Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 giugno 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 1990 |
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 17
- 1. TAR Latina, sez. I, sentenza breve 25/03/2019, n. 203Provvedimento: Pubblicato il 25/03/2019 N. 00203/2019 REG.PROV.COLL. N. 00111/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 110 del 2019, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca, con domicilio eletto presso lo studio legale Maresca in Roma, viale Pasteur 5; contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio …Leggi di più...
- diritto alla salute·
- art. 9 l. 148/1990·
- art. 10 l. 104/1992·
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- giurisdizione amministrativa·
- diritto all'istruzione·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Finalita' generali). 1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversita' individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalita' del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuita' del processo educativo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Continuita' educativa) 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalita' del raccordo di cui al comma 2 dell'articolo 1, in particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno; b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potesta' parentale; c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali; d) la formazione delle classi iniziali; e) il sistema di valutazione degli alunni; f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.
2. Le condizioni della continuita' educativa, anche al fine di favorire opportune amornizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati. - Art. 3. (Composizione delle classi). 1. Il numero di alunni in ciascuna classe non puo' essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgano alunni portatori di handicap.