Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02886/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01472/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minorenne -OMISSIS-
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Antinoro, Chiara Reina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza, pervenuta al Comune di Palermo in data 19 settembre 2024 e trasmessa alla Commissione UVM dell’ASP di Palermo, con la quale l’odierna ricorrente ha chiesto di predisporre un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00 nell’interesse del disabile -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LL RA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato illegittimo il silenzio mantenuto dal Comune di Palermo e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull’istanza del 19 settembre 2024, con la quale era stata chiesta la predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00 nell’interesse del minore -OMISSIS-.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Palermo e l’Azienda sanitaria.
Con memoria dell’1 ottobre 2025, parte ricorrente ha riferito che il Comune di Palermo e l’A.S.P. hanno provveduto a predisporre il richiesto piano, solo in data 30 settembre 2025, come risulta dai documenti agli atti di causa; ha, dunque, chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con favore di spese.
Analoga richiesta è stata formulata dall’A.S.P. con memoria del 23 ottobre 2025.
Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Alla luce delle circostanze riferite dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
In considerazione del fatto che l’istanza di parte ricorrente è stata riscontrata solo a distanza di oltre un anno dalla sua proposizione e dopo l’introduzione del presente giudizio, le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico dell’ASP e del Comune, tenuti per legge a provvedere sulla detta istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Palermo e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre accessori, che saranno dovuti nella misura di € 750,00, oltre accessori, da parte di ciascuna delle due amministrazioni soccombenti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER NT, Presidente
LL RA RU, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL RA RU | ER NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.