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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/08/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1021 del Ruolo Generale dell'anno 2019, che porta riunito il procedimento R.G. n. 1044/2019, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Giordano ed elettivamente domiciliato a Spinea (VE), viale Viareggio 3/A, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Pavan e Antonio Olivo ed elettivamente domiciliata a Dolo (VE), via Garibaldi 45, presso lo studio dei difensori;
appellata – appellante incidentale nonché contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Alacqua ed elettivamente domiciliata a
Venezia Mestre, via Mestrina n. 36/A, presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 16 appellata
Oggetto: appello avverso sentenza n. 432/2018 del Tribunale di Venezia
Conclusioni
Per Parte_1
In RG 1021/2019 in via principale:
Accertare che l'edificio per cui è causa soggiace alle previsioni della L. 10/1991 e non al DLvo 192/2005 e per l'effetto riformare la sentenza impugnata.
In ogni caso.
Vittoria di spese ed onorari nel doppio grado di giudizio.
In RG 1044/2019.
In via pregiudiziale:
Respingersi la domanda di inammissibilità perché la questione dell'applicabilità della L. 10/1991 non è stata definita con la sentenza n.2636/2013 ed accertare che l'edificio per cui è causa soggiace alle previsioni della L. 10/1991 e non al
D.Lvo 192/2005 e per l'effetto riformare la sentenza impugnata.
In via principale:
Respingersi l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto ed P_ in diritto.
In ogni caso.
Vittoria di spese ed onorari nel doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
- In relazione al procedimento R.G. 1021/2019 riguardante l'impugnazione proposta dall'arch. : Parte_1 in via pregiudiziale:
- accertato che la questione relativa all'applicabilità del D.Lvo 192/2005 anziché della L. 10/1991 alla fattispecie controversa tra le odierne parti è stata definita dal Tribunale di Venezia non con la sentenza n. 432/2018 oggetto della presente impugnazione, bensì con la sentenza parziale n. 2636/2013, impugnata sul punto dall'arch. con appello incidentale proposto nell'ambito del giudizio R.G. PT
1219/2014 di questa Corte d'Appello, rigettato con sentenza n. 2402/2018 - in pagina 2 di 16 relazione alla quale, sul medesimo aspetto oggetto del presente giudizio, l'arch.
ha proposto identico motivo a sostegno del ricorso incidentale per PT cassazione che è stato rigettato dalla Suprema Corte con sentenza n. 14399/2024 del 23/5/2024 - dichiararsi, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dall'arch. avverso la sentenza 432/2018; Parte_1 nel merito in via subordinata:
- respingersi l'appello proposto dall'arch. perchè infondato in fatto Parte_1
e diritto, confermandosi sul punto le statuizioni dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Venezia.
In ogni caso: vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio
- in relazione al procedimento R.G. 1044/2019 riguardante l'impugnazione proposta da : Controparte_1 nel merito: nei confronti dell'arch. Parte_1
In parziale riforma della sentenza 432/2019 del Tribunale di Venezia, confermata la responsabilità professionale dell'arch. - nella sua veste di Parte_1 progettista e direttore dei lavori - conseguente alla sua grave negligenza, consistita nella mancata predisposizione e deposito del progetto dell'impianto ed isolamento termico previsto dal D.Lgs 192/2005 in materia di contenimento energetico, circostanza che ha comportato il mancato rispetto dei requisiti di cui alla citata normativa con conseguente inadeguata coibentatazione dell'abitazione di proprietà della sig.ra e presenza di dispersione termica e Controparte_1 formazione di fenomeni di umidità, condannarsi lo stesso, per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte, a risarcire l'appellante:
- in proprio. del danno conseguente ai lavori necessari per porre definitivo rimedio ai vizi conseguenti alla carente coibentazione, individuabili e quantificabili tramite integrazione - con rilievi strumentali - della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado e, comunque, sin d'ora quantificati in € 150.000,00 oltre IVA ovvero nella diversa misura risulterà di giustizia all'esito del chiesto rinnovo della
CTU, oltre ad interessi di legge e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
pagina 3 di 16 - in via solidale con del Controparte_3 danno conseguente al costo dei lavori di sostituzione dei vetri ed adeguamento dei telai in legno necessari per assicurare l'isolamento termico e di tenuta all'acqua e all'aria nei limiti di legge, individuabile e quantificabile tramite la chiesta rinnovazione di CTU e sin d'ora, comunque, indicato in € 15.000,00 oltre
IVA ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di giudizio nei confronti della Controparte_3 in totale riforma della sentenza n. 432/2019 del Tribunale di Venezia:
- accertata la presenza dei vizi in tutti i serramenti realizzati consistenti nella loro inadeguatezza a garantire un isolamento termico rientrante nei limiti di legge, dichiararsi la conseguente responsabilità della Controparte_3 quale impresa appaltatrice dei lavori e per l'effetto
[...] condannarsi l'appellata a risarcire all'appellante , in solido Controparte_1 con l'arch. , il danno conseguente al costo dei lavori di sostituzione Parte_1 dei vetri ed adeguamento dei telai in legno necessari per assicurare un isolamento termico e di tenuta all'acqua e all'aria nei limiti di legge, individuabile
e quantificabile, tramite la chiesta rinnovazione della CTU e sin d'ora, comunque, indicato in € 15.000,00 oltre IVA ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'accertamento peritale, oltre ad interessi di legge e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
- accertato che, in conseguenza dell'inadeguata coibentazione ed isolamento dell'immobile dovuta all'omessa predisposizione e deposito prima dell'inizio dei lavori di costruzione del progetto dell'impianto ed isolamento termico previsto dal
D.Lgs 192/2005 ed alla conseguente successiva realizzazione dei serramenti con modalità e tecniche comunque inidonee a garantire adeguato isolamento termico ed accertato che tale situazione di fatto ha comportato un consumo di combustibile per le stagioni invernali a partire dal 2007 e sino al 2015 superiore a quello previsto laddove, gli infissi fossero stati realizzati a regola d'arte, condannarsi la appellata, in solido con l'arch. , a CP_3 Parte_1
pagina 4 di 16 risarcire i maggiori costi per consumo di combustibile sostenuti da
[...]
nella misura di € 2.610,00 oltre ad interessi di legge e rivalutazione P_ dalla data della domanda al saldo.
Con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di giudizio.
In via istruttoria:
- disporsi la rinnovazione della CTU con conferimento di incarico ad un nuovo tecnico, al fine di:
- effettuare verifica sperimentale tramite termografia e carotaggi, per individuare la presenza di ponti termici non corretti in fase di progettazione con conseguente generazione di trasmittanze termiche medie del 1) muro perimetrale, 2) muro faccia a vista non coibentato, 3) pavimento contro terra soggiorno;
4) solaio di copertura in legno;
5) caminetto esterno a ridosso del muro perimetrale;
6) vetrature in quanto non rispondenti ai requisiti del decreto legislativo al netto degli infissi in legno.
- riquantificare i costi di adeguamento, comprensivi di progettazione e direzione lavori, necessari per ovviare alle problematiche evidenziate e riferibili ai serramenti, alle strutture murarie e di pavimentazione per assicurare un isolamento del fabbricato di parte appellante rispettoso delle disposizioni dettate dal D.Lgs 192/05.
Per Controparte_2
Come da comparsa di costituzione e risposta del 1.7.2019, depositata in data
2.7.2019 nell'appello n. RG 1044/2019 promosso dalla signora P_
, e che qui si riproducono:
[...]
Contrariis reiectis
Nel merito
- rigettarsi l'appello dimesso dalla signora nei confronti di Controparte_1 in quanto infondato e, in ogni caso, Controparte_2 rigettare le domande tutte dimesse dalla signora verso Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_2
In ogni caso, con condanna della controparte al pagamento di spese e competenze professionali dell'odierno giudizio.
pagina 5 di 16 In via istruttoria:
• Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della ctu;
• Ci si oppone alla produzione sub doc. 3 in quanto inammissibile e se ne chiede
l'espunzione dal fascicolo o, in ogni caso, che la Corte non ne tenga conto.
Svolgimento del processo
, proprietaria di un immobile con destinazione residenziale, Controparte_1 con attiguo annesso, sito a Mirano (VE), la cui costruzione era stata realizzata dall'impresa edile su progetto dell'arch. Parte_2
che aveva svolto anche la direzione lavori, conveniva in giudizio Parte_1
(R.G. n. 5950/2009), dopo avere esperito procedimento per accertamento tecnico preventivo, la società quale impresa costruttrice, Parte_2 CP
, quale titolare della
[...] Controparte_5 che aveva realizzato l'impianto termoidraulico, la che Controparte_3 aveva realizzato i serramenti interni ed esterni, nonché l'architetto Parte_1 quale direttore e progettista dell'opera realizzata giusta concessione edilizia del
24.10.2001, cui avevano fatto seguito le DIA del 22.7.2005 e del 29.3.2006, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti stante i vizi progettuali e i difetti costruttivi dell'immobile, come confermati dagli esiti dell'ATP.
In particolare, l'attrice formulava alcune domande nei confronti di tutti i convenuti e altre domande nei confronti dei singoli appaltatori in concorso con
[...]
, specificatamente, per quello che rileva nella fattispecie, nei confronti del PT
, progettista e direttore lavori, e della (vizi dei PT Controparte_3 serramenti parete sud e mancata predisposizione di adeguato isolamento con conseguenti fenomeni di condensa, infiltrazioni di acqua e aria).
Costituitisi tutti i convenuti, acquisito il fascicolo relativo all'ATP, disposta nuova
CTU, con sentenza n. 2636/2013 il Tribunale di Venezia si pronunciava in via definitiva in ordine ai rapporti fra l'attrice e i convenuti Parte_2 CP
, e , mentre in ordine al rapporto
[...] Parte_1 Controparte_3 giuridico intercorso fra l'attrice e i conventi e , PT Controparte_3 limitatamente al vizio relativo all'isolamento termico, rimetteva la causa sul ruolo ritenendo necessario procedere con una nuova CTU.
pagina 6 di 16 Ciò in quanto, a giudizio del Tribunale, (pag. 8 sentenza n. 2636/2013) la valutazione del rispetto dei requisiti in tema di isolamento termico doveva essere condotta alla luce del d.lgs. n. 192/2005, e non della legge n. 10/1991 come erratamente sostenuto dal CTU nell'ATP. Il mancato rispetto di tale normativa integrava grave inadempimento da parte del progettista e direttore lavori, anche in considerazione del fatto che il non aveva provveduto al deposito della PT relazione attestante il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 10/1991, nei tempi imposti dall'allora vigente articolo 28 di detta legge, e ciò rendeva non credibile il fatto che il aveva assentito l'inizio dei lavori. La nuova CTU si CP_6 rendeva indispensabile al fine di comprendere se le opere così come realizzate e progettate fossero conformi a quanto progettato dal e coerenti con quanto PT disposto dal d.lgs. n. 192/2005. Al Consulente di ufficio veniva anche demandato il compito di quantificare i costi per la riconduzione dell'edificio alla legge ovvero al contratto e gli eventuali maggiori costi sopportati dall'attrice al fine di riscaldare la propria abitazione.
La sentenza n. 2636/2013 veniva appellata in via principale da Parte_2
ed e in via incidentale sia da , sia
[...] Parte_2 Controparte_1 dall'arch. . Parte_1
La causa veniva decisa dalla Corte di appello di Venezia con sentenza n.
2402/2018.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione Controparte_1 mentre il proponeva ricorso incidentale. PT
Intanto il giudizio R.G. n. 5950/2009 proseguiva tra le sole parti , P_
e e veniva decisa, dopo una integrazione della CTU, PT Controparte_3 con la sentenza n. 432/2019, oggetto del presente appello, con la quale il
Tribunale accoglieva la domanda attorea nei confronti del solo arch. , PT condannandolo a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 29.400,00 (costi di coibentazione come quantificati dal CTU) e di euro 2.610,00 (costi della maggiore spesa per il riscaldamento), mentre riteneva che, come accertato dal CTU, nessuna responsabilità fosse ascrivibile alla
. Controparte_3
pagina 7 di 16 Tale sentenza è stata impugnata, con due distinti atti di appello, sia da Parte_1
, sia da (R.G. n. 1044/2019).
[...] Controparte_1
Riuniti i due procedimenti, con ordinanza depositata il 10.2.2021 la Corte, in diversa composizione, ha disposto la sospensione del giudizio “fino alla decisione con sentenza passata in giudicato del procedimento avanti alla Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2402/2018, avendo la questione trattata in sede di controricorso da parte di Parte_1 natura pregiudiziale rispetto all'oggetto del presente giudizio”.
Con sentenza n. 14399/2024, pubblicata il 23.5.2024, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'arch. . PT
ha, pertanto, proceduto alla riassunzione della presente Controparte_1 causa. All'udienza del 2.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di appello lamenta l'omessa applicazione della Parte_1 legge n. 10/1991 e l'erronea applicazione del d.lgs. n. 192/2005 rilevando che l'involucro esterno dell'edificio era stato ultimato il 3.8.2003, sulla base del permesso di costruire n. 174 del 24.10.2001 e che in data 27.7.2005 veniva semplicemente rilasciata una DIA di mero completamento cui seguiva una seconda DIA (n. 157/2006) per opere interne e nuova ripartizione delle porte di accesso del solo annesso agricolo e il riposizionamento del passo carraio. Alla fattispecie non potrebbe applicarsi il d.lgs. n. 192/2005, entrato in vigore l'8.10.2005, successivamente alla DIA del 27.7.2005 e, anche sulla base della circolare ministeriale del 23.6.2003, l'edificio dovrebbe ritenersi assoggettato alla legge n. 10/1991 e, quindi, perfettamente rispondente alla normativa in vigore al momento della sua costruzione.
Con l'appello incidentale lamenta: Controparte_1
1) l'omessa valutazione delle critiche da ella svolte in relazione agli esiti della CTU dell'ing non basata su di una verifica strumentale atta ad accertare le Per_1 effettive criticità presenti nella costruzione e le dispersioni termiche esistenti, verifica non effettuata nonostante fosse stata disposta, sul punto, apposita pagina 8 di 16 integrazione della consulenza. Ritiene, quindi, l'appellante incidentale che si debba procedere al rinnovo della CTU;
2) la violazione dell'art. 1218 c.c. dovendo l'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno essere maggiorato degli interessi che, in applicazione dell'art. 1218 c.c., dovrebbero essere calcolati dalla data della domanda giudiziale e da quella della decisione della causa;
3) l'omessa pronuncia, nel dispositivo, sulle conclusioni rassegnate nei confronti della e il mancato riferimento, anche nella motivazione, Controparte_3 alla domanda, svolta nei confronti anche della appellata, CP_3 riguardante l'accertamento del danno conseguente al maggior consumo di combustibile per le stagioni invernali a partire dal 2007 e sino al 2015 superiore a quello che si sarebbe dovuto attendere se l'immobile fosse stato realizzato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 192/2005;
4) l'omessa valutazione della documentazione dimessa dalla CP_3
e delle critiche rivolte agli esiti della CTU con riferimento alla ritenuta
[...] insussistenza della responsabilità dell'appellata per Controparte_3 assenza di violazione dei parametri di trasmittanza per quanto concerne i serramenti da questa forniti. Le conclusioni del CTU, recepite acriticamente dal
Tribunale, sarebbero inattendibili essendo stato accertato che i serramenti avevano dimensioni diverse rispetto alla scheda tecnica prodotta in giudizio dall'appellata. Si imporrebbe, pertanto, il rinnovo della CTU.
Tanto premesso in ordine alle censure mosse dagli appellanti, ritiene il Collegio che l'appello proposto da sia inammissibile e che l'appello proposto Parte_1 da sia infondato e debba essere rigettato. Controparte_1
In primo luogo, occorre precisare che la problematica relativa alla normativa applicabile alla controversia era stata affrontata e risolta dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 2636/2013 che aveva statuito per l'applicabilità della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 192/2005. Ed infatti, con l'appello incidentale proposto avverso detta sentenza, lamentava, con il secondo motivo, Parte_1
l'erroneo riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 192/2005, anziché alla sola legge n. 10/1991, in relazione alle opere di isolamento termico dell'abitazione.
pagina 9 di 16 La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 2402/2018, in relazione a tale motivo, dopo avere affermato, con riguardo alla coibentazione, che doveva essere condivisa la ricostruzione del Tribunale di Venezia alla luce degli elaborati peritali
(pagina 4 a.t.p. “Nel salone sono visibili alcune tracce di umidità sulle pareti in legno, poste a ridosso della parete Sud, dove sono stati montati tre pannelli in doghe di alluminio bianco, privi di adeguata coibentazione...”; pagina 45 c.t.u. “La minor coibentazione termica dell'involucro rispetto ai parametri imposti dal DLgs.
192/2005 ha certamente comportato una più elevata dispersione di calore”) e che, pertanto, la causa risultava già in primo grado sufficientemente istruita e che correttamente il Tribunale aveva deciso sul punto, senza rimettere la causa in istruttoria, riteneva di non poter statuire su una presunta applicazione della legge n. 10/1991, in luogo del d.lgs. n. 192/2005 atteso che la verifica del rispetto della normativa prevista dal d.lgs. 192/2005 era stata oggetto dell'ordinanza di rimessione in istruttoria.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso incidentale avanti la Parte_1
Corte di cassazione censurando (pag. 17 sentenza Cass. n. 14399/2024) proprio la violazione da parte della Corte territoriale della legge n. 10/1991 per omessa applicazione ed erronea applicazione del d.lgs. n. 192/2005 “per avere la Corte
d'appello presupposto, del tutto erroneamente, che vi fossero le condizioni per
l'applicazione di tale d.lgs. n. 192/2005 ed erroneamente ritenuto che fosse stata rimessa in istruttoria l'applicazione di tale normativa, sicché, per effetto dell'erronea applicazione di tale d.lgs., non solo non sarebbe stata dovuta la somma oggetto di condanna con la sentenza impugnata, pari ad euro 5.000,00, ma anche la somma di euro 10.495,64, oggetto della condanna di cui alla sentenza di primo grado, per la presunta mancanza dei requisiti energetici in capo ai serramenti”.
In particolare il , nel ricorso incidentale, esponeva che il fatto storico, PT relativo all'ultimazione il 3.8.2003 dell'edificio inteso quale involucro esterno (in ragione del permesso di costruire n. 174 del 24 ottobre 2001, rilasciato dal
Comune di Mirano), sarebbe stato indiscusso in quanto la D.I.A. n. 431/2005 e la successiva D.I.A. n. 157/2006 avrebbero riguardato rispettivamente solo alcuni pagina 10 di 16 lavori di completamento e le opere interne con la nuova ripartizione delle porte di accesso dell'annesso agricolo e il riposizionamento del passo carraio. Pertanto, le prescrizioni del d.lgs. n. 192/2005 (entrate in vigore l'8.10.2005) non sarebbero state applicabili, stante il fatto che la D.I.A. n. 431/2005 portava la data del
27.7.2005. Da ciò sarebbe disceso che l'edificio soggiaceva alle previsioni della legge n. 10/1991, rispetto alle quali l'edificio sarebbe stato perfettamente rispondente, sicché nessuno degli interventi previsti dal consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto essere disposto.
La Suprema Corte, con la suddetta sentenza, ha rigettato il ricorso incidentale e ritenuto il motivo inammissibile per più ordini di motivi. Scrive la Corte:
“Anzitutto, esso difetta di specificità e autosufficienza, in quanto non sono puntualizzate le prescrizioni che, in base al d.lgs. n. 192/2005, non sarebbero state applicabili e in che termini la loro applicazione avrebbe inciso sulla tutela risarcitoria contestata. In secondo luogo, la doglianza postula un'indagine sul fatto (quanto all'ultimazione delle opere e alla portata delle denunce di inizio di attività), che non può essere rimessa al giudizio di legittimità. Né può essere sindacata in questa sede la statuizione della sentenza di prime cure. Pertanto, la censura, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, rivalutazione preclusa in questa sede”.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da atteso che sulla applicabilità, alla fattispecie in esame, del d.lgs. n. Parte_1
192/2005 si è formato il giudicato, tenuto conto che la questione era stata affrontata e risolta con la sentenza n. 2636/2013, come affermato dallo stesso nel ricorso incidentale, che la Corte di appello aveva, comunque, rilevato la PT correttezza della sentenza predetta nell'avere ritenuto una minore coibentazione termica dell'involucro rispetto ai parametri imposti dal d.lgs. n. 192/2005 (capo
14 impugnato anch'esso in cassazione dal - pag. 22 controricorso e ricorso PT incidentale), e che il ricorso incidentale svolto sul punto è stato rigettato dalla
Suprema Corte.
pagina 11 di 16 D'altra parte, appare con chiarezza dall'esame della sentenza impugnata nel presente procedimento, che con tale decisione il Tribunale non ha statuito sull'applicabilità o meno del d.lgs. 192/2005, bensì soltanto sull'entità delle problematiche legate all'insufficiente coibentazione e sull'individuazione del costo degli interventi necessari per porvi rimedio. Se così non fosse, non vi sarebbe stata alcuna necessità per il di proporre appello incidentale avverso la PT sentenza n. 2636/2013 del Tribunale di Venezia e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva rigettato il suo appello.
Non può, inoltre, sottacersi che l'immobile non era neanche rispondente alla legge n. 10/1991, come chiaramente rilevato dal CTU ing. (pag.22 e segg. – Per_1 mancato preventivo deposito della documentazione e non corrispondenza tra le stratigrafie indicate nella relazione legge 10/91 e il realizzato) nella relazione datata 7 ottobre 2014.
Passando ora ad esaminare l'appello incidentale proposto da
[...]
, ritiene il Collegio che il primo motivo, formulato nei confronti P_ dell'arch. , con il quale l'appellante incidentale sostiene che il Tribunale abbia PT errato nel non pretendere dal CTU una relazione basata su di una effettiva verifica strumentale, atta ad accertare le effettive criticità presenti nella costruzione e le dispersioni termiche presenti, non sia fondato.
Il Tribunale aveva originariamente disposto un supplemento di consulenza demandando all'ing. di accertare, mediante indagini di tipo strumentale e di Per_1 laboratorio, l'effettiva trasmittanza del muro perimetrale coibentato, del muro faccia a vista, del pavimento controterra, del locale soggiorno, del solaio di copertura in legno, del muro perimetrale non coibentato, delle strutture vetrate dei singoli serramenti.
Il CTU, sentito a chiarimenti, all'udienza del 20.2.2018, aveva ben spiegato che il calcolo della trasmittanza richiesto con il quesito integrativo nulla avrebbe modificato in ordine alle conclusioni rassegnate e per tale motivo il Tribunale aveva condivisibilmente ritenuto che l'effettuazione dell'indagine strumentale non fosse necessaria ai fini del decidere.
pagina 12 di 16 Si evidenzia che già nella prima CTU l'ing. aveva eseguito i carotaggi al fine Per_1 di stabilire l'esatta stratigrafia del muro perimetrale coibentato, del pavimento controterra e del solaio di copertura in legno ed effettuato il calcolo della trasmittanza del muro perimetrale coibentato, del muro perimetrale non coibentato, del muro faccia a vista, del pavimento controterra e del solaio di copertura in legno verificando che, rispetto ai limiti dettati dal d.lgs. n. 192/2005 vi erano tre zone di forte dispersione (parete faccia vista, copertura e parete verso annesso). Aveva, pertanto, concluso che l'involucro edilizio necessitava di integrazioni e, in particolare, si rendeva necessario coibentare dall'esterno la parete in mattoni faccia a vista, coibentare dall'estradosso la copertura, coibentare dal lato annesso rustico la parte di confine con il fabbricato.
Il supplemento di perizia era finalizzato a quantificare i costi necessari per la coibentazione e quali opere fossero necessarie.
Proprio sulla base degli esiti della precedente perizia il CTU è andato a quantificare il costo delle opere di coibentazione.
Non appare, pertanto, fondata la censura mossa dalla al CTU, che P_ avrebbe “banalizzato il danno”, quando il CTU aveva eseguito i carotaggi ed effettuato il calcolo della trasmittanza su varie parti dell'immobile e sulla base degli esiti dell'accertamento aveva indicato le soluzioni migliori per risolvere le problematiche riscontrate e i costi necessari alla loro eliminazione, rispondendo compiutamente alle osservazioni formulate dai CTP della sia in P_ relazione alla CTU, sia in relazione al supplemento.
Non merita di essere accolto neanche il secondo motivo di appello con il quale si lamenta il riconoscimento degli interessi dalla sentenza e non dalla data della domanda.
Le obbligazioni di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale si inquadrano nella categoria dei debiti di valore e l'obbligazione di valore viene monetizzata dal giudice con riferimento alla data di liquidazione.
Possono essere poi riconosciuti, in relazione al pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, i c.d. interessi compensativi (Cass. n. 1712/1995) a fronte di specifica domanda e pagina 13 di 16 previa corrispondente allegazione e prova (Cass. n. 7216/2025). Infatti, tale riconoscimento non è automatico, né presunto iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. n. 19063/2023).
Orbene, posto che il Tribunale di Venezia ha liquidato il danno in moneta attuale, alla luce della quantificazione fatta dal CTU, e che sul criterio liquidatorio degli interessi, ai fini del ristoro del danno da ritardo, nulla era stato tempestivamente allegato dall'attrice (atto di citazione 2011.20, pag. 16), gli interessi legali potevano essere riconosciuti soltanto dalla decisione, come disposto nella sentenza impugnata e come già disposto nella sentenza n. 2636/2013 del
Tribunale di Venezia.
Infondati sono gli ulteriori motivi di impugnazione proposti in relazione all'asserita responsabilità della Controparte_3
Nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. si rinviene nella sentenza appellata in primo luogo perché, espressamente, nel dispositivo, il Tribunale ha affermato
“ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita”, in secondo luogo perché nel dispositivo la domanda, a fronte di una richiesta formulata in via solidale nei confronti della e del , è stata accolta nei soli confronti del CP_3 PT progettista - direttore lavori.
Inoltre, nella motivazione, il Tribunale, nell'affermare che la domanda della
, “in punto isolamento termico ed opere di coibentazione” è fondata P_ nei confronti del solo convenuto , esclude in maniera chiara la responsabilità PT della . Controparte_3
Quanto al motivo 1b) (Travisamento dei fatti – omessa valutazione della documentazione dimessa in giudizio dalla – Omessa Controparte_3 valutazione delle critiche svolte da parte attrice in relazione agli esiti della consulenza svolta dal CTU ing. si deve immediatamente rilevare la Per_1 contraddittorietà delle tesi sostenute dalla secondo la quale, da un P_ lato, la scheda tecnica depositata dalla sarebbe priva di Controparte_3
pagina 14 di 16 valore, dall'altro, il CTU avrebbe errato avendo considerato un valore di trasmittanza difforme da quello evincibile dalla predetta scheda: se la scheda tecnica non avesse alcun valore, non è sulla base della stessa che potrebbe sostenersi il mancato rispetto dei parametri di trasmittanza dei serramenti e dei vetri.
Comunque quello che qui rileva è che il CTU, proprio in considerazione del fatto che la scheda tecnica depositata dalla riguardava i serramenti CP_3 standard, e non quelli posati nell'immobile della , è andato a P_ ricalcolare il valore di trasmittanza teorica di ogni serramento, e dei vetri, pervenendo comunque al risultato di assoluto rispetto dei limiti di cui al d.lgs. n.
192/2005. Il Consulente di ufficio ha anche compiutamente risposto alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, geom. , spiegando per Per_2 quale motivo una misurazione diretta della trasmittanza dei vetri, dopo otto anni dalla posa, non avrebbe potuto fornire dati certi, stante la percentuale di decadimento delle caratteristiche isolanti della vetrocamera, e per quale motivo non potesse dare risultati attendibili utilizzare il metodo Tailored rating.
Il CTU, sentito a chiarimenti, ha anche spiegato che il calcolo della trasmittanza richiesto con il quesito integrativo non avrebbe modificato le conclusioni rassegnate nella CTU e nel suo supplemento.
Corretta, appare, quindi, la decisione del Tribunale di non procedere con ulteriori accertamenti stante le esaustive indagini compiute dal Consulente di ufficio.
Nessuna integrazione istruttoria deve, pertanto, essere disposta.
Le spese di lite del presente grado, stante la reciproca soccombenza, possono essere compensate tra e , mentre le spese di Parte_1 Controparte_1 lite sostenute dalla società seguono la soccombenza di Controparte_3
e sono liquidate come in dispositivo (valore della causa Controparte_1 indeterminata-complessità media;
secondo parametri medi;
senza fase istruttoria non espletata).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte di e di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_1
pagina 15 di 16 quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo
Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 432/2019 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra e Parte_1
; Controparte_1
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...] delle spese di lite del grado liquidate in complessivi euro Controparte_3
8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello P_ dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1021 del Ruolo Generale dell'anno 2019, che porta riunito il procedimento R.G. n. 1044/2019, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Giordano ed elettivamente domiciliato a Spinea (VE), viale Viareggio 3/A, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Pavan e Antonio Olivo ed elettivamente domiciliata a Dolo (VE), via Garibaldi 45, presso lo studio dei difensori;
appellata – appellante incidentale nonché contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Alacqua ed elettivamente domiciliata a
Venezia Mestre, via Mestrina n. 36/A, presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 16 appellata
Oggetto: appello avverso sentenza n. 432/2018 del Tribunale di Venezia
Conclusioni
Per Parte_1
In RG 1021/2019 in via principale:
Accertare che l'edificio per cui è causa soggiace alle previsioni della L. 10/1991 e non al DLvo 192/2005 e per l'effetto riformare la sentenza impugnata.
In ogni caso.
Vittoria di spese ed onorari nel doppio grado di giudizio.
In RG 1044/2019.
In via pregiudiziale:
Respingersi la domanda di inammissibilità perché la questione dell'applicabilità della L. 10/1991 non è stata definita con la sentenza n.2636/2013 ed accertare che l'edificio per cui è causa soggiace alle previsioni della L. 10/1991 e non al
D.Lvo 192/2005 e per l'effetto riformare la sentenza impugnata.
In via principale:
Respingersi l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto ed P_ in diritto.
In ogni caso.
Vittoria di spese ed onorari nel doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
- In relazione al procedimento R.G. 1021/2019 riguardante l'impugnazione proposta dall'arch. : Parte_1 in via pregiudiziale:
- accertato che la questione relativa all'applicabilità del D.Lvo 192/2005 anziché della L. 10/1991 alla fattispecie controversa tra le odierne parti è stata definita dal Tribunale di Venezia non con la sentenza n. 432/2018 oggetto della presente impugnazione, bensì con la sentenza parziale n. 2636/2013, impugnata sul punto dall'arch. con appello incidentale proposto nell'ambito del giudizio R.G. PT
1219/2014 di questa Corte d'Appello, rigettato con sentenza n. 2402/2018 - in pagina 2 di 16 relazione alla quale, sul medesimo aspetto oggetto del presente giudizio, l'arch.
ha proposto identico motivo a sostegno del ricorso incidentale per PT cassazione che è stato rigettato dalla Suprema Corte con sentenza n. 14399/2024 del 23/5/2024 - dichiararsi, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dall'arch. avverso la sentenza 432/2018; Parte_1 nel merito in via subordinata:
- respingersi l'appello proposto dall'arch. perchè infondato in fatto Parte_1
e diritto, confermandosi sul punto le statuizioni dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Venezia.
In ogni caso: vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio
- in relazione al procedimento R.G. 1044/2019 riguardante l'impugnazione proposta da : Controparte_1 nel merito: nei confronti dell'arch. Parte_1
In parziale riforma della sentenza 432/2019 del Tribunale di Venezia, confermata la responsabilità professionale dell'arch. - nella sua veste di Parte_1 progettista e direttore dei lavori - conseguente alla sua grave negligenza, consistita nella mancata predisposizione e deposito del progetto dell'impianto ed isolamento termico previsto dal D.Lgs 192/2005 in materia di contenimento energetico, circostanza che ha comportato il mancato rispetto dei requisiti di cui alla citata normativa con conseguente inadeguata coibentatazione dell'abitazione di proprietà della sig.ra e presenza di dispersione termica e Controparte_1 formazione di fenomeni di umidità, condannarsi lo stesso, per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte, a risarcire l'appellante:
- in proprio. del danno conseguente ai lavori necessari per porre definitivo rimedio ai vizi conseguenti alla carente coibentazione, individuabili e quantificabili tramite integrazione - con rilievi strumentali - della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado e, comunque, sin d'ora quantificati in € 150.000,00 oltre IVA ovvero nella diversa misura risulterà di giustizia all'esito del chiesto rinnovo della
CTU, oltre ad interessi di legge e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
pagina 3 di 16 - in via solidale con del Controparte_3 danno conseguente al costo dei lavori di sostituzione dei vetri ed adeguamento dei telai in legno necessari per assicurare l'isolamento termico e di tenuta all'acqua e all'aria nei limiti di legge, individuabile e quantificabile tramite la chiesta rinnovazione di CTU e sin d'ora, comunque, indicato in € 15.000,00 oltre
IVA ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di giudizio nei confronti della Controparte_3 in totale riforma della sentenza n. 432/2019 del Tribunale di Venezia:
- accertata la presenza dei vizi in tutti i serramenti realizzati consistenti nella loro inadeguatezza a garantire un isolamento termico rientrante nei limiti di legge, dichiararsi la conseguente responsabilità della Controparte_3 quale impresa appaltatrice dei lavori e per l'effetto
[...] condannarsi l'appellata a risarcire all'appellante , in solido Controparte_1 con l'arch. , il danno conseguente al costo dei lavori di sostituzione Parte_1 dei vetri ed adeguamento dei telai in legno necessari per assicurare un isolamento termico e di tenuta all'acqua e all'aria nei limiti di legge, individuabile
e quantificabile, tramite la chiesta rinnovazione della CTU e sin d'ora, comunque, indicato in € 15.000,00 oltre IVA ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'accertamento peritale, oltre ad interessi di legge e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
- accertato che, in conseguenza dell'inadeguata coibentazione ed isolamento dell'immobile dovuta all'omessa predisposizione e deposito prima dell'inizio dei lavori di costruzione del progetto dell'impianto ed isolamento termico previsto dal
D.Lgs 192/2005 ed alla conseguente successiva realizzazione dei serramenti con modalità e tecniche comunque inidonee a garantire adeguato isolamento termico ed accertato che tale situazione di fatto ha comportato un consumo di combustibile per le stagioni invernali a partire dal 2007 e sino al 2015 superiore a quello previsto laddove, gli infissi fossero stati realizzati a regola d'arte, condannarsi la appellata, in solido con l'arch. , a CP_3 Parte_1
pagina 4 di 16 risarcire i maggiori costi per consumo di combustibile sostenuti da
[...]
nella misura di € 2.610,00 oltre ad interessi di legge e rivalutazione P_ dalla data della domanda al saldo.
Con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di giudizio.
In via istruttoria:
- disporsi la rinnovazione della CTU con conferimento di incarico ad un nuovo tecnico, al fine di:
- effettuare verifica sperimentale tramite termografia e carotaggi, per individuare la presenza di ponti termici non corretti in fase di progettazione con conseguente generazione di trasmittanze termiche medie del 1) muro perimetrale, 2) muro faccia a vista non coibentato, 3) pavimento contro terra soggiorno;
4) solaio di copertura in legno;
5) caminetto esterno a ridosso del muro perimetrale;
6) vetrature in quanto non rispondenti ai requisiti del decreto legislativo al netto degli infissi in legno.
- riquantificare i costi di adeguamento, comprensivi di progettazione e direzione lavori, necessari per ovviare alle problematiche evidenziate e riferibili ai serramenti, alle strutture murarie e di pavimentazione per assicurare un isolamento del fabbricato di parte appellante rispettoso delle disposizioni dettate dal D.Lgs 192/05.
Per Controparte_2
Come da comparsa di costituzione e risposta del 1.7.2019, depositata in data
2.7.2019 nell'appello n. RG 1044/2019 promosso dalla signora P_
, e che qui si riproducono:
[...]
Contrariis reiectis
Nel merito
- rigettarsi l'appello dimesso dalla signora nei confronti di Controparte_1 in quanto infondato e, in ogni caso, Controparte_2 rigettare le domande tutte dimesse dalla signora verso Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_2
In ogni caso, con condanna della controparte al pagamento di spese e competenze professionali dell'odierno giudizio.
pagina 5 di 16 In via istruttoria:
• Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della ctu;
• Ci si oppone alla produzione sub doc. 3 in quanto inammissibile e se ne chiede
l'espunzione dal fascicolo o, in ogni caso, che la Corte non ne tenga conto.
Svolgimento del processo
, proprietaria di un immobile con destinazione residenziale, Controparte_1 con attiguo annesso, sito a Mirano (VE), la cui costruzione era stata realizzata dall'impresa edile su progetto dell'arch. Parte_2
che aveva svolto anche la direzione lavori, conveniva in giudizio Parte_1
(R.G. n. 5950/2009), dopo avere esperito procedimento per accertamento tecnico preventivo, la società quale impresa costruttrice, Parte_2 CP
, quale titolare della
[...] Controparte_5 che aveva realizzato l'impianto termoidraulico, la che Controparte_3 aveva realizzato i serramenti interni ed esterni, nonché l'architetto Parte_1 quale direttore e progettista dell'opera realizzata giusta concessione edilizia del
24.10.2001, cui avevano fatto seguito le DIA del 22.7.2005 e del 29.3.2006, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti stante i vizi progettuali e i difetti costruttivi dell'immobile, come confermati dagli esiti dell'ATP.
In particolare, l'attrice formulava alcune domande nei confronti di tutti i convenuti e altre domande nei confronti dei singoli appaltatori in concorso con
[...]
, specificatamente, per quello che rileva nella fattispecie, nei confronti del PT
, progettista e direttore lavori, e della (vizi dei PT Controparte_3 serramenti parete sud e mancata predisposizione di adeguato isolamento con conseguenti fenomeni di condensa, infiltrazioni di acqua e aria).
Costituitisi tutti i convenuti, acquisito il fascicolo relativo all'ATP, disposta nuova
CTU, con sentenza n. 2636/2013 il Tribunale di Venezia si pronunciava in via definitiva in ordine ai rapporti fra l'attrice e i convenuti Parte_2 CP
, e , mentre in ordine al rapporto
[...] Parte_1 Controparte_3 giuridico intercorso fra l'attrice e i conventi e , PT Controparte_3 limitatamente al vizio relativo all'isolamento termico, rimetteva la causa sul ruolo ritenendo necessario procedere con una nuova CTU.
pagina 6 di 16 Ciò in quanto, a giudizio del Tribunale, (pag. 8 sentenza n. 2636/2013) la valutazione del rispetto dei requisiti in tema di isolamento termico doveva essere condotta alla luce del d.lgs. n. 192/2005, e non della legge n. 10/1991 come erratamente sostenuto dal CTU nell'ATP. Il mancato rispetto di tale normativa integrava grave inadempimento da parte del progettista e direttore lavori, anche in considerazione del fatto che il non aveva provveduto al deposito della PT relazione attestante il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 10/1991, nei tempi imposti dall'allora vigente articolo 28 di detta legge, e ciò rendeva non credibile il fatto che il aveva assentito l'inizio dei lavori. La nuova CTU si CP_6 rendeva indispensabile al fine di comprendere se le opere così come realizzate e progettate fossero conformi a quanto progettato dal e coerenti con quanto PT disposto dal d.lgs. n. 192/2005. Al Consulente di ufficio veniva anche demandato il compito di quantificare i costi per la riconduzione dell'edificio alla legge ovvero al contratto e gli eventuali maggiori costi sopportati dall'attrice al fine di riscaldare la propria abitazione.
La sentenza n. 2636/2013 veniva appellata in via principale da Parte_2
ed e in via incidentale sia da , sia
[...] Parte_2 Controparte_1 dall'arch. . Parte_1
La causa veniva decisa dalla Corte di appello di Venezia con sentenza n.
2402/2018.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione Controparte_1 mentre il proponeva ricorso incidentale. PT
Intanto il giudizio R.G. n. 5950/2009 proseguiva tra le sole parti , P_
e e veniva decisa, dopo una integrazione della CTU, PT Controparte_3 con la sentenza n. 432/2019, oggetto del presente appello, con la quale il
Tribunale accoglieva la domanda attorea nei confronti del solo arch. , PT condannandolo a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 29.400,00 (costi di coibentazione come quantificati dal CTU) e di euro 2.610,00 (costi della maggiore spesa per il riscaldamento), mentre riteneva che, come accertato dal CTU, nessuna responsabilità fosse ascrivibile alla
. Controparte_3
pagina 7 di 16 Tale sentenza è stata impugnata, con due distinti atti di appello, sia da Parte_1
, sia da (R.G. n. 1044/2019).
[...] Controparte_1
Riuniti i due procedimenti, con ordinanza depositata il 10.2.2021 la Corte, in diversa composizione, ha disposto la sospensione del giudizio “fino alla decisione con sentenza passata in giudicato del procedimento avanti alla Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2402/2018, avendo la questione trattata in sede di controricorso da parte di Parte_1 natura pregiudiziale rispetto all'oggetto del presente giudizio”.
Con sentenza n. 14399/2024, pubblicata il 23.5.2024, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'arch. . PT
ha, pertanto, proceduto alla riassunzione della presente Controparte_1 causa. All'udienza del 2.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di appello lamenta l'omessa applicazione della Parte_1 legge n. 10/1991 e l'erronea applicazione del d.lgs. n. 192/2005 rilevando che l'involucro esterno dell'edificio era stato ultimato il 3.8.2003, sulla base del permesso di costruire n. 174 del 24.10.2001 e che in data 27.7.2005 veniva semplicemente rilasciata una DIA di mero completamento cui seguiva una seconda DIA (n. 157/2006) per opere interne e nuova ripartizione delle porte di accesso del solo annesso agricolo e il riposizionamento del passo carraio. Alla fattispecie non potrebbe applicarsi il d.lgs. n. 192/2005, entrato in vigore l'8.10.2005, successivamente alla DIA del 27.7.2005 e, anche sulla base della circolare ministeriale del 23.6.2003, l'edificio dovrebbe ritenersi assoggettato alla legge n. 10/1991 e, quindi, perfettamente rispondente alla normativa in vigore al momento della sua costruzione.
Con l'appello incidentale lamenta: Controparte_1
1) l'omessa valutazione delle critiche da ella svolte in relazione agli esiti della CTU dell'ing non basata su di una verifica strumentale atta ad accertare le Per_1 effettive criticità presenti nella costruzione e le dispersioni termiche esistenti, verifica non effettuata nonostante fosse stata disposta, sul punto, apposita pagina 8 di 16 integrazione della consulenza. Ritiene, quindi, l'appellante incidentale che si debba procedere al rinnovo della CTU;
2) la violazione dell'art. 1218 c.c. dovendo l'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno essere maggiorato degli interessi che, in applicazione dell'art. 1218 c.c., dovrebbero essere calcolati dalla data della domanda giudiziale e da quella della decisione della causa;
3) l'omessa pronuncia, nel dispositivo, sulle conclusioni rassegnate nei confronti della e il mancato riferimento, anche nella motivazione, Controparte_3 alla domanda, svolta nei confronti anche della appellata, CP_3 riguardante l'accertamento del danno conseguente al maggior consumo di combustibile per le stagioni invernali a partire dal 2007 e sino al 2015 superiore a quello che si sarebbe dovuto attendere se l'immobile fosse stato realizzato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 192/2005;
4) l'omessa valutazione della documentazione dimessa dalla CP_3
e delle critiche rivolte agli esiti della CTU con riferimento alla ritenuta
[...] insussistenza della responsabilità dell'appellata per Controparte_3 assenza di violazione dei parametri di trasmittanza per quanto concerne i serramenti da questa forniti. Le conclusioni del CTU, recepite acriticamente dal
Tribunale, sarebbero inattendibili essendo stato accertato che i serramenti avevano dimensioni diverse rispetto alla scheda tecnica prodotta in giudizio dall'appellata. Si imporrebbe, pertanto, il rinnovo della CTU.
Tanto premesso in ordine alle censure mosse dagli appellanti, ritiene il Collegio che l'appello proposto da sia inammissibile e che l'appello proposto Parte_1 da sia infondato e debba essere rigettato. Controparte_1
In primo luogo, occorre precisare che la problematica relativa alla normativa applicabile alla controversia era stata affrontata e risolta dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 2636/2013 che aveva statuito per l'applicabilità della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 192/2005. Ed infatti, con l'appello incidentale proposto avverso detta sentenza, lamentava, con il secondo motivo, Parte_1
l'erroneo riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 192/2005, anziché alla sola legge n. 10/1991, in relazione alle opere di isolamento termico dell'abitazione.
pagina 9 di 16 La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 2402/2018, in relazione a tale motivo, dopo avere affermato, con riguardo alla coibentazione, che doveva essere condivisa la ricostruzione del Tribunale di Venezia alla luce degli elaborati peritali
(pagina 4 a.t.p. “Nel salone sono visibili alcune tracce di umidità sulle pareti in legno, poste a ridosso della parete Sud, dove sono stati montati tre pannelli in doghe di alluminio bianco, privi di adeguata coibentazione...”; pagina 45 c.t.u. “La minor coibentazione termica dell'involucro rispetto ai parametri imposti dal DLgs.
192/2005 ha certamente comportato una più elevata dispersione di calore”) e che, pertanto, la causa risultava già in primo grado sufficientemente istruita e che correttamente il Tribunale aveva deciso sul punto, senza rimettere la causa in istruttoria, riteneva di non poter statuire su una presunta applicazione della legge n. 10/1991, in luogo del d.lgs. n. 192/2005 atteso che la verifica del rispetto della normativa prevista dal d.lgs. 192/2005 era stata oggetto dell'ordinanza di rimessione in istruttoria.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso incidentale avanti la Parte_1
Corte di cassazione censurando (pag. 17 sentenza Cass. n. 14399/2024) proprio la violazione da parte della Corte territoriale della legge n. 10/1991 per omessa applicazione ed erronea applicazione del d.lgs. n. 192/2005 “per avere la Corte
d'appello presupposto, del tutto erroneamente, che vi fossero le condizioni per
l'applicazione di tale d.lgs. n. 192/2005 ed erroneamente ritenuto che fosse stata rimessa in istruttoria l'applicazione di tale normativa, sicché, per effetto dell'erronea applicazione di tale d.lgs., non solo non sarebbe stata dovuta la somma oggetto di condanna con la sentenza impugnata, pari ad euro 5.000,00, ma anche la somma di euro 10.495,64, oggetto della condanna di cui alla sentenza di primo grado, per la presunta mancanza dei requisiti energetici in capo ai serramenti”.
In particolare il , nel ricorso incidentale, esponeva che il fatto storico, PT relativo all'ultimazione il 3.8.2003 dell'edificio inteso quale involucro esterno (in ragione del permesso di costruire n. 174 del 24 ottobre 2001, rilasciato dal
Comune di Mirano), sarebbe stato indiscusso in quanto la D.I.A. n. 431/2005 e la successiva D.I.A. n. 157/2006 avrebbero riguardato rispettivamente solo alcuni pagina 10 di 16 lavori di completamento e le opere interne con la nuova ripartizione delle porte di accesso dell'annesso agricolo e il riposizionamento del passo carraio. Pertanto, le prescrizioni del d.lgs. n. 192/2005 (entrate in vigore l'8.10.2005) non sarebbero state applicabili, stante il fatto che la D.I.A. n. 431/2005 portava la data del
27.7.2005. Da ciò sarebbe disceso che l'edificio soggiaceva alle previsioni della legge n. 10/1991, rispetto alle quali l'edificio sarebbe stato perfettamente rispondente, sicché nessuno degli interventi previsti dal consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto essere disposto.
La Suprema Corte, con la suddetta sentenza, ha rigettato il ricorso incidentale e ritenuto il motivo inammissibile per più ordini di motivi. Scrive la Corte:
“Anzitutto, esso difetta di specificità e autosufficienza, in quanto non sono puntualizzate le prescrizioni che, in base al d.lgs. n. 192/2005, non sarebbero state applicabili e in che termini la loro applicazione avrebbe inciso sulla tutela risarcitoria contestata. In secondo luogo, la doglianza postula un'indagine sul fatto (quanto all'ultimazione delle opere e alla portata delle denunce di inizio di attività), che non può essere rimessa al giudizio di legittimità. Né può essere sindacata in questa sede la statuizione della sentenza di prime cure. Pertanto, la censura, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, rivalutazione preclusa in questa sede”.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da atteso che sulla applicabilità, alla fattispecie in esame, del d.lgs. n. Parte_1
192/2005 si è formato il giudicato, tenuto conto che la questione era stata affrontata e risolta con la sentenza n. 2636/2013, come affermato dallo stesso nel ricorso incidentale, che la Corte di appello aveva, comunque, rilevato la PT correttezza della sentenza predetta nell'avere ritenuto una minore coibentazione termica dell'involucro rispetto ai parametri imposti dal d.lgs. n. 192/2005 (capo
14 impugnato anch'esso in cassazione dal - pag. 22 controricorso e ricorso PT incidentale), e che il ricorso incidentale svolto sul punto è stato rigettato dalla
Suprema Corte.
pagina 11 di 16 D'altra parte, appare con chiarezza dall'esame della sentenza impugnata nel presente procedimento, che con tale decisione il Tribunale non ha statuito sull'applicabilità o meno del d.lgs. 192/2005, bensì soltanto sull'entità delle problematiche legate all'insufficiente coibentazione e sull'individuazione del costo degli interventi necessari per porvi rimedio. Se così non fosse, non vi sarebbe stata alcuna necessità per il di proporre appello incidentale avverso la PT sentenza n. 2636/2013 del Tribunale di Venezia e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva rigettato il suo appello.
Non può, inoltre, sottacersi che l'immobile non era neanche rispondente alla legge n. 10/1991, come chiaramente rilevato dal CTU ing. (pag.22 e segg. – Per_1 mancato preventivo deposito della documentazione e non corrispondenza tra le stratigrafie indicate nella relazione legge 10/91 e il realizzato) nella relazione datata 7 ottobre 2014.
Passando ora ad esaminare l'appello incidentale proposto da
[...]
, ritiene il Collegio che il primo motivo, formulato nei confronti P_ dell'arch. , con il quale l'appellante incidentale sostiene che il Tribunale abbia PT errato nel non pretendere dal CTU una relazione basata su di una effettiva verifica strumentale, atta ad accertare le effettive criticità presenti nella costruzione e le dispersioni termiche presenti, non sia fondato.
Il Tribunale aveva originariamente disposto un supplemento di consulenza demandando all'ing. di accertare, mediante indagini di tipo strumentale e di Per_1 laboratorio, l'effettiva trasmittanza del muro perimetrale coibentato, del muro faccia a vista, del pavimento controterra, del locale soggiorno, del solaio di copertura in legno, del muro perimetrale non coibentato, delle strutture vetrate dei singoli serramenti.
Il CTU, sentito a chiarimenti, all'udienza del 20.2.2018, aveva ben spiegato che il calcolo della trasmittanza richiesto con il quesito integrativo nulla avrebbe modificato in ordine alle conclusioni rassegnate e per tale motivo il Tribunale aveva condivisibilmente ritenuto che l'effettuazione dell'indagine strumentale non fosse necessaria ai fini del decidere.
pagina 12 di 16 Si evidenzia che già nella prima CTU l'ing. aveva eseguito i carotaggi al fine Per_1 di stabilire l'esatta stratigrafia del muro perimetrale coibentato, del pavimento controterra e del solaio di copertura in legno ed effettuato il calcolo della trasmittanza del muro perimetrale coibentato, del muro perimetrale non coibentato, del muro faccia a vista, del pavimento controterra e del solaio di copertura in legno verificando che, rispetto ai limiti dettati dal d.lgs. n. 192/2005 vi erano tre zone di forte dispersione (parete faccia vista, copertura e parete verso annesso). Aveva, pertanto, concluso che l'involucro edilizio necessitava di integrazioni e, in particolare, si rendeva necessario coibentare dall'esterno la parete in mattoni faccia a vista, coibentare dall'estradosso la copertura, coibentare dal lato annesso rustico la parte di confine con il fabbricato.
Il supplemento di perizia era finalizzato a quantificare i costi necessari per la coibentazione e quali opere fossero necessarie.
Proprio sulla base degli esiti della precedente perizia il CTU è andato a quantificare il costo delle opere di coibentazione.
Non appare, pertanto, fondata la censura mossa dalla al CTU, che P_ avrebbe “banalizzato il danno”, quando il CTU aveva eseguito i carotaggi ed effettuato il calcolo della trasmittanza su varie parti dell'immobile e sulla base degli esiti dell'accertamento aveva indicato le soluzioni migliori per risolvere le problematiche riscontrate e i costi necessari alla loro eliminazione, rispondendo compiutamente alle osservazioni formulate dai CTP della sia in P_ relazione alla CTU, sia in relazione al supplemento.
Non merita di essere accolto neanche il secondo motivo di appello con il quale si lamenta il riconoscimento degli interessi dalla sentenza e non dalla data della domanda.
Le obbligazioni di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale si inquadrano nella categoria dei debiti di valore e l'obbligazione di valore viene monetizzata dal giudice con riferimento alla data di liquidazione.
Possono essere poi riconosciuti, in relazione al pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, i c.d. interessi compensativi (Cass. n. 1712/1995) a fronte di specifica domanda e pagina 13 di 16 previa corrispondente allegazione e prova (Cass. n. 7216/2025). Infatti, tale riconoscimento non è automatico, né presunto iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. n. 19063/2023).
Orbene, posto che il Tribunale di Venezia ha liquidato il danno in moneta attuale, alla luce della quantificazione fatta dal CTU, e che sul criterio liquidatorio degli interessi, ai fini del ristoro del danno da ritardo, nulla era stato tempestivamente allegato dall'attrice (atto di citazione 2011.20, pag. 16), gli interessi legali potevano essere riconosciuti soltanto dalla decisione, come disposto nella sentenza impugnata e come già disposto nella sentenza n. 2636/2013 del
Tribunale di Venezia.
Infondati sono gli ulteriori motivi di impugnazione proposti in relazione all'asserita responsabilità della Controparte_3
Nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. si rinviene nella sentenza appellata in primo luogo perché, espressamente, nel dispositivo, il Tribunale ha affermato
“ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita”, in secondo luogo perché nel dispositivo la domanda, a fronte di una richiesta formulata in via solidale nei confronti della e del , è stata accolta nei soli confronti del CP_3 PT progettista - direttore lavori.
Inoltre, nella motivazione, il Tribunale, nell'affermare che la domanda della
, “in punto isolamento termico ed opere di coibentazione” è fondata P_ nei confronti del solo convenuto , esclude in maniera chiara la responsabilità PT della . Controparte_3
Quanto al motivo 1b) (Travisamento dei fatti – omessa valutazione della documentazione dimessa in giudizio dalla – Omessa Controparte_3 valutazione delle critiche svolte da parte attrice in relazione agli esiti della consulenza svolta dal CTU ing. si deve immediatamente rilevare la Per_1 contraddittorietà delle tesi sostenute dalla secondo la quale, da un P_ lato, la scheda tecnica depositata dalla sarebbe priva di Controparte_3
pagina 14 di 16 valore, dall'altro, il CTU avrebbe errato avendo considerato un valore di trasmittanza difforme da quello evincibile dalla predetta scheda: se la scheda tecnica non avesse alcun valore, non è sulla base della stessa che potrebbe sostenersi il mancato rispetto dei parametri di trasmittanza dei serramenti e dei vetri.
Comunque quello che qui rileva è che il CTU, proprio in considerazione del fatto che la scheda tecnica depositata dalla riguardava i serramenti CP_3 standard, e non quelli posati nell'immobile della , è andato a P_ ricalcolare il valore di trasmittanza teorica di ogni serramento, e dei vetri, pervenendo comunque al risultato di assoluto rispetto dei limiti di cui al d.lgs. n.
192/2005. Il Consulente di ufficio ha anche compiutamente risposto alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, geom. , spiegando per Per_2 quale motivo una misurazione diretta della trasmittanza dei vetri, dopo otto anni dalla posa, non avrebbe potuto fornire dati certi, stante la percentuale di decadimento delle caratteristiche isolanti della vetrocamera, e per quale motivo non potesse dare risultati attendibili utilizzare il metodo Tailored rating.
Il CTU, sentito a chiarimenti, ha anche spiegato che il calcolo della trasmittanza richiesto con il quesito integrativo non avrebbe modificato le conclusioni rassegnate nella CTU e nel suo supplemento.
Corretta, appare, quindi, la decisione del Tribunale di non procedere con ulteriori accertamenti stante le esaustive indagini compiute dal Consulente di ufficio.
Nessuna integrazione istruttoria deve, pertanto, essere disposta.
Le spese di lite del presente grado, stante la reciproca soccombenza, possono essere compensate tra e , mentre le spese di Parte_1 Controparte_1 lite sostenute dalla società seguono la soccombenza di Controparte_3
e sono liquidate come in dispositivo (valore della causa Controparte_1 indeterminata-complessità media;
secondo parametri medi;
senza fase istruttoria non espletata).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte di e di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_1
pagina 15 di 16 quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo
Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 432/2019 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra e Parte_1
; Controparte_1
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...] delle spese di lite del grado liquidate in complessivi euro Controparte_3
8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello P_ dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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