Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6555/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6555/2021 R.G.L. e vertente
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Gaetano Parte_1 Giampalmo;
- RICORRENTE -
e
in persona del sindaco pro tempore, con Controparte_1 l'assistenza e difesa dell'avv. Tommaso Quagliarella;
- RESISTENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.06.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: 1) di essere attualmente dipendente del CP_1
come istruttore direttivo tecnico, cat. D,
[...] dall'1 marzo 2015, data del suo transito nell'organico dell'ente comunale, a seguito di mobilità volontaria intercompartimentale dal Ministero della Difesa (avendo rivestito, fino al mese di febbraio 2015, il grado di capitano dell'Aeronautica Militare); 2) che agisce per vedersi riconoscere il diritto alla differenza tra la maggiore retribuzione percepita presso l'Amministrazione di provenienza e quella attribuita dall'Ente di destinazione sotto forma di assegno perequativo ad personam spettante ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 e della contrattazione collettiva applicata. In ragione di tanto la medesima parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<a) accertare e dichiarare, sussistendone tutti i presupposti, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, sotto forma di assegno mensile ad personam
1
c) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore di questo difensore antistatario>>. Si è costituito il il quale ha in primis eccepito CP_1 l'inammissibilità della domanda in ragione del giudicato intervenuto su sentenza emessa dal Tribunale di Bari tra le medesime parti, l'infondatezza della domanda alla luce dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 e della contrattazione collettiva e comunque la prescrizione dei diritti fatti valere. In via preliminare va osservato che per costante giurisprudenza <l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)” (così, in particolare, in motivazione, già Cass. Sez. Lav., sent. 16 marzo 1996, n. 2205, Rv. 496381-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 13 maggio 2000, n. 6160, Rv. 536478-01; Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2009, n. 15343, Rv. 608887-01). Ne consegue, pertanto, che, "qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabili premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo il "petitum" del primo" (Cass. Sez. 2, sent. 27 novembre 1986, n. 6991, Rv. 449071-01)>> (si veda Cass. civ. 5486/2019).
2 Ciò posto, va osservato che la precedente sentenza intervenuta tra le medesime parti (pacificamente passata in giudicato) fa riferimento pur sempre al medesimo trasferimento a seguito di mobilità volontaria del ricorrente presso il medesimo Comune ma afferisce all'asserito non corretto iniziale inquadramento del ricorrente presso l'ente di destinazione. A fronte di tanto la presente controversia - seppur instaurata tra le medesime parti e in relazione ad uno stesso fatto costitutivo (cioè il passaggio del ricorrente a seguito di mobilità volontaria) – ha un oggetto diverso in quanto attiene al mantenimento del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza. Sotto altro verso, il giudizio anteriormente instaurato verte su questioni giuridiche e di fatto differenti rispetto a quelle trattate nella presente fattispecie sicché nessuna di quelle questioni può rappresentare un antecedente logico di quelle trattate nella presente sede. Nel merito, va osservato che l'art. 30 d.lgs 165/2001 (nella versione risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 246 del 2005) statuisce che: <
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. …….
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione>>. Orbene, in relazione a questa ultima disposizione la Suprema Corte, in un recente e condivisibile arresto, ha osservato che <In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato, pur in epoca successiva al 16 dicembre 2005, compete un assegno ad personam a garanzia del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza, non incidendo sul diritto alla percezione dell'integrazione stipendiale le modifiche apportate al citato art. 30 dall'art. 16, comma 1, lett. c), della l. n. 246 del 2005>> (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 20197/2024).
3 A conclusioni assolutamente analoghe è doveroso pervenire anche alla luce della contrattazione collettiva vigente ratione temporis. Difatti, il c.c.n.l. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 5.10.2001 stabilisce all'art. 28 (“Inquadramento retributivo del personale trasferito”) testualmente che:
<3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al personale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compongono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, l'importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del personale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamente al personale trasferito dall'ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall'art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448.
5. Nell'ipotesi in cui l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l'amministrazione o l'ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell'art. 27, presso l'ente di destinazione, l'eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità>>. Contrariamente a quanto eccepito sul punto dal Comune resistente, l'art. 28 appena riportato è applicabile al personale del comparto dei Ministeri in occasione di processi di mobilità sia a seguito di trasferimento (come, appunto, nella presente fattispecie) sia di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997. Orbene, la dichiarazione congiunta n. 24 del successivo c.c.n.l. del 22.01.2004, stabilisce sempre al riguardo dei dipendenti trasferiti e con riferimento al del trattamento economico di primo inquadramento, che:
<a) si sommano tutte le voci già previste dall'art. 28, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001 negli importi annui, compresa la tredicesima ove dovuta, acquisiti nell'ente di provenienza al momento della decorrenza dell'inquadramento; b) si sommano tutte le voci retributive previste nell'ente ricevente nei valori annui vigenti alla stessa data del primo inquadramento, compresa la tredicesima ove dovuta;
questa somma ricomprende anche i valori annui della nuova indennità di comparto; c) se dalla sottrazione del valore b) al valore a) dovesse risultare un valore differenziale positivo, si riconosce al lavoratore un assegno personale non riassorbibile; se il
4 valore differenziale risultasse negativo, si conferma integralmente il trattamento economico correlato all'inquadramento>>. In ragione della disciplina collettiva applicata (come implementata dalla dichiarazione congiunta del 2004) è, dunque, evidente che laddove, al momento dell'ingresso nella nuova P.A., l'importo complessivo annuo corrisposto fino a quel momento dall'Amministrazione di provenienza (costituito specificamente dalla sommatoria di: stipendio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, l'importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del personale, retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed indennità di amministrazione) sia superiore all'importo complessivo annuo delle voci retributive previste dall'Amministrazione di destinazione (compresa la tredicesima) allora tale differenza deve essere conservata in favore del dipendente a titolo di assegno personale non riassorbibile. Tale ultima evenienza è pacificamente avvenuta nella presente fattispecie con conseguente diritto, in capo al ricorrente, alla percezione dell'assegno personale non riassorbibile in argomento. Contrariamente a quanto eccepito dal resistente, la CP_1 parte della dichiarazione congiunta appena riportata, a differenza del primo periodo, non risulta limitata nella sua applicazione al personale trasferito agli enti nel periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2003. A conclusioni differenti non può pervenirsi neanche in considerazione della clausola del bando di mobilità volontaria indetto dal Comune di (cui ha CP_1 partecipato il ricorrente) secondo cui “A seguito del perfezionamento della cessione del contratto sarà applicato esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto nei vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati integrative”. Sul punto è sufficiente evidenziare che tale ultima clausola ricalca quella, assolutamente analoga, dell'art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. 165/2001 che la Suprema Corte, come anticipato, ha ritenuto non ostativa al riconoscimento di un assegno ad personam a garanzia del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza. Ancora, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal posto che il ricorrente ha CP_1 notificato all'ente, in data 22.12.2017, intimazione di pagamento delle poste in argomento così interrompendo il decorso del termine estintivo. Con riferimento alla quantificazione va osservato che, a fronte dei conteggi analitici come operati dalla parte ricorrente, il resistente non ha sollevato alcuna CP_1 specifica contestazione.
5 In ragione di tanto, per il titolo in argomento, il CP_1 deve essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di Euro 128.523,86 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese di lite – liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia e con una decurtazione del 30% rispetto ai valori medi in ragione della relativa semplicità della controversia – seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della somma complessiva di Euro 128.523,86 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla insorgenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994; 2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 7501,90 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. e contributo unificato come per legge con distrazione.
Bari, 20.05.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
6