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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 192/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gallo Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pina Controparte_1 C.F._2
Notarianni giusta procura in atti
resistente nonché
Il P.M. in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta di parte ricorrente (dep.
31.3.2025) e di parte resistente (dep. 30.3.2025).
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.2.2024 , premesso d'aver intrattenuto un rapporto Parte_1
di convivenza more uxorio con a decorrere dal 2011, nel corso del quale il Controparte_1
10.1.2013 era nato il figlio riconosciuto da entrambi i genitori e che la relazione si era Per_1
interrotta a causa del comportamento della resistente, adiva il Tribunale affinché venisse regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole.
1 Si costituiva in giudizio la quale, contestando l'avversa prospettazione dei fatti, Controparte_1
chiedeva una certa regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle parti nei confronti del figlio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 26.6.2024, lo scrivente, quale Giudice delegato, sortito senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 6.7.2024: in via temporanea ed urgente adottava i seguenti provvedimenti: “- il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
- la casa familiare viene assegnata al ricorrente con concessione alla resistente di un termine di sessanta giorni per prelevare i propri effetti personali, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento;
- dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé il minore, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici del medesimo e salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: • tutte le settimane dalle ore 10:00 della domenica alle ore 20 del lunedì, con impegno a prelevarlo e riaccompagnarlo di volta in volta a casa e a scuola, fermo restando che le parti potranno convenire visite ulteriori al di là dei giorni previsti, qualora compatibili con gli impegni di tutti (genitori stessi
e prole); • durante le ferie estive, per un periodo di quindici giorni, frazionabile in due settimane anche non consecutive e da concordarsi con l'altro genitore;
• durante le festività natalizie e pasquali, in alternanza con l'altro genitore;
- pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma di € 150,00 mensili, soggetta a rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa”; rigettava le richieste istruttorie e disponeva l'ascolto del minore, calendarizzando il processo.
All'udienza del 15.1.2025 le parti chiedevano un rinvio in virtù della pendenza di trattative di bonario componimento della lite ed all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, tempestivamente effettuato dal ricorrente il 31.3.2025 e dalla resistente il 30.3.2025, le parti allegavano di aver raggiunto un accordo, al quale si riportavano.
Con ordinanza del 2.4.2025 il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva regolarmente.
2. E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Con le surrichiamate note scritte le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo in ordine all'affidamento nonché alla regolamentazione del diritto di visita e del mantenimento della prole minorenne, debitamente depositato dalle parti unitamente alle suddette note.
2 Le condizioni riportate nell'accordo in oggetto devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte:
Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
Al riguardo, si condivide l'orientamento costantemente affermato dalla giurisprudenza e recentemente ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 663 del 2022, a mente del quale, in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art. 337-ter, c.
4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto come valida espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege, l'autonomia contrattuale delle parti assolve al solo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione in ogni caso dovuta ed incontra il limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, dell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute alle effettive esigenze della prole.
3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio Per_1
da loro generato fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alle condizioni contenute nella convenzione di cui alla parte motiva;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone il 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 192/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gallo Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pina Controparte_1 C.F._2
Notarianni giusta procura in atti
resistente nonché
Il P.M. in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta di parte ricorrente (dep.
31.3.2025) e di parte resistente (dep. 30.3.2025).
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.2.2024 , premesso d'aver intrattenuto un rapporto Parte_1
di convivenza more uxorio con a decorrere dal 2011, nel corso del quale il Controparte_1
10.1.2013 era nato il figlio riconosciuto da entrambi i genitori e che la relazione si era Per_1
interrotta a causa del comportamento della resistente, adiva il Tribunale affinché venisse regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole.
1 Si costituiva in giudizio la quale, contestando l'avversa prospettazione dei fatti, Controparte_1
chiedeva una certa regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle parti nei confronti del figlio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 26.6.2024, lo scrivente, quale Giudice delegato, sortito senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 6.7.2024: in via temporanea ed urgente adottava i seguenti provvedimenti: “- il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
- la casa familiare viene assegnata al ricorrente con concessione alla resistente di un termine di sessanta giorni per prelevare i propri effetti personali, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento;
- dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé il minore, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici del medesimo e salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: • tutte le settimane dalle ore 10:00 della domenica alle ore 20 del lunedì, con impegno a prelevarlo e riaccompagnarlo di volta in volta a casa e a scuola, fermo restando che le parti potranno convenire visite ulteriori al di là dei giorni previsti, qualora compatibili con gli impegni di tutti (genitori stessi
e prole); • durante le ferie estive, per un periodo di quindici giorni, frazionabile in due settimane anche non consecutive e da concordarsi con l'altro genitore;
• durante le festività natalizie e pasquali, in alternanza con l'altro genitore;
- pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma di € 150,00 mensili, soggetta a rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa”; rigettava le richieste istruttorie e disponeva l'ascolto del minore, calendarizzando il processo.
All'udienza del 15.1.2025 le parti chiedevano un rinvio in virtù della pendenza di trattative di bonario componimento della lite ed all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, tempestivamente effettuato dal ricorrente il 31.3.2025 e dalla resistente il 30.3.2025, le parti allegavano di aver raggiunto un accordo, al quale si riportavano.
Con ordinanza del 2.4.2025 il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva regolarmente.
2. E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Con le surrichiamate note scritte le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo in ordine all'affidamento nonché alla regolamentazione del diritto di visita e del mantenimento della prole minorenne, debitamente depositato dalle parti unitamente alle suddette note.
2 Le condizioni riportate nell'accordo in oggetto devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte:
Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
Al riguardo, si condivide l'orientamento costantemente affermato dalla giurisprudenza e recentemente ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 663 del 2022, a mente del quale, in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art. 337-ter, c.
4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto come valida espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege, l'autonomia contrattuale delle parti assolve al solo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione in ogni caso dovuta ed incontra il limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, dell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute alle effettive esigenze della prole.
3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio Per_1
da loro generato fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alle condizioni contenute nella convenzione di cui alla parte motiva;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone il 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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