ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di complessivi euro 1.500,00, in relazione agli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
4.3. Gli accessori di legge.
A tutte le somme dovute alla ricorrente accede il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
5. Le spese.
Considerata l'entità della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per un sesto, mentre il convenuto, rimasto maggiormente CP_1
soccombente, viene condannato alla rifusione delle spese residue.
La spese si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 sino a euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando
effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
pagina 9 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione, e, per l'effetto:
1.1.) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma di euro 2.482,39 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo;
1.2.) condanna il a riconoscere in favore della Controparte_1
ricorrente la somma di euro 1.500,00, maturata in relazione agli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, e 2023/2024, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulla predetta somma è inoltre dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) rigetta la domanda della ricorrente avete ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica del docente in relazione all'anno scolastico 2020/2021;
3) compensa le spese processuali nella misura di un sesto e condanna il
[...]
alla rifusione delle spese processuali residue, che liquida in Controparte_1
euro 40,83 per spese di contributo unificato ed in euro 858,33 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A.
come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Alessio Ariotto.
Cagliari, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 10