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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 626/2023 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1
residente – Piazza Martiri d'Ungheria N. 23 – C.F.: C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ferraro [(C.F.: C.F._2
fax 0934 554177 – pec: ed
[...] Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Caltanissetta – via
Malta n.73 - come da procura su foglio separato ex art. 83, co. 3, c.p.c.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, - in persona del Commissario, come tale suo legale rappresentante
[...]
pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), CP_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce (c.f.
E
), pec e Carmelo C.F._3 Email_2
Russo (c.f. – pec C.F._4
t - in virtù di procura generale alle liti Email_4
conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 19.3.2025, ha definito la controversia con la seguente
1 S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
ogni diversa istanza disattesa e respinta,
annulla l'avviso di addebito opposto.
Condanna parte resistente, alla rifusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 3.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/6/2023 adiva l'intestato Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse annullato l'avviso di addebito N. 592 2023 00000400 90 000, notificato a mezzo servizio postale in data 03.05.2023, con cui l' ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € CP_1
24.646,97 per contributi gestione commercianti e somme aggiuntive ex art. 116, comma 8 lett. b),
L. 388/2000,in conseguenza del suo maggior reddito relativo all'anno 2015, accertato dall'Agenzia delle Entrate, come risultava dall'avviso di accertamento in precedenza notificatogli.
Affermava che:
1) aveva svolto opposizione al suddetto avviso di accertamento e il giudizio era pendente davanti alla in grado di appello, cosicché doveva ritenersi illegittima Controparte_2
l'iscrizione a ruolo compiuta dall' , ostandovi l'art. 24/3 D.l.vo n. 46/99 che vieta l'iscrizione a CP_1
ruolo del credito se vi è già un giudizio pendente su di esso;
2) i contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto erano da considerarsi prescritti per il decorso del termine quinquennale, essendo stato l'avviso di addebito notificato solo in data
3.5.2023 e non avendo la notifica dell'avviso di accertamento valenza interruttiva;
3) la non debenza delle somme richieste in considerazione dell'erroneità dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, per i motivi meglio specificati nel ricorso (sostanzialmente identici a quelli proposti nel gravame di appello).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in CP_1
diritto.
Affermavano che:
2 1) l'art. 24/3 D.l.vo n. 46/99 non si applicava al caso di specie perché l'avviso di addebito si era formato dopo la definizione del giudizio di primo grado dinnanzi alla;
Controparte_2
2) in ogni caso il maggior reddito era stato accertato dall'Amministrazione finanziaria, richiamando l' l'esito degli accertamenti eseguiti dalla Agenzia delle Entrate, mediante accertamento CP_1
notificato il 9-3-2021.
La causa, in assenza di istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, tenutasi secondo le modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c.
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta nei seguenti termini.
Sul tema va in premessa riportato un recente orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide: “'L' prospetta che il comma 3, del trascritto art. 24, il quale inibisce l'iscrizione a CP_1
ruolo della pretesa contributiva se l'accertamento su cui si fonda è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, è da riferirsi esclusivamente a quello eseguito da esso , o, quantomeno se CP_1
ricollegabile anche ad accertamenti operati da altri uffici, l'inibizione è subordinata alla conoscenza che esso ha della pendenza del giudizio. La tesi dell' non trova riscontro CP_1 CP_1
alcuno nella disposizione legislativa. Questa, infatti, non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice tributario. Neppure subordina, la norma, la non iscrivibilità a ruolo alla conoscenza che l'ente previdenziale abbia dell'impugnazione dell'accertamento davanti alla autorità giudiziaria. La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità
a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste.
Diversamente si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico. Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: 'in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il
D.Lgs n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità CP_1
giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario' (così
Cass. civ., sez. lav., n. 8379/14).
3 Dunque, nel caso di specie, ove è pacifico fra le parti che al momento dell'iscrizione a ruolo pendesse il giudizio avanti al giudice tributario, le iscrizioni a ruolo non potevano essere compiute e, per tale assorbente ragione, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Né rileva il fatto che – annullati gli avvisi di addebito – debba comunque essere deciso il merito della controversia e dunque, nel caso di specie, la sussistenza e l'ammontare del credito contributivo dell' . È vero infatti che secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice CP_1
condivide 'La sentenza impugnata ha quindi ritenuto preclusa l'iscrizione a ruolo in forza del disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3. Detto decreto legislativo consente infetti agli enti previdenziali, e solo ad essi per i contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21. Per i contributi e premi è infatti sufficiente l'esistenza di un accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non venga impugnato. Nulla però impedisce all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo esecutivo giudiziale. Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo, che però ha il vantaggio di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell'iscrizione
a ruolo, governata dalle regole di cui al D.l.gs n. 46 del 1999, consentendo di trattare il merito della pretesa, non essendovi dubbio che l'obbligo di versamento di contributi e premi resti pur sempre passibile di accertamento in sede giudiziale. In altri termini, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto … che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio … si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario …. Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte 'ex adverso' ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. La sentenza impugnata non poteva dunque limitarsi ad affermare l'illegittimità della iscrizione a ruolo, ma al cospetto peraltro di una specifica richiesta formulata dall in primo grado e reiterata in CP_3
appello, doveva esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell' al pagamento dei premi' CP_3
(Cass. civ., sez. lav., n. 14149/12, con principio ribadito da ultimo da Cass. civ., sez. lav., n. /15, sia pure in relazione a fattispecie diversa da quella di cui all'art. 24/3 D.l.vo n. 46/99). Ma è anche vero
4 che nella controversia decisa con la citata pronuncia, oltre all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24/3 D.l.vo n. 46/11, oggetto del giudizio era anche la domanda svolta dall' , in via riconvenzionale, di condanna dell'opponente al pagamento dei premi, nel caso in CP_3
cui l'iscrizione a ruolo e la relativa cartella esattoriale fossero state annullate. Non è infatti assorbente la questione dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'avviso di addebito ex art. 24/3
D.l.vo n. 46/99 se oggetto del giudizio non è solo tale illegittimità ma anche il merito della pretesa contributiva dell' , se cioè vi è anche una domanda - svolta da una delle parti - Controparte_4
di accertamento, negativo o positivo che sia, del credito vantato dall' previdenziale o, ancora, CP_1
una domanda di condanna al pagamento dei contributi o dei premi svolta dall' . Controparte_4
CP_ Nel caso di specie l' ha concluso chiedendo confermarsi “l'avviso di addebito opposto e comunque ritenere e dichiarare che il ricorrente è tenuto al pagamento dei contributi e delle sanzioni vili per l'anno 2015 nell'importo di cui all'avviso di addebito opposto o, in subordine, in quello minore che sarà accertato in corso di causa”.
Orbene, sul punto, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza “nelle cause di opposizione ad avviso di addebito il ricorrente, formale, riveste, ai fini del riparto dell'onere CP_1
della prova, la posizione di convenuto sostanziale (v. Cass. Civ. Sez. Lav. 11/02/2020 n. 3279): “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (v. ex aliis Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018)”).
A tal proposito, allora, colgono nel segno le doglianze difensive sollevate da parte ricorrente con la successiva memoria difensiva con la quale si è evidenziato che l' non ha fornito alcuna prova CP_1
della propria pretesa contributiva [né può più fornirla per intervenuta decadenza], limitandosi a richiamare gli esiti degli accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate – i quali tuttavia non sono conosciuti nel presente giudizio, né è stata formulata una richiesta di acquisizione in tal senso -e dovendosi altresì rilevare che, pur a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dal ricorrente con
CP_ l'odierna opposizione, l' resistente nulla ha eccepito nel merito.
A ciò va aggiunto che non è conosciuta la sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado relativa al caso di specie, atteso che quella prodotta dall'opponente, diversa, dà ragione ai motivi di impugnazione del contribuente tant'è che si conclude con l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Se così è, risulta assorbente la censura relativa all'annullamento dell' avviso di addebito per essere le relative iscrizioni a ruolo illegittime perché vietate dall'art. 24/3 D.l.vo n. 46/99 .
5 Per le suesposte ragioni l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto deve essere annullato l'avviso di addebito n. 592 2023 00000400 90 000, oggetto dell'odierna opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , tenuto conto del valore CP_1
della controversia, delle complessità delle questioni trattate, esclusa la liquidazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Caltanissetta il 25/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 626/2023 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1
residente – Piazza Martiri d'Ungheria N. 23 – C.F.: C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ferraro [(C.F.: C.F._2
fax 0934 554177 – pec: ed
[...] Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Caltanissetta – via
Malta n.73 - come da procura su foglio separato ex art. 83, co. 3, c.p.c.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, - in persona del Commissario, come tale suo legale rappresentante
[...]
pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), CP_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce (c.f.
E
), pec e Carmelo C.F._3 Email_2
Russo (c.f. – pec C.F._4
t - in virtù di procura generale alle liti Email_4
conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 19.3.2025, ha definito la controversia con la seguente
1 S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
ogni diversa istanza disattesa e respinta,
annulla l'avviso di addebito opposto.
Condanna parte resistente, alla rifusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 3.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/6/2023 adiva l'intestato Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse annullato l'avviso di addebito N. 592 2023 00000400 90 000, notificato a mezzo servizio postale in data 03.05.2023, con cui l' ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € CP_1
24.646,97 per contributi gestione commercianti e somme aggiuntive ex art. 116, comma 8 lett. b),
L. 388/2000,in conseguenza del suo maggior reddito relativo all'anno 2015, accertato dall'Agenzia delle Entrate, come risultava dall'avviso di accertamento in precedenza notificatogli.
Affermava che:
1) aveva svolto opposizione al suddetto avviso di accertamento e il giudizio era pendente davanti alla in grado di appello, cosicché doveva ritenersi illegittima Controparte_2
l'iscrizione a ruolo compiuta dall' , ostandovi l'art. 24/3 D.l.vo n. 46/99 che vieta l'iscrizione a CP_1
ruolo del credito se vi è già un giudizio pendente su di esso;
2) i contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto erano da considerarsi prescritti per il decorso del termine quinquennale, essendo stato l'avviso di addebito notificato solo in data
3.5.2023 e non avendo la notifica dell'avviso di accertamento valenza interruttiva;
3) la non debenza delle somme richieste in considerazione dell'erroneità dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, per i motivi meglio specificati nel ricorso (sostanzialmente identici a quelli proposti nel gravame di appello).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in CP_1
diritto.
Affermavano che:
2 1) l'art. 24/3 D.l.vo n. 46/99 non si applicava al caso di specie perché l'avviso di addebito si era formato dopo la definizione del giudizio di primo grado dinnanzi alla;
Controparte_2
2) in ogni caso il maggior reddito era stato accertato dall'Amministrazione finanziaria, richiamando l' l'esito degli accertamenti eseguiti dalla Agenzia delle Entrate, mediante accertamento CP_1
notificato il 9-3-2021.
La causa, in assenza di istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, tenutasi secondo le modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c.
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta nei seguenti termini.
Sul tema va in premessa riportato un recente orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide: “'L' prospetta che il comma 3, del trascritto art. 24, il quale inibisce l'iscrizione a CP_1
ruolo della pretesa contributiva se l'accertamento su cui si fonda è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, è da riferirsi esclusivamente a quello eseguito da esso , o, quantomeno se CP_1
ricollegabile anche ad accertamenti operati da altri uffici, l'inibizione è subordinata alla conoscenza che esso ha della pendenza del giudizio. La tesi dell' non trova riscontro CP_1 CP_1
alcuno nella disposizione legislativa. Questa, infatti, non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice tributario. Neppure subordina, la norma, la non iscrivibilità a ruolo alla conoscenza che l'ente previdenziale abbia dell'impugnazione dell'accertamento davanti alla autorità giudiziaria. La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità
a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste.
Diversamente si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico. Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: 'in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il
D.Lgs n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità CP_1
giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario' (così
Cass. civ., sez. lav., n. 8379/14).
3 Dunque, nel caso di specie, ove è pacifico fra le parti che al momento dell'iscrizione a ruolo pendesse il giudizio avanti al giudice tributario, le iscrizioni a ruolo non potevano essere compiute e, per tale assorbente ragione, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Né rileva il fatto che – annullati gli avvisi di addebito – debba comunque essere deciso il merito della controversia e dunque, nel caso di specie, la sussistenza e l'ammontare del credito contributivo dell' . È vero infatti che secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice CP_1
condivide 'La sentenza impugnata ha quindi ritenuto preclusa l'iscrizione a ruolo in forza del disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3. Detto decreto legislativo consente infetti agli enti previdenziali, e solo ad essi per i contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21. Per i contributi e premi è infatti sufficiente l'esistenza di un accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non venga impugnato. Nulla però impedisce all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo esecutivo giudiziale. Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo, che però ha il vantaggio di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell'iscrizione
a ruolo, governata dalle regole di cui al D.l.gs n. 46 del 1999, consentendo di trattare il merito della pretesa, non essendovi dubbio che l'obbligo di versamento di contributi e premi resti pur sempre passibile di accertamento in sede giudiziale. In altri termini, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto … che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio … si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario …. Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte 'ex adverso' ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. La sentenza impugnata non poteva dunque limitarsi ad affermare l'illegittimità della iscrizione a ruolo, ma al cospetto peraltro di una specifica richiesta formulata dall in primo grado e reiterata in CP_3
appello, doveva esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell' al pagamento dei premi' CP_3
(Cass. civ., sez. lav., n. 14149/12, con principio ribadito da ultimo da Cass. civ., sez. lav., n. /15, sia pure in relazione a fattispecie diversa da quella di cui all'art. 24/3 D.l.vo n. 46/99). Ma è anche vero
4 che nella controversia decisa con la citata pronuncia, oltre all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24/3 D.l.vo n. 46/11, oggetto del giudizio era anche la domanda svolta dall' , in via riconvenzionale, di condanna dell'opponente al pagamento dei premi, nel caso in CP_3
cui l'iscrizione a ruolo e la relativa cartella esattoriale fossero state annullate. Non è infatti assorbente la questione dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'avviso di addebito ex art. 24/3
D.l.vo n. 46/99 se oggetto del giudizio non è solo tale illegittimità ma anche il merito della pretesa contributiva dell' , se cioè vi è anche una domanda - svolta da una delle parti - Controparte_4
di accertamento, negativo o positivo che sia, del credito vantato dall' previdenziale o, ancora, CP_1
una domanda di condanna al pagamento dei contributi o dei premi svolta dall' . Controparte_4
CP_ Nel caso di specie l' ha concluso chiedendo confermarsi “l'avviso di addebito opposto e comunque ritenere e dichiarare che il ricorrente è tenuto al pagamento dei contributi e delle sanzioni vili per l'anno 2015 nell'importo di cui all'avviso di addebito opposto o, in subordine, in quello minore che sarà accertato in corso di causa”.
Orbene, sul punto, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza “nelle cause di opposizione ad avviso di addebito il ricorrente, formale, riveste, ai fini del riparto dell'onere CP_1
della prova, la posizione di convenuto sostanziale (v. Cass. Civ. Sez. Lav. 11/02/2020 n. 3279): “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (v. ex aliis Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018)”).
A tal proposito, allora, colgono nel segno le doglianze difensive sollevate da parte ricorrente con la successiva memoria difensiva con la quale si è evidenziato che l' non ha fornito alcuna prova CP_1
della propria pretesa contributiva [né può più fornirla per intervenuta decadenza], limitandosi a richiamare gli esiti degli accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate – i quali tuttavia non sono conosciuti nel presente giudizio, né è stata formulata una richiesta di acquisizione in tal senso -e dovendosi altresì rilevare che, pur a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dal ricorrente con
CP_ l'odierna opposizione, l' resistente nulla ha eccepito nel merito.
A ciò va aggiunto che non è conosciuta la sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado relativa al caso di specie, atteso che quella prodotta dall'opponente, diversa, dà ragione ai motivi di impugnazione del contribuente tant'è che si conclude con l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Se così è, risulta assorbente la censura relativa all'annullamento dell' avviso di addebito per essere le relative iscrizioni a ruolo illegittime perché vietate dall'art. 24/3 D.l.vo n. 46/99 .
5 Per le suesposte ragioni l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto deve essere annullato l'avviso di addebito n. 592 2023 00000400 90 000, oggetto dell'odierna opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , tenuto conto del valore CP_1
della controversia, delle complessità delle questioni trattate, esclusa la liquidazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Caltanissetta il 25/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
6