Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 giugno 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 1990 |
Commentario • 1
- 1. Diritto allo studio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 maggio 2022
Giurisprudenza • 17
- 1. TAR Latina, sez. I, sentenza breve 25/03/2019, n. 203Provvedimento: Pubblicato il 25/03/2019 N. 00203/2019 REG.PROV.COLL. N. 00111/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 110 del 2019, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca, con domicilio eletto presso lo studio legale Maresca in Roma, viale Pasteur 5; contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio …Leggi di più...
- diritto alla salute·
- art. 9 l. 148/1990·
- art. 10 l. 104/1992·
- Convenzione sui diritti dell'infanzia·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- principio di tutela della disabilità·
- piano educativo individualizzato·
- Convenzione di Roma del 4 novembre 1950·
- diritto all'integrazione scolastica·
- disabilità grave·
- art. 22 d.lgs. 196/2003·
- rapporto 1:1·
- giurisdizione amministrativa·
- diritto all'istruzione·
- art. 38 Cost.
- 2. TAR Firenze, sez. I, sentenza 26/03/2018, n. 439Provvedimento: Pubblicato il 26/03/2018 N. 00439/2018 REG.PROV.COLL. N. 00662/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 662 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via F. Puccinotti 30; contro Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-– -OMISSIS-, Istituto di Istruzione Superiore il -OMISSIS-– -OMISSIS-, l'Usr -Ufficio Scolastico …Leggi di più...
- ordinanza cautelare·
- diritto allo studio·
- interpretazione normativa·
- disabilità e accesso all'istruzione·
- diritto all'istruzione·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- graduatorie di iscrizione·
- cessazione della materia del contendere·
- inclusione scolastica·
- eccesso di potere·
- norme sull'integrazione scolastica·
- art. 5 d.P.R. 81/2009·
- difetto di motivazione
- 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/06/2017, n. 3115Provvedimento: Pubblicato il 26/06/2017 N. 03115/2017REG.PROV.COLL. N. 04323/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2010, proposto da: IU ST, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè e Massimo Frontoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pompeo Magno, 23/A; contro Ministero della pubblica istruzione, non costituito in giudizio. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III bis, n. 11116/2009, resa tra le parti, …Leggi di più...
- valutazione del servizio effettivo·
- superamento del periodo di prova·
- potere di autotutela amministrativa·
- annullamento del decreto di conferma in ruolo·
- art. 1 L. n. 66/1991·
- servizio prestato all'estero·
- art. 8 bis L. n. 426/1988·
- astensione per maternità·
- giurisprudenza in tema di esperienza professionale acquisita in altri Stati membri·
- legittimità del provvedimento di annullamento
- 4. TAR Trento, sez. I, sentenza 08/02/2012, n. 43Provvedimento: N. 00075/2010 REG.RIC. N. 00043/2012 REG.PROV.COLL. N. 00075/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di TR (Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 75 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: - A.N.I.E.F. (Associazione Nazionale Insegnanti Educatori in Formazione), in persona del legale rappresentante pro tempore; - MA AL, MA VI, MP IS, SE CA, RA SI, NA RE RA, ES ON, LA LC, ON OS, RA MO, CL AR, RA VA, TU RO, DR SE, RO NE, TR VI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiana Pinamonti e Paolo De Nardis e con domicilio eletto presso il …Leggi di più...
- sospensione cautelare·
- continuità didattica·
- annullamento di atti amministrativi·
- principio meritocratico·
- principio di ragionevolezza·
- art. 97 e 3 della Costituzione·
- valutazione dei titoli e del servizio prestato·
- graduatorie provinciali del personale docente·
- legittimità costituzionale·
- art. 67, comma 8, della legge provinciale 28.12.2009, n. 19
- 5. TAR Torino, sez. I, sentenza 21/12/2009, n. 3707Provvedimento: N. 00869/1994 REG.RIC. N. 03707/2009 REG.SEN. N. 00869/1994 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 869 del 1994, proposto da: GH RI SC, MO FU, AN NA, AN PA, AN IL, ON RI, AM LA, ER ES, DO AN, IA RA, GH ON, RO IA, MO AR, LA ES, IO RG AO, IA RI LA, OL UC, LL EL, CC LA, TT VO, SC OB, SE IS, CH RA, DI IL, RL AD rappresentati e difesi dall'avv.to AO Cuffini, con domicilio eletto presso l'avv.to AO Cuffini in Torino, via Rosalino Pilo, 11; contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, …Leggi di più...
- perenzione del ricorso·
- soppressione scuola elementare·
- accorpamento plessi scolastici·
- art. 55 L. 27/4/1982 n. 186·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- violazione art. 15 l. 5.6.1990 n. 148·
- interesse attuale e concreto·
- soccombenza virtuale·
- spese di lite compensate·
- improcedibilità del ricorso
Versioni del testo
- Art. 1. (Finalita' generali). 1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversita' individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalita' del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuita' del processo educativo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Continuita' educativa) 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalita' del raccordo di cui al comma 2 dell'articolo 1, in particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno; b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potesta' parentale; c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali; d) la formazione delle classi iniziali; e) il sistema di valutazione degli alunni; f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.
2. Le condizioni della continuita' educativa, anche al fine di favorire opportune amornizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati. - Art. 3. (Composizione delle classi). 1. Il numero di alunni in ciascuna classe non puo' essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgano alunni portatori di handicap.