CASS
Ordinanza 15 novembre 2022
Ordinanza 15 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/11/2022, n. 33641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33641 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 24381-2021 proposto da: BURGO GROUP S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO MONTANARO;
- ricorrente -
contro GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell'avvocato ARISTIDE POLICE, Civile Ord. Sez. U Num. 33641 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 15/11/2022 2 di 7 che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO PUGLIE- SE, OL ER OL;
- controricorrente -
nonché contro MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1539/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Burgo Group S.p.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi av- verso la sentenza n. 1539/2021 del Consiglio di Stato, pubblicata il 22 febbraio 2021. Resiste con controricorso la Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. Non hanno svolto attività difensive gli altri intimati Ministero dello Svilup- po Economico e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti. 2. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1539/2021 ha rigettato nove appelli proposti dalla Burgo Group S.p.A. contro distinte decisioni del Tri- bunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Tali decisioni avevano tutte respinto i ricorsi spiegati dalla società Burgo Group, la quale gestisce nove impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore non ad alto rendimento, avverso i provvedimenti di diniego opposti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. alla concessione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei benefici previsti dal d.lgs. n. 79 del 1999 (consistenti nella prio- rità di dispacciamento e nell’esenzione dall’obbligo dell’acquisto di certifi- cati verdi). Il T.A.R., con le sentenze poi appellate, aveva sostenuto che la normativa statale deve essere interpretata come volta a limitare al 31 di- 3 di 7 cembre 2010 la spettanza di detti benefici per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore non conformi ai requisiti di cui all’Allegato III del d. lgs. n. 20 del 2007 (vale a dire non ad alto rendimen- to). Con ordinanza n. 708 del 28 gennaio 2019, il Consiglio di Stato rimise alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale diretta a verificare se l’interpretazione della normativa nazionale fosse in contrasto con il diritto euro-unitario. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 17 settembre 2020, C-92/19, affermò che “l’articolo 12, paragrafo 3, della di- rettiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di ca- lore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicem- bre 2010, di un regime di sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così, segnatamente, esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi”. La sentenza n. 1539/2021 ha richiamato le proprie precedenti pronunce in argomento (sentenze nn. 6267 e 6274 del 6 novembre 2018), secondo cui la direttiva 2012/27/CE, recepita dal d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, avrebbe segnato il definitivo superamento da parte del legislatore europeo del re- gime di incentivazione per i sistemi cogenerativi non ad alto rendimento, riconoscendo il potere discrezionale dei singoli Stati membri di optare da subito e comunque successivamente alla data del 1° gennaio 2011 per la nuova disciplina. Il Consiglio di Stato ha poi specificato: che con i provve- dimenti gravati il GSE si era semplicemente limitato ad applicare le dispo- sizioni di legge vigenti, non potendo il privato fondare alcun legittimo affi- damento circa una diversa interpretazione della normativa;
che non era 4 di 7 censurabile la motivazione per relationem adottata dal T.A.R.; che non aveva rilievo la sentenza del 17 settembre 2020, C-92/19, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE sulla questione pregiudiziale sollevata in corso di causa, atteso che la stessa aveva soltanto chiarito che il diritto euro- unitario lascia liberi gli Stati di protrarre i benefici agli impianti di produ- zione contestuale di energia elettrica e di calore non ad alto rendimento anche dopo il 31 dicembre 2010, avendo tuttavia il legislatore italiano op- tato per la cessazione, a decorrere dal 31 dicembre 2010, del riconosci- mento dei benefici previsti dal d.lgs. n. 79 del 1999 ai medesimi impianti non ad alto rendimento. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c. 3.1. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA TI, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo di rigettare il ricorso. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie. 4. Il primo motivo del ricorso della Burgo Group S.p.A. deduce la “viola- zione ed erronea applicazione di norme interne ed europee: art. 267 TFUE, art. 1 c.p.a.”, nonché la “violazione e mancata applicazione della sentenza della Corte di Giustizia nel giudizio C-92/19”, e così anche la “violazione dei principi e del limiti della giurisdizione” da parte della sen- tenza del Consiglio di Stato impugnata. La tesi della ricorrente è che si verta in un caso di “denegata giustizia”, giacché il Consiglio di Stato, dopo aver rimesso la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, avrebbe poi disatteso l’interpretazione fornita da quest’ultima. La censura assume che, poiché la Corte UE aveva ritenuto che l’articolo 12 § 3, della direttiva 2004/8/CE deve interpretarsi nel senso che esso non osta ad una norma- tiva nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento di continuare a beneficiare della esenzione dall’obbligo di ac- quistare certificati verdi anche dopo il 31 dicembre 2010, il Consiglio di 5 di 7 Stato avrebbe dovuto necessariamente seguire tale interpretazione anche nell’esegesi della norma nazionale, intendendo, quindi, che il legislatore italiano non avesse optato per la cessazione, a decorrere da tale data, del riconoscimento dei benefici previsti dal d.lgs. n. 79 del 1999. Si richiama anche altra sentenza della Corte di Giustizia UU (26 settembre 2013, C- 195/12). Il secondo motivo del ricorso della Burgo Group S.p.A. deduce nuovamen- te la “violazione ed erronea applicazione di norme di legge e di norme re- golamentari: art. 267 TFUE, art. 1 c.p.a.”, nonché la “violazione e manca- ta applicazione della sentenza della Corte di Giustizia nel giudizio C- 92/19”, e così anche la “violazione dei principi e del limiti della giurisdizio- ne” da parte della sentenza del Consiglio di Stato impugnata. Qui si so- stiene, in via subordinata al primo motivo, che il Consiglio di Stato, se avesse voluto disattendere nella interpretazione della normativa nazionale le indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 17 settem- bre 2020, C-92/19, avrebbe dovuto procedere ad un nuovo rinvio pregiu- diziale. 5. I due motivi del ricorso della Burgo Group S.p.A., da esaminare con- giuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili. 5.1. Il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdi- zione, ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362 comma 1 c.p.c., non com- prende anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione. 5.2. Non è, in particolare, sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia motivatamente escluso, come nella specie, la rilevanza della pronuncia emessa dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea in relazione al "thema decidendum" sottoposto al suo esame ed alle norme interne che lo 6 di 7 disciplinano, parimenti escludendo la necessità di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Cass. Sezioni Unite, 28 luglio 2021, n. 21641; Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2020, n. 24107; Cass. Sezioni Unite, 6 marzo 2020, n. 6460; Cass. Sezioni Unite, 15 novembre 2018, n. 29391; Cass. Sezioni Unite, 18 dicembre 2017, n. 30301). L’insindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con ri- guardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giuri- sdizionali, è stata da ultimo ribadita da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, Randstad Italia S.p.A.
contro
Umana S.p.A. e altri, Causa C-497/20, non potendo proporsi ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione al fin di contestare lo stravol- gimento di norme, seppure direttamente applicative del diritto UE, né per sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia dell'U- nione europea sulla illegittimità di quelle decisioni, la quale comunque non porterebbe alla loro cassazione (Cass. Sezioni Unite, 8 aprile 2022, nn. 11547 e 11549; Cass. Sezioni Unite, 18 gennaio 2022, n. 1454; Cass. Se- zioni Unite, 24 gennaio 2022, n. 1996; Cass. Sezioni Unite, 31 gennaio 2022, n. 2879; Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5121). 6. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricor- rente a rimborsare alla controricorrente Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in disposi- tivo. Non deve provvedersi al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. 7 di 7
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rim- borsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto del- la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili
- ricorrente -
contro GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell'avvocato ARISTIDE POLICE, Civile Ord. Sez. U Num. 33641 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 15/11/2022 2 di 7 che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO PUGLIE- SE, OL ER OL;
- controricorrente -
nonché contro MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1539/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Burgo Group S.p.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi av- verso la sentenza n. 1539/2021 del Consiglio di Stato, pubblicata il 22 febbraio 2021. Resiste con controricorso la Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. Non hanno svolto attività difensive gli altri intimati Ministero dello Svilup- po Economico e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti. 2. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1539/2021 ha rigettato nove appelli proposti dalla Burgo Group S.p.A. contro distinte decisioni del Tri- bunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Tali decisioni avevano tutte respinto i ricorsi spiegati dalla società Burgo Group, la quale gestisce nove impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore non ad alto rendimento, avverso i provvedimenti di diniego opposti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. alla concessione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei benefici previsti dal d.lgs. n. 79 del 1999 (consistenti nella prio- rità di dispacciamento e nell’esenzione dall’obbligo dell’acquisto di certifi- cati verdi). Il T.A.R., con le sentenze poi appellate, aveva sostenuto che la normativa statale deve essere interpretata come volta a limitare al 31 di- 3 di 7 cembre 2010 la spettanza di detti benefici per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore non conformi ai requisiti di cui all’Allegato III del d. lgs. n. 20 del 2007 (vale a dire non ad alto rendimen- to). Con ordinanza n. 708 del 28 gennaio 2019, il Consiglio di Stato rimise alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale diretta a verificare se l’interpretazione della normativa nazionale fosse in contrasto con il diritto euro-unitario. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 17 settembre 2020, C-92/19, affermò che “l’articolo 12, paragrafo 3, della di- rettiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di ca- lore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicem- bre 2010, di un regime di sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così, segnatamente, esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi”. La sentenza n. 1539/2021 ha richiamato le proprie precedenti pronunce in argomento (sentenze nn. 6267 e 6274 del 6 novembre 2018), secondo cui la direttiva 2012/27/CE, recepita dal d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, avrebbe segnato il definitivo superamento da parte del legislatore europeo del re- gime di incentivazione per i sistemi cogenerativi non ad alto rendimento, riconoscendo il potere discrezionale dei singoli Stati membri di optare da subito e comunque successivamente alla data del 1° gennaio 2011 per la nuova disciplina. Il Consiglio di Stato ha poi specificato: che con i provve- dimenti gravati il GSE si era semplicemente limitato ad applicare le dispo- sizioni di legge vigenti, non potendo il privato fondare alcun legittimo affi- damento circa una diversa interpretazione della normativa;
che non era 4 di 7 censurabile la motivazione per relationem adottata dal T.A.R.; che non aveva rilievo la sentenza del 17 settembre 2020, C-92/19, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE sulla questione pregiudiziale sollevata in corso di causa, atteso che la stessa aveva soltanto chiarito che il diritto euro- unitario lascia liberi gli Stati di protrarre i benefici agli impianti di produ- zione contestuale di energia elettrica e di calore non ad alto rendimento anche dopo il 31 dicembre 2010, avendo tuttavia il legislatore italiano op- tato per la cessazione, a decorrere dal 31 dicembre 2010, del riconosci- mento dei benefici previsti dal d.lgs. n. 79 del 1999 ai medesimi impianti non ad alto rendimento. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c. 3.1. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA TI, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo di rigettare il ricorso. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie. 4. Il primo motivo del ricorso della Burgo Group S.p.A. deduce la “viola- zione ed erronea applicazione di norme interne ed europee: art. 267 TFUE, art. 1 c.p.a.”, nonché la “violazione e mancata applicazione della sentenza della Corte di Giustizia nel giudizio C-92/19”, e così anche la “violazione dei principi e del limiti della giurisdizione” da parte della sen- tenza del Consiglio di Stato impugnata. La tesi della ricorrente è che si verta in un caso di “denegata giustizia”, giacché il Consiglio di Stato, dopo aver rimesso la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, avrebbe poi disatteso l’interpretazione fornita da quest’ultima. La censura assume che, poiché la Corte UE aveva ritenuto che l’articolo 12 § 3, della direttiva 2004/8/CE deve interpretarsi nel senso che esso non osta ad una norma- tiva nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento di continuare a beneficiare della esenzione dall’obbligo di ac- quistare certificati verdi anche dopo il 31 dicembre 2010, il Consiglio di 5 di 7 Stato avrebbe dovuto necessariamente seguire tale interpretazione anche nell’esegesi della norma nazionale, intendendo, quindi, che il legislatore italiano non avesse optato per la cessazione, a decorrere da tale data, del riconoscimento dei benefici previsti dal d.lgs. n. 79 del 1999. Si richiama anche altra sentenza della Corte di Giustizia UU (26 settembre 2013, C- 195/12). Il secondo motivo del ricorso della Burgo Group S.p.A. deduce nuovamen- te la “violazione ed erronea applicazione di norme di legge e di norme re- golamentari: art. 267 TFUE, art. 1 c.p.a.”, nonché la “violazione e manca- ta applicazione della sentenza della Corte di Giustizia nel giudizio C- 92/19”, e così anche la “violazione dei principi e del limiti della giurisdizio- ne” da parte della sentenza del Consiglio di Stato impugnata. Qui si so- stiene, in via subordinata al primo motivo, che il Consiglio di Stato, se avesse voluto disattendere nella interpretazione della normativa nazionale le indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 17 settem- bre 2020, C-92/19, avrebbe dovuto procedere ad un nuovo rinvio pregiu- diziale. 5. I due motivi del ricorso della Burgo Group S.p.A., da esaminare con- giuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili. 5.1. Il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdi- zione, ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362 comma 1 c.p.c., non com- prende anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione. 5.2. Non è, in particolare, sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia motivatamente escluso, come nella specie, la rilevanza della pronuncia emessa dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea in relazione al "thema decidendum" sottoposto al suo esame ed alle norme interne che lo 6 di 7 disciplinano, parimenti escludendo la necessità di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Cass. Sezioni Unite, 28 luglio 2021, n. 21641; Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2020, n. 24107; Cass. Sezioni Unite, 6 marzo 2020, n. 6460; Cass. Sezioni Unite, 15 novembre 2018, n. 29391; Cass. Sezioni Unite, 18 dicembre 2017, n. 30301). L’insindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con ri- guardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giuri- sdizionali, è stata da ultimo ribadita da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, Randstad Italia S.p.A.
contro
Umana S.p.A. e altri, Causa C-497/20, non potendo proporsi ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione al fin di contestare lo stravol- gimento di norme, seppure direttamente applicative del diritto UE, né per sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia dell'U- nione europea sulla illegittimità di quelle decisioni, la quale comunque non porterebbe alla loro cassazione (Cass. Sezioni Unite, 8 aprile 2022, nn. 11547 e 11549; Cass. Sezioni Unite, 18 gennaio 2022, n. 1454; Cass. Se- zioni Unite, 24 gennaio 2022, n. 1996; Cass. Sezioni Unite, 31 gennaio 2022, n. 2879; Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5121). 6. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricor- rente a rimborsare alla controricorrente Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in disposi- tivo. Non deve provvedersi al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. 7 di 7
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rim- borsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto del- la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili