Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5493 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 12489/2023 Verbale dell'udienza del 3/06/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Luigi Verde per delega dell'avv. Cimino. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Cimino si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate, reiterando l'eccezione di prescrizione per decorso del termine decennale, stante l'assenza di interruttivi in tale las- so temporale. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 12489 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
c.f. in perso- Parte_1 P.IVA_1 na del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cimino, presso il cui studio elett.te domicilia in Frattamaggiore (NA) alla Via Roma n. 25 OPPONENTE E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uf- fici domicilia ex lege in via A. Diaz n. 11 OPPOSTO NONCHE'
, c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege in via A. Diaz n. 11 OPPOSTA
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
[...]
, impugnando la cartella n. 07120230038769704000, notificata il Controparte_3
3/05/2023, per il recupero del credito relativo alla revoca di agevolazioni ex l. 448/1992. In particolare, l'opponente eccepisce la prescrizione, per decorso del termine decennale, del diritto dell'ente impositore ad ottenere la restituzione della somma concessa a titolo di agevolazione ex l.448/1992 nell'anno 2001 ed in seguito revocata con decreto diretto- riale n. 311 del 11/02/2022. Si sono costituiti il e l' Controparte_1 Controparte_4
, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
[...]
L'opposizione è fondata. Con il principale ed unico motivo di opposizione, ci si duole della intervenuta prescri- zione del credito, per decorso del termine decennale. Come si evince dagli atti depositati dall'Avvocatura di Stato, la Parte_1
(già ), in seguito all'accoglimento
[...] Parte_2 della domanda n. 27754/11, presentata il 31/10/2000 alla Parte_3
(poi ), ottenne, con D.M. n. 91924 del 09/04/2001, dal CP_5 [...]
(già Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato), Controparte_3 un contributo economico per la creazione di un nuovo impianto produttivo. In seguito a successive verifiche istruttorie, affinché si potesse procedere alla liquidazio- ne del saldo e conguaglio, emersero alcune criticità; in particolare, già nella nota a firma della del 26/05/2006 si affermava: “si rilevano elementi che possono com- Pt_4 portare la revoca delle agevolazioni” evidenziando, nelle conclusioni, che “non si con- ferma l'agevolabilità dell'iniziativa e si propone la revoca delle agevolazioni…”. Una volta subentrata la , la stessa, con nota dell'aprile 2013, inoltrata tanto CP_5 all'impresa che al Ministero, evidenziava che permanevano criticità, così come segnalate il 29/05/2006 (ovvero i) esito negativo, a causa dello scostamento dell'indicatore I5 (ambientale) superiore al limite consentito dalla normativa;
ii) evidenze delle risultanze delle verifiche tecniche comunque condotte sul programma di investimento rendiconta- to, in esito alle quali era stato determinato un importo degli investimenti (solo) tecnica- mente e teoricamente ammissibili pari a € 15.922,18, a fronte di una spesa complessiva- mente consuntivata in € 52.676,70; iii) conseguente rideterminazione delle agevolazioni teoricamente spettati pari a € 5.710,00; iv) indicazione della intervenuta realizzazione dell'iniziativa agevolata in conformità al programma al tempo ammesso, relativa data di ultimazione e contestuale entrata in funzione al 21/03/2003 ed entrata a regime in data 15/01/2004.), invitando l'impresa a fornire alcuni chiarimenti e integrazioni.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 Solo con la missiva del maggio 2019, il Ministero si premurava di invitare la banca a tra- smettere “gli aggiornamenti istruttori con l'invio della relazione finale di spesa”. Siccome tale missiva rimaneva priva di riscontro, il sollecitava nuovamente la banca con CP_3 nota del novembre 2020. La Banca, quindi, con nota del 17/11/2020, replicava, riepilo- gando l'andamento della vicenda e concludendo per la “revoca totale delle agevolazioni per mancato adempimento da parte della beneficiaria degli obblighi previsti all'art. 8 comma 1 lettera g) e all'art. 4 del D.M. 527/95…”. Il decreto di revoca è motivato per relationem sulla missiva della Banca del 17/11/2020. Ciò premesso, pur condividendo questo giudice l'orientamento giurisprudenziale espres- so dalla Suprema Corte con sentenza n. 23603/2017, secondo cui qualora il difetto della
“causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restitu- zione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo in quello della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione, si osserva che il termine di prescrizione non può essere pianamente fatto de- correre dal momento dell'adozione del decreto. Così interpretata la norma, si arriverebbe al paradosso che l'amministrazione potrebbe rimanere inerte per lungo tempo, emetten- do il decreto di revoca anche a distanza di decenni. Nella specie, già con la relazione del 2006 si evidenziavano elementi a sostegno della re- voca. Con la successiva nota del 2013, si richiamavano le precedenti criticità, invitando l'impresa a fornire chiarimenti, senza addurre sostanzialmente elementi nuovi. Dunque, già dal 2006 era possibile attivare la revoca, sicché il decreto del febbraio 2022 deve ritenersi tardivamente intervenuto. Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex del D.M. 147/2022, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, in ragione della non parti- colare complessità della controversia e della limitata attività espletata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base della car- tella n. PartitaIVA_3
- condanna il convenuto e l' , in solido, al rimborso delle spese di lite in CP_3 CP_6 favore di che liquida in € 264,00 per esborsi Parte_1 ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge. Così deciso in Napoli, il 3/06/2025 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3