Articolo 1 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1410
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1957
Art. 1.
La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , e' elevata, a decorrere dal 1 luglio 1955, a lire 32,50 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 7,50 lorde per ciascuno dei successivi.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957