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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1724/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.3.2025, assunto in decisione in data 7.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Maria Parte_1 C.F._1
Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza (MB) Via Missori n. 14;
e tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
4.10.1971, con gli Avvocati Alessandra Rizzi e Massimiliano Luca Lauria ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sesto San Giovanni (MI), Via Vittorio Veneto n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Sesto San Giovanni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• rimettere la causa al Collegio affinché provveda accogliendo le seguenti condizioni della separazione:
1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso e Persona_1 resterà collocato in via prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita a (MI) Sesto San Giovanni,
Via Cesare da Sesto n.43 (Torre Berta) piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale
111, subalterno 27, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) La casa coniugale sita a (MI) Sesto San Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43 piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale 111, subalterno 27, in considerazione del collocamento del minore presso la madre la casa familiare rimane assegnata alla signora con quanto Parte_2 la arreda e correda e quindi compreso il box contraddistinto al NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15, sin tanto che il minore avrà completato il ciclo di studi e avrà raggiunto la propria autonomia economica. Il Signor preleverà i propri effetti personali e gli oggetti di proprietà Pt_1 esclusiva non contestata e prenderà accordi con la signora a riguardo. Il Signor si è già T_ Pt_1 trasferito presso altra abitazione.
3) Il padre terrà con sé il figlio secondo le modalità e le tempistiche che concorderanno tra loro direttamente anche per le festività, tenendo presente il volere del figlio, ormai prossimo alla maggiore età, sempre tenendo in considerazione, quale assoluta priorità, il suo benessere psico-fisico.
4) Il padre, Signor corrisponderà alla madre, Signora a Parte_1 Parte_2 decorrere dalla data di deposito del ricorso, la somma mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, per Persona_1 dodici mesi tramite bonifico bancario sul conto corrente che la Signora stessa indicherà al Signor T_
. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Pt_1
I coniugi dichiarano di non percepire alcun assegno unico universale nell'interesse del figlio . Per_1
5) I genitori provvederanno, nella misura del 40% il signor e nella misura del 60% la signora Pt_1 T_ al pagamento delle spese straordinarie per il figlio richiamando integralmente le linee guida del Tribunale di
Monza e dell'ordine degli Avvocati di Monza sottoscritte in data 7 maggio 2018 e sue eventuali modifiche.
6) In relazione al mutuo concesso dalla banca BNL (gruppo BNP Paribas), con sede legale a Roma, Via
Vittorio Veneto n.119, in data 27.02.2017 repertorio n.
2.338 per l'importo pari ad € 328.000,00 con rate pagina 2 di 5 mensili per €.1.237,10 ed epilogo della rateazione fissata per il 28.02.2047 afferente la casa coniugale sita a
(MI) Sesto San Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43, piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani
6, mappale 111, subalterno 27 con il box contraddistinto al NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15; il Sig. , trattandosì di bene suo esclusivo e personale, si obbliga ad Parte_1 attivarsi personalmente, una volta ottenuto il provvedimento di codesto Tribunale di omologa delle condizioni di cui al presente ricorso, al fine dell'ottenimento dell'accollo esterno liberatorio, in favore della signora ed a svolgere tutti gli adempimenti preposti a tal fine fornendo Parte_2 debita documentazione dell'attività svolta;
7) In relazione al pagamento delle restanti rate del mutuo di cui al punto precedente, il conto corrente cointestato su di cui all'IBAN di seguito riportato [...] ,ove CP_1 vengono e verranno addebitate le rate del mutuo, rimarrà attivo solo per consentire il pagamento delle rate del mutuo tratto su (gruppo BNP Paribas), con sede legale a Roma, Via Vittorio Veneto n.119, CP_1 in data 27.02.2017 repertorio n.
2.338 per l'importo pari ad €.328.000 con scadenza al 28.02.2047 (quindi non dovrà essere utilizzato per altri fini se non il pagamento delle rate del mutuo) che il signor Parte_1 si obbliga a versare interamente sino al soddisfacimento dell'integrale credito vantato dall'istituto bancario afferente la casa di sua esclusiva proprietà sita a (MI) Sesto S. Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43 piano 8-S2
e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale 111, subalterno 27 con il box contraddistinto al
NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15
8) Il sig. , in ragione del punto precedente, si obbliga ad aprire un suo conto corrente personale (se non Pt_1 ne possiede già uno) dove verranno effettuate le proprie operazioni bancarie;
9) Il sig. si impegna espressamente in ogni caso, a manlevare la signora Pt_1 Parte_2
sempre in riferimento al mutuo in discorso, da qualsivoglia richiesta economica, avanzata
[...] dall'Istituto bancario e laddove fossero stati erogati da ella pagamenti, a rimborsare la predetta entro e non oltre il termine di 5 giorni dall'avvenuto esborso;
10) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio
. Persona_1
11) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese legali dei rispettivi difensori con rinuncia dei medesimi ex art. 13 comma 8 l.p.f.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
20.1.2000 a Sesto San Giovanni;
- Dall'unione è nato , in data [...]. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 7.4.2025, nelle modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 14.7.2007) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12.3.2025 da Pt_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in data 20.1.2000 a Sesto San Giovanni, Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, per le annotazioni di legge (atto n. 3 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025 pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.3.2025, assunto in decisione in data 7.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Maria Parte_1 C.F._1
Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza (MB) Via Missori n. 14;
e tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
4.10.1971, con gli Avvocati Alessandra Rizzi e Massimiliano Luca Lauria ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sesto San Giovanni (MI), Via Vittorio Veneto n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Sesto San Giovanni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• rimettere la causa al Collegio affinché provveda accogliendo le seguenti condizioni della separazione:
1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso e Persona_1 resterà collocato in via prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita a (MI) Sesto San Giovanni,
Via Cesare da Sesto n.43 (Torre Berta) piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale
111, subalterno 27, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) La casa coniugale sita a (MI) Sesto San Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43 piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale 111, subalterno 27, in considerazione del collocamento del minore presso la madre la casa familiare rimane assegnata alla signora con quanto Parte_2 la arreda e correda e quindi compreso il box contraddistinto al NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15, sin tanto che il minore avrà completato il ciclo di studi e avrà raggiunto la propria autonomia economica. Il Signor preleverà i propri effetti personali e gli oggetti di proprietà Pt_1 esclusiva non contestata e prenderà accordi con la signora a riguardo. Il Signor si è già T_ Pt_1 trasferito presso altra abitazione.
3) Il padre terrà con sé il figlio secondo le modalità e le tempistiche che concorderanno tra loro direttamente anche per le festività, tenendo presente il volere del figlio, ormai prossimo alla maggiore età, sempre tenendo in considerazione, quale assoluta priorità, il suo benessere psico-fisico.
4) Il padre, Signor corrisponderà alla madre, Signora a Parte_1 Parte_2 decorrere dalla data di deposito del ricorso, la somma mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, per Persona_1 dodici mesi tramite bonifico bancario sul conto corrente che la Signora stessa indicherà al Signor T_
. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Pt_1
I coniugi dichiarano di non percepire alcun assegno unico universale nell'interesse del figlio . Per_1
5) I genitori provvederanno, nella misura del 40% il signor e nella misura del 60% la signora Pt_1 T_ al pagamento delle spese straordinarie per il figlio richiamando integralmente le linee guida del Tribunale di
Monza e dell'ordine degli Avvocati di Monza sottoscritte in data 7 maggio 2018 e sue eventuali modifiche.
6) In relazione al mutuo concesso dalla banca BNL (gruppo BNP Paribas), con sede legale a Roma, Via
Vittorio Veneto n.119, in data 27.02.2017 repertorio n.
2.338 per l'importo pari ad € 328.000,00 con rate pagina 2 di 5 mensili per €.1.237,10 ed epilogo della rateazione fissata per il 28.02.2047 afferente la casa coniugale sita a
(MI) Sesto San Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43, piano 8-S2 e così identificata categoria A/2, classe 7 vani
6, mappale 111, subalterno 27 con il box contraddistinto al NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15; il Sig. , trattandosì di bene suo esclusivo e personale, si obbliga ad Parte_1 attivarsi personalmente, una volta ottenuto il provvedimento di codesto Tribunale di omologa delle condizioni di cui al presente ricorso, al fine dell'ottenimento dell'accollo esterno liberatorio, in favore della signora ed a svolgere tutti gli adempimenti preposti a tal fine fornendo Parte_2 debita documentazione dell'attività svolta;
7) In relazione al pagamento delle restanti rate del mutuo di cui al punto precedente, il conto corrente cointestato su di cui all'IBAN di seguito riportato [...] ,ove CP_1 vengono e verranno addebitate le rate del mutuo, rimarrà attivo solo per consentire il pagamento delle rate del mutuo tratto su (gruppo BNP Paribas), con sede legale a Roma, Via Vittorio Veneto n.119, CP_1 in data 27.02.2017 repertorio n.
2.338 per l'importo pari ad €.328.000 con scadenza al 28.02.2047 (quindi non dovrà essere utilizzato per altri fini se non il pagamento delle rate del mutuo) che il signor Parte_1 si obbliga a versare interamente sino al soddisfacimento dell'integrale credito vantato dall'istituto bancario afferente la casa di sua esclusiva proprietà sita a (MI) Sesto S. Giovanni, Via Cesare da Sesto n.43 piano 8-S2
e così identificata categoria A/2, classe 7 vani 6, mappale 111, subalterno 27 con il box contraddistinto al
NCEU mappale 111, subalterno 53, piano S1 categoria C/6, classe 6, mq 15
8) Il sig. , in ragione del punto precedente, si obbliga ad aprire un suo conto corrente personale (se non Pt_1 ne possiede già uno) dove verranno effettuate le proprie operazioni bancarie;
9) Il sig. si impegna espressamente in ogni caso, a manlevare la signora Pt_1 Parte_2
sempre in riferimento al mutuo in discorso, da qualsivoglia richiesta economica, avanzata
[...] dall'Istituto bancario e laddove fossero stati erogati da ella pagamenti, a rimborsare la predetta entro e non oltre il termine di 5 giorni dall'avvenuto esborso;
10) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio
. Persona_1
11) Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese legali dei rispettivi difensori con rinuncia dei medesimi ex art. 13 comma 8 l.p.f.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
20.1.2000 a Sesto San Giovanni;
- Dall'unione è nato , in data [...]. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 7.4.2025, nelle modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 14.7.2007) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12.3.2025 da Pt_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in data 20.1.2000 a Sesto San Giovanni, Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, per le annotazioni di legge (atto n. 3 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025 pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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