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Articolo 2 della Legge 22 aprile 1954, n. 167
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Legge 22 aprile 1954, n. 167
Articolo 2 della Legge 22 aprile 1954, n. 167
Versione
25 maggio 1954
Art. 2.
All'art. 13 del suindicato regio decreto-legge n. 1814, sono soppresse le parole "stabilita dall'art. 14".
Entrata in vigore il 25 maggio 1954
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