Ordinanza cautelare 1 dicembre 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 09/06/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01948/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2021, proposto da
-OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, Istituto Tecnico Industriale Statale “-OMISSIS-”, Consiglio di Classe della Classe 3° La, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del giudizio di non ammissione alla classe successiva adottato dal Consiglio di Classe della Classe 3° LA Liceo Scienze Applicate nei confronti dell'alunno -OMISSIS- come da tabellone finale del 08.09.2021;
b) del verbale n. 7 del giorno 8 settembre 2021 di scrutinio differito del Consiglio di Classe della Classe 3° LA Liceo Scienze Applicate nella parte in cui delibera la non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe successiva;
c) della valutazione finale della disciplina Matematica;
d) della verifica integrativa scritta di Matematica e della sua valutazione;
e) della verifica integrativa orale di Matematica e della sua valutazione;
f) del verbale n. 6 del giorno 10 giugno 2021 di scrutinio finale del Consiglio di Classe della Classe 3° LA Liceo Scienze Applicate nella parte in cui non ha consentito all'alunno di partecipare a corsi di recupero organizzati dalla scuola per la disciplina Matematica;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, vengono impugnati gli atti con cui il Consiglio di Classe della III LA del Liceo Scienze Applicate dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “-OMISSIS-” di Milano, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, ha deliberato la non amissione dello studente -OMISSIS- alla classe successiva, per non aver recuperato, a seguito di sospensione del giudizio all’esito dello scrutinio di giugno, l’insufficienza assegnata allo stesso nella materia di matematica.
2. A sostegno del gravame, vengono articolate plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si lamenta, in particolare: i) la violazione dell’art. 4 del D.P.R. 122/09, dell’art. 5 del d.lgs. 297/94 e dell’O.M. 92/07 attesa la diversa composizione del Consiglio di Classe presente allo scrutinio integrativo dell’8 settembre 2021 rispetto a quella che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale del 10 giugno 2021; ii) la carenza di motivazione del provvedimento di non ammissione, non avendo il Consiglio di Classe adeguatamente considerato la preparazione complessiva dell’alunno ed essendosi limitato a rilevare l’insufficienza in un’unica disciplina; iii) la violazione della nota ministeriale n. 699/21, non avendo l’Istituto scolastico valutato, ai fini della mancata promozione, le peculiarità dell’attività didattica nel contesto emergenziale, impartita anche “a distanza”; iv) la contraddittorietà tra il giudizio di matematica attribuito all’alunno all’esito dello scrutinio integrativo (voto 3) rispetto al giudizio impartito nello scrutinio di giugno (voto 4); v) la mancata attivazione, da parte dell’Istituto, di corsi di recupero; vi) la violazione dell’art. 7 co. 2 O.M. 92/07.
3. Gli esponenti formulano altresì, domanda di risarcimento dei danni.
4. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione.
5. All’esito della camera di consiglio del 1 dicembre 2021, con ordinanza n. 1297/2021, il Collegio ha respinto la domanda cautelare, considerato “ che risultano agli atti i decreti di nomina dei docenti sostituiti, per assenza, da altri docenti chiamati a comporre il Consiglio di classe che si è espresso sullo scrutinio integrativo” e ritenuto “che non paiono sussistere le ulteriori illegittimità denunciate dal ricorrente, in quanto la motivazione e il giudizio espresso dopo la sospensione del giudizio risultano prima facie congrui e coerenti con la disciplina normativa prevista in materia e con il livello di preparazione specifico raggiunto dall’alunno ”.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento del 6 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con nota depositata in giudizio in data 29 aprile 2025, parte ricorrente ha, tuttavia, dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo quindi la declaratoria di improcedibilità del gravame.
8. Il Collegio, in ragione della predetta dichiarazione, non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare la improcedibilità del gravame posto che l'interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell'impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell'azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.
9. Stimasi comunque equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, anche in ragione della mancanza di attività difensiva svolta dalle parti in vista della udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.