Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 602 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 26/02/1953 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 10/01/1950 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Europa n. 13 presso lo studio dell'avv. Infantino Ivan che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 06/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06/02/2025 .
All'udienza del 6 maggio 2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
I coniugi, con riferimento alla clausola 2) del ricorso, hanno concordemente dichiarato a verbale di udienza del 06/05/2025, di sostituire integralmente i primi 3 righi del foglio 2 con la seguente clausola:
“E' previsto a carico del sig. un obbligo di mantenimento del coniuge, per Parte_2
l'importo di € 150,00 ala mese, entro il giorno cinque di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT”.
“ 3. Nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà a vivere la Pt_1 medesima sig.ra che provvederà autonomamente al pagamento di tutte le spese alla Pt_1 stessa collegate comprese le utenze che, se intestate al marito, saranno volturate in suo favore;
4. Entrambi i coniugi si danno atto di avere individuati doni, beni ed effetti personali che a ciascuno di essi appartengono e di aver proceduto alla divisione materiale degli stessi in modo che nessuno abbia più nulla pretendere dall'altro coniuge a tale titolo;
5. i ricorrenti nulla oppongono al rilascio del passaporto in favore dell'altro coniuge;
6. Per quanto non espressamente previsto da questo atto, le parti fanno riferimento alle norme tutte che disciplinano la materia”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 06/02/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 31/07/1973 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 707 - parte II- serie A - Anno 1973);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini