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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosa Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 540/2022 R.G. promossa
DA
), rapp. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
Licciardello Sebastiano;
Appellante – appellata incidentale
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
( ), nella qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
( ), rappr. e dif. dall'avv. Gaetano Costa;
CodiceFiscale_4
Appellate
E NEI CONFRONTI DI
(P.I. ), rappr. e dif. dall'avv. Controparte_3 P.IVA_1
Girolamo Venturella;
Appellata – appellante incidentale
e
( ), anche nella qualità di erede Controparte_4 C.F._5
di , rappr. e dif. dall'avv. Sebastiano Elia;
Persona_2
Appellata
e
( ) e CP_5 C.F._6 CP_6
( ), nella qualità di eredi di C.F._7 Persona_2
( ); C.F._8
Appellati contumaci
AVENTE AD OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 373 pubblicata il 7/04/2022, il Tribunale di Siracusa, accogliendo il ricorso proposto da , condannava la società datrice di lavoro Persona_1 Controparte_3
, in solido con e (quest'ultima
[...] Parte_1 Controparte_4
anche quale erede di , nella qualità di eredi di al Persona_2 Persona_3
pagamento a favore del ricorrente della somma di € 118.699,25 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, tredicesima mensilità, premio annuo e indennità sostitutiva delle ferie non godute nonché della somma di € 14.481,43 a titolo di TFR;
condannava infine i resistenti al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Appellava la sentenza con ricorso depositato il 15/06/2022, per i Parte_1
motivi che devono intendersi qui ritrascritti. Instauratosi il contraddittorio, la società resisteva al gravame, proponendo appello incidentale. CP_3
Si costituiva in giudizio anche la quale insisteva nella eccezione Controparte_4
di difetto di legittimazione passiva già sollevata in primo grado e censurava la sentenza per i motivi che devono intendersi in questa sede ritrascritti.
Si costituiva, altresì, l'appellato , che eccepiva la tardività Persona_1
dell'eccezione relativa al difetto di solidarietà delle eredi, dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e dell'eccezione relativa all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Non si costituivano in giudizio e , eredi di CP_5 CP_6 Per_2
sebbene regolarmente evocati in giudizio.
[...]
A seguito della morte di , il processo veniva dichiarato interrotto. Persona_1
Tempestivamente riassunta la causa da si costituivano in giudizio Controparte_4
e , nella qualità di eredi di , nonché CP_1 CP_2 Persona_1 CP_4
e la società restavano contumaci e
[...] CP_3 CP_5 CP_6
[...]
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 17.04.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante principale eccepisce il Parte_1
proprio difetto di legittimazione passiva nonché il difetto di legittimazione passiva di e (e per essa gli eredi), per essere state evocate in Controparte_4 Persona_2
giudizio nella loro qualità di eredi di titolare della omonima ditta Persona_3
individuale, e non in quanto socie della società di fatto “Eredi di , Persona_3
rilevando peraltro che il giudice ha pronunciato sentenza di condanna anche nei confronti della nella quale si è trasformata la suddetta società di fatto. CP_3
Rileva l'insussistenza del vincolo di solidarietà passiva tra le parti resistenti in primo grado e la atteso che l'art. 754 c.c. esclude la condanna in solido nel caso CP_3
di solidarietà passiva tra gli eredi.
2. Con il secondo motivo, denuncia l'ingiustizia della sentenza gravata laddove – pur non dichiarando il reinquadramento del lavoratore al livello contrattuale superiore ed in assenza della relativa domanda – ha ricondotto le mansioni del lavoratore
[...]
a quelle previste dal CCNL settore edile livello 3, ove invece è rimasto Per_1
incontestato che lo stesso svolgesse solo funzioni di autista e non anche di meccanico riparatore, limitandosi a prestare solo sporadicamente attività di ordinaria manutenzione. Per_ Deduce la mancanza di puntuale e specifica allegazione da parte del delle declaratorie contrattuali attinenti al secondo e al terzo livello e il difetto di prova della capacità dello stesso “di provvedere alla riparazione del motore e della meccanica in genere”, così come della verifica sul punto da parte del giudice.
3. Con il terzo motivo, contesta il quantum debeatur, atteso che le differenze Per_ retributive sono state calcolate dal CTU come se fosse già inquadrato nel superiore livello del CCNL indebitamente applicato e, inoltre, in considerazione del fatto che al Per_
non spetta né il premio annuo riconosciuto dal giudice – che viene previsto dal
CCNL solo a favore degli impiegati – né la tredicesima mensilità, in luogo della quale
è prevista una mera gratifica natalizia. Sostiene che, trattandosi di istituti previsti dalla contrattazione integrativa, il giudice non avrebbe potuto prescindere dal tentativo di conciliazione, che nel caso di specie non risulta esperito, determinando così
l'improcedibilità del giudizio stesso.
Contesta le risultanze della prova testimoniale, deducendo che i testi e Tes_1
non potevano essere considerati persone a diretta conoscenza dei fatti oggetto Tes_2
di prova e che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli stessi, sia complessivamente sia messe a confronto, risulta inficiata dalla inverosimiglianza dei fatti da essi prospettati, dal raffronto con le risultanze dei dischi cronotachigrafi, nonché dalla qualità soggettiva di entrambi, dipendenti del medesimo datore di lavoro. Osserva che tale ultima circostanza vale a fortiori per , in contenzioso con la ditta Tes_1 CP_3
per motivi analoghi a quelli del presente giudizio.
[...]
4. Con il quarto motivo, lamenta che il giudice ha recepito acriticamente le risultanze della CTU, omettendo di valutare le controdeduzioni del consulente di parte resistente.
Adduce che il CTU ha determinato le differenze retributive sulla base del CCNL applicabile alle grandi imprese, ove invece la ditta di come emerge Persona_3
dalla visura camerale in atti, era qualificata quale impresa artigiana e, inoltre, che il Per_ CTU ha applicato al un contratto collettivo differente da quello previsto all'atto dell'assunzione, ovvero il CCNL Edilizia-Artigianato. 5. Con il quinto motivo, in subordine rispetto al mancato accoglimento del primo motivo d'appello circa il difetto di legittimazione passiva di essa appellante, chiede che sia pronunciata condanna in solido anche nei confronti di e per essa – Persona_2
essendo deceduta nelle more del giudizio di primo grado – dei suoi legittimi eredi.
6. La società , nel costituirsi in giudizio, ha proposto Controparte_3
appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la società in solido con , e chiedendo Parte_1 Controparte_4 Persona_2
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di essa società.
6.1 Deduce in primo luogo che nel petitum inziale, aveva chiesto solo Persona_1
la condanna degli eredi di al pagamento delle differenze retributive dovute CP_4
mentre il giudice ha condannato in solido anche essa società, soggetto giuridico differente.
6.2 Osserva, altresì, che i rapporti debitori in capo al de cuius alla morte dello stesso sono ricaduti nell'asse ereditario e non in capo ad essa società, CP_3
costituitasi di gran lunga dopo il decesso di e la cessazione del Persona_3
Per_ rapporto di lavoro del alle dipendenze dello stesso. Afferma che, in caso di impresa individuale, se gli eredi non manifestano la volontà di proseguire l'attività aziendale, la stessa è soggetta alle regole della comunione. Indi, rileva che – non essendovi alterità soggettiva tra la ditta individuale e i soggetti che la CP_4
componevano – e – queste ultime Controparte_4 Parte_1 Persona_2
erano le sole responsabili per le obbligazioni sociali dell'impresa in quanto eredi dell'imprenditore deceduto.
6.3 In subordine, chiede comunque la condanna in solido di essa società con le predette eredi di Persona_3
Rileva che l'eccezione sollevata da volta ad escludere il vincolo Controparte_4
di solidarietà passiva degli eredi, in quanto proposta per la prima volta solo nel giudizio di appello, è inammissibile in quanto tardiva, trattandosi di eccezione in senso stretto.
Quanto al beneficio di escussione, evidenzia che lo stesso può essere eccepito solo in sede esecutiva. Per_ Nel merito, deduce il difetto di prova da parte del delle asserite mansioni superiori svolte nonché della prestazione di lavoro straordinario;
l'errata valutazione della prova per testi e la mancata acquisizione dei dischi cronotachigrafi, che avrebbero provato la infondatezza delle pretese avversarie.
Lamenta, altresì, che il giudice ha recepito acriticamente le risultanze della CTU;
deduce che il consulente ha determinato le differenze retributive sulla base del CCNL applicabile alle medie imprese, ove invece la ditta di come emerge Persona_3
dalla visura camerale in atti, era qualificata quale impresa artigiana o piccolo
Per_ imprenditore;
inoltre, evidenzia che il CTU ha applicato al un contratto collettivo differente da quello previsto all'atto dell'assunzione, ovvero il CCNL edilizia- artigianato.
7. Con comparsa di costituzione depositata il 4.12.2022, si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nonché Controparte_4
l'erroneità della statuizione in ordine all'inquadramento del lavoratore e alle conseguenti differenze retributive pretese, anche come quantificate erroneamente dal consulente sulla base di un CCNL non applicato al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
8. Stante il carattere preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dalla società
di difetto di domanda di condanna del lavoratore nei propri confronti CP_3
(“E' d'obbligo infatti sottolineare come nonostante il ricorrente nel petitum iniziale abbia chiesto di “condannare gli eredi del Sig. e quindi la Sig.ra Persona_3
, la sig.ra e la sig.ra al pagamento Persona_2 Controparte_4 Parte_1
……….” nella sentenza oggi impugnata a pag. 7, il Giudice ha condannato la CP_3
in solido con gli eredi al pagamento degli importi indicati nella stessa sentenza.
[...]
Se infatti il ricorrente ha convenuto in giudizio gli eredi del Sig. Persona_3
non si comprende la condanna della , che è soggetto Controparte_3
giuridico differente rispetto agli eredi resistenti e rispetto alla ditta individuale stessa.
In via preliminare si eccepisce, anche in questa sede l'assoluta carenza di legittimazione passiva della d'altronde ab implicito perspicuamente CP_3 rivelata dal contegno processuale dell'attore, le cui conclusioni sono state indirizzate appunto nei confronti degli eredi del deceduto ”). Persona_3
8.1 L'eccezione è fondata e va accolta.
8.2 Ed invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha Persona_1
evocato in giudizio “la ditta eredi CC AN, con sede in Melilli, via le Italia
n. 3, nonché gli eredi del sig. AN CC, CC…Marilena CC Parte_1
… ”; nelle conclusioni del ricorso di legge: “condannare gli eredi del Persona_4
sig. e quindi, la sig,ra , la sig.ra e Persona_3 Persona_2 Controparte_4
la sig.ra , al pagamento in favore del ricorrente della complessiva Parte_1
somma di € 88.805,71…”.
Né dal corpo del ricorso è possibile evincere che la domanda sia stata proposta anche nei confronti della ditta “Eredi CC AN”, pure evocata in giudizio.
Sicché in difetto di alcuna domanda, nei confronti della non poteva CP_3
essere disposta alcuna condanna.
La sentenza va dunque riformata sul punto con conseguente rigetto nei confronti della predetta società di ogni domanda proposta da . Persona_1
9. Il primo motivo dell'appello proposto da così come l'eccezione Parte_1
sollevata da di difetto di legittimazione passiva, vanno esaminati Controparte_4
congiuntamente.
Va premesso che il giudice di prime cure ha sul punto così statuito: “Va preliminarmente rilevato che l'eccezione sollevata dalle parti resistenti sul difetto di legittimazione passiva non può trovare accoglimento, atteso che l'impresa individuale non costituisce un centro d'imputazione di rapporti giuridici distinto e diverso dal suo titolare: di conseguenza, l'azienda dell'imprenditore individuale non può essere configurata alla stregua di un patrimonio separato dal restante patrimonio dell'imprenditore medesimo, e al suo decesso cade in successione a favore di tutti gli eredi (cfr. Cass. 2/03/2005, n. 4442). Pertanto, non si rilevano in capo ai resistenti/convenuti, eredi di né profili di difetto di legittimazione Persona_3
passiva né di mancanza di titolarità del diritto controverso (per la differenza tra legittimazione e titolarità del diritto controverso v. Cass., 14/06/2021, n. 16744 e
12/02/2021, n. 3765)”.
Va ancora premesso che nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del decesso di sono stati evocati in giudizio gli eredi , Persona_2 Parte_1 CP_4
e .
[...] Controparte_5 CP_6
Tuttavia, il giudice di prime cure ha così disposto: “condanna la già CP_3
ditta Eredi CC AN, in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché
e , tutti in solido, al pagamento, nei confronti del Parte_1 Controparte_4
ricorrente , della somma di € 133.181,08, oltre accessori di cui in parte Persona_1
motiva”; nell'epigrafe della sentenza si legge: “ , nata a [...]
AUGUSTA il 21/06/1972, c.f. in proprio e quale erede di C.F._5
”; sicché la condanna, quanto agli eredi di ha riguardato Persona_2 Persona_2
solo Controparte_4
In difetto di alcuna impugnazione, anche tale statuizione deve ritenersi passata in giudicato.
9.1 Ebbene a fronte dell'espresso rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, solo ha proposto tempestiva impugnazione principale. Parte_1
9.2 Per contro, sia in proprio che nella qualità di erede di Controparte_4 Per_2
non ha proposto alcuna tempestiva impugnazione;
ed invero, la sentenza,
[...]
pubblicata il 7.04.2022, è stata notificata agli appellati presso il procuratore costituito in data 24.05.2022 (cfr. allegazione dell'avv. Sebastiano Licciardello, difensore in primo grado di , e e, Parte_1 Controparte_4 Persona_2 CP_3
quanto a quest'ultima, sino alla nomina del nuovo difensore, avv. Girolamo
Venturella); si è costituita in giudizio solo in data 4.12.2022. Controparte_4
Né può giovarsi della impugnazione proposta da , che pure ha Parte_1
eccepito sia il proprio difetto di legittimazione passiva che quello degli altri eredi,
e trattandosi di rapporti giuridici distinti e di eccezione Controparte_4 Persona_2
proposta da soggetto privo di potere rappresentativo. Sul punto va richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
Sez. 2, nella Ordinanza n. 24728 del 08/10/2018: “L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati”.
Che nella specie si versi in ipotesi di obbligazione solidale discende dalla statuizione del giudice di prime cure, passata in giudicato nei confronti di in Controparte_4
difetto di tempestiva impugnazione principale.
Da tanto discende il passaggio in giudicato nei confronti di della Controparte_4
sentenza di primo grado quanto all'accertata legittimazione passiva.
Inoltre, in difetto di impugnazione incidentale, le censure sollevate da CP_4
relative al merito della controversia devono ritenersi inammissibili.
[...]
9.3 Quanto a , in ordine alla superiore eccezione di difetto di Parte_1
legittimazione passiva, va richiamato ex art. 118 disp. att. c.p.c., il precedente di questa
Corte reso su fattispecie analoga a quella in esame, relativa al giudizio promosso da altro dipendente della originaria ditta individuale CC AN, confermata con ordinanza n. 32353 del 21.11.2023 della Corte di cassazione. Dagli atti (“visura storica dell'impresa Eredi CC AN”, allegata al ricorso in appello e già prodotta in primo grado) risulta che con prot. n. 23937/2013 del
21.10.2013, su domanda del 21.10.2013, è stata iscritta nel registro delle imprese la ditta Eredi CC AN, in persona del gestore a seguito del Persona_2
decesso di Persona_3
La predetta gestione dell'azienda individuale facente capo a da Persona_3
parte degli eredi si evince, altresì, dalle buste paga dell'odierno appellato Persona_1
dei mesi di marzo-maggio 2013, emesse da “ ; si evince Parte_2
ancora dalla visura storica della stessa società , ove a pag. Parte_2
4 si legge: “La gestione dell'impresa dal 21/03/2013 continua da parte degli eredi ai sensi dell'art. 5 l. 443/1985 con il coniuge ”. Persona_2
Per cui, alla data del deposito del ricorso (29.10.2013), il legittimo contraddittore era certamente la società di fatto denominata Eredi CC AN.
Osserva il collegio che – in linea con i principi affermati dalla Corte Suprema sul punto e recentemente ribaditi – a seguito della morte dell'imprenditore individuale,
«Nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa individuale o collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto), non ostandovi
l'art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme degli art. 1100 e ss. stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al "de cuius", deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate» (Cass. Lav. 13291/1999, nonché, di recente, Cass. 10188/2019). Nella richiamata ordinanza della Corte di cassazione n. 32353 del 21.11.2023, sempre in argomento, si legge: “E' stato invero chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quando gli eredi continuano l'attività di impresa del de cuius la comunione ereditaria si configura quale società di fatto o irregolare fino alla iscrizione della nuova compagine sociale nel registro delle imprese, con la conseguenza che per il periodo compreso tra il decesso e la nuova iscrizione rimane la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci in applicazione della disciplina relativa alle società semplici ai sensi dell'art. 2297 c.c. che si configura quale società di fatto o irregolare. V. Cass. n. 24197 del 02/11/2020 secondo cui “Lo , Parte_3
da parte di uno o più eredi, dell'azienda facente parte del compendio ereditario, stante il fine lucrativo dell'attività imprenditoriale, non costituisce mera amministrazione dei beni ereditari, ma esercizio dell'impresa in forma individuale o societaria, anche di fatto, con conseguente assunzione da parte degli eredi della responsabilità relativa ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività, senza che rilevi la qualità successoria o trovino applicazione le correlate limitazioni di responsabilità”. 1.2.- Nel caso di specie, secondo l'accertamento effettuato dal giudice del merito, risulta che dopo il decesso di l'esercizio dell'impresa era continuato ad opera dei Persona_3
coeredi con iscrizione di una nuova impresa Eredi del CC;
e che al momento del ricorso non esisteva quindi una mera comunione di godimento bensì l'esercizio dell'attività di impresa attraverso una società di fatto. Sulla scorta di tale premessa, si giustifica la conclusione presa sul difetto di legittimazione degli eredi convenuti in giudizio in quanto tali, dal momento che essendo essi soci non potevano essere convenuti nella veste di eredi come affermato più volte dalla stessa giurisprudenza
(Cass. n. 18718/2010), essendosi altresì chiarito che il socio di una società in nome collettivo, che risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, fondatamente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale (Cass. n. 8956 del 18/04/2006). Infatti il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria (ma nella sua veste di socio;
v. Cass. n. 279 del 10/01/2017). La responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale”.
Il caso in esame rientra quindi nel paradigma dell'esercizio congiunto dell'azienda relitta in forma di società di fatto, la “Eredi CC AN”, come correttamente evidenziato dall'appellante . Parte_1
Si tratta ora di stabilire la corretta evocazione in giudizio della predetta erede in quanto socia ovvero personalmente, anche ai fini della perdita del beneficio di escussione.
Sul punto la Cassazione ha precisato, di recente, che «il socio di una società in nome collettivo, che pur risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali,
è carente di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale (Cass. 16 agosto 2010, n. 18718; Cass. 18 aprile 2006,n. 8956)» - Cass.
279/2017 (v. anche Cass. n. 32353/2023 cit.). Ebbene, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, (così Parte_1
come e è stata evocata in giudizio nella qualità di Controparte_4 Persona_2
erede di (pag. 5 ricorso di primo grado), e non quale socia Persona_3
illimitatamente responsabile della società di fatto “Eredi CC AN”, poi trasformata in discendendo da ciò l'errore in cui è incorso il Tribunale CP_3
allorché ha condannato la stessa, sia personalmente che in solido con la società CP_3
[...
invece difettando la sua legittimazione passiva.
Con l'ulteriore precisazione che ciò comporta il rigetto integrale della originaria domanda nei confronti di , con le ulteriori conseguenze quanto alle Parte_1
spese di lite.
10. Per le ragioni che precedono, in accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale proposto da nonché in Parte_1 CP_3
parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, la domanda originariamente proposta da nei confronti delle stesse va rigettata. Persona_1
11. Quanto alle predette parti, le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e , eredi di CP_1 CP_2
. Persona_1
Stante l'inammissibilità delle difese di le spese di lite del presente Controparte_4
grado seguono la soccombenza, ferma la statuizione di condanna del giudizio di primo grado.
Nulla sulle spese nei confronti dei restanti eredi di in difetto di alcuna Persona_2
statuizione nei loro confronti e avuto riguardo alla mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello Parte_1
incidentale proposto da nonché in parziale riforma della sentenza CP_3
impugnata - che nel resto conferma -, rigetta ogni domanda proposta da Persona_1
nei confronti di e di Parte_1 CP_3 condanna e nella qualità di eredi di , al CP_1 CP_2 Persona_1
pagamento, in favore di delle spese processuali, che Parte_4
liquida in favore di ognuno in € 7.000,00 quanto al primo grado e in € 7.500,00 quanto al presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
Condanna al pagamento, in favore di e Controparte_4 CP_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 7.500,00, oltre
[...]
rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
Nulla per le spese nei confronti di e CP_6 CP_5
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosa Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 540/2022 R.G. promossa
DA
), rapp. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
Licciardello Sebastiano;
Appellante – appellata incidentale
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
( ), nella qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
( ), rappr. e dif. dall'avv. Gaetano Costa;
CodiceFiscale_4
Appellate
E NEI CONFRONTI DI
(P.I. ), rappr. e dif. dall'avv. Controparte_3 P.IVA_1
Girolamo Venturella;
Appellata – appellante incidentale
e
( ), anche nella qualità di erede Controparte_4 C.F._5
di , rappr. e dif. dall'avv. Sebastiano Elia;
Persona_2
Appellata
e
( ) e CP_5 C.F._6 CP_6
( ), nella qualità di eredi di C.F._7 Persona_2
( ); C.F._8
Appellati contumaci
AVENTE AD OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 373 pubblicata il 7/04/2022, il Tribunale di Siracusa, accogliendo il ricorso proposto da , condannava la società datrice di lavoro Persona_1 Controparte_3
, in solido con e (quest'ultima
[...] Parte_1 Controparte_4
anche quale erede di , nella qualità di eredi di al Persona_2 Persona_3
pagamento a favore del ricorrente della somma di € 118.699,25 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, tredicesima mensilità, premio annuo e indennità sostitutiva delle ferie non godute nonché della somma di € 14.481,43 a titolo di TFR;
condannava infine i resistenti al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Appellava la sentenza con ricorso depositato il 15/06/2022, per i Parte_1
motivi che devono intendersi qui ritrascritti. Instauratosi il contraddittorio, la società resisteva al gravame, proponendo appello incidentale. CP_3
Si costituiva in giudizio anche la quale insisteva nella eccezione Controparte_4
di difetto di legittimazione passiva già sollevata in primo grado e censurava la sentenza per i motivi che devono intendersi in questa sede ritrascritti.
Si costituiva, altresì, l'appellato , che eccepiva la tardività Persona_1
dell'eccezione relativa al difetto di solidarietà delle eredi, dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e dell'eccezione relativa all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Non si costituivano in giudizio e , eredi di CP_5 CP_6 Per_2
sebbene regolarmente evocati in giudizio.
[...]
A seguito della morte di , il processo veniva dichiarato interrotto. Persona_1
Tempestivamente riassunta la causa da si costituivano in giudizio Controparte_4
e , nella qualità di eredi di , nonché CP_1 CP_2 Persona_1 CP_4
e la società restavano contumaci e
[...] CP_3 CP_5 CP_6
[...]
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 17.04.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante principale eccepisce il Parte_1
proprio difetto di legittimazione passiva nonché il difetto di legittimazione passiva di e (e per essa gli eredi), per essere state evocate in Controparte_4 Persona_2
giudizio nella loro qualità di eredi di titolare della omonima ditta Persona_3
individuale, e non in quanto socie della società di fatto “Eredi di , Persona_3
rilevando peraltro che il giudice ha pronunciato sentenza di condanna anche nei confronti della nella quale si è trasformata la suddetta società di fatto. CP_3
Rileva l'insussistenza del vincolo di solidarietà passiva tra le parti resistenti in primo grado e la atteso che l'art. 754 c.c. esclude la condanna in solido nel caso CP_3
di solidarietà passiva tra gli eredi.
2. Con il secondo motivo, denuncia l'ingiustizia della sentenza gravata laddove – pur non dichiarando il reinquadramento del lavoratore al livello contrattuale superiore ed in assenza della relativa domanda – ha ricondotto le mansioni del lavoratore
[...]
a quelle previste dal CCNL settore edile livello 3, ove invece è rimasto Per_1
incontestato che lo stesso svolgesse solo funzioni di autista e non anche di meccanico riparatore, limitandosi a prestare solo sporadicamente attività di ordinaria manutenzione. Per_ Deduce la mancanza di puntuale e specifica allegazione da parte del delle declaratorie contrattuali attinenti al secondo e al terzo livello e il difetto di prova della capacità dello stesso “di provvedere alla riparazione del motore e della meccanica in genere”, così come della verifica sul punto da parte del giudice.
3. Con il terzo motivo, contesta il quantum debeatur, atteso che le differenze Per_ retributive sono state calcolate dal CTU come se fosse già inquadrato nel superiore livello del CCNL indebitamente applicato e, inoltre, in considerazione del fatto che al Per_
non spetta né il premio annuo riconosciuto dal giudice – che viene previsto dal
CCNL solo a favore degli impiegati – né la tredicesima mensilità, in luogo della quale
è prevista una mera gratifica natalizia. Sostiene che, trattandosi di istituti previsti dalla contrattazione integrativa, il giudice non avrebbe potuto prescindere dal tentativo di conciliazione, che nel caso di specie non risulta esperito, determinando così
l'improcedibilità del giudizio stesso.
Contesta le risultanze della prova testimoniale, deducendo che i testi e Tes_1
non potevano essere considerati persone a diretta conoscenza dei fatti oggetto Tes_2
di prova e che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli stessi, sia complessivamente sia messe a confronto, risulta inficiata dalla inverosimiglianza dei fatti da essi prospettati, dal raffronto con le risultanze dei dischi cronotachigrafi, nonché dalla qualità soggettiva di entrambi, dipendenti del medesimo datore di lavoro. Osserva che tale ultima circostanza vale a fortiori per , in contenzioso con la ditta Tes_1 CP_3
per motivi analoghi a quelli del presente giudizio.
[...]
4. Con il quarto motivo, lamenta che il giudice ha recepito acriticamente le risultanze della CTU, omettendo di valutare le controdeduzioni del consulente di parte resistente.
Adduce che il CTU ha determinato le differenze retributive sulla base del CCNL applicabile alle grandi imprese, ove invece la ditta di come emerge Persona_3
dalla visura camerale in atti, era qualificata quale impresa artigiana e, inoltre, che il Per_ CTU ha applicato al un contratto collettivo differente da quello previsto all'atto dell'assunzione, ovvero il CCNL Edilizia-Artigianato. 5. Con il quinto motivo, in subordine rispetto al mancato accoglimento del primo motivo d'appello circa il difetto di legittimazione passiva di essa appellante, chiede che sia pronunciata condanna in solido anche nei confronti di e per essa – Persona_2
essendo deceduta nelle more del giudizio di primo grado – dei suoi legittimi eredi.
6. La società , nel costituirsi in giudizio, ha proposto Controparte_3
appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la società in solido con , e chiedendo Parte_1 Controparte_4 Persona_2
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di essa società.
6.1 Deduce in primo luogo che nel petitum inziale, aveva chiesto solo Persona_1
la condanna degli eredi di al pagamento delle differenze retributive dovute CP_4
mentre il giudice ha condannato in solido anche essa società, soggetto giuridico differente.
6.2 Osserva, altresì, che i rapporti debitori in capo al de cuius alla morte dello stesso sono ricaduti nell'asse ereditario e non in capo ad essa società, CP_3
costituitasi di gran lunga dopo il decesso di e la cessazione del Persona_3
Per_ rapporto di lavoro del alle dipendenze dello stesso. Afferma che, in caso di impresa individuale, se gli eredi non manifestano la volontà di proseguire l'attività aziendale, la stessa è soggetta alle regole della comunione. Indi, rileva che – non essendovi alterità soggettiva tra la ditta individuale e i soggetti che la CP_4
componevano – e – queste ultime Controparte_4 Parte_1 Persona_2
erano le sole responsabili per le obbligazioni sociali dell'impresa in quanto eredi dell'imprenditore deceduto.
6.3 In subordine, chiede comunque la condanna in solido di essa società con le predette eredi di Persona_3
Rileva che l'eccezione sollevata da volta ad escludere il vincolo Controparte_4
di solidarietà passiva degli eredi, in quanto proposta per la prima volta solo nel giudizio di appello, è inammissibile in quanto tardiva, trattandosi di eccezione in senso stretto.
Quanto al beneficio di escussione, evidenzia che lo stesso può essere eccepito solo in sede esecutiva. Per_ Nel merito, deduce il difetto di prova da parte del delle asserite mansioni superiori svolte nonché della prestazione di lavoro straordinario;
l'errata valutazione della prova per testi e la mancata acquisizione dei dischi cronotachigrafi, che avrebbero provato la infondatezza delle pretese avversarie.
Lamenta, altresì, che il giudice ha recepito acriticamente le risultanze della CTU;
deduce che il consulente ha determinato le differenze retributive sulla base del CCNL applicabile alle medie imprese, ove invece la ditta di come emerge Persona_3
dalla visura camerale in atti, era qualificata quale impresa artigiana o piccolo
Per_ imprenditore;
inoltre, evidenzia che il CTU ha applicato al un contratto collettivo differente da quello previsto all'atto dell'assunzione, ovvero il CCNL edilizia- artigianato.
7. Con comparsa di costituzione depositata il 4.12.2022, si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nonché Controparte_4
l'erroneità della statuizione in ordine all'inquadramento del lavoratore e alle conseguenti differenze retributive pretese, anche come quantificate erroneamente dal consulente sulla base di un CCNL non applicato al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
8. Stante il carattere preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dalla società
di difetto di domanda di condanna del lavoratore nei propri confronti CP_3
(“E' d'obbligo infatti sottolineare come nonostante il ricorrente nel petitum iniziale abbia chiesto di “condannare gli eredi del Sig. e quindi la Sig.ra Persona_3
, la sig.ra e la sig.ra al pagamento Persona_2 Controparte_4 Parte_1
……….” nella sentenza oggi impugnata a pag. 7, il Giudice ha condannato la CP_3
in solido con gli eredi al pagamento degli importi indicati nella stessa sentenza.
[...]
Se infatti il ricorrente ha convenuto in giudizio gli eredi del Sig. Persona_3
non si comprende la condanna della , che è soggetto Controparte_3
giuridico differente rispetto agli eredi resistenti e rispetto alla ditta individuale stessa.
In via preliminare si eccepisce, anche in questa sede l'assoluta carenza di legittimazione passiva della d'altronde ab implicito perspicuamente CP_3 rivelata dal contegno processuale dell'attore, le cui conclusioni sono state indirizzate appunto nei confronti degli eredi del deceduto ”). Persona_3
8.1 L'eccezione è fondata e va accolta.
8.2 Ed invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha Persona_1
evocato in giudizio “la ditta eredi CC AN, con sede in Melilli, via le Italia
n. 3, nonché gli eredi del sig. AN CC, CC…Marilena CC Parte_1
… ”; nelle conclusioni del ricorso di legge: “condannare gli eredi del Persona_4
sig. e quindi, la sig,ra , la sig.ra e Persona_3 Persona_2 Controparte_4
la sig.ra , al pagamento in favore del ricorrente della complessiva Parte_1
somma di € 88.805,71…”.
Né dal corpo del ricorso è possibile evincere che la domanda sia stata proposta anche nei confronti della ditta “Eredi CC AN”, pure evocata in giudizio.
Sicché in difetto di alcuna domanda, nei confronti della non poteva CP_3
essere disposta alcuna condanna.
La sentenza va dunque riformata sul punto con conseguente rigetto nei confronti della predetta società di ogni domanda proposta da . Persona_1
9. Il primo motivo dell'appello proposto da così come l'eccezione Parte_1
sollevata da di difetto di legittimazione passiva, vanno esaminati Controparte_4
congiuntamente.
Va premesso che il giudice di prime cure ha sul punto così statuito: “Va preliminarmente rilevato che l'eccezione sollevata dalle parti resistenti sul difetto di legittimazione passiva non può trovare accoglimento, atteso che l'impresa individuale non costituisce un centro d'imputazione di rapporti giuridici distinto e diverso dal suo titolare: di conseguenza, l'azienda dell'imprenditore individuale non può essere configurata alla stregua di un patrimonio separato dal restante patrimonio dell'imprenditore medesimo, e al suo decesso cade in successione a favore di tutti gli eredi (cfr. Cass. 2/03/2005, n. 4442). Pertanto, non si rilevano in capo ai resistenti/convenuti, eredi di né profili di difetto di legittimazione Persona_3
passiva né di mancanza di titolarità del diritto controverso (per la differenza tra legittimazione e titolarità del diritto controverso v. Cass., 14/06/2021, n. 16744 e
12/02/2021, n. 3765)”.
Va ancora premesso che nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del decesso di sono stati evocati in giudizio gli eredi , Persona_2 Parte_1 CP_4
e .
[...] Controparte_5 CP_6
Tuttavia, il giudice di prime cure ha così disposto: “condanna la già CP_3
ditta Eredi CC AN, in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché
e , tutti in solido, al pagamento, nei confronti del Parte_1 Controparte_4
ricorrente , della somma di € 133.181,08, oltre accessori di cui in parte Persona_1
motiva”; nell'epigrafe della sentenza si legge: “ , nata a [...]
AUGUSTA il 21/06/1972, c.f. in proprio e quale erede di C.F._5
”; sicché la condanna, quanto agli eredi di ha riguardato Persona_2 Persona_2
solo Controparte_4
In difetto di alcuna impugnazione, anche tale statuizione deve ritenersi passata in giudicato.
9.1 Ebbene a fronte dell'espresso rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, solo ha proposto tempestiva impugnazione principale. Parte_1
9.2 Per contro, sia in proprio che nella qualità di erede di Controparte_4 Per_2
non ha proposto alcuna tempestiva impugnazione;
ed invero, la sentenza,
[...]
pubblicata il 7.04.2022, è stata notificata agli appellati presso il procuratore costituito in data 24.05.2022 (cfr. allegazione dell'avv. Sebastiano Licciardello, difensore in primo grado di , e e, Parte_1 Controparte_4 Persona_2 CP_3
quanto a quest'ultima, sino alla nomina del nuovo difensore, avv. Girolamo
Venturella); si è costituita in giudizio solo in data 4.12.2022. Controparte_4
Né può giovarsi della impugnazione proposta da , che pure ha Parte_1
eccepito sia il proprio difetto di legittimazione passiva che quello degli altri eredi,
e trattandosi di rapporti giuridici distinti e di eccezione Controparte_4 Persona_2
proposta da soggetto privo di potere rappresentativo. Sul punto va richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
Sez. 2, nella Ordinanza n. 24728 del 08/10/2018: “L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati”.
Che nella specie si versi in ipotesi di obbligazione solidale discende dalla statuizione del giudice di prime cure, passata in giudicato nei confronti di in Controparte_4
difetto di tempestiva impugnazione principale.
Da tanto discende il passaggio in giudicato nei confronti di della Controparte_4
sentenza di primo grado quanto all'accertata legittimazione passiva.
Inoltre, in difetto di impugnazione incidentale, le censure sollevate da CP_4
relative al merito della controversia devono ritenersi inammissibili.
[...]
9.3 Quanto a , in ordine alla superiore eccezione di difetto di Parte_1
legittimazione passiva, va richiamato ex art. 118 disp. att. c.p.c., il precedente di questa
Corte reso su fattispecie analoga a quella in esame, relativa al giudizio promosso da altro dipendente della originaria ditta individuale CC AN, confermata con ordinanza n. 32353 del 21.11.2023 della Corte di cassazione. Dagli atti (“visura storica dell'impresa Eredi CC AN”, allegata al ricorso in appello e già prodotta in primo grado) risulta che con prot. n. 23937/2013 del
21.10.2013, su domanda del 21.10.2013, è stata iscritta nel registro delle imprese la ditta Eredi CC AN, in persona del gestore a seguito del Persona_2
decesso di Persona_3
La predetta gestione dell'azienda individuale facente capo a da Persona_3
parte degli eredi si evince, altresì, dalle buste paga dell'odierno appellato Persona_1
dei mesi di marzo-maggio 2013, emesse da “ ; si evince Parte_2
ancora dalla visura storica della stessa società , ove a pag. Parte_2
4 si legge: “La gestione dell'impresa dal 21/03/2013 continua da parte degli eredi ai sensi dell'art. 5 l. 443/1985 con il coniuge ”. Persona_2
Per cui, alla data del deposito del ricorso (29.10.2013), il legittimo contraddittore era certamente la società di fatto denominata Eredi CC AN.
Osserva il collegio che – in linea con i principi affermati dalla Corte Suprema sul punto e recentemente ribaditi – a seguito della morte dell'imprenditore individuale,
«Nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa individuale o collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto), non ostandovi
l'art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme degli art. 1100 e ss. stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al "de cuius", deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate» (Cass. Lav. 13291/1999, nonché, di recente, Cass. 10188/2019). Nella richiamata ordinanza della Corte di cassazione n. 32353 del 21.11.2023, sempre in argomento, si legge: “E' stato invero chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quando gli eredi continuano l'attività di impresa del de cuius la comunione ereditaria si configura quale società di fatto o irregolare fino alla iscrizione della nuova compagine sociale nel registro delle imprese, con la conseguenza che per il periodo compreso tra il decesso e la nuova iscrizione rimane la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci in applicazione della disciplina relativa alle società semplici ai sensi dell'art. 2297 c.c. che si configura quale società di fatto o irregolare. V. Cass. n. 24197 del 02/11/2020 secondo cui “Lo , Parte_3
da parte di uno o più eredi, dell'azienda facente parte del compendio ereditario, stante il fine lucrativo dell'attività imprenditoriale, non costituisce mera amministrazione dei beni ereditari, ma esercizio dell'impresa in forma individuale o societaria, anche di fatto, con conseguente assunzione da parte degli eredi della responsabilità relativa ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività, senza che rilevi la qualità successoria o trovino applicazione le correlate limitazioni di responsabilità”. 1.2.- Nel caso di specie, secondo l'accertamento effettuato dal giudice del merito, risulta che dopo il decesso di l'esercizio dell'impresa era continuato ad opera dei Persona_3
coeredi con iscrizione di una nuova impresa Eredi del CC;
e che al momento del ricorso non esisteva quindi una mera comunione di godimento bensì l'esercizio dell'attività di impresa attraverso una società di fatto. Sulla scorta di tale premessa, si giustifica la conclusione presa sul difetto di legittimazione degli eredi convenuti in giudizio in quanto tali, dal momento che essendo essi soci non potevano essere convenuti nella veste di eredi come affermato più volte dalla stessa giurisprudenza
(Cass. n. 18718/2010), essendosi altresì chiarito che il socio di una società in nome collettivo, che risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, fondatamente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale (Cass. n. 8956 del 18/04/2006). Infatti il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria (ma nella sua veste di socio;
v. Cass. n. 279 del 10/01/2017). La responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale”.
Il caso in esame rientra quindi nel paradigma dell'esercizio congiunto dell'azienda relitta in forma di società di fatto, la “Eredi CC AN”, come correttamente evidenziato dall'appellante . Parte_1
Si tratta ora di stabilire la corretta evocazione in giudizio della predetta erede in quanto socia ovvero personalmente, anche ai fini della perdita del beneficio di escussione.
Sul punto la Cassazione ha precisato, di recente, che «il socio di una società in nome collettivo, che pur risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali,
è carente di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale (Cass. 16 agosto 2010, n. 18718; Cass. 18 aprile 2006,n. 8956)» - Cass.
279/2017 (v. anche Cass. n. 32353/2023 cit.). Ebbene, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, (così Parte_1
come e è stata evocata in giudizio nella qualità di Controparte_4 Persona_2
erede di (pag. 5 ricorso di primo grado), e non quale socia Persona_3
illimitatamente responsabile della società di fatto “Eredi CC AN”, poi trasformata in discendendo da ciò l'errore in cui è incorso il Tribunale CP_3
allorché ha condannato la stessa, sia personalmente che in solido con la società CP_3
[...
invece difettando la sua legittimazione passiva.
Con l'ulteriore precisazione che ciò comporta il rigetto integrale della originaria domanda nei confronti di , con le ulteriori conseguenze quanto alle Parte_1
spese di lite.
10. Per le ragioni che precedono, in accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale proposto da nonché in Parte_1 CP_3
parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, la domanda originariamente proposta da nei confronti delle stesse va rigettata. Persona_1
11. Quanto alle predette parti, le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e , eredi di CP_1 CP_2
. Persona_1
Stante l'inammissibilità delle difese di le spese di lite del presente Controparte_4
grado seguono la soccombenza, ferma la statuizione di condanna del giudizio di primo grado.
Nulla sulle spese nei confronti dei restanti eredi di in difetto di alcuna Persona_2
statuizione nei loro confronti e avuto riguardo alla mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello Parte_1
incidentale proposto da nonché in parziale riforma della sentenza CP_3
impugnata - che nel resto conferma -, rigetta ogni domanda proposta da Persona_1
nei confronti di e di Parte_1 CP_3 condanna e nella qualità di eredi di , al CP_1 CP_2 Persona_1
pagamento, in favore di delle spese processuali, che Parte_4
liquida in favore di ognuno in € 7.000,00 quanto al primo grado e in € 7.500,00 quanto al presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
Condanna al pagamento, in favore di e Controparte_4 CP_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 7.500,00, oltre
[...]
rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
Nulla per le spese nei confronti di e CP_6 CP_5
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese