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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2196/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Maria Commodo
e Alessandro Pascale entrambi del Foro di OR nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
OR alla via Antonio Giuseppe Ignazio Bertola n. 2 parte opponente
e
CP_1
(c.f. ) C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Codebò ed
Ettore Gay entrambi del Foro di OR nonché elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato Ettore
Gay sito in Chieri (TO) alla via Vittorio Emanuele II n. 8 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; riconoscimento del debito;
mutuo; domanda di restituzione somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Contrariis reiectis;
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice Unico;
- Previe le declaratorie del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Preso e dato atto che parte opponente disconosce ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. i documenti n. 2a e 4 del ricorso monitorio
- Previa rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto Nel merito
- Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall'opposto con il ricorso monitorio oggetto della presente opposizione per tutti i titoli e le ragioni di cui in atti;
- Per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo del tribunale di OR Giudice Dott.ssa Ivana Peila, n. 7077/2023 del 30.11.2023 causa RG n. 19892/2023, notificato in data 18 dicembre 2023;
- Rigettare ogni e qualsiasi pretesa creditoria del sig.
nei confronti della Sig.ra CP_1 Parte_1 In subordine
- Contenere la condanna della sig.ra nei limiti del Pt_1 giusto e del provato. In ogni caso Dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il Sig.
[...]
alla rifusione di tutte le spese, anche stragiudiziali, CP_1 onorari e competenze di giudizio, oltre alla C.T.P. ante causam e alle eventuali C.T.U. e C.T.P. in corso di causa, oltre I.V.A., C.P.A., oltre 15,00% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
2 Parte opposta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Munire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto di formula provvisoriamente esecutiva quanto all'importo di € 100.200,00;
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo medesimo, munendo quest'ultimo di definitiva efficacia esecutiva;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 7077/2023
(R.G. n. 19892/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
OR ha ingiunto all'opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 100.200,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta . CP_1
La parte opposta ha dedotto nel ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) negli anni tra il 2016 e il 2023, l'odierno ricorrente ha prestato la propria assistenza ad
[...]
, la quale, dopo la morte del marito, si è trovata Per_1 in un sempre più grave stato di salute nonché in condizioni di sempre più evidente non autosufficienza;
3 2) tale assistenza, oltre che in spontanee e gratuite prestazioni legate alla compagnia quotidiana, alla pulizia personale e alle necessità alimentari, si è concretata altresì in una serie di prestazioni di carattere economico;
3) in particolare, negli anni compresi tra il 2016 e il 2019, esso ricorrente ha effettuato numerosi prestiti in denaro in favore di nonché della di lei Persona_1 figlia, ; Persona_2
4) l'importo totale di tali prestiti ammonta ad €
100.200,00;
5) inoltre, negli anni tra il 2019 e il 2022 esso ricorrente ha effettuato pagamenti di tasse, bollette e utenze intestate a e Persona_1 Persona_2 anticipando le relative somme dal proprio conto corrente per un importo di € 18.963,63;
6) da ultimo, negli anni tra il 2021 e il 2023 esso ricorrente ha agito in esecuzione CP_1 dell'allegata procura conferitagli da in data Persona_1
9 marzo 2021 (atto a rogito not. Dott. rep. Persona_3
48971, racc. 31747), così ulteriormente provvedendo alle di lei minute necessità per un importo di € 6.030,00;
7) in ciascuno dei tre casi, ogni singola partita debitoria è stata integralmente riconosciuta dalla specifica debitrice mediante la sottoscrizione di dichiarazioni e/o pezze giustificative perfettamente corrispondenti alle risultanze bancarie in capo all'odierno ricorrente;
8) da tutto ciò è derivato un debito complessivo pari a € 125.193,63;
9) in data 19 ottobre 2019, è deceduta
[...] lasciando come unica erede la di lei madre Persona_2
; Persona_1
10) i debiti di cui sopra si sono pertanto consolidati interamente in capo ad così come da Persona_1
4 quest'ultima ulteriormente riconosciuto, quanto ai prestiti ricevuti, con dichiarazione del 30 giugno 2020;
11) in data 8 maggio 2023 è, a sua volta, deceduta in
OR ; Persona_1
12) con atto a rogito notaio del 8 Persona_3 giugno 2023 (rep. 56072, raccolta 35888), l'eredità morendo dismessa dalla fu è stata accettata senza Persona_1 beneficio d'inventario dalla nipote Parte_1
13) i debiti derivanti da quanto ut supra narrato si sono pertanto integralmente trasmessi a Parte_1
14) nonostante i ripetuti solleciti, la debitrice intimata non ha saldato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. eccependo l'inesistenza del credito e il difetto di prova del credito azionato (v. da pagg. da 2 a 6 dell'atto di citazione in opposizione).
In atto di citazione in opposizione la parte opponente ha espressamente disconosciuto ex art. 214 Parte_1 comma 2 del c.p.c. le scritture recate nei documenti nn. 2
“a” e 4 del fascicolo monitorio recanti le sottoscrizioni delle de cuius ed Persona_2 Persona_1
In particolare, l'opponente ha Parte_1 dedotto in atto di citazione in opposizione, fra l'altro, quanto segue:
1) il ricorrente non ha fornito prova CP_1 del trasferimento del denaro asseritamente oggetto di prestito essendosi limitato a produrre un elenco di assegni
- da lui unicamente redatto - e un corrisponde numero di
“bigliettini” in cui Persona_2 avrebbe dato atto di aver ricevuto determinate somme in prestito da esso ricorrente, senza l'indicazione di alcuna scadenza e senza produrre la relativa documentazione
5 bancaria (v. pagg. da 2 a 4 dell'atto di citazione in opposizione);
2) nelle dichiarazioni di successione di Persona_1
e di non vi è alcun riferimento ad Persona_2 alcun debito nei confronti di (v. pag. 3 CP_1 dell'atto di citazione in opposizione);
3) la scrittura dei “bigliettini” con la quale avrebbe dato atto di aver ricevuto Persona_2 somme di denaro in prestito da è stata CP_1 formalmente disconosciuta ex art. 214 comma 2 del c.p.c. dall'odierna opponente, trattandosi di scrittura della
“dante causa della propria dante causa” (v. pagg. da 3 a 6 dell'atto di citazione in opposizione);
4) mancata prova della contestualità della redazione dei “bigliettini” con la dazione di denaro, potendo le ricevute essere state redatte in un momento successivo alle eventuali dazioni e pertanto in maniera confliggente con lo spirito di liberalità assunto durante l'assistenza, come asserito da parte ricorrente nel ricorso monitorio (v. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione);
5) mancanza di valore delle ricevute firmate da non essendo quest'ultima, negli Persona_2 ultimi anni di vita, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali (v. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
6
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Oggetto del presente giudizio è la domanda di pagamento somme, pari ad € 100.200,00, avanzata dall'opposto
(v. le conclusioni di parte opposta sopra CP_1 trascritte) nei confronti della parte opponente Parte_1
.
[...]
La parte opposta fonda la sua pretesa creditoria di tipo restitutorio sulla base dei seguenti documenti:
a) “bigliettini” contenenti dichiarazioni di ricevuta di somme apparentemente sottoscritti da Persona_2 cugina dell'odierna opponente (v. i doc. Parte_1 sub n. 2 “a” del fascicolo monitorio);
b) dichiarazione di riconoscimento del debito di €
100.200,00 apparentemente sottoscritta della de cuius
[...]
, zia dell'odierna opponente Per_1 Parte_1 nonché madre della predetta (v. il doc. Persona_2 sub n. 2 “a” del fascicolo monitorio).
Ebbene, dette scritture private sono state ritualmente disconosciute ex art. 214 comma 2 del c.p.c. dalla parte opponente in atto di citazione in opposizione.
L'articolo 214 del c.p.c. (rubricato come
“Disconoscimento della scrittura privata”) stabilisce quanto segue:
“Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.
A fronte dell'intervenuto disconoscimento delle cennate scritture, la parte opposta non ne ha chiesto la verificazione nella prima difesa utile ai sensi
7 dell'articolo 216 del c.p.c., così come nel proseguo di causa.
L'articolo 216 del c.p.c., rubricato come “Istanza di verificazione”, così recita:
“La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse;
ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Stante il mancato riconoscimento delle scritture private a seguito del loro rituale disconoscimento, esse risultano prive di qualsivoglia valenza probatoria ex art. 2702 del codice civile e, dunque, vanno considerate nel presente giudizio tamquam non esset.
In ragione di ciò, infatti, la pretesa restitutoria di parte opposta deve essere rigettata per evidente e palese difetto di prova.
E tanto va affermato in considerazione del fatto che la ragione giuridica dedotta dalla parte opposta è
l'intervenuto riconoscimento del debito ex art. 1988 del codice civile da parte della de cuius mediante Persona_1 apposita dichiarazione scritta, dichiarazione prodotta sub doc. n. 4 del fascicolo monitorio, la quale, però, per le ragioni suddette è venuta meno in quanto da considerarsi ora, come detto, a seguito di intervenuto disconoscimento ex art. 214 comma 2 del c.p.c. e mancata istanza di verificazione, tamquam non esset.
Analoga motivazione e considerazione va ripetuta in riferimento ai “bigliettini” prodotti dalla de cuius
, a sua volta de cuius della predetta Persona_2 [...]
, contenenti le dichiarazioni di ricevuta di varie Per_1 somme (v. il documenti prodotti sub. n. 2 “a” del fascicolo monitorio) poiché anche queste scritture sono state tutte disconosciute ex art. 214 comma 2 del c.p.c., senza che a
8 detto disconoscimento sia seguita rituale istanza di verifica.
Ove poi si consideri anche la ragione giuridica sottostante indicata dalla Difesa opposta, ovverosia l'intervenuto accordo di mutuo in riferimento a numerose somme (“Negli anni compresi tra il 2016 e il 2019,
l'odierno ricorrente effettuava infatti numerosi prestiti in denario in favore della sig.ra nonché della Persona_1 di lei figlia, ) (v. pag. 1 del Persona_2 ricorso monitorio), si osserva come, venute meno le scritture sopra cennate, non vi sia in atti alcuna prova, sia della traditio del denaro oggetto di domanda, sia di un asserito eventuale accordo di mutuo.
E' noto infatti che la sola prova della consegna di una somma di denaro non è sufficiente per la dimostrazione del fatto costitutivo di un contratto di mutuo (Cass.
3131/1974).
Per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, che venga dedotto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, invero, non basta dimostrare l'avvenuta consegna di danaro o altre cose fungibili, ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l'obbligo della restituzione: solo quando risultino accertati sia l'uno che l'altro elemento può dirsi adempiuto l'onere della prova del fatto costitutivo,
a norma dell'art 2697 cod civ. (Cass. 267/1977).
Tale prova – nella fattispecie qui delibata - difetta completamente.
Non vi è in atti, invero, alcun valido accordo scritto di mutuo.
9 A ciò si aggiunga che l'odierno opposto non ha avanzato alcuna istanza istruttoria nel presente giudizio ad eccezione dell'articolazione di un solo capitolo di prova testimoniale, il quale, però, è del tutto irrilevante al fine del decidere (“Vero che le prestazioni assistenziali erogate dall'odierno convenuto opposto erano effettuate del tutto gratuitamente, a titolo di umanità e cortesia ?” – v. pagina 2 della seconda memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 del c.p.c.).
Alla luce delle predette considerazioni deve pertanto essere accolta l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. con conseguente revoca del d.i. opposto e rigetto della domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante presentazione del ricorso monitorio.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
10 delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.500,00
b) fase introduttiva → € 1.500,00
c) fase istruttoria → € 1.800,00
d) fase decisionale → € 3.200,00
- per un totale di € 8.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di OR, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
7077/2023.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei confronti CP_1 dell'opponente . Parte_1
11 3) Condanna la parte opposta al CP_1 pagamento, in favore della parte opponente Parte_1
, delle spese di lite che liquida in € 379,50 per
[...] esposti ed € 8.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in OR il giorno 7 luglio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2196/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Maria Commodo
e Alessandro Pascale entrambi del Foro di OR nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
OR alla via Antonio Giuseppe Ignazio Bertola n. 2 parte opponente
e
CP_1
(c.f. ) C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Codebò ed
Ettore Gay entrambi del Foro di OR nonché elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato Ettore
Gay sito in Chieri (TO) alla via Vittorio Emanuele II n. 8 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; riconoscimento del debito;
mutuo; domanda di restituzione somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Contrariis reiectis;
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice Unico;
- Previe le declaratorie del caso e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Preso e dato atto che parte opponente disconosce ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. i documenti n. 2a e 4 del ricorso monitorio
- Previa rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto Nel merito
- Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall'opposto con il ricorso monitorio oggetto della presente opposizione per tutti i titoli e le ragioni di cui in atti;
- Per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo del tribunale di OR Giudice Dott.ssa Ivana Peila, n. 7077/2023 del 30.11.2023 causa RG n. 19892/2023, notificato in data 18 dicembre 2023;
- Rigettare ogni e qualsiasi pretesa creditoria del sig.
nei confronti della Sig.ra CP_1 Parte_1 In subordine
- Contenere la condanna della sig.ra nei limiti del Pt_1 giusto e del provato. In ogni caso Dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il Sig.
[...]
alla rifusione di tutte le spese, anche stragiudiziali, CP_1 onorari e competenze di giudizio, oltre alla C.T.P. ante causam e alle eventuali C.T.U. e C.T.P. in corso di causa, oltre I.V.A., C.P.A., oltre 15,00% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
2 Parte opposta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Munire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto di formula provvisoriamente esecutiva quanto all'importo di € 100.200,00;
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo medesimo, munendo quest'ultimo di definitiva efficacia esecutiva;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 7077/2023
(R.G. n. 19892/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
OR ha ingiunto all'opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 100.200,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta . CP_1
La parte opposta ha dedotto nel ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) negli anni tra il 2016 e il 2023, l'odierno ricorrente ha prestato la propria assistenza ad
[...]
, la quale, dopo la morte del marito, si è trovata Per_1 in un sempre più grave stato di salute nonché in condizioni di sempre più evidente non autosufficienza;
3 2) tale assistenza, oltre che in spontanee e gratuite prestazioni legate alla compagnia quotidiana, alla pulizia personale e alle necessità alimentari, si è concretata altresì in una serie di prestazioni di carattere economico;
3) in particolare, negli anni compresi tra il 2016 e il 2019, esso ricorrente ha effettuato numerosi prestiti in denaro in favore di nonché della di lei Persona_1 figlia, ; Persona_2
4) l'importo totale di tali prestiti ammonta ad €
100.200,00;
5) inoltre, negli anni tra il 2019 e il 2022 esso ricorrente ha effettuato pagamenti di tasse, bollette e utenze intestate a e Persona_1 Persona_2 anticipando le relative somme dal proprio conto corrente per un importo di € 18.963,63;
6) da ultimo, negli anni tra il 2021 e il 2023 esso ricorrente ha agito in esecuzione CP_1 dell'allegata procura conferitagli da in data Persona_1
9 marzo 2021 (atto a rogito not. Dott. rep. Persona_3
48971, racc. 31747), così ulteriormente provvedendo alle di lei minute necessità per un importo di € 6.030,00;
7) in ciascuno dei tre casi, ogni singola partita debitoria è stata integralmente riconosciuta dalla specifica debitrice mediante la sottoscrizione di dichiarazioni e/o pezze giustificative perfettamente corrispondenti alle risultanze bancarie in capo all'odierno ricorrente;
8) da tutto ciò è derivato un debito complessivo pari a € 125.193,63;
9) in data 19 ottobre 2019, è deceduta
[...] lasciando come unica erede la di lei madre Persona_2
; Persona_1
10) i debiti di cui sopra si sono pertanto consolidati interamente in capo ad così come da Persona_1
4 quest'ultima ulteriormente riconosciuto, quanto ai prestiti ricevuti, con dichiarazione del 30 giugno 2020;
11) in data 8 maggio 2023 è, a sua volta, deceduta in
OR ; Persona_1
12) con atto a rogito notaio del 8 Persona_3 giugno 2023 (rep. 56072, raccolta 35888), l'eredità morendo dismessa dalla fu è stata accettata senza Persona_1 beneficio d'inventario dalla nipote Parte_1
13) i debiti derivanti da quanto ut supra narrato si sono pertanto integralmente trasmessi a Parte_1
14) nonostante i ripetuti solleciti, la debitrice intimata non ha saldato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. eccependo l'inesistenza del credito e il difetto di prova del credito azionato (v. da pagg. da 2 a 6 dell'atto di citazione in opposizione).
In atto di citazione in opposizione la parte opponente ha espressamente disconosciuto ex art. 214 Parte_1 comma 2 del c.p.c. le scritture recate nei documenti nn. 2
“a” e 4 del fascicolo monitorio recanti le sottoscrizioni delle de cuius ed Persona_2 Persona_1
In particolare, l'opponente ha Parte_1 dedotto in atto di citazione in opposizione, fra l'altro, quanto segue:
1) il ricorrente non ha fornito prova CP_1 del trasferimento del denaro asseritamente oggetto di prestito essendosi limitato a produrre un elenco di assegni
- da lui unicamente redatto - e un corrisponde numero di
“bigliettini” in cui Persona_2 avrebbe dato atto di aver ricevuto determinate somme in prestito da esso ricorrente, senza l'indicazione di alcuna scadenza e senza produrre la relativa documentazione
5 bancaria (v. pagg. da 2 a 4 dell'atto di citazione in opposizione);
2) nelle dichiarazioni di successione di Persona_1
e di non vi è alcun riferimento ad Persona_2 alcun debito nei confronti di (v. pag. 3 CP_1 dell'atto di citazione in opposizione);
3) la scrittura dei “bigliettini” con la quale avrebbe dato atto di aver ricevuto Persona_2 somme di denaro in prestito da è stata CP_1 formalmente disconosciuta ex art. 214 comma 2 del c.p.c. dall'odierna opponente, trattandosi di scrittura della
“dante causa della propria dante causa” (v. pagg. da 3 a 6 dell'atto di citazione in opposizione);
4) mancata prova della contestualità della redazione dei “bigliettini” con la dazione di denaro, potendo le ricevute essere state redatte in un momento successivo alle eventuali dazioni e pertanto in maniera confliggente con lo spirito di liberalità assunto durante l'assistenza, come asserito da parte ricorrente nel ricorso monitorio (v. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione);
5) mancanza di valore delle ricevute firmate da non essendo quest'ultima, negli Persona_2 ultimi anni di vita, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali (v. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
6
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Oggetto del presente giudizio è la domanda di pagamento somme, pari ad € 100.200,00, avanzata dall'opposto
(v. le conclusioni di parte opposta sopra CP_1 trascritte) nei confronti della parte opponente Parte_1
.
[...]
La parte opposta fonda la sua pretesa creditoria di tipo restitutorio sulla base dei seguenti documenti:
a) “bigliettini” contenenti dichiarazioni di ricevuta di somme apparentemente sottoscritti da Persona_2 cugina dell'odierna opponente (v. i doc. Parte_1 sub n. 2 “a” del fascicolo monitorio);
b) dichiarazione di riconoscimento del debito di €
100.200,00 apparentemente sottoscritta della de cuius
[...]
, zia dell'odierna opponente Per_1 Parte_1 nonché madre della predetta (v. il doc. Persona_2 sub n. 2 “a” del fascicolo monitorio).
Ebbene, dette scritture private sono state ritualmente disconosciute ex art. 214 comma 2 del c.p.c. dalla parte opponente in atto di citazione in opposizione.
L'articolo 214 del c.p.c. (rubricato come
“Disconoscimento della scrittura privata”) stabilisce quanto segue:
“Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.
A fronte dell'intervenuto disconoscimento delle cennate scritture, la parte opposta non ne ha chiesto la verificazione nella prima difesa utile ai sensi
7 dell'articolo 216 del c.p.c., così come nel proseguo di causa.
L'articolo 216 del c.p.c., rubricato come “Istanza di verificazione”, così recita:
“La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse;
ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Stante il mancato riconoscimento delle scritture private a seguito del loro rituale disconoscimento, esse risultano prive di qualsivoglia valenza probatoria ex art. 2702 del codice civile e, dunque, vanno considerate nel presente giudizio tamquam non esset.
In ragione di ciò, infatti, la pretesa restitutoria di parte opposta deve essere rigettata per evidente e palese difetto di prova.
E tanto va affermato in considerazione del fatto che la ragione giuridica dedotta dalla parte opposta è
l'intervenuto riconoscimento del debito ex art. 1988 del codice civile da parte della de cuius mediante Persona_1 apposita dichiarazione scritta, dichiarazione prodotta sub doc. n. 4 del fascicolo monitorio, la quale, però, per le ragioni suddette è venuta meno in quanto da considerarsi ora, come detto, a seguito di intervenuto disconoscimento ex art. 214 comma 2 del c.p.c. e mancata istanza di verificazione, tamquam non esset.
Analoga motivazione e considerazione va ripetuta in riferimento ai “bigliettini” prodotti dalla de cuius
, a sua volta de cuius della predetta Persona_2 [...]
, contenenti le dichiarazioni di ricevuta di varie Per_1 somme (v. il documenti prodotti sub. n. 2 “a” del fascicolo monitorio) poiché anche queste scritture sono state tutte disconosciute ex art. 214 comma 2 del c.p.c., senza che a
8 detto disconoscimento sia seguita rituale istanza di verifica.
Ove poi si consideri anche la ragione giuridica sottostante indicata dalla Difesa opposta, ovverosia l'intervenuto accordo di mutuo in riferimento a numerose somme (“Negli anni compresi tra il 2016 e il 2019,
l'odierno ricorrente effettuava infatti numerosi prestiti in denario in favore della sig.ra nonché della Persona_1 di lei figlia, ) (v. pag. 1 del Persona_2 ricorso monitorio), si osserva come, venute meno le scritture sopra cennate, non vi sia in atti alcuna prova, sia della traditio del denaro oggetto di domanda, sia di un asserito eventuale accordo di mutuo.
E' noto infatti che la sola prova della consegna di una somma di denaro non è sufficiente per la dimostrazione del fatto costitutivo di un contratto di mutuo (Cass.
3131/1974).
Per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, che venga dedotto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, invero, non basta dimostrare l'avvenuta consegna di danaro o altre cose fungibili, ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l'obbligo della restituzione: solo quando risultino accertati sia l'uno che l'altro elemento può dirsi adempiuto l'onere della prova del fatto costitutivo,
a norma dell'art 2697 cod civ. (Cass. 267/1977).
Tale prova – nella fattispecie qui delibata - difetta completamente.
Non vi è in atti, invero, alcun valido accordo scritto di mutuo.
9 A ciò si aggiunga che l'odierno opposto non ha avanzato alcuna istanza istruttoria nel presente giudizio ad eccezione dell'articolazione di un solo capitolo di prova testimoniale, il quale, però, è del tutto irrilevante al fine del decidere (“Vero che le prestazioni assistenziali erogate dall'odierno convenuto opposto erano effettuate del tutto gratuitamente, a titolo di umanità e cortesia ?” – v. pagina 2 della seconda memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 del c.p.c.).
Alla luce delle predette considerazioni deve pertanto essere accolta l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. con conseguente revoca del d.i. opposto e rigetto della domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante presentazione del ricorso monitorio.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
10 delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.500,00
b) fase introduttiva → € 1.500,00
c) fase istruttoria → € 1.800,00
d) fase decisionale → € 3.200,00
- per un totale di € 8.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di OR, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
7077/2023.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei confronti CP_1 dell'opponente . Parte_1
11 3) Condanna la parte opposta al CP_1 pagamento, in favore della parte opponente Parte_1
, delle spese di lite che liquida in € 379,50 per
[...] esposti ed € 8.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in OR il giorno 7 luglio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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