Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, in funzione di Giudice di
Appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5505 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2020
Promossa da
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luigi Di Prisco (c.f. giusta C.F._2 procura ad litem in atti;
- Opponente contro
P.IV , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Mario Mancusi (c.f. ), giusta procura C.F._3 ad litem in atti;
- Opposta
Avente ad
OGGETTO: opposizione avverso il D.I. n. 560/2020 (R.G. n.
1678/2020) con oggetto pagamento di ratei insoluti di un contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: per parte opponente:”in via preliminare accogliere l'opposizione e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda, per il difetto di titolarità del credito e o per difetto di prova dell'avvenuta cessione;
in via gradata, nel merito, presupposto il giudicato di precedente giudizio, come sopra indicato, dichiarare la nullità̀ della pattuizione degli interessi convenuti, e rideterminare il credito nella somma di €. 9.435,27; accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e quantificare il
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con vittoria di spese e compensi professionali”; per parte opposta: “In via principale per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte nella comparsa di costituzione e risposta, rigettarsi l'opposizione per cui si procede confermando il decreto ingiuntivo nr 560/2020– emesso dal Giudice del Tribunale di
Benevento; In via subordinata nel merito certare e dichiarare che il
Sig. , codice fiscale è Parte_1 C.F._1 debitore nei confronti di in forza del contratto n. Controparte_1
701466 della somma di € 16.233,67, oltre agli interessi e spese indicate in decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare Pt_ l'opponente al pagamento, in favore di della CP_1 predetta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso il D.I. n. 560/2020 (R.G. n.
1678/2020) emesso in data 13.05.2020 in favore di Controparte_1 per il pagamento di € 16.233,67, oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura, a titolo di rimborso del capitale, interessi e spese del contratto di finanziamento n. 701466 stipulato con
[...]
n data 15.01.2009 e ceduto all'ingiungente nell'ambito CP_2 di una procedura di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/2018. A fondamento dell'opposizione adduceva:
1. l'inefficacia del d.i. n.
560/2020 per tardività della notificazione;
2. la carenza di
2 legittimazione attiva della creditrice ingiungente;
3. l'avvenuto accertamento con efficacia di giudicato dell'usurarietà del contratto di finanziamento e la conseguente illegittimità delle somme ingiunte oltre che di quelle già pagate e corrisposte di cui richiedeva in via riconvenzionale la restituzione. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Si costituiva che, impugnando e contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedeva preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, nel merito rigettarsi integralmente l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale, ed in via subordinata condannare comunque parte opponente al pagamento della diversa somma accertata e ritenuta di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. sul rilievo che il d.i. fosse stato notificato oltre il termine di decadenza di cui all'art. 644 c.p.c. e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva istruita a mezzo documentazione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2024. Con ordinanza in data 30.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e all'esito del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
Anzitutto appare fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato al debitore opponente oltre il termine di decadenza di cui all'art. 644 c.p.c..
Infatti il d.i. n. 560/2020 è stato emesso in data 13.05.2020 e
3 notificato in data 5.11.2020 e quindi oltre il termine di 60 giorni e pertanto va revocato.
Tuttavia tale inefficacia non preclude la decisione nel merito della domanda monitoria reiterata dalla creditrice con la comparsa di costituzione e risposta e sulla quale occorre dunque pronunciarsi.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante va rilevato che quest'ultima ha fornito già in sede monitoria prova idonea e sufficiente della titolarità del credito per cui è causa. Trattasi infatti di credito derivante dal contratto di finanziamento n. 701466 stipulato dal con Pt_1 Controparte_3 in data 15.01.2009 e ceduto all'odierna opposta nell'ambito di una procedura di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/2018 e cessione in blocco di crediti. Ed infatti, già in sede monitoria la creditrice cessionaria depositava l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 dell'11.12.2018 contenente la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti ai sensi dell'art. 58 T.U.B. ove risultano indicate le tipologie di crediti oggetto di cessione, corrispondenti ai crediti concessi da Controparte_4 liquidazione sotto forma di “finanziamento contro cessione del
[...] quinto e/o assistito da delegazione di pagamento;
prestito personale;
prestito finalizzato;
prestito per l'acquisto di autovetture;
carte di credito”nonché l'originale del contratto di finanziamento sottoscritto da e da Parte_1 Parte_3 quale coobbligata in solido, oltre che il piano di ammortamento e l'estratto conto relativi al predetto contratto.
Alla luce della documentazione in atti, pertanto, deve ritenersi pienamente provata la legittimazione attiva in capo a parte opposta.
Passando all'esame dell'eccezione di giudicato deve rilevarsi che parte opponente ha prodotto una sentenza di questo Tribunale, a firma del G.I. dott. Flavio Cusani, pubblicata in data 16/10/2020 emessa all'esito del giudizio di opposizione avverso il d.i. n.
363/2017 ottenuto nei confronti di co -obbligata in Parte_4
4 solido del contratto di finanziamento di cui è causa, da IN Italia
Spa in liquidazione (creditrice -cedente). Tale sentenza ha accertato l'originaria usurarietà del contratto di finanziamento ed ha conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato in complessivi 9.435,27 euro il credito derivante dal rapporto di causa.
La sentenza non è stata appellata e l'accertamento ivi statuito è passato in giudicato. Come è agevole ricavarsi dalla semplice lettura dell'intestazione della sentenza, questa è stata resa nei confronti di quale debitrice opponente co -obbligata in solido Parte_4 con il debitore principale (non parte del relativo Parte_1 giudizio), di in liquidazione quale creditrice Controparte_5 opposta nonché della stessa odierna opposta, Controparte_1 quale interventrice volontaria successore a titolo particolare nella titolarità del rapporto di finanziamento ed è pertanto a quest'ultima pienamente e direttamente opponibile. Gli effetti di tale statuizione le sarebbero stati peraltro estensibili anche ai sensi dell'art. 2909 c.c. secondo cui quanto accertato con efficacia di giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, proprio in qualità di creditrice cessionaria subentrata nella titolarità dal lato attivo del rapporto oggetto di causa facente capo all'originaria creditrice n Italia Spa. Vanno pertanto Pt_5 integralmente respinte le eccezioni e deduzioni di parte opposta sul punto.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere il giudicato non invocabile da parte del perché formatosi non direttamente nei suoi Pt_1 confronti ma tra altri soggetti, la sentenza in questione può comunque rivestire efficacia di prova e di elemento documentale probatorio utilizzabile ai fini dell'accertamento dell'illegittimità del credito ingiunto.
infatti ha agito nei confronti del Paduano per il pagamento CP_1 di complessivi € 16.233,67, comprensivi di capitale e di interessi di mora calcolati sino al 31/12/2018 (così testualmente nel CP_1
5 ricorso monitorio); tali interessi sono stati calcolati sulla base delle condizioni e dei tassi pattuiti nel contratto di finanziamento n.
701466 allegato al ricorso monitorio. La CTU a firma del dott. Pilla resa nell'ambito del giudizio di opposizione sopra richiamato e posta a fondamento dell'accertamento giudiziale del 16/10/2020 ha rilevato ed accertato che i predetti tassi, sia corrispettivi che moratori, fossero usurari perché pattuiti in misura superiore rispetto al tasso soglia, con la conseguente applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. e la rideterminazione del credito ancora dovuto, al netto degli interessi e delle rate già pagate, nella misura di euro
9.435,27.
Risulta pertanto documentalmente provato che il credito di €
16.233,67 di cui al d.i. opposto è illegittimo perché comprendente anche interessi usurari, dovendosi più correttamente rideterminare il quantum ancora dovuto dal Paduano in favore di per CP_1 il contratto di finanziamento di cui è causa nella diversa e minor somma di € 9.435,27.
Per tutti gli esposti motivi, in accoglimento della spiegata opposizione, va revocato il d.i. n. 560/2020 e va Parte_1 condannato al pagamento in favore di della somma di CP_1
€ 9.435,27, oltre interessi legali dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo.
Ricorrono giusti motivi per porre le spese di lite integralmente a carico della creditrice opposta, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in considerazione della condotta processuale della stessa che a fronte dell'accertamento giudiziale con efficacia di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. dell'usurarietà del contratto di finanziamento di cui è causa ha agito nei confronti del richiedendogli Pt_1 scientemente anche le somme i derivanti dall'applicazione dei tassi usurari. va pertanto condannata al rimborso in favore CP_1 di parte opponente delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi, tariffa media,
6 in base al valore della controversia (scaglione fino a 26.000,00 euro), in quanto la deliberata richiesta degli interessi usurari, pur a fronte di una pronuncia giudiziale di usurarietà degli stessi con efficacia di giudicato, integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
PQM
Il Tribunale di Benevento, pronunziando sull'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il d.i. n.
560/2020, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i.
n 560/2020 e condanna al pagamento in favore Parte_1 di parte opposta della somma di € 9.435,27, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
-condanna parte opposta al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00,
[...] oltre IVA, CPA, rimborso forfettario al 15% e rimborso C.U. con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Di Prisco dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento il 15/04/2025
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)
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