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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6877/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 ter c.c. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIUZ Parte_1 C.F._1
ROSSELLA, elettivamente domiciliata in PIAZZA DEI TRIBUNALI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARIUZ ROSSELLA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI DAVIDE, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE ORIANI N. 38/2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. FEDERICI DAVIDE RESISTENTE
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Nell'interesse di si precisano le conclusioni: 1)confermare l'affidamento super Parte_1 esclusivo del figlio minore alla madre come disposto con ordinanza 08/03/2024 con Per_1 collocamento presso la medesima, con mandato ai servizi territoriali per la prosecuzione del monitoraggio delle visite del padre a Maverik in ambiente protetto, quantomeno sino alla fine dell'assunzione della terapia farmacologica antipsicotica e stabilizzatrice somministrata attualmente dal presidio ospedaliero al convenuto;
2)assegnazione della casa familiare alla madre, titolare della nuda proprietà; 3)fissazione di un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre della somma di € 350,00 mensili, o quella diversa di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna in data 9.8.2017. Si allegherà a breve modello fiscale 2023 di Con vittoria di spese di lite.” Parte_1
pagina 1 di 8 Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Disciplinare i rapporti tra i signori ( ), Controparte_1 C.F._2 Parte_1
( ) (genitori) ed il figlio minorenne , nato a
[...] C.F._1 Persona_2
Bologna il 17.12.2019, nelle modalità di seguito indicate:
1. affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Bologna, via del Navile n. 2, di proprietà di quest'ultima;
2. terminato il percorso intrapreso con il Servizio Territoriale Navile, il sig. avrà Controparte_1 facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé il figlio tutti i Per_1 mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, ed a fine settimana alternati dalle 8:30 del sabato mattina alle 20:30 della domenica sera;
3. salvo differente accordo tra le parti, durante le vacanze scolastiche estive terrà con Controparte_1 sé per 15 giorni consecutivi in periodi da concordare fra i genitori (la prima o la seconda Per_1 metà di agosto);
4. salvo differente accordo tra le parti, inoltre, il minore trascorrerà con il padre 7 giorni durante le vacanze di Natale, stabilendosi che quando le festività di Natale e Santo Stefano saranno trascorsi con il padre, Capodanno e l'Epifania saranno trascorsi con la madre e viceversa, ad anni alterni;
allo stesso modo, durante le vacanze Pasquali quando la Pasqua sarà trascorsa con un genitore, l'anno successivo sarà trascorsa con l'altro;
5. ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
6. sarà posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 quale contributo al Parte_1 mantenimento del minore, tramite accredito su conto corrente, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna;
7. consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24-05-2023 esponeva di intrattenuto una convivenza Parte_1 more uxorio con dal 2016 al febbraio del 2023; dall'unione nasceva il figlio Controparte_1 Per_1 in data 17-12-2019. Nel corso della convivenza, tuttavia, il assumeva comportamenti violenti CP_1 ed irascibili nei confronti della compagna, dapprima nel periodo della gravidanza e, successivamente, anche alla presenza del minore, ponendo in essere una crescente condotta di insulti e offese, culminati con minacce di morte alla sig.ra e pensieri ossessivi circa la paternità del bambino. Parte_1 CP_1 avrebbe assunto tali atteggiamenti anche direttamente nei confronti del minore, rivolgendogli scatti d'ira con perdita di pazienza e controllo. In data 14-02-2023, a seguito dell'arrivo dei genitori della ricorrente presso la casa familiare, accorsi in aiuto della figlia, si allontanava spontaneamente CP_1 dall'abitazione e veniva ricoverato presso l'Ospedale di Pescara, ove veniva sottoposto a cure psichiatriche.
Successivamente a tali episodi di violenza, anche assistita ai danni del minore, la sig.ra Parte_1 depositava denuncia-querela nei confronti del compagno. Il sig. veniva, pertanto, sottoposto CP_1 a procedimento penale, nell'ambito del quale veniva indagato per il reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2 c.p. In data 27-3-2023 veniva emessa dal GIP del Tribunale di Bologna ordinanza cautelare avente ad oggetto il divieto di avvicinamento alla ricorrente e il divieto di comunicare con quest'ultima con qualsiasi mezzo. Veniva, altresì, disposta la presa in carico da parte dei servizi territoriali per l'organizzazione di incontri con il minore.
pagina 2 di 8 La ricorrente chiedeva, dunque, al Tribunale adìto l'affido super esclusivo del minore, con collocamento presso la madre e mandato ai servizi territoriali in merito alla regolamentazione delle visite padre-figlio; l'assegnazione della casa familiare alla madre (titolare della nuda proprietà); nonché la fissazione in capo al resistente di un contributo al mantenimento per il minore pari a 800 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale sosteneva di aver avuto un solido rapporto con il CP_1 figlio e negava che la tensione fra i genitori fosse così elevata come descritta dalla compagna. Cont Deduceva, altresì, di essersi sottoposto, subito il ricovero presso il di Pescara, ad adeguate terapie e di assumere correttamente i medicinali che gli erano stati prescritti. Dava, infine, atto di aver intrapreso il percorso con i Servizi Sociali e dell'esito positivo degli incontri con il minore.
Ciò posto, concludeva domandando in via preliminare la sospensione del presente giudizio ex art. 295
c.p.c. in attesa di definizione del procedimento penale in corso;
nel merito, chiedeva di provvedere alla regolamentazione dei rapporti con il minore, disponendo l'affido condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e la predisposizione di un calendario di frequentazione del minore al termine del percorso intrapreso con il competente Servizio Territoriale. In relazione agli aspetti economici, chiedeva fissarsi un contributo paterno al mantenimento del minore pari a 300 euro mensili e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Acquisite le relazioni dei competenti Servizi Sociali, con ordinanza ex art. 473 bis n. 22 c.p.c. in data 8-
3-2024, il Giudice disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento presso quest'ultima e assegnazione alla ricorrente della casa familiare;
la prosecuzione degli incontri protetti padre-figlio, da svolgersi un giorno alla settimana ad opera del Servizio Sociale, con mandato a quest'ultimo di fungere da mediatore per le comunicazioni fra i genitori e di procedere alle valutazioni delle competenze genitoriali. Fissava, infine, una somma a carico del padre pari a 350 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore, nonché la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Preso atto della relazione finale dei Servizi Sociali e delle relazioni sulle capacità genitoriali e sui profili di personalità dei genitori, a seguito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 27-02-2025.
Le domande da prendere in esame nel presente giudizio vertono sulle condizioni di affido e collocamento del minore, sulle modalità di incontri fra padre e figlio, nonché sul contributo economico da corrispondere al genitore collocatario per il mantenimento del bambino.
In relazione alle condizioni di affido, la ricorrente ha domandato, sin dal proprio atto introduttivo, l'affido super esclusivo di , mentre il sig. ha chiesto disporsi l'affido condiviso a Per_1 CP_1 entrambi i genitori.
In materia di affidamento dei figli minori “il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al m. il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è poi rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata,
pagina 3 di 8 esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità da questa Corte (Cass. 4 novembre 2019, n. 28244; Cass. 27 giugno 2006, n. 14840).” (Cass., 19-09-2022, n. 27348).
In situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c. la regola generale di affidamento che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole. Nel caso in cui emergano degli elementi di inidoneità da parte di uno dei genitori si rende, infatti, necessario, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento, ha evidenziato che “il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass.
21916/2019, Cass. 12954/2018). Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022).” (Cass., 11-10-2024, n. 26517).
Nel caso di specie, si osserva che il resistente è stato dapprima ricoverato presso il Centro di salute mentale di Pescara nel febbraio del 2023, ove gli veniva diagnosticato un disturbo delirante da persecuzione, inquadrato nell'ambito di un disturbo psicotico breve. È stato, poi, preso in carico dalla stessa struttura nel maggio del 2023 per intraprendere una terapia farmacologica e sottoporsi a controlli periodici. Secondo quanto rilevato dalla relazione del Centro di salute mentale in data 26-03-2024, allegata dal resistente, quest'ultimo, sebbene abbia mostrato buona aderenza e collaborazione alle cure, ha una consapevolezza della malattia soltanto parziale.
Con sentenza in data 19-11-2024 emessa dal Tribunale penale di Bologna, il sig. è stato, poi, CP_1 assolto dal reato di cui all'art. 572 c.p., commi 1 e 2, per vizio totale di mente per quanto concerne le condotte poste in essere nei mesi di gennaio e febbraio 2023; è stato, invece, condannato, per il periodo fino alla fine del 2022, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. È stato, infatti, ritenuto non imputabile con riferimento al periodo appena precedente il ricovero a Pescara e semi imputabile, perché affetto da patologia che scemava grandemente la sua capacità di intendere e di volere, con riferimento al periodo pregresso. Il perito incaricato in sede penale ha rilevato che il CP_1 presenterebbe non un disturbo psicotico di tipo breve, ma un disturbo delirante paranoide in corso da anni e che, in base alla ricostruzione anamnestica, è riferito all'intero arco di convivenza con la culminata con un discontrollo degli impulsi e reazioni deliranti. Parte_1
È stato, altresì, accertato in sede penale che le vessazioni riportate dalla sig.ra si sono Parte_1 verificate anche alla presenza del minore e tali episodi sono stati ritenuti idonei ad integrare il rischio di compromissione del normale sviluppo psico-fisico del bambino. Nei confronti del resistente è stata, poi, disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di cura per il periodo di due anni, successivamente all'espiazione della pena, sulla scorta del fatto che la patologia di cui soffre il sig. è stata ritenuta difficilmente guaribile ed CP_1 egli è da ritenersi, pertanto, socialmente pericoloso.
pagina 4 di 8 La sig.ra in base alle risultanze derivati dalle relazioni del Servizio Sociale incaricato e dalla Parte_1 valutazione delle capacità genitoriali, appare autenticamente propensa a curare la serenità e la crescita positiva del minore, essendo sintonizzata sui bisogni del figlio e sul benessere di quest'ultimo, con il quale appare affettuosa e attenta. È apparsa, altresì, favorevole al progressivo riavvicinamento del minore al padre, assumendo un atteggiamento equilibrato e collaborativo nell'ottica di ricostruzione di un rapporto più sereno padre-figlio, che possa garantire una crescita positiva del minore. La ricorrente, dunque, si è mostrata adeguata e capace nel cogliere le necessità del figlio e le azioni necessarie al suo benessere.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi rispondente all'interesse del minore mantenere l'affido esclusivo di alla madre, con collocamento presso di sé e con facoltà di assumere Per_1 autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio. La casa familiare, di cui la sig.ra è nuda proprietaria, andrà conseguentemente assegnata a quest'ultima. Parte_1
Quanto alla frequentazione padre-figlio, si osserva che nell'aprile del 2023 è intervenuto il Servizio
Sociale territorialmente competente, a seguito del provvedimento cautelare emesso in sede penale. Si è dato, dunque, inizio agli incontri protetti, che si sono svolti in un primo momento alternando le visite in presenza a videochiamate e, successivamente, solo in presenza e settimanalmente. Si sono, dunque, attuate progressivamente modifiche alle attività svolte e alle tempistiche. Dalle relazioni trasmesse è emerso che il sig. abbia risposto sostanzialmente in maniera positiva agli incontri con il CP_1 minore;
tuttavia, è stato anche segnalato che nel padre sono presenti tratti di personalità di rilevanza clinica. La diagnosi a carico del sig. formulata in sede penale conferma la gravità della patologia di CP_1 cui è affetto. Nel procedimento penale a carico del sono, infatti, emersi plurimi elementi CP_1 concordanti in merito alla patologia cronica di cui soffre il resistente, che vengono condivisi anche in sede civile.
Va, altresì, osservato che secondo le valutazioni effettuate dal Centro di salute mentale di Pescara in data 26-03-2024, il resistente è comunque solo parzialmente inconsapevole della propria malattia. D'altro canto, il sig. , sebbene nell'ambito degli incontri protetti abbia mostrato un impegno CP_1 nel ricostruire un rapporto con , ha comunque posto in essere le condotte maltrattanti anche Per_1 nei confronti del minore, il quale era sempre presente agli episodi di violenza perpetrati nei confronti della madre e in alcune occasioni diretto bersaglio delle vessazioni del padre. Alla luce di tali elementi, si ritiene necessario che il Servizio Sociale continui ad organizzare incontri protetti padre-figlio fino alla cessazione della misura di sicurezza in capo al sig. e, in ogni CP_1 caso, su accordo con la madre come da mandato di vigilanza specificato in dispositivo.
Con riferimento alle questioni economiche, la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha ridotto la richiesta di contributo al mantenimento per il figlio a un importo pari a 350 euro Per_1 mensili. L'art. 337 ter c.c. stabilisce l'obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendosi tenere conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno.
Nel caso di specie si osserva che la ricorrente è psicologa-psicoterapeuta ed esercita la libera professione.
Ha dichiarato di percepire un reddito medio fra i 1.000 e i 1.400 euro mensili, in linea con quanto emerge dall'analisi delle ultime dichiarazioni fiscali depositate per gli anni 2021, 2022 e 2023, da cui emerge un reddito medio mensile rispettivamente pari a circa 1.471 euro, 1.910 euro e 750 euro.
pagina 5 di 8 Percepisce, inoltre, l'assegno unico per un importo che si è attestato fra i 184 e i 214 euro mensili per l'anno 2023, mentre per l'anno 2024 ha percepito una cifra compresa fra i 115 e i 381 euro mensili per il primo semestre dell'anno. Alla luce di tali dati, la sig.ra può contare su un'entrata media mensile netta pari a circa 1.500 Parte_1 euro. Abita in un appartamento di cui è titolare della nuda proprietà, mentre i suoi genitori sono usufruttuari.
Il sig. abita nella casa della madre a Vasto (CH) e ha dichiarato di non possedere immobili. È CP_1 socio al 50% e amministratore della Green Business s.r.l., società facente capo alla famiglia e CP_1 operante in campo energetico. Il resistente ha dichiarato di aver percepito nell'anno 2021 un compenso lordo da amministratore della Green Business pari a 11.250 euro, per una media di circa 790 euro mensili, in linea con la dichiarazione PF presentata per quell'anno. Relativamente all'anno 2022, dal bilancio al 31-12-2022 risultano erogati compensi agli amministratori della società pari a 36.500 euro, di cui il resistente afferma di aver percepito circa 18.000 euro lordi, per un netto pari a circa 15.000 euro. Tale ricostruzione è coerente con la CU emessa dalla Green Business, che reca una voce di reddito da lavoro dipendente percepita da per l'anno 2022 pari a 14.107 CP_1 euro. Per quanto concerne l'anno 2023, il resistente risulta aver percepito compensi pari a 4.973 euro. Tuttavia, è lo stesso a dichiarare che la società, a differenza di altre realtà del settore, ha CP_1 superato la pandemia senza dover cessare l'attività e negli anni successivi ha manifestato segnali di ripresa finanziaria. Tale circostanza avrebbe, poi, portato anche ad un incremento del compenso degli amministratori. Il resistente, infatti, allega i bilanci della Green Business al 31-12-2020 e al 31-12- 2022, evidenziando lui stesso che nell'anno 2021, i ricavi ammontavano 605.267 euro e gli utili ad 36.282 euro, mentre nel 2022 i ricavi erano sono stati pari a 1.262.045 euro e gli utili pari a 209.671 euro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, poi, nell'ambito dell'accertamento della capacità reddituale e patrimoniale di un soggetto, ai fini della determinazione dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, assumono rilevanza anche le partecipazioni societarie “trattandosi comunque di cespiti che, seppure non produttivi di reddito, risultavano comunque suscettibili di valutazione economica”. (Cass., 14-01-2022, n. 1129). Ancora sul punto è stato osservato che “la distinta soggettività giuridica rispetto alla persona fisica che ne detiene le quota non ostacola l'imputazione degli utili non distribuiti delle società a reddito del ricorrente tenuto conto che l''accertamento del giudice, non meramente formalistico, mira a quantificare le somme effettivamente disponibili dalle parti.” (Cass., 24-02-2022, n. 6103). Il sig. detiene una quota pari al 50% all'interno della Green Business s.r.l. e tale elemento di CP_1 ordine economico incide, pertanto, sulla sua condizione patrimoniale. Si osserva, infine, che nessuna delle parti sostiene spese per un alloggio. In base al complesso degli elementi sopra rappresentati, dell'età anagrafica del minore (nato nel 2019), in considerazione anche del fatto che non risultano allegati mutamenti nelle condizioni economiche delle parti successivi all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e considerata la frequentazione del minore da parte del padre (che avviene esclusivamente mediante gli incontri protetti), appare congruo confermare quanto già disposto con ordinanza in data 8-08-2024 e disporre che il sig. versi alla ricorrente la somma pari a 350 euro mensili, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del minore. Le spese straordinarie, così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di
Bologna attualmente vigente, vanno poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
In merito alla spettanza dell'assegno unico, l'art. 6, comma 4, D. lgs. 230/2021 stabilisce che
“l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in
pagina 6 di 8 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.” L'assegno unico spetta, pertanto, nella misura del 100% alla ricorrente, affidataria esclusiva del minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente;
si liquidano in dispositivo sulla base dei valori compresi fra i medi e minimi per tutte le fasi di giudizio, atteso che l'istruttoria si è limitata ad acquisire le relazioni del Servizio Sociale e attesa la limitatezza delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1 – dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato in data [...] alla madre;
Per_1 ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla richiesta e rilascio di documenti validi per l'espatrio, al disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative al minore;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 – il Servizio Sociale ha mandato di vigilare sul nucleo familiare sino alla fine del periodo di libertà vigilata del padre, proseguirà a organizzare incontri protetti padre-figlio, ampliandone la durata e scegliendo il luogo di svolgimento più idoneo, con facoltà di sospenderli o ridurli se disturbanti per il minore, con mandato, altresì, di regolare lo svolgimento di telefonate e videochiamate padre-figlio con le modalità più consone alle esigenze del minore, in relazione alla sua crescita e all'evoluzione del rapporto padre-figlio; ha anche l'incarico di mediare, se necessario, nelle comunicazioni fra i genitori, finalizzate anche al costante aggiornamento del padre sugli aspetti più rilevanti della vita del figlio;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento del figlio minore presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa familiare sita in Bologna, Via del Navile n. 2, e i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme al figlio minore;
6 – dispone che il padre possa vedere il figlio mediante incontri protetti organizzati dal Servizio Sociale fino alla cessazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e, in ogni caso, su accordo con la madre, il tutto come specificato al punto 2;
7 – pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, dalla data della domanda, al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 350 euro mensili al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti
pagina 7 di 8 conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
8 – l'assegno unico spetta per il 100% alla madre, affidataria esclusiva del minore;
9 – condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 40,00 per spese, € 5.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella Camera di consiglio in data 01-04-2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6877/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 ter c.c. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIUZ Parte_1 C.F._1
ROSSELLA, elettivamente domiciliata in PIAZZA DEI TRIBUNALI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARIUZ ROSSELLA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI DAVIDE, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE ORIANI N. 38/2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. FEDERICI DAVIDE RESISTENTE
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Nell'interesse di si precisano le conclusioni: 1)confermare l'affidamento super Parte_1 esclusivo del figlio minore alla madre come disposto con ordinanza 08/03/2024 con Per_1 collocamento presso la medesima, con mandato ai servizi territoriali per la prosecuzione del monitoraggio delle visite del padre a Maverik in ambiente protetto, quantomeno sino alla fine dell'assunzione della terapia farmacologica antipsicotica e stabilizzatrice somministrata attualmente dal presidio ospedaliero al convenuto;
2)assegnazione della casa familiare alla madre, titolare della nuda proprietà; 3)fissazione di un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre della somma di € 350,00 mensili, o quella diversa di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna in data 9.8.2017. Si allegherà a breve modello fiscale 2023 di Con vittoria di spese di lite.” Parte_1
pagina 1 di 8 Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Disciplinare i rapporti tra i signori ( ), Controparte_1 C.F._2 Parte_1
( ) (genitori) ed il figlio minorenne , nato a
[...] C.F._1 Persona_2
Bologna il 17.12.2019, nelle modalità di seguito indicate:
1. affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Bologna, via del Navile n. 2, di proprietà di quest'ultima;
2. terminato il percorso intrapreso con il Servizio Territoriale Navile, il sig. avrà Controparte_1 facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé il figlio tutti i Per_1 mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, ed a fine settimana alternati dalle 8:30 del sabato mattina alle 20:30 della domenica sera;
3. salvo differente accordo tra le parti, durante le vacanze scolastiche estive terrà con Controparte_1 sé per 15 giorni consecutivi in periodi da concordare fra i genitori (la prima o la seconda Per_1 metà di agosto);
4. salvo differente accordo tra le parti, inoltre, il minore trascorrerà con il padre 7 giorni durante le vacanze di Natale, stabilendosi che quando le festività di Natale e Santo Stefano saranno trascorsi con il padre, Capodanno e l'Epifania saranno trascorsi con la madre e viceversa, ad anni alterni;
allo stesso modo, durante le vacanze Pasquali quando la Pasqua sarà trascorsa con un genitore, l'anno successivo sarà trascorsa con l'altro;
5. ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
6. sarà posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 quale contributo al Parte_1 mantenimento del minore, tramite accredito su conto corrente, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna;
7. consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24-05-2023 esponeva di intrattenuto una convivenza Parte_1 more uxorio con dal 2016 al febbraio del 2023; dall'unione nasceva il figlio Controparte_1 Per_1 in data 17-12-2019. Nel corso della convivenza, tuttavia, il assumeva comportamenti violenti CP_1 ed irascibili nei confronti della compagna, dapprima nel periodo della gravidanza e, successivamente, anche alla presenza del minore, ponendo in essere una crescente condotta di insulti e offese, culminati con minacce di morte alla sig.ra e pensieri ossessivi circa la paternità del bambino. Parte_1 CP_1 avrebbe assunto tali atteggiamenti anche direttamente nei confronti del minore, rivolgendogli scatti d'ira con perdita di pazienza e controllo. In data 14-02-2023, a seguito dell'arrivo dei genitori della ricorrente presso la casa familiare, accorsi in aiuto della figlia, si allontanava spontaneamente CP_1 dall'abitazione e veniva ricoverato presso l'Ospedale di Pescara, ove veniva sottoposto a cure psichiatriche.
Successivamente a tali episodi di violenza, anche assistita ai danni del minore, la sig.ra Parte_1 depositava denuncia-querela nei confronti del compagno. Il sig. veniva, pertanto, sottoposto CP_1 a procedimento penale, nell'ambito del quale veniva indagato per il reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2 c.p. In data 27-3-2023 veniva emessa dal GIP del Tribunale di Bologna ordinanza cautelare avente ad oggetto il divieto di avvicinamento alla ricorrente e il divieto di comunicare con quest'ultima con qualsiasi mezzo. Veniva, altresì, disposta la presa in carico da parte dei servizi territoriali per l'organizzazione di incontri con il minore.
pagina 2 di 8 La ricorrente chiedeva, dunque, al Tribunale adìto l'affido super esclusivo del minore, con collocamento presso la madre e mandato ai servizi territoriali in merito alla regolamentazione delle visite padre-figlio; l'assegnazione della casa familiare alla madre (titolare della nuda proprietà); nonché la fissazione in capo al resistente di un contributo al mantenimento per il minore pari a 800 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale sosteneva di aver avuto un solido rapporto con il CP_1 figlio e negava che la tensione fra i genitori fosse così elevata come descritta dalla compagna. Cont Deduceva, altresì, di essersi sottoposto, subito il ricovero presso il di Pescara, ad adeguate terapie e di assumere correttamente i medicinali che gli erano stati prescritti. Dava, infine, atto di aver intrapreso il percorso con i Servizi Sociali e dell'esito positivo degli incontri con il minore.
Ciò posto, concludeva domandando in via preliminare la sospensione del presente giudizio ex art. 295
c.p.c. in attesa di definizione del procedimento penale in corso;
nel merito, chiedeva di provvedere alla regolamentazione dei rapporti con il minore, disponendo l'affido condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e la predisposizione di un calendario di frequentazione del minore al termine del percorso intrapreso con il competente Servizio Territoriale. In relazione agli aspetti economici, chiedeva fissarsi un contributo paterno al mantenimento del minore pari a 300 euro mensili e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Acquisite le relazioni dei competenti Servizi Sociali, con ordinanza ex art. 473 bis n. 22 c.p.c. in data 8-
3-2024, il Giudice disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento presso quest'ultima e assegnazione alla ricorrente della casa familiare;
la prosecuzione degli incontri protetti padre-figlio, da svolgersi un giorno alla settimana ad opera del Servizio Sociale, con mandato a quest'ultimo di fungere da mediatore per le comunicazioni fra i genitori e di procedere alle valutazioni delle competenze genitoriali. Fissava, infine, una somma a carico del padre pari a 350 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore, nonché la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Preso atto della relazione finale dei Servizi Sociali e delle relazioni sulle capacità genitoriali e sui profili di personalità dei genitori, a seguito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 27-02-2025.
Le domande da prendere in esame nel presente giudizio vertono sulle condizioni di affido e collocamento del minore, sulle modalità di incontri fra padre e figlio, nonché sul contributo economico da corrispondere al genitore collocatario per il mantenimento del bambino.
In relazione alle condizioni di affido, la ricorrente ha domandato, sin dal proprio atto introduttivo, l'affido super esclusivo di , mentre il sig. ha chiesto disporsi l'affido condiviso a Per_1 CP_1 entrambi i genitori.
In materia di affidamento dei figli minori “il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al m. il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è poi rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata,
pagina 3 di 8 esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità da questa Corte (Cass. 4 novembre 2019, n. 28244; Cass. 27 giugno 2006, n. 14840).” (Cass., 19-09-2022, n. 27348).
In situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c. la regola generale di affidamento che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole. Nel caso in cui emergano degli elementi di inidoneità da parte di uno dei genitori si rende, infatti, necessario, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento, ha evidenziato che “il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass.
21916/2019, Cass. 12954/2018). Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022).” (Cass., 11-10-2024, n. 26517).
Nel caso di specie, si osserva che il resistente è stato dapprima ricoverato presso il Centro di salute mentale di Pescara nel febbraio del 2023, ove gli veniva diagnosticato un disturbo delirante da persecuzione, inquadrato nell'ambito di un disturbo psicotico breve. È stato, poi, preso in carico dalla stessa struttura nel maggio del 2023 per intraprendere una terapia farmacologica e sottoporsi a controlli periodici. Secondo quanto rilevato dalla relazione del Centro di salute mentale in data 26-03-2024, allegata dal resistente, quest'ultimo, sebbene abbia mostrato buona aderenza e collaborazione alle cure, ha una consapevolezza della malattia soltanto parziale.
Con sentenza in data 19-11-2024 emessa dal Tribunale penale di Bologna, il sig. è stato, poi, CP_1 assolto dal reato di cui all'art. 572 c.p., commi 1 e 2, per vizio totale di mente per quanto concerne le condotte poste in essere nei mesi di gennaio e febbraio 2023; è stato, invece, condannato, per il periodo fino alla fine del 2022, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. È stato, infatti, ritenuto non imputabile con riferimento al periodo appena precedente il ricovero a Pescara e semi imputabile, perché affetto da patologia che scemava grandemente la sua capacità di intendere e di volere, con riferimento al periodo pregresso. Il perito incaricato in sede penale ha rilevato che il CP_1 presenterebbe non un disturbo psicotico di tipo breve, ma un disturbo delirante paranoide in corso da anni e che, in base alla ricostruzione anamnestica, è riferito all'intero arco di convivenza con la culminata con un discontrollo degli impulsi e reazioni deliranti. Parte_1
È stato, altresì, accertato in sede penale che le vessazioni riportate dalla sig.ra si sono Parte_1 verificate anche alla presenza del minore e tali episodi sono stati ritenuti idonei ad integrare il rischio di compromissione del normale sviluppo psico-fisico del bambino. Nei confronti del resistente è stata, poi, disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di cura per il periodo di due anni, successivamente all'espiazione della pena, sulla scorta del fatto che la patologia di cui soffre il sig. è stata ritenuta difficilmente guaribile ed CP_1 egli è da ritenersi, pertanto, socialmente pericoloso.
pagina 4 di 8 La sig.ra in base alle risultanze derivati dalle relazioni del Servizio Sociale incaricato e dalla Parte_1 valutazione delle capacità genitoriali, appare autenticamente propensa a curare la serenità e la crescita positiva del minore, essendo sintonizzata sui bisogni del figlio e sul benessere di quest'ultimo, con il quale appare affettuosa e attenta. È apparsa, altresì, favorevole al progressivo riavvicinamento del minore al padre, assumendo un atteggiamento equilibrato e collaborativo nell'ottica di ricostruzione di un rapporto più sereno padre-figlio, che possa garantire una crescita positiva del minore. La ricorrente, dunque, si è mostrata adeguata e capace nel cogliere le necessità del figlio e le azioni necessarie al suo benessere.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi rispondente all'interesse del minore mantenere l'affido esclusivo di alla madre, con collocamento presso di sé e con facoltà di assumere Per_1 autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio. La casa familiare, di cui la sig.ra è nuda proprietaria, andrà conseguentemente assegnata a quest'ultima. Parte_1
Quanto alla frequentazione padre-figlio, si osserva che nell'aprile del 2023 è intervenuto il Servizio
Sociale territorialmente competente, a seguito del provvedimento cautelare emesso in sede penale. Si è dato, dunque, inizio agli incontri protetti, che si sono svolti in un primo momento alternando le visite in presenza a videochiamate e, successivamente, solo in presenza e settimanalmente. Si sono, dunque, attuate progressivamente modifiche alle attività svolte e alle tempistiche. Dalle relazioni trasmesse è emerso che il sig. abbia risposto sostanzialmente in maniera positiva agli incontri con il CP_1 minore;
tuttavia, è stato anche segnalato che nel padre sono presenti tratti di personalità di rilevanza clinica. La diagnosi a carico del sig. formulata in sede penale conferma la gravità della patologia di CP_1 cui è affetto. Nel procedimento penale a carico del sono, infatti, emersi plurimi elementi CP_1 concordanti in merito alla patologia cronica di cui soffre il resistente, che vengono condivisi anche in sede civile.
Va, altresì, osservato che secondo le valutazioni effettuate dal Centro di salute mentale di Pescara in data 26-03-2024, il resistente è comunque solo parzialmente inconsapevole della propria malattia. D'altro canto, il sig. , sebbene nell'ambito degli incontri protetti abbia mostrato un impegno CP_1 nel ricostruire un rapporto con , ha comunque posto in essere le condotte maltrattanti anche Per_1 nei confronti del minore, il quale era sempre presente agli episodi di violenza perpetrati nei confronti della madre e in alcune occasioni diretto bersaglio delle vessazioni del padre. Alla luce di tali elementi, si ritiene necessario che il Servizio Sociale continui ad organizzare incontri protetti padre-figlio fino alla cessazione della misura di sicurezza in capo al sig. e, in ogni CP_1 caso, su accordo con la madre come da mandato di vigilanza specificato in dispositivo.
Con riferimento alle questioni economiche, la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha ridotto la richiesta di contributo al mantenimento per il figlio a un importo pari a 350 euro Per_1 mensili. L'art. 337 ter c.c. stabilisce l'obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendosi tenere conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno.
Nel caso di specie si osserva che la ricorrente è psicologa-psicoterapeuta ed esercita la libera professione.
Ha dichiarato di percepire un reddito medio fra i 1.000 e i 1.400 euro mensili, in linea con quanto emerge dall'analisi delle ultime dichiarazioni fiscali depositate per gli anni 2021, 2022 e 2023, da cui emerge un reddito medio mensile rispettivamente pari a circa 1.471 euro, 1.910 euro e 750 euro.
pagina 5 di 8 Percepisce, inoltre, l'assegno unico per un importo che si è attestato fra i 184 e i 214 euro mensili per l'anno 2023, mentre per l'anno 2024 ha percepito una cifra compresa fra i 115 e i 381 euro mensili per il primo semestre dell'anno. Alla luce di tali dati, la sig.ra può contare su un'entrata media mensile netta pari a circa 1.500 Parte_1 euro. Abita in un appartamento di cui è titolare della nuda proprietà, mentre i suoi genitori sono usufruttuari.
Il sig. abita nella casa della madre a Vasto (CH) e ha dichiarato di non possedere immobili. È CP_1 socio al 50% e amministratore della Green Business s.r.l., società facente capo alla famiglia e CP_1 operante in campo energetico. Il resistente ha dichiarato di aver percepito nell'anno 2021 un compenso lordo da amministratore della Green Business pari a 11.250 euro, per una media di circa 790 euro mensili, in linea con la dichiarazione PF presentata per quell'anno. Relativamente all'anno 2022, dal bilancio al 31-12-2022 risultano erogati compensi agli amministratori della società pari a 36.500 euro, di cui il resistente afferma di aver percepito circa 18.000 euro lordi, per un netto pari a circa 15.000 euro. Tale ricostruzione è coerente con la CU emessa dalla Green Business, che reca una voce di reddito da lavoro dipendente percepita da per l'anno 2022 pari a 14.107 CP_1 euro. Per quanto concerne l'anno 2023, il resistente risulta aver percepito compensi pari a 4.973 euro. Tuttavia, è lo stesso a dichiarare che la società, a differenza di altre realtà del settore, ha CP_1 superato la pandemia senza dover cessare l'attività e negli anni successivi ha manifestato segnali di ripresa finanziaria. Tale circostanza avrebbe, poi, portato anche ad un incremento del compenso degli amministratori. Il resistente, infatti, allega i bilanci della Green Business al 31-12-2020 e al 31-12- 2022, evidenziando lui stesso che nell'anno 2021, i ricavi ammontavano 605.267 euro e gli utili ad 36.282 euro, mentre nel 2022 i ricavi erano sono stati pari a 1.262.045 euro e gli utili pari a 209.671 euro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, poi, nell'ambito dell'accertamento della capacità reddituale e patrimoniale di un soggetto, ai fini della determinazione dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, assumono rilevanza anche le partecipazioni societarie “trattandosi comunque di cespiti che, seppure non produttivi di reddito, risultavano comunque suscettibili di valutazione economica”. (Cass., 14-01-2022, n. 1129). Ancora sul punto è stato osservato che “la distinta soggettività giuridica rispetto alla persona fisica che ne detiene le quota non ostacola l'imputazione degli utili non distribuiti delle società a reddito del ricorrente tenuto conto che l''accertamento del giudice, non meramente formalistico, mira a quantificare le somme effettivamente disponibili dalle parti.” (Cass., 24-02-2022, n. 6103). Il sig. detiene una quota pari al 50% all'interno della Green Business s.r.l. e tale elemento di CP_1 ordine economico incide, pertanto, sulla sua condizione patrimoniale. Si osserva, infine, che nessuna delle parti sostiene spese per un alloggio. In base al complesso degli elementi sopra rappresentati, dell'età anagrafica del minore (nato nel 2019), in considerazione anche del fatto che non risultano allegati mutamenti nelle condizioni economiche delle parti successivi all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e considerata la frequentazione del minore da parte del padre (che avviene esclusivamente mediante gli incontri protetti), appare congruo confermare quanto già disposto con ordinanza in data 8-08-2024 e disporre che il sig. versi alla ricorrente la somma pari a 350 euro mensili, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del minore. Le spese straordinarie, così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di
Bologna attualmente vigente, vanno poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
In merito alla spettanza dell'assegno unico, l'art. 6, comma 4, D. lgs. 230/2021 stabilisce che
“l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in
pagina 6 di 8 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.” L'assegno unico spetta, pertanto, nella misura del 100% alla ricorrente, affidataria esclusiva del minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente;
si liquidano in dispositivo sulla base dei valori compresi fra i medi e minimi per tutte le fasi di giudizio, atteso che l'istruttoria si è limitata ad acquisire le relazioni del Servizio Sociale e attesa la limitatezza delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1 – dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato in data [...] alla madre;
Per_1 ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla richiesta e rilascio di documenti validi per l'espatrio, al disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative al minore;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 – il Servizio Sociale ha mandato di vigilare sul nucleo familiare sino alla fine del periodo di libertà vigilata del padre, proseguirà a organizzare incontri protetti padre-figlio, ampliandone la durata e scegliendo il luogo di svolgimento più idoneo, con facoltà di sospenderli o ridurli se disturbanti per il minore, con mandato, altresì, di regolare lo svolgimento di telefonate e videochiamate padre-figlio con le modalità più consone alle esigenze del minore, in relazione alla sua crescita e all'evoluzione del rapporto padre-figlio; ha anche l'incarico di mediare, se necessario, nelle comunicazioni fra i genitori, finalizzate anche al costante aggiornamento del padre sugli aspetti più rilevanti della vita del figlio;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento del figlio minore presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa familiare sita in Bologna, Via del Navile n. 2, e i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme al figlio minore;
6 – dispone che il padre possa vedere il figlio mediante incontri protetti organizzati dal Servizio Sociale fino alla cessazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e, in ogni caso, su accordo con la madre, il tutto come specificato al punto 2;
7 – pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, dalla data della domanda, al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 350 euro mensili al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti
pagina 7 di 8 conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
8 – l'assegno unico spetta per il 100% alla madre, affidataria esclusiva del minore;
9 – condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 40,00 per spese, € 5.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella Camera di consiglio in data 01-04-2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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