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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 99 /2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 99 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 24/10/2025 ore 10.17, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Baccelli;
- per parte convenuta l'avv. Nannucci.
L'avv. Baccelli, alla luce della composizione bonaria della controversia in sede di contenzioso tributario e tenuto conto dei rilievi sulla mancata incidenza in ordine alla quantificazione, dichiara di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio e, pertanto, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
L'avv. Nannucci prende atto della rinuncia, ma insiste sul riconoscimento anche di una parte delle spese.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15:03
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 24.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 99 / 2025 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Zwingauer e dell'avv. Guido Baccelli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 3412024000431343000 con la Parte_1
CP_ quale l' ha richiesto il pagamento di 25.491,63 a titolo di contributi IVS, oltre somme aggiuntive ed interessi, sulla base di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che ha qualificato come reddito di impresa la plusvalenza tra l'attività di acquisto di due immobili e la successiva vendita nel periodo di imposta successivo.
Il ricorrente, premettendo di aver impugnato presso il giudice tributario l'avviso di accertamento, si duole, innanzitutto, della modalità di formazione della pretesa tributaria, contestando la sussistenza dei
Pag. 2 di 4 presupposti dell'accertamento parziale ai sensi dell'art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973, che ha portato alla soppressione del contraddittorio preventivo. Contesta nel merito la pretesa, contestando la sussistenza dei requisiti di abitualità connaturati all'attività di impresa, a fronte della sporadicità degli acquisti.
Lamenta, infine, la quantificazione della base imponibile, in quanto determinata senza tener conto dei costi sostenuti dal ricorrente prima della successiva cessione, determinanti l'incremento di valore. CP_ L' si è costituito in giudizio rilevando che, per quanto appreso dall'Agenzia delle Entrate, il contenzioso in sede tributaria si è concluso con il raggiungimento di un accordo conciliativo che ha portato a considerare un maggior reddito per l'importo di 118.185,00 euro, comunque superiore al massimale contributivo (che per l'anno 2017 è pari a 76.872,00 euro), elemento quindi non incidente, sotto il profilo quantitativo, sui contributi IVS calcolati in sede di avviso di addebito.
All'odierna udienza l'avv. Baccelli ha dato atto della circostanza e ha dichiarato di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando quindi all'opposizione, purché sia tenuto in debito conto il CP_ comportamento processuale ai fini della compensazione delle spese, su cui la difesa di ha assunto una diversa posizione.
Sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, sussistente, come noto, allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso
(pronuncia che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n. 16755 del
2020 e che “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”; in senso conforme, ex multis, Cass., n. 14617 del 2021).
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta comunque l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (ex multis, Cass. n. 3148 del 2016; Cass., n. 27766 del
2021).
Nel caso di specie, occorre aver riguardo al complesso della vicenda posta all'attenzione del
Tribunale, dovendo dar rilievo al comportamento processuale del ricorrente che, nelle more del giudizio, ha concluso un accordo conciliativo con l'Agenzia delle Entrate che, è vero, non ha inciso
Pag. 3 di 4 sulla quantificazione dell'avviso di addebito, ma che merita valorizzazione in quanto idoneo ad una risoluzione bonaria del tutto favorevole ai principi di economia del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 99 /2025
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 24/10/2025 ore 10.17, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Baccelli;
- per parte convenuta l'avv. Nannucci.
L'avv. Baccelli, alla luce della composizione bonaria della controversia in sede di contenzioso tributario e tenuto conto dei rilievi sulla mancata incidenza in ordine alla quantificazione, dichiara di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio e, pertanto, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
L'avv. Nannucci prende atto della rinuncia, ma insiste sul riconoscimento anche di una parte delle spese.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15:03
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 24.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 99 / 2025 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Zwingauer e dell'avv. Guido Baccelli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 3412024000431343000 con la Parte_1
CP_ quale l' ha richiesto il pagamento di 25.491,63 a titolo di contributi IVS, oltre somme aggiuntive ed interessi, sulla base di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che ha qualificato come reddito di impresa la plusvalenza tra l'attività di acquisto di due immobili e la successiva vendita nel periodo di imposta successivo.
Il ricorrente, premettendo di aver impugnato presso il giudice tributario l'avviso di accertamento, si duole, innanzitutto, della modalità di formazione della pretesa tributaria, contestando la sussistenza dei
Pag. 2 di 4 presupposti dell'accertamento parziale ai sensi dell'art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973, che ha portato alla soppressione del contraddittorio preventivo. Contesta nel merito la pretesa, contestando la sussistenza dei requisiti di abitualità connaturati all'attività di impresa, a fronte della sporadicità degli acquisti.
Lamenta, infine, la quantificazione della base imponibile, in quanto determinata senza tener conto dei costi sostenuti dal ricorrente prima della successiva cessione, determinanti l'incremento di valore. CP_ L' si è costituito in giudizio rilevando che, per quanto appreso dall'Agenzia delle Entrate, il contenzioso in sede tributaria si è concluso con il raggiungimento di un accordo conciliativo che ha portato a considerare un maggior reddito per l'importo di 118.185,00 euro, comunque superiore al massimale contributivo (che per l'anno 2017 è pari a 76.872,00 euro), elemento quindi non incidente, sotto il profilo quantitativo, sui contributi IVS calcolati in sede di avviso di addebito.
All'odierna udienza l'avv. Baccelli ha dato atto della circostanza e ha dichiarato di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando quindi all'opposizione, purché sia tenuto in debito conto il CP_ comportamento processuale ai fini della compensazione delle spese, su cui la difesa di ha assunto una diversa posizione.
Sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, sussistente, come noto, allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso
(pronuncia che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n. 16755 del
2020 e che “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”; in senso conforme, ex multis, Cass., n. 14617 del 2021).
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta comunque l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (ex multis, Cass. n. 3148 del 2016; Cass., n. 27766 del
2021).
Nel caso di specie, occorre aver riguardo al complesso della vicenda posta all'attenzione del
Tribunale, dovendo dar rilievo al comportamento processuale del ricorrente che, nelle more del giudizio, ha concluso un accordo conciliativo con l'Agenzia delle Entrate che, è vero, non ha inciso
Pag. 3 di 4 sulla quantificazione dell'avviso di addebito, ma che merita valorizzazione in quanto idoneo ad una risoluzione bonaria del tutto favorevole ai principi di economia del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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