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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/09/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 2312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa AR TT Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel. est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2312/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “ricorso ex art. 337 ter c.p.c.”, proposto congiuntamente da
, nata il giorno 08.04.1996 a Piazza Armerina, ed ivi residente in [...]
Veneranda n. 34, (C.F.: ), C.F._1
[...]
, nato il giorno 11.03.1988 a Piazza Armerina, ed ivi residente in [...]n. 4, Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Francesco C.F._2
Alberghina del foro di Catania, (C.F.: ) C.F._3
***
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025 in seno alla quale le parti, personalmente comparse, hanno insistito nelle condizioni consensualmente pattuite in seno al ricorso introduttivo. ***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05 dicembre 2024, nata il giorno 08.04.1996 a Parte_1
Piazza Armerina, (C.F.: ) e nato il giorno 11.03.1988 a Piazza C.F._1 Parte_2
Armerina, (C.F.: , hanno rappresentato di essere i genitori dei minori C.F._2 Per_1
nata ad [...] il [...] e nato ad [...] il [...].
[...] Persona_2
Dopo la nascita dei minori, le parti, attesa l'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale, alle seguenti condizioni:
Per_
“• pronunciare l'affidamento congiunto dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento della stessa presso l'abitazione della madre;
• disporre, in merito al diritto di visita del padre, che lo stesso possa vedere i figli due pomeriggi alla settimana, che si indicano nel martedì e giovedì, dalle per 17:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, nonché il sabato o la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
• disporre che il padre dei minori contribuisca al mantenimento degli stessi, versando nelle mani della madre la somma mensile di € 350,00, entro il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie, relative alla vita della minore (a titolo esemplificativo mediche, scolastiche, sportive, ecc.);
• adottare ogni ulteriore provvedimento rispondente all'interesse dei minori. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento concerne un minore di età e, pertanto, è esente per materia”.
Il Pubblico Ministero non si è opposto al ricorso, con parere favorevole emesso in data 30/12/2024.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto dell'accordo delle parti, Parte_1
nata il giorno 08.04.1996 a Piazza Armerina, (C.F.: ) e nato il C.F._1 Parte_2
giorno 11.03.1988 a Piazza Armerina, (C.F.: , ritenendolo idoneo a C.F._2 regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione ai figli nata ad [...] il [...] e Persona_1
nato ad [...] il [...]. Persona_2
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa AR TT
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa AR TT Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel. est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2312/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “ricorso ex art. 337 ter c.p.c.”, proposto congiuntamente da
, nata il giorno 08.04.1996 a Piazza Armerina, ed ivi residente in [...]
Veneranda n. 34, (C.F.: ), C.F._1
[...]
, nato il giorno 11.03.1988 a Piazza Armerina, ed ivi residente in [...]n. 4, Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Francesco C.F._2
Alberghina del foro di Catania, (C.F.: ) C.F._3
***
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025 in seno alla quale le parti, personalmente comparse, hanno insistito nelle condizioni consensualmente pattuite in seno al ricorso introduttivo. ***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05 dicembre 2024, nata il giorno 08.04.1996 a Parte_1
Piazza Armerina, (C.F.: ) e nato il giorno 11.03.1988 a Piazza C.F._1 Parte_2
Armerina, (C.F.: , hanno rappresentato di essere i genitori dei minori C.F._2 Per_1
nata ad [...] il [...] e nato ad [...] il [...].
[...] Persona_2
Dopo la nascita dei minori, le parti, attesa l'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale, alle seguenti condizioni:
Per_
“• pronunciare l'affidamento congiunto dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento della stessa presso l'abitazione della madre;
• disporre, in merito al diritto di visita del padre, che lo stesso possa vedere i figli due pomeriggi alla settimana, che si indicano nel martedì e giovedì, dalle per 17:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, nonché il sabato o la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
• disporre che il padre dei minori contribuisca al mantenimento degli stessi, versando nelle mani della madre la somma mensile di € 350,00, entro il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie, relative alla vita della minore (a titolo esemplificativo mediche, scolastiche, sportive, ecc.);
• adottare ogni ulteriore provvedimento rispondente all'interesse dei minori. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento concerne un minore di età e, pertanto, è esente per materia”.
Il Pubblico Ministero non si è opposto al ricorso, con parere favorevole emesso in data 30/12/2024.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto dell'accordo delle parti, Parte_1
nata il giorno 08.04.1996 a Piazza Armerina, (C.F.: ) e nato il C.F._1 Parte_2
giorno 11.03.1988 a Piazza Armerina, (C.F.: , ritenendolo idoneo a C.F._2 regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione ai figli nata ad [...] il [...] e Persona_1
nato ad [...] il [...]. Persona_2
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa AR TT
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.