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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/10/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
NG UA, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 2824/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Birtolo come da mandato in atti Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. IU GI come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 536/2024 del Tribunale di Taranto, con cui la ricorrente Controparte_1 gli ingiungeva il pagamento della somma di € 29.936,99 oltre interessi come da domanda, spese di procedura liquidate in € 236,00 oltre € 1.370,00 per compensi professionali ed accessori, in virtù di assegno insoluto n. 0852616450-11, tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dell' importo di € 29.936,99 e con scadenza 30.06.2023, rilasciato ed a firma di esso Pt_1
Eccepiva l'opponente: la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza del rapporto giuridico sottostante il titolo;
la prescrizione del presunto credito. Per tali motivi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva la che impugnava e contestava la avversa opposizione, CP_2 Parte_2 chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e rifusione delle spese processuali.
Per entrambi, come da rispettive conclusioni in atti, cui si fa più puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., rigettate
1 le richieste istruttorie delle parti, alla udienza del 13.10.2025 la parte creditrice opposta, dando atto di pagamenti intervenuti medio tempore, rideterminava il credito nella minor misura di €
20.036,99 oltre interessi, riconoscendo di aver percepito quanto dovuto per spese e compensi di decreto ingiuntivo e precetto, nonché anche € 1.500,00 in acconto sulle spese di lite della presente procedura e l'opponente dichiarava di non contestare le dette somme. Pertanto, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La opposizione appare infondata e va pertanto rigettata.
Il i limita a contestare la incertezza in ordine alla transazione commerciale avente ad Pt_1 oggetto l'acquisto di materiale edile, in pagamento della quale sarebbe stato rilasciato l'assegno.
Tuttavia, come già rilevato con ordinanza del 17.12.2024, egli non solleva alcuna contestazione in ordine alla paternità dell'assegno posto a fondamento della azione monitoria, né ha disconosciuto la sua sottoscrizione ivi apposta. Da ciò, consegue che, in quanto incontestate, tali circostanze devono ritenersi quali fatti pacifici ed incontroversi ex art. 115 c.p.c.. Con la conseguenza che deve ritenersi accertato che l'assegno è stato emesso dal favore della Pt_1 società opponente, per l'importo e per la data di scadenza in esso indicati.
A tal riguardo, deve rilevarsi che l'assegno (bancario o postale) è un titolo di credito per mezzo del quale un soggetto (cosiddetto traente) ordina ad un istituto di credito (cosiddetto trattario) di pagare al legittimo portatore del titolo la somma di denaro in esso specificamente indicata.
E' principio unanime e consolidato secondo cui l'assegno costituisce promessa di pagamento nei rapporti tra il traente e il prenditore, quale beneficiario dell'assegno stesso. Deve poi rilevarsi che la promessa di pagamento viene equiparata, quanto agli effetti, alla ricognizione
(o riconoscimento) di debito, ovvero quella dichiarazione unilaterale con la quale un soggetto si riconosce debitore di una determinata somma di denaro. in entrambi i casi (cioè di ricognizione e di promessa) il destinatario della dichiarazione viene dispensato dall'onere di provare il proprio diritto di credito che si presume esistente fino a prova contraria (Tribunale
Torre Annunziata sez. I n. 2582/2014; Cass., sent. n. 63/2012; Cass., sent. n. 948/2005; Cass., sent. n. 18910/2004; Cass., sent. n. 4804/2006 del 06.03.2006; Cass. 10617/1990; Cass.
1437/2021 e Cass. 19051/2021).
A fronte di tale inversione dell'onere probatorio, il non ha fornito alcuna prova della Pt_1 inesistenza del debito, limitandosi a sostenere di aver sanato da tempo ogni sua posizione debitoria scaturita da rapporti commerciali intrattenuti con la società opposta risalenti – a suo dire - a più di un decennio prima, quando ancora egli svolgeva la sua attività di imprenditore
2 edile. Il che, comunque, non fa venir meno il credito riveniente da quell'assegno da lui
(incontestato) così redatto, sottoscritto e consegnato alla creditrice. A nulla valendo il generico e contraddittorio disconoscimento di aver intrattenuto rapporti recenti con la società opposta.
Tanto più poi, ad ulteriore conferma della infondatezza della sua eccezione, che egli stesso ha nelle more del giudizio proceduto a parziali pagamenti e riconosciuto e non contestato la restante debitoria (cfr. verbale di udienza del 13.10.2025).
Infondata è anche la eccezione di prescrizione, in quanto l'assegno riporta la data (anch'essa incontestata, art. 115 c.p.c.) del 30.06.2023, sicchè è da tale momento che deve farsi decorrere il termine prescrizionale, qui evidentemente non maturato.
Del tutto irrilevante, poi, che egli abbia restituito il carnet degli assegni ed estinto ogni rapporto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – : a prescindere che non ve ne è CP_3 prova, ciò non esclude che egli ha comunque consegnato tale assegno alla Controparte_1 intestataria e portatrice di esso.
Pertanto, rigettata la opposizione, soddisfatto quanto dovuto per spese e compensi di decreto ingiuntivo e precetto, tenuto conto della rideterminazione del credito, il medesimo decreto ingiuntivo impugnato va comunque confermato, sia pure per la restante debitoria ancora non soddisfatta, pari ad € 20.036,99 oltre interessi, somma sui cui vi è accordo delle parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tuttavia, appare equo liquidarle pressocchè nel minimo, tenuto conto della concreta esigua attività svolta, essendosi deciso unicamente su basi documentali e ridotte di € 1.500,00 già percepiti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti della ogni diversa Parte_1 Controparte_1 eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. n. 536/2024 qui opposto, limitandolo alla sola restante debitoria ancora non soddisfatta ed incontestata, pari a complessivi € 20.036,99 oltre interessi.
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.000.00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta, da distrarre in favore dell'Avv.
IU GI, dichiaratosi anticipatario, da cui andrà decurtata la somma di € 1.500,00 già corrisposta e percepita.
Così deciso in Taranto in data 13.10.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio NG UA
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