Articolo 2 della Legge 22 aprile 1954, n. 167
Articolo 1
Versione
25 maggio 1954
Art. 2.
All'art. 13 del suindicato regio decreto-legge n. 1814, sono soppresse le parole "stabilita dall'art. 14".

Entrata in vigore il 25 maggio 1954